TUTELA ACQUE PER SPECIFICA DESTINAZIONE (D.Lgs. 152/06; D.A. 26/1/10) (acqua09)
Soggetti interessati:
Ministero Ambiente, Tutela Territorio Marche (MATTM), Regioni, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche (ARPAM), imprenditori, cittadini interessati a:
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (v. scheda “acqua10”)
- acque destinate alla balneazione
- acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per consentire vita ai pesci
- acque destinate alla vita dei molluschi
Iter procedurale:
MATTM, ai fini del risanamento delle acque superficiali sotterranee, individua obiettivi minimi di qualità ambientale per corpi idrici significativi e per specifica destinazione per i corpi idrici da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in relazione “a capacità dei corpi idrici di mantenere processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”
Acque superficiali nei corpi idrici significativi come quelle per destinazione specifica. (Regioni predispongono elenco aggiornato delle suddette destinazioni) debbono rispettare standard minimi di qualità riportati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06.
Piani di tutela delle acque debbono consentire di raggiungere standard di qualità per destinazione specifica delle acque, anche tramite gestione dei fanghi derivanti da impianto depurazione e disciplina degli scarichi.
Acque destinate alla balneazione debbono soddisfare requisiti di cui al D.P.R. 470/1982. Se acque non idonee a balneazione, Regioni comunicano a MATTM con periodicità annuale tutte le informazioni sulle cause di non balneabilità e relative misure adottate.
Acque dolci destinate a vita dei pesci, secondo parametri di qualità riportati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06, per cui occorre adottare specifiche misure di protezione e miglioramento, con priorità per:
- corsi di acqua che attraversano parchi e riserve naturali;
- laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati nei parchi e riserve naturali;
- acque dolci superficiali comprese nelle zone umide, nonché nelle “oasi di protezione della fauna” istituite da Regione;
- acque dolci superficiali che presentano rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale, produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare od in via di estinzione, o sedi di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o di tradizionali forme di produzione ittica.
Regioni possono derogare da parametri qualità del D.Lgs. 152/06 in caso di circostanze metereologiche o speciali condizioni geografiche o di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell’uomo.
Regioni, tenendo conto parametri riportati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06, classifica entro 15/7/2007 acque dolci “salmonicole” o “ciprinicole” (classificazione eventualmente limitata ad alcuni tratti del corso d’acqua e sottoposta a revisione “in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti”). Presidente Giunta Regionale o Provinciale, se “richiesti da eccezionali e urgenti necessità di tutela qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci”, può adottare provvedimenti specifici restrittivi degli scarichi o degli usi di acqua.
Se da analisi biologiche emergono che non rispettati uno o più valori dei parametri di qualità, Autorità di controllo accerta che questo dovuto a fenomeni naturali, cause fortuite, apporti inquinanti, eccessi di prelievo proponendo a Regione misure appropriate da prendere.
Esclusi da tali provvedimenti acque dolci superficiali di bacini naturali od artificiali usati per allevamento intensivo di specie ittiche, nonché canali artificiali destinato ad uso plurimo (scolo ed irriguo) e quelli destinati ad “allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali”.
Regioni di intesa con Ministero Ambiente designano, nell’ambito delle acque marine costiere e salmastre, zone “sedi di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento per consentire vita e sviluppo degli stessi e per contributo a buona qualità prodotti della molluschicoltura, direttamente commestibili per uomo”. Regioni possono modificare designazione “in funzione di esistenza di elementi imprevisti” Se richiesto da circostanze eccezionali, Presidente Giunta Regionale o Sindaco può adottare provvedimenti specifici o restrittivi per scarichi od uso delle acque, Acque destinate a vita dei molluschi debbono rispettare parametri di qualità riportati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06, altrimenti Regione adotta programmi per ridurre inquinamento. Se da controlli emergono valori per 1 o più parametri superiori a quelli fissati da D.Lgs. 152/06, Autorità di controllo accerta che questo dovuto a fenomeni naturali, cause fortuite, fattori di inquinamento invitando Regione ad adottare misure idonee. Regioni possono derogare a parametri di qualità delle acque per vita dei molluschi in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
D.Lgs. 152/06 ad art. 104 vieta scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga Autorità competente, previa indagine, può autorizzare:
- scarichi in falda di: acque usate per scopi geotermici; acque di infiltrazione di miniere e cave; acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile; acque per lavaggi e lavorazione di inerti, purchè relativi fanghi costituiti solo da acqua ed inerti naturali e loro scarico non determini danni a falda acquifera (a tal fine ARPAM, a spese del richiedente, accerta caratteristiche qualitative e quantitative dei fanghi ed assenza di possibili danni per falda, fornendo al riguardo parere vincolante al rilascio di autorizzazione)
- accrescimento artificiale dei corpi sotterranei per migliorarne qualità nel rispetto dei criteri stabiliti da MATTM, mediante utilizzo di acqua di provenienza superficiale o sotterranea purchè suo impiego non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o corpo idrico sotterraneo in oggetto. Misure riesaminate periodicamente, o quando occorre nell’ambito del Piano di Tutela e del Piano di gestione.
Al di fuori delle deroghe previste gli scarichi esistenti ed autorizzati nel sottosuolo ed nelle acque sotterranee debbono essere convogliati in corpi idrici superficiali o, dove possibile, destinati al riciclo, riutilizzo, utilizzo agronomico. In caso di mancato adempimento agli obblighi indicati, autorizzazione allo scarico è revocata.
Assemblea Regionale Marche con delibera 165 del 26/1/2010 ha approvato norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regionale di tutela delle acque, comprendente:
- scarichi esistenti che recapitano su suolo per cui non sussistono condizioni di applicazione deroga convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie destinati a riutilizzo (In caso di scarichi di servizio idrico integrato, adeguarloentro 180 giorni da concessione ultima autorizzazione)
- se reflui industriali ed altre acque, comprese sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, non recapitano in stesso corpo recettivo, reti esistenti in perimetro aziendale adeguateentro 180 giorni da ultima autorizzazione, In caso di impossibilità tecnica o se condizioni di creare diversi scarichi non conveniente in termini di costi e benefici, o se reflui industriali ed altre acque recapitate nello stesso corso recettore occorre predisporre idonei punti di campionamento che consente di accertare caratteristiche di acque reflue industriali prima di miscelazione con acque meteoriche, di raffreddamento, drenaggio di falde o con qualsiasi acqua scaricata da insediamento produttivo aziendale
- vietati scarichi di acque reflue e industriali in canali artificiali per uso irriguo o idropotabile e comunque eseguiti prelievi a tale scopo. Scarichi esistenti eliminatientro 180 giorni da ultima autorizzazione
- impianti depurazione per acque reflue industriali possono accogliere solo reflui industriali, reflui domestici e quelli assimilabili a domestici prodotti da stressi stabilimenti. Vietato immettervi acque reflue urbane, salvo che tutti i singoli reflui industriali rispettano valori limite per immissione in pubblica fognatura. In tal caso scarico sottoposto a limiti, prescrizioni, autorizzazioni previsti per impianti di depurazione acque reflue urbane aventi stessa potenzialità di progetto. Situazioni esistenti non conformi adeguateentro 180 giorni da ultima autorizzazione
- in reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori) di piena e di ogni altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo adducenti ad impianto di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 2.000 AE immessi reflui industriali con valori limite di emissione superiori9 a Tabella 3 di D.Lgs. 152/06 nel rispetto di norme adottate da Autorità di ambito competente, in relazione a caratteristiche di impianto depurazione. Parametri con limiti di emissione meno restritivi9 stabiliti con provvedimento di Giunta Regionale, sempre rispettando valori limite di Tabella 3. In ogni caso non possibile derogare limiti di emissione in pubblica fognatura di sostanze indicate in Tabella 5
- per attività produttive che si trovano in determinate condizioni ammesso recapito in pubblica fognatura non servita da impianto di depurazione finale idoneo a trattenere particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali, previa autorizzazione come scarico industriale nel rispetto limiti di scarico in acque superficiali, senza che a scarico di impianto finale applicati valori limite di emissione dei parametri Tabella 3 per quei parametri che impianto non idoneo a trattare. Tuttavia per solidi speciali totali, cloruri, azoto totale (azoto ammoniacale, azoto nitrato, azoto nitrico), solfati, boro, tensioattivi totali biodegradabili, alluminio, ferro, solfiti, fosforo totale, grassi ed oli animali e vegetali, idrocarburi totali, solfuri, fenoli e suoi composti di origine naturale in autorizzazione fissati valori limite di emissione meno restrittivi in base a stati di rischio da fornire a cura ed opera del richiedente, che tengono conto situazione di fognatura, previsioni pluviometriche, punto di immissione, caratteristiche qualitative, quantitative e temporali di servizi industriali (compresi flussi di massa, situazione ambientale circostante o corsi idrici superficiali e sotterranei potenzialment6e recettori), prevedendo anche totale incapacità idraulica di fognatura a valle di scarichi industriali. Per parametri solidi speciali totali (solidi sospesi), ferro, solfiti, solfato, cloruri, tensioattivi totali biodegradabili, grassi ed oli animali e vegetali, valore di emissione meno restrittivo (comunque inferiore a 200% limite di emissione in pubblica fognatura stabilito in Tabella 3); per azoto totale, boro, alluminio, fosforo totale valore di emissione meno restrittive, comunque inferiore a 150% limite emissione in pubblica fognatura Tabella 3; per idrocarburi totali, solfuri, fenoli e suoi composti di origine naturale, valore di emissione meno restrittivo comunque inferiore a 120% limite di emissione in pubblica fognatura di Tabella 3
- assoggettate a norme di controllo acque di lavaggio ed acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte (compresi distributori di carburante ed aree di autolavaggio, per cui previsto anche separazione di acque meteoriche e quelle di lavaggio da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti in zona mediante disoleatori prima di immissione in corpo idrico recettore), dove vi sia presenza di praterie e prodotti non protetti da azioni di agenti atmosferici, “in cui avvengono lavorazioni con qualche sistematicità” con rischio significativo di dilavamento (valutata in base a studi forniti da titolare attività, Autorità che autorizza scarico in relazione a situazione ambientale esistente, tenendo conto prescrizioni emanate da Giunta per singolo corpo idrico), quali: sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, sostanze con effetti ambientali pregiudizievoli, altre sostanze che pregiudicano obiettivo qualità di corpi idrici. Situazioni esistenti adeguateentro 180 giorni da ultima autorizzazione
- impianti di depurazione di acque reflue urbane, presso cui attuato trattamento di rifiuti liquidi debbono avere:
- capacità di progetto di almeno 10.000 AE;
- residua capacità di rimozione (saldo positivo di differenza tra capacità organica di progetto e carico servito);
- non utilizzo per trattare rifiuti liquidi, parte di COP necessaria a trattare reflui urbani di agglomerati serviti da depuratore;
- utilizzo di migliori tecnologie disponibili per rimozione di inquinanti (sostanze prioritarie, prioritarie pericolose);
- almeno 2 linee di trattamento.
In alternativa per impianti esistenti con 1 sola linea, questi condotta in modo da garantire che sostanze contenute in rifiuti non compromettono efficienza trattamento (Relazione progettuale attestante gestione processi depurativi inviata per autorizzazione a scarico e trattamento di rifiuti)
- infrastrutture e scarichi esistenti ad attivazione NTA gestiti da Gestori servizio idrico integrato adeguati al primo rinnovo di autorizzazione, anche tramite “mere accortezze gestionali”. In caso di infrastrutture e scarichi soggetti o meno ad autorizzazione individuale gestiti da soggetti diversi da Gestori servizio idrico integrato. Titolare deve inviare richiesta di autorizzazione, permessi, nulla osta, titoli abilitativi, al fine di adeguare infrastrutture e servizientro 180 giorni da rilascio ultima autorizzazione o permesso o nulla osta necessaria (Ammessa proroga di 45 giorni su richiesta motivata del titolare). In caso di adeguamenti richiesti da modifiche di NTA, questi attuati entro 180 giorni da ultima autorizzazione o permesso o nulla osta da chiedere entro 120 giorni da entrata in vigore di modifiche