TRACCIABILITA’ BIOMASSA

TRACCIABILITA’ BIOMASSA (D.M. 2/3/10, 22/06/17)  (energy27)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Gestione dei Servizi Energetici (GSE).

Operatori della filiera di produzione e distribuzione di:

  1. biomasse e biogas derivanti da: colture dedicate agricole e forestali; gestione del bosco; residui di campo di aziende agricole; residui delle attività di lavorazione di prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali; residui di zootecnia;
  2. biomasse o biogas promosse nell’ambito di intese di filiera, o di contratto quadro di cui al D.Lgs. 102/05;
  3. biomasse o biogas prodotte nell’ambito di filiere corte, cioè entro raggio di 70 km. da impianto di produzione di energia elettrica (distanza vigente tra impianto e confini amministrativi di Comune, dove si ha produzione di biomassa di cui sopra)

purchè in grado di garantire la tracciabilità delle biomasse, affinché produzione di energia elettrica ottenuta da tali impianti possa beneficiare dei “certificati verdi”.

Iter procedurale:

Produttore che intende beneficiare ai fini dei “certificati verdi” del coefficiente moltiplicatore K = 1,8:

  1. presenta a GSE domanda di qualifica IAFR di impianto alimentato con “biomassa da intese di filiera” o con “biomassa da filiera corta”;
  2. trasmette a MIPAAFentro 31 Gennaio successivo a quello di richiesta dei “certificati verdi”:
  • informazioni inerenti ad ogni contratto di fornitura di biomassa da colture agricole dedicate, riguardanti: data; codice identificativo di fascicolo aziendale (CUAA); nome ed indirizzo dei contraenti; durata del contratto (Annuale o pluriennale); tipologia di materia prima conferita e superficie a questa destinata (Nel caso di bosco: tipo di bosco o impianto arboreo con relativa superficie e riferimenti catastali, nonché contratti di taglio); quantitativo di prodotto ottenuto; eventuali condizioni da applicare nella consegna della materia prima; dichiarazione attestante conformità ai contratti quadro o ad intese di filiera, o provenienza della materia prima da meno di 70 km.;
  • informazioni su produttore di energia elettrica, qualora anche produttore di biomassa: codice identificativo di fascicolo aziendale (CUAA); tipologia di ogni materia prima impiegata con relativa superficie e riferimenti catastali (in caso di bosco: tipo di bosco ed impianto arboreo con relativa superficie e riferimenti catastali; in caso di residui zootecnici: consistenza di allevamento e tipologia di deiezioni) quantitativo di prodotto ottenuto.

MIPAAF può mettere a punto un sistema di trasmissione delle suddette informazioni a livello informatico;

  1. conserva,ai fini di eventuali controlli da parte di ogni fornitore di biomassa, per intero periodo di emissione dei “certificati verdi”:
  • documenti di trasporto (DDT) contenenti: nominativo azienda di provenienza di materia prima; Comune; data; tipologia e quantitativo del prodotto conferito;
  • contratti di fornitura di biomassa contenenti elementi di cui sopra;
  • in caso di colture dedicate: informazioni presenti in fascicolo aziendale per quantitativi di biomassa oggetto di “certificati verdi”;
  • in caso di bosco: contratti di taglio;
  • in caso di residui da colture erbacee ed arboree: autocertificazione di azienda agricola produttrice attestante superficie seminata (in ettari) come risulta da domanda PAC, o superficie a colture arboree (in ettari) come risulta da fascicolo aziendale;
  • in caso di residui da lavorazione di prodotti agroalimentari, zootecnici, forestali: accordi di fornitura sottoscritti sulla base di piattaforma di lavorazione, o autocertificazione in caso di autoconsumo;
  • in caso di residui zootecnici: autocertificazione di azienda agricola attestante il numero dei capi appartenenti alle diverse specie riportate in fascicolo aziendale

Ai fini di applicazione del suddetto coefficiente, MIPAAF predispone una procedura atta a consentire la tracciabilità delle biomasse, a cui gli operatori della filiera debbono attenersi

MIPAAF esegue entro 31 Maggio verifiche su documentazione ricevuta, comunicando a GSE esito di tale verifica, ai fini del controllo della quantità e tracciabilità di biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso di anno solare per emissione dei “certificati verdi”. Se verifica ha dato esito positivo, GSE riconosce il coefficiente moltiplicatore K = 1,8.

GSE dispone controlli su impianti in esercizio o in costruzione.

DM 22/06/17 stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2017 GSE:

  • versa entro 31 Gennaio la quota dovuta nel bilancio dello Stato, che lo assegna poi al MIPAAF
  • invia ogni anno a MIPAAF: entro 31 Maggio l’esito delle verifiche eseguite; entro il 30 ottobre una relazione contenente il rendiconto delle spese per l’attività di controllo svolta

Sanzioni:

In caso di falsa o mancata dichiarazione: decadenza di incentivi su intera produzione a partire da 1° anno di rilevazione irregolarità e per intero periodo residuo ad ottenimento di incentivi.

Entità aiuto:

DM 22/06/2017 stabilito entità della tariffa che GSE riconosce a MIPAAF per svolgere  attività di controllo, nel limite di 2,5% dei ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi in quota energia versati dai produttori di energia elettrica da biomassa, biogas, bioliquidi allo stesso GSE (per esecuzione delle attività di gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione e sostegno); come risulta da ultimo bilancio approvato di GSE, comunque non oltre 200.000 €/anno. Tale quota può essere sostitutiva da “specifico corrispettivo a carico dei produttori sottoposti a controllo, qualora intervengono modifiche al quadro normativo delle attività di controllo, o sia rilevato un incremento dei costi nello svolgimento delle suddette attività.

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