TRASPARENZA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

TRASPARENZA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Legge 273/95, 127/97; D.Lgs. 29/93, 99/04, 36/06; L.R. 44/94, 18/09)  (social10)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), personale Uffici pubblici, cittadini

Iter procedurale:

Presidenza Consiglio dei Ministri emana decreti su “Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione”.

Presso Amministrazioni pubbliche istituito “Ufficio per relazione con il pubblico” per fornire:

a)informazioni ad utenti circa atti e stato dei procedimenti;

b)documenti amministrativi della Regione, quali leggi, proposte di legge, atti amministrativi, circolari …

Fornitura di informazioni e documenti è gratuita e tempestiva.

Sportelli aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Cittadini possono tramite sportelli inoltrare anche reclami (Dirigente Servizio interessato deve fornire risposta entro 30 giorni) o presentare proposte di legge.

CapoUfficio e personale dipendente possono proporre “miglioramenti servizi per il pubblico, semplificazione delle procedure, incremento delle modalità di accesso alle informazioni”.

Risultati di tali iniziative valutati da Amministrazione pubblica ed inseriti nel fascicolo personale del dipendente ai fini della “progressione nella carriera”.

Ente pubblico, statale o regionale, definisce termini procedure amministrative, il cui termine iniziale se atto promosso da Ufficio pubblico decorre da invio comunicazione, se ad iniziativa dell’ interessato dal ricevimento domanda su apposita modulistica e completa della documentazione richiesta (Se domanda incompleta o non regolare, Ufficio entro 30 giorni richiede definizione istanza. Termine iniziale decorre da data sistemazione pratica). Ufficio rilascia ricevuta attestante invio domanda. Se istruttoria prevede controlli CE, termine iniziale da data comunicazione controllo CE.

Inizio istruttoria comunicata a interessato. Mancata o incompleta o ritardata comunicazione segnalata a Dirigente Servizio che ne da spiegazione ad interessato entro 10 giorni.

Interessati possono presentare scritti o documenti entro 30 giorni da invio domanda (Entro 10 giorni se istruttoria si conclude entro 30 giorni).

Qualora la concessione di contributi o l’inizio di attività dipenda da nulla-osta pubblico, che implica esame di più Uffici, viene convocata conferenza dei servizi “anche su richiesta dell’interessato”.

Conferenza Servizi fissa termine entro cui occorre pervenire ad una decisione del procedimento. Dopo tale termine, decisione inviata a Presidente Giunta Regionale o Sindaci che entro 30 giorni emettono provvedimento definitivo. Sospensione dei termini procedurali chiesti in caso di tutela ambientale, paesistica, storico-culturale.

Conferenza Servizi richiesta per opere che richiedono interventi di più Enti (Comuni) o per opere di interesse statale.

Organi consultivi della pubblica amministrazione debbono fornire parere entro 45 giorni da richiesta (Termine non valido in caso di tutela ambientale e salute umana), con possibilità di sospensione termine procedurale (1 sola volta) per acquisire altri elementi istruttori.

Delibera di Giunta Regionale pubblicata su BUR, affissa ad Albo, inviata a capigruppo consiliari. Delibera diviene esecutiva se Comitato Regionale Controllo non emette parere entro 30 giorni o non ha riscontrato vizi di legittimità in merito a competenza, forma, procedura. CORECO, entro 10 giorni può chiedere chiarimenti (Sospensione termine procedurale) o disporre audizione rappresentanti Ente deliberante, o modificare provvedimento entro 30 giorni pena annullamento. Nei casi più gravi di inadempienza (v. Bilancio), nomina Commissario ad acta.

In base ad art. 7 di L.R. 44/94 avvio di iter istruttorio è comunicato dal responsabile del procedimento sia ai soggetti nei cui confronti “provvedimento è destinato a produrre effetti diretti” sia ad “altri soggetti individuabili nei confronti dei quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso. Interessato può presentare memorie o documenti “fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per conclusione del procedimento”. Se in caso di elevato numero di soggetti impossibile comunicazione personale si procede mediante pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) ed eventualmente su stampa locale. In caso di urgenza si può prescindere da comunicazione, esplicitando nel provvedimento finale: Servizio; oggetto e responsabile del procedimento; ufficio del Servizio presso cui possibile prendere visione degli atti, termine di conclusione del procedimento.

Nel caso di autorizzazione di impianti per produzione energia elettrica non assoggettabili per potenza a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Assessore Ambiente deve organizzare incontri pubblici informativi adeguatamente promossi presso Istituzioni e Comunità locali.

Giunta regionale individua per ogni Servizio un unico ufficio per ricevimento del pubblico e “visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati”, che possono farsi rappresentare per seguire meglio pratica, “da persone da essi delegate per iscritto”

Per semplificare procedimento, “senza pregiudizio dei diritti di terzi”, Ufficio, previo incontri preliminari con parti interessate, può stipulare accordi scritti con beneficiario.

Regione ed Enti locali adottano regolamento in materia di termine e responsabile procedimento e di diritto di accesso ai documenti.

Se procedimento non concluso per inadempienza del dipendente pubblico nei termini previsti, interessato può rivolgersi “al dirigente generale dell’unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro 30 giorni“.

Responsabile procedimento trasmette atti che comportano impegni di spesa a responsabile servizio finanziario per apposizione “visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” (Dopo tale visto atto diviene esecutivo”.

Funzionario pubblico non può, salvo casi in premessa, fornire “atti riservati, informazioni o comunicazioni relativi a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie di cui sia venuta a conoscenza, quando possano derivarne danno all’amministrazione o a terzi”.

MEF esegue ispezioni presso Uffici per accertare:

a)numero dei procedimenti non conclusi nei termini e relative cause;

b)rispondenza risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni ed obiettivi;

c)efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità del servizio fornito;

d)eventuali irregolarità commesse ed eventuali rimedi proposti.

Nell’ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi, il D.Lgs. 36/06 ha disciplinato le modalità di riutilizzo dei “documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità” delle Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti pubblici territoriali, Consorzi o Associazioni ed altri Enti pubblici non economici) o di Organismi di diritto pubblico (Organismi istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale “la cui attività è finanziata in modo maggioritario da Amministrazione pubblica. Escluse imprese pubbliche). Tali soggetti decidono di rendere o meno “riutilizzabili il maggior numero di informazioni in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”, compreso riutilizzo da parte di “persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale” per cui documento presentato.

Documenti riutilizzabili “da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti”, con esclusione di:

a)detenuti “per finalità che esulano dall’ambito dei compiti istituzionali” di Amministrazioni pubbliche;

b)nella disponibilità di “emittenti di servizio pubblico o delle società da esse controllate per adempimento di un compito radiodiffusione di servizio pubblico”;

c)nella disponibilità di Istituti di ricerca o di istruzione o di Enti culturali (v. Scuola, Università, archivi, biblioteche, Enti di ricerca, archivi, orchestre, teatri);

d)oggetto di segreto statistico;

e)“su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale o diritti di proprietà industriale”.

Scambio documenti tra Uffici di stessa Amministrazione non costituisce riutilizzo. Se Amministrazione pubblica riutilizza “per fini commerciali che esulano dai suoi compiti di servizio pubblico, documenti proprio di altre Amministrazioni applicate modalità di riutilizzo economico fissate da D.Lgs. 36/06

Con L.R. 18/09 Regione Marche al fine di semplificare procedimenti a favore di soggetti esercenti attività agricola, ha deciso che istanze presentate a Regione ed istruite dai CAA (rilascia ad interessato ricevuta attestante “inoltro di istanza alla pubblica amministrazione”)  relative ad esercizio di attività agricola o ai procedimenti amministrativi di competenza di Enti locali e di Enti e società collegate a Regione vengono definite entro termini fissati con delibera regionale, comunque non superiori a 180 giorni da data di ricevimento. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta

Contratti od accordi stipulati tra Organismo in possesso documenti e soggetto terzo non hanno mai carattere di esclusiva, salvo che ciò non risulti necessario per erogazione servizio di interesse pubblico. Eventuale diritto di esclusiva concesso è soggetto ad un riesame almeno ogni 3 anni da parte Amministrazione interessata e reso pubblico.

Rimangono salve norme su: protezione dei dati personali; protezione del diritto di autore; diritti di accesso ai documenti amministrativi; dati ed informazioni catastali ed ipotecarie; proprietà industriale.

Titolare del documento predispone “licenza standard per riutilizzo” e la rende disponibile sul proprio sito istituzionale. Schema di licenza può contenere limitazioni ad utilizzo documenti “in considerazione delle loro peculiari caratteristiche”, ed individuate per categoria di documenti sempre “nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali” e della libera concorrenza. Soggetti che intendono riutilizzare dati in possesso di Amministrazioni pubbliche od Organismi di diritto pubblico presentano richiesta a questi che, entro 30 giorni (Ammessa proroga di 30 giorni), decidono in merito, eventualmente mettendo a disposizione “documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti” o in qualunque altra forma in  cui siano disponibili (Titolare del dato non ha “obbligo di adeguare documenti o di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione”). In caso di decisione negativa, titolare del dato comunica a richiedenti mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare ricorso.

MEF fissa per decreto tariffe (aggiornate ogni 2 anni) da corrispondere da parte del cittadino per ottenere i documenti, calcolate tenendo conto dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione dei suddetti documenti, maggiorati, in caso di riutilizzo a fini commerciali, di un utile per Amministrazione. Importi versati nel Bilancio dello Stato per essere poi assegnate alle Amministrazioni competenti. Enti territoriali possono modificare tariffe fissate da MEF.

MEF con D.M. 24/8/2020 stabilisce che Amministrazioni pubbliche non possono rifiutare le fatture elettroniche, salvo nei seguenti casi e purché elementi informativi mancanti o errori non possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui al D.P.R. 633/1972:

a)fattura elettronica riferita ad operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b)omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) o del Codice unico di progetto (CUP) da riportare in fattura;

c)omessa o errata indicazione del Codice di repertorio da riportare in fattura;

d)omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;

e)omessa o errata indicazione del numero e data della determina dirigenziale di impegno di spesa per fatture emesse nei confronti di Regioni ed Enti locali

Rifiuto della fattura comunicato ad interessato entro termine fissato, specificando causa del rifiuto

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