TRASFORMAZIONE FORAGGI

TRASFORMAZIONE FORAGGI (Reg. 1234/07, 707/11; D.M. 15/3/05; Circ. 6/4/05)   (foraggi03)                                                                                                                

Soggetti interessati:

Industria di trasformazione riconosciuta che dotata di impianti ed attrezzature idonee effettua la trasformazione e gestisce uno o più stabilimento di trasformazione (o produttori singoli che lavorano propria produzione o produttori associati che lavorano produzione dei soci), acquirenti riconosciuti che stipulano contratti con produttori di foraggi da essiccare per consegnarli ad industria.

Iter procedurale:

Acquirente foraggi, impresa di trasformazione presenta ad A.G.E.A. e Servizio Decentrato Agricoltura, dove ha sede legale impresa, entro 15 Marzo domanda autenticata di riconoscimento su carta intestata ditta (Modello riportato su G.U. 93/05), impegnandosi a:

Allegare:

1)       documento di identità legale rappresentante per autentica domanda;

2)       atto costitutivo e statuto aggiornati;

3)       atto di possesso (Proprietà, affitto, comodato o altre forme d’uso registrato) di stabilimento di trasformazione e deposito di stoccaggio dei foraggi acquistati;

4)       relazione in cui riportare descrizione impianti di disidratazione e macinazione (in particolare: macchine per pesatura, forni per disidratazione, macchinari per macinazione, impianti per fabbricazione di concentrati di proteine, indicazione capacità di evaporazione oraria e delle temperature di funzionamento, e delle attrezzature necessarie. Stabilimento viene definito idoneo se possiede seguenti requisiti:

a)       impianto di pesatura del foraggio da trasformare (Foraggio verde e/o essiccato al sole)

b)       impianto di disidratazione foraggio verde mediante essiccatoio con temperatura aria all’entrata di almeno 250 °C (Per essiccatoi a nastro riconosciuti prima della campagna 1999/2000, sufficiente temperatura di almeno 110 °C); durata di passaggio dei foraggi da disidratare inferiore a 3 ore; in caso di essiccazione a strati ogni strato inferiore ad 1 m.

c)       impianto di macinazione per foraggi essiccati al sole o di macinazione di foraggi disidratati

d)       impianto di fabbricazione di pellets o di concentrati proteici

e)       dispositivo di controllo locale di temperatura aria al momento entrata foraggi (Dato da riportare su supporto magnetico)

f)        magazzini di stoccaggio atti alla conservazione di foraggi verdi, essiccati al sole, trasformati

g)       seguenti attrezzature: pese certificate; essiccatoi a tunnel, a griglia; molini di macinatura; sfibratrici di balle di fieno; presse per ballatoi; presse pellettatrici; unità mobili di disidratazione;

5)       planimetria di stabilimento e deposito, evidenziandone perimetri entro impresa di trasformazione, specificando luoghi di immissione materia prima e di uscita foraggi trasformati, luoghi di deposito prodotti utilizzati per trasformazione e dei prodotti finiti, nonché impianti di trasformazione;

6)       elenco di aggiunte ed eventuali altri prodotti utilizzati prima o durante processo disidratazione;

7)       certificato Camera di Commercio con vigenza e/o dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi;

8)       nel caso di trasformazione dichiarazione di impegno a:

  • redigere regolare contabilità prevista delle imprese;
  • eseguire lavorazioni in locali distinti, immagazzinare foraggi ottenuti da queste lavorazioni in luoghi distinti;
  • non miscelare tra loro all’interno dell’impresa i foraggi disidratati e foraggi essiccati al sole;
  • tenere separati foraggi disidratati ed essiccati al sole, sia nella lavorazione, sia nello stoccaggio, da prodotti derivati da eventuali altri tipi di lavorazione;
  • redigere e tenere registri di carico e scarico separati per prodotto lavorato allo stato secco e per sostanze leganti od aggiunte;
  • redigere registri per prodotti in deposito appartenenti ad altre imprese;
  • comunicare a Servizio Decentrato variazioni degli elementi di cui sopra entro 10 giorni;
  • presentare ad AGEA entro 15 giorni del mese successivo, contratti stipulati con produttori e dichiarazioni di consegna stipulati almeno 2 giorni prima della consegna;
  • presentare entro giorno 15 elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel mese precedente;
  • comunicare ad AGEA con almeno 2 giorni di anticipo ciascuna uscita o miscelazione di foraggi essiccati, precisando quantità e data;
  • comunicare almeno 10 giorni prima di inizio lavorazione a Servizio Decentrato necessità di utilizzare per la lavorazione dei foraggi essiccati al sole impianto per la trasformazione di foraggi verdi o viceversa;
  • eseguire pesatura dei foraggi conferiti e dei foraggi trasformati usciti, riportando valori di pesatura nel registro di magazzino, con bolle di consegna o documento di trasporto. Obbligo pesatura non sussiste in caso di apparecchio di disidratazione mobile o se foraggi trasformati da impresa inferiore a 1.000 t/campagna e non sussiste pesa pubblica in un raggio di 5 km. Su registro annotare ogni giorno tenore medio di umidità dei foraggi in entrata da disidratare; 
  • procedere al momento uscita a pesatura e prelievo campioni foraggi essiccati su tutte le partite oggetto di aiuto, identificabili mediante numero progressivo, cartellinati e piombati recanti numero della partita (Nel caso di preparazione di miscele, tale preparazione attuata prima di miscelazione)  nel limite del 5% (comunque non oltre 110 t. per partita) per fissare tasso di umidità e tenore proteine grezze totali. Campioni, prelevati in contraddittorio tra funzionario AGEA e rappresentante impresa, inviati per analisi e laboratorio AGEA. Risultati analisi vincolanti per pagamento aiuto e commercializzazione del prodotto finito (costi a carico trasformatore). Tenore medio di umidità comunicato entro 30 Aprile, 30 Luglio, 31 Ottobre, 31 Gennaio a Servizio Decentrato per trimestre precedente;
  • consentire accesso ad impianti ad Organi di controllo;

9)       nel caso di acquirente dichiarazione di impegno a:

  • presentare entro giorno 15 del mese successivo copia contratti stipulati con produttori e dichiarazioni consegna;
  • presentare ad AGEA, tramite Servizio Decentrato, elenco riepilogativo contratti stipulati con produttori entro 15 del mese;
  • fornire adeguate garanzie sul piano finanziario;
  • tenere registro dei foraggi da essiccare o da macinare, vidimato da Servizio Decentrato, riportando ogni giorno acquisti e vendite suddivisi per prodotto, ed indicando per ogni partita: quantità, riferimento a contratto con produttore agricolo, impresa che ha acquistato foraggio da essiccare o macinare;
  • mettere a disposizione AGEA e Servizio Decentrato contabilità finanziaria, ed agevolare funzioni di controllo.

Ammesso invio domande in ritardo, comunque non oltre 31 Marzo. In tal caso AGEA può emanare riconoscimento provvisorio ad acquirente e trasformatore valido 2 mesi.

Servizio Decentrato esegue istruttoria, accertando i seguenti requisiti:

–          per impresa di trasformazione:

1)       possesso di stabilimento idoneo (Proprietà, affitto, comodato …). Servizio verifica in particolare: descrizione perimetro impresa; luoghi di immissione foraggi da trasformare e di uscita dei foraggi essiccati; luoghi di deposito delle materie prime e dei prodotti finiti, distinguendo quelli destinati ai foraggi da disidratare dai foraggi essiccati al sole; linee di processo ed impianti tecnici; impianti di pesatura, disidratazione di foraggi freschi; macinazione di foraggi essiccati al sole; fabbricazione concentrato di proteine; tipologie di additivi aggiunti prima o durante processo, nonché materia prima impiegata ed elenco prodotti finiti ottenuti;

2)       gestione in nome o per conto proprio di stabilimento con responsabilità di amministratore per gestione complessiva impresa;

3)       essere nel pieno e libero esercizio della propria attività;

4)       impegno a presentare ad AGEA, tramite Servizio, contratti e dichiarazioni di consegna entro giorno 15 mese successivo, nonché elenco riepilogativo dei contratti stipulati con produttori e delle dichiarazioni di consegna;

5)       impegno a tenere elenco degli additivi aggiunti prima o durante processo di trasformazione, nonché elenco dei prodotti finiti;

6)       impegno a tenere contabilità di magazzino, in cui riportare ogni giorno: quantità prodotto passato in lavorazione; quantità e percentuali dei componenti in caso di miscele di leganti, o qualsiasi altra aggiunta impiegata nella fabbricazione. Contabilità andrà controllata e vidimata durante accertamento;

7)       impegno a tenere separati foraggi essiccati oggetto di premio dagli altri presenti nel perimetro impresa;

8)       impegno a comunicare a Servizio entro 10 giorni da inizio attività, eventuale necessità di usare lo stesso impianto per foraggi verdi e secchi (Comunicazione da inoltrare ad AGEA con relazione scritta);

9)       accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi dell’impianto nel rispetto dei parametri di cui sopra, mediante sopralluogo;

–          per acquirenti di foraggi da essiccare o macinare:

1)       esistenza di adeguate garanzie sul piano finanziario;

2)       invio contratti stipulati con produttore e dichiarazione di consegna, nonchè elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentata nel mese precedente entro giorno 15 mese successivo;

3)       tenuta registro dei foraggi da essiccare o macinare;

4)       presenza di contabilità finanziaria regolare. 

A conclusione redigere verbale il cui modello riportato su G.U. 93/05.

Domanda e documentazione con relativa istruttoria e verbale trasmessa entro 25 Marzo ad A.G.E.A. per riconoscimento ed attribuzione codice identificativo. Se relazione istruttoria del Servizio è sfavorevole, AGEA nega riconoscimento.

Impresa riconosciuta in passato, se intende continuare ad operare, invia ad AGEA seguente documentazione:

a)       atto costitutivo e statuto aggiornato;

b)       atto di possesso registrato (Proprietà, affitto, comodato od altra forma di possesso);

c)       planimetria dello stabilimento, dei magazzini, dei macchinari;

d)       descrizione impianti tecnici impiegati nella trasformazione;

e)       indicazione capacità di evaporazione oraria e temperatura di funzionamento;

f)        certificato di vigenza e/o antimafia rilasciato da Camera di Commercio in data non anteriore a 6 mesi.

Se impresa già riconosciuta ha mantenuto inalterato caratteristiche tecniche, sufficiente inviare comunicazione a Servizio Decentrato, attestante “la permanenza delle condizioni previste e già verificate”. Servizio conferma ad AGEA quanto dichiarato da impresa di trasformazione.

Se impresa già riconosciuta ha apportato variazioni “nelle strutture immobiliari e/o macchinari e/o posizione giuridica” deve evidenziare nella documentazione di cui sopra, le modifiche introdotte o da apportare (Copia richiesta variazione inviata ad AGEA insieme ad istruttoria effettuata da Servizio mediante verifica in loco).

Acquirente già riconosciuto invia entro 1 Aprile (Avvio di campagna) comunicazione attestante volontà di proseguire o meno attività a Servizio Decentrato che entro 15 Aprile la invia ad AGEA. In mancanza di comunicazione, Servizio sospende riconoscimento.

AGEA invia richiesta di riconoscimento a Commissione CE per riconoscimento definitivo, consentendo alle imprese ed acquirente ad operare in via transitoria. Se parere Commissione è contrario, riconoscimento è revocato ed impresa non può beneficiare aiuti, né acquirenti sottoscrivere contratti con produttori.

In caso di modifica elementi in domanda, impresa ne da comunicazione entro 10 giorni ad A.G.E.A. e Servizio Decentrato, pena perdita riconoscimento.

Servizio esegue durante campagna verifiche per accertare mantenimento o meno delle condizioni di riconoscimento. Se riscontrate sostanziali variazioni tecniche negli impianti e/o giuridiche rispetto a caratteristiche approvate, o non rispetto impegni presi comunicazione ad AGEA che può revocare riconoscimento per un periodo da 1 a 3 anni.

AGEA comunica entro 31 Maggio a Commissione CE numero di nuovi riconoscimenti, riconoscimenti provvisori, riconoscimenti ritirati.

Sanzioni:

Se impresa od acquirente commette ripetute irregolarità in 2 anni consecutivi: revoca riconoscimento da 1 a 3 anni

Se impresa trasformazione od acquirente non osserva 1 o più degli impegni presi, o contabilità di magazzino tenuta non risponde a norma, o non possibile accertare corrispondenza tra contabilità magazzino, finanziaria e documenti giustificativi: aiuto ridotto da 10% a 30’% per campagna in corso in relazione a gravità inadempienza.

Venir meno condizione per riconoscimento: revoca riconoscimento salvo che impresa od acquirente “si faccia parte diligente entro un termine da stabilirsi in funzione gravità del problema per adempiere nuovamente alle suddette condizioni”

Entità aiuto:

Per campagna 2010/11 importo definitivo dell’aiuto per foraggi essiccati fissato in 33 €/t. in quanto dalle comunicazioni pervenute dai vari Stati membri non risulta superato quantitativo massimo fissato da Comunità Europea  

 

Posted in: