TUTELA VITIGNI AUTOCTONI

TUTELA VITIGNI AUTOCTONI (Legge 82/06; Accordo Stato-Regioni 3/2/05)  (vite07)

Soggetti interessati:

Stato, Regioni, produttori di uve da vitigni autoctoni coltivati “in aree geografiche del limite del territorio nazionale” da almeno 50 anni.

Iter procedurale:

MI.P.A.F. istituito Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti

Regioni accertano presenza di vitigni autoctoni nel proprio territorio, trasmettendo relazione in cui specificato diffusione sul territorio, nome, descrizione ampelografica, caratteristiche agronomiche dei vitigni a Comitato nazionale.

Comitato esamina richiesta, nei 6 mesi successivi, provvede ad iscrizione vitigni autoctoni nel Registro nazionale delle varietà di viti con l’indicazione “vitigno autoctono italiano”, riportandone nome storico tradizionale, eventuali sinonimi, principali caratteristiche di colore dell’acino e della zona di coltivazione.

Per vini da questi derivati, l’uso del nome del vitigno e dei suoi sinonimi in etichetta può essere soggetto a limitazioni “in considerazione dell’origine e del forte legame del vitigno stesso con il territorio delle tipicità delle produzioni da esso ottenute e degli aspetti storico-culturali, tenuto conto della reale diffusione dello stesso vitigno”.

Per ciascun vitigno autoctono o filari, l’indicazione del nome in etichetta riservato a vini DOC, DOCG, IGT prodotti in determinati territori (Zone o bacini viticoli) o a specifiche menzioni ammesse solo se prevista in disciplinare.

Se limitazioni all’uso del vitigno riguarda vini già designati con nome di tali vitigni, MI.P.A.F. può fissare modalità per esaurire scorte di etichette da parte ditta produttrice.

MI.P.A.F., in fase di approvazione di nuove DOC, DOCG, IGT o di modifica dei disciplinari di DOC, DOCG, IGT già conosciute, tiene conto delle varietà di viti classificate per le relative unità amministrative.

 

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