TUTELA PRODUZIONE AGRICOLA

TUTELA PRODUZIONE AGRICOLA (Legge 99/09, 4/11, 134/12; 116/14; L.R. 5/04)   (commag40)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MI.P.A.A.F.), Ministero Economia e Finanze (MEF), Ispettorato Centrale per Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari e Repressioni Frodi (ICQRF), Comando carabinieri, Corpo Forestale di Stato

Chiunque produce e vende produzioni agricole tipiche, di qualità, biologiche

Iter procedurale:

MI.P.A.A.F. al fine di “rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, pesca ed acquicoltura, contrastare le frodi in campo agroalimentare, nonché commercializzazione di specie ittiche protette o prive di informazioni obbligatorie a tutela del consumatore”:

  • si avvale di ICQRF, Comando dei carabinieri, Corpo Forestale di Stato, Corpo di Capitaneria di porto nell’ambito delle rispettive competenze
  • obbliga ad indicare per ogni partita di prodotti della pesca ed acquicoltura italiani non destinati ad esportazione: numero identificazione partita; nome commerciale e scientifico di ogni specie; data di cattura, raccolta o asta del prodotto; nome del peschereccio o di sito di acquicoltura; nome ed indirizzo dei fornitori; attrezzo da pesca impiegato. Ad ogni partita applicato sistema di marcatura ed etichettatura informazioni di cui sopra, salvo caso di soggetti od imprese titolari di licenza per imbarcazioni inferiori a 15 m. e per partite di peso inferiore a 15 kg.
  • entro 30 Aprile invia a Parlamento relazione in cui evidenziato per anno precedente iniziative di formazione ed informazione a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, pesca, acquicoltura, o attività di controllo effettuate (Distinguere tra quelle rivolte a produzioni di qualità regolamentata e quelle per singoli settori produttivi), illeciti riscontrati nelle attività di controllo (indicare contestazioni amministrative sollevate, sequestri effettuati, denuncia di reato trasmesse ad Autorità giudiziaria), tendenza del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando eventuali modifiche da apportare a normativa vigente in materia di qualità delle produzioni e dei prodotti.

Con Legge 99/09 art. 18 frantoi oleari hanno obbligo di comunicare ad AGEA a partire da campagna 2009/10 “informazioni relative all’origine del prodotto trasformato”. AGEA definisce dati che ogni azienda agricola deve inserire in SIAN relativamente ad olive prodotte e molite da mettere a disposizione di “soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto”, anche attraverso accordo con Unioni riconosciute di frantoiani e produttori.

Regione al fine di valorizzare “le risorse genetiche o la specificità ed originalità delle produzioni agricole ed agroalimentari” del proprio territorio:

a)       disciplina produzione e commercializzazione degli OGM:

–          vietando produzione e coltivazione di specie che contengono OGM nell’interno territorio della Regione;

–          definendo “modalità per la distruzione di eventuale coltura impiantata, nonché le modalità dei controlli relativi alla presenza di OGM nelle sementi;

–          escludendo da qualunque contributo pubblico o marchio regionale aziende ed industrie agroalimentari, che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi od ingredienti, comprese aziende che usano mangimi in cui contenute materie prime OGM.

Prodotti alimentari contenenti OGM possono essere commercializzati nella Regione solo se muniti di etichetta, in cui indicata presenza di OGM. Commercianti debbono esporre prodotti OGM “in appositi e separati contenitori o scaffali in modo da renderli chiaramente identificabili”.

Coltivatori hanno obbligo di comunicare a Regione almeno 30 giorni prima delle operazioni di semina o trapianto intenzione di coltivare piante OGM.

Vietata nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da Enti pubblici o soggetti privati convenzionati somministrare prodotti contenenti OGM. A tal fine soggetti gestori di tali strutture verificano “tramite dichiarazione dei fornitori assenza di OGM o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati”;

b)       privilegia la ricerca finalizzata “alla diversificazione della produzione agricola e a quella volta alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone, nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali o tradizionali di interesse agrario”;

c)       favorisce produzione e consumo di prodotti tipici, di qualità e biologici;

d)       promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare sui prodotti tipici, di qualità e biologici. A tal fine Comuni realizzano iniziative di comunicazione ed educazione alimentare;

e)       sostiene iniziative dei Comuni che dichiarano il proprio territorio transegenico;

f)        vigila su applicazione della normativa. In caso di irregolarità riscontrate, sanzioni applicate da Comune (Camera di Commercio incaricata di controllare etichetta).

Legge 134/12 impone a MIPAAF, di concerto con MEF, di emanare un decreto per definire modalità per integrazione delle etichette dei prodotti agricoli ed alimentari, avvalendosi di sistemi di sicurezza, realizzati da Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, basati prioritariamente su sistemi elettronici ed informatici (anche collegati con banche dati) ed utilizzo, ai fini dei controlli, di dispositivi di rilevamento a distanza. Nel decreto definite anche caratteristiche di tali sistemi, nonché termine (inferiore ad 1 anno da entrata in vigore di decreto) per applicazione di tale processo, nell’intento di garantire maggior efficacia al contrasto delle pratiche ingannevoli di commercio dei prodotti agricoli ed alimentari DOP/IGP, biologici, o sottoposte a determinati requisiti UE od ai disciplinari di produzione. Costi di realizzazione e gestione del sistema di sicurezza sono a carico dei soggetti che si avvalgono della suddetta etichettatura.

Con Legge 4/11, come modificata da Legge 116/14, MI.P.A.A.F. svolge:

a)       attraverso proprio sito istituzionale, consultazione pubblica tra consumatori per valutare in quale misura nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, “venga percepito, come significativa, l’indicazione relativa a luogo di origine o di provenienza dei prodotti agricoli e materie prime utilizzate nella preparazione o produzione degli stessi e quando omissione di tali indicazioni ritenuta ingannevole”;

b)       in collaborazione con Centro di ricerca per alimenti, studi volti ad individuare a livello territoriale, legami esistenti tra certe qualità di prodotti alimentari e loro origine o provenienza di risultati di consultazioni o studi eseguiti sono resi pubblici ed inviati a Commissione UE

Entità aiuto:

Stanziate risorse per iniziative volte a garantire qualità e monitoraggio delle produzioni agroalimentari e per garantire attività di controllo per qualità e monitoraggio di filiera ittica ad AGEA che provvede ad utilizzarle sulla base di convenzioni allo scopo stipulate

Legge 116/14 concede ad imprese che producono prodotti agricoli, pesca ed acquacoltura in Allegato I del Trattato o piccole e medie imprese di prodotti agroalimentari, pesca ed acquacoltura fuori di Allegato I del Trattato, anche costituite in forma di cooperativa o consorzi:

a)       credito di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento nel limite di 40% di spesa sostenute per nuovi investimenti, comunque non superiore a 50.000 € nel periodo di imposta 2014 e nei 2 anni successivi per realizzazione, ampliamento di infrastrutture informatiche per commercio elettronico. Credito di imposta non concorre a formazione del reddito e del valore della produzione a fini di imposta regionale su attività produttive (IRAP) Stanziati 500.000 € per anno 2014, 2.000.000 € per anno 2015, 1.000.000 € per anno 2016

b)       credito di imposta dichiarato nelal dichiarazione dei redditi riferita a periodo di imposta al fine di compensare investimenti eseguiti, pari a 40% delle spese sostenute per nuovi investimenti per sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché cooperazione di filiera purché finalizzate a creare nuove reti di imprese o di ampliare attività da parte di reti di imprese esistenti, fino ad un massimo di 400.000 € nel periodo di imposta 2014 e nei 2 anni successivi. Credito di imposta non concorre a formazione del reddito e del valore della produzione a fini IRAP. Stanziati 4.500.000 € nel 2014, 12.000.000 € nel 2015, 9.000.000 € nel 2106

Sanzioni:

Chiunque contravviene a norme di produzione OGM: multa da 5.000 a 10.000 €. €

Gestori esercizi commerciali che non espongono in modo separato prodotti OGM: multa da 200  a 2.000 €. €

Produttore che non comunica preventivamente intenzione di coltivare piante OGM: multa da 100 a 1.000 €. €