TRACCIABILITA’ AGROALIMENTARE

TRACCIABILITA’ AGROALIMENTARE (D.M. 10/4/06; Accordo Stato-Regioni 28/7/05; D.G.R.M. 27/2/06)  (alimen29)

Soggetti interessati:

Produttori agroalimentari, consumatori

Iter procedurale:

Soggetti pubblici e privati presentano entro 30 Maggio richiesta di contributo (Modello pubblicato su G.U. 107/06) a MI.P.A.F. per “realizzazione progetti finalizzati ad adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari”

MI.P.A.F. esamina domande pervenute ed esegue istruttoria, avvalendosi di apposita Commissione tecnica, al fine di verificare compatibilità del progetto con obiettivi stabiliti, in particolare quelli inerenti sicurezza alimentare, comprese iniziative divulgative nel settore dell’educazione alimentare di carattere non sanitario. Priorità accordata a:

–          progetti presentati da Enti ed Organizzazioni operanti nella filiera agricola ed agroalimentare di maggiore rilevanza strategica ed economica;

–          Enti pubblici e/o Enti economici di diritto pubblico;

–          prosecuzione progetti già ammessi a contributo;

–          progetti presentati da soggetti aventi determinate competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare

MI.P.A.F. comunica ad interessato esito istruttoria. Eventuali varianti a progetto approvato ammesse previa approvazione da parte MI.P.A.F.

Ministero può concedere anticipazione pari a 30% contributo al momento notifica decreto di concessione, 30% dietro presentazione di rendicontazione amministrativa relativa ad anticipazione, saldo dietro presentazione rendiconto tecnico-contabile e relazione conclusiva sul progetto.

MI.P.A.F. verifica “corrispondenza, congruità e legittimità delle spese sostenute per corretta esecuzione dei progetti approvati” e liquida spese rendicontate per loro realizzazione.

Regioni e Ministero Salute sottoscritto in data 28/7/05 un accordo quadro (Accordo recepito da Regione Marche con D.G.R.M. 27/2/06)  inerente alla definizione di “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e di mangimi per fini di sanità pubblica”, allo scopo di fornire indicazioni a:

–          operatori del settore agroalimentare e dei mangimi nell’applicazione delle norme di rintracciabilità (possibilità di eseguire percorso di un alimento o mangime lungo tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione), ritiro (qualsiasi misura volta ad impedire distribuzione di alimento o mangime) e richiamo (qualsiasi misura di ritiro di alimento o mangime immesso sul mercato) degli alimenti (qualunque prodotto ingerito da uomo, comprese bevande) e mangimi (qualunque prodotto, compresi additivi, destinato a nutrizione animali);

–          ASL per eseguire controlli in materia.

Operatori del settore alimentare e mangimi debbono garantire che questi vengano prodotti e commercializzati nel rispetto delle norme CE in quanto responsabili della sicurezza alimentare. Garanzie fornite mediante forme di autocontrollo anche da parte degli operatori della produzione primaria, comprendenti “adozione di un sistema di registrazione e/o documentazione e verifica delle attività” che faciliti, tra l’altro, eventuale di ritiro o richiamo dei prodotti dal mercato, che possono costituire rischio per il consumatore da parte Autorità competente.

Operatore deve essere sempre in grado di indicare il soggetto che ha fornito la materia prima o l’impresa da cui ha ricevuto il prodotto, nonché il soggetto a cui ha ceduto il prodotto animale o mangime (A questa incombenza non risponde operatore che cede o somministra alimento al consumatore finale). Imprese che elaborano la produzione, aggregando più materie prime, ingredienti, additivi, debbono riuscire a mantenere definitiva la provenienza e la destinazione di ciascuna di queste (Nel caso di mangimi, detentore animali informato circa motivo di ritiro dal mercato del prodotto rifornito). Infatti nel caso in cui emerge un rischio per animale o consumatore occorre subito poter risalire a materia prima e prodotto che ha determinato il rischio con conseguente suo ritiro o richiamo dal mercato, altrimenti necessario coinvolgere tutti i prodotti potenzialmente a rischio “con aumento delle ripercussioni commerciali e maggiore dispendio di risorse economiche pubbliche e private (v. Controlli supplementari da eseguire a carico operatori, minore quantitativo di prodotto da ritirare e distruggere). Da considerare tuttavia che se un prodotto di un lotto si presume a rischio “tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto, consegna sono a rischio”.

Obbligo di applicare su alimento etichetta contenente elementi utili per agevolare la rintracciabilità. Rintracciabilità a carico pure dei trasportatori e di quanti effettuano stoccaggio di alimenti e mangimi, salvo caso che operano per conto di un’azienda che assolve essa stessa agli obblighi della rintracciabilità, o che eseguono per conto terzi depositi di merce confezionata restituita tal quale al conferitore (sufficiente registrare quantità e tipo di merce in entrata ed uscita, secondo quanto risulta da documento di trasporto), facilitare identificazione delle confezioni in magazzino, tenere separati mangimi ed alimenti. Documenti da conservare per almeno 3 anni per i prodotti freschi, 6 mesi per prodotti deperibili, 12 mesi successivi alla data scadenza prodotti, 2 anni in caso di prodotti a lunga conservazione.

Se operatore, a seguito autocontrollo, ritiene che il prodotto alimentare o mangime non sia conforme ai requisiti di sicurezza e non risulti più sotto il suo controllo deve:

–          identificare il prodotto e l’ambito di commercializzazione

–          provvedere al suo immediato ritiro dal mercato

–          informare (Modello riportato su G.U. 294/05) subito ASL per avviare procedura di ritiro o richiamo del prodotto, indicando motivazioni che ne hanno determinato evenienza (Nessuna comunicazione richiesta ad ASL se ritiro o richiamo di prodotto dal mercato non dipende da motivi di sicurezza alimentare che deve adottare le modalità più efficaci per raggiungere l’obiettivo)

–          informare rete di distribuzione, specificando “esatta individuazione del prodotto (Riportare nelle lettere o fax dicitura “Urgente: richiamo o riitiro del prodotto”)

–          informare operatore a monte qualora ritenga che “la non conformità scaturisca da un prodotto da questo fornito” (Nel caso di mangime: detentore animali informato circa motivo di ritiro dal mercato del prodotto rifornito)

–          attuare misure idonee per conseguire adeguato livello di tutela della salute per il consumatore

–          informare consumatore circa motivi che hanno reso necessario il ritiro del prodotto (Informazione “graduata in funzione della rete di distribuzione, ricorrendo a comunicati stampa, messaggi radiotelevisivi, informative distribuite nei circuiti di commercializzazione”).

Venditore del prodotto o mangime incriminato che non attua nessun tipo di manipolazione deve:

–          ritirare prodotto dal mercato, qualora questo venga segnalato da consumatore o ritenuto non conforme,

–          informarne fornitore

–          collaborare con azienda alimentare, fornitore ed ASL per favorire rintracciabilità dell’alimento non rispondente

–          collaborare ad informare consumatori in merito ai prodotti non conformi

Operatore, oltre ad informare subito ASL circa prodotto o mangime ritirato e relativi motivi, deve fornire informazioni utili per valutare congruità delle misure adottate e collaborare con ASL circa ulteriori provvedimenti da prendere per ridurre rischi provocati da alimenti forniti.

Operatore deve predisporre procedure per individuare tutti i fornitori diretti di materie prime, alimenti, animali, mangimi, nonché imprese a cui forniti i propri prodotti, mettendo a disposizione di ASL seguenti informazioni: nominativo di fornitore; natura dei beni ricevuti; indicazione circa individuazione del prodotto (v. partita, lotto, consegne); documenti attestanti provenienza o destinazione alimento o mangime.

Attraverso informazioni e documenti si deve poter risalire a tutti i clienti a cui forniti prodotti. A tal fine operatore deve crearsi uno schedario in cui annotare: nome e ragione sociale; indirizzo del cliente e del trasportatore; numero di telefono, fax, e-mail;  nominativo del responsabile della fornitura; indirizzo, numeri del telefono, fax della ASL; persone di riferimento a cui riferire qualunque informazione in merito a rintracciabilità.

Operatore deve periodicamente rivedere il sistema di rintracciabilità in modo da mantenerlo sempre efficiente.

ASL valuta se adottare ulteriori misure di richiamo o ritiro del prodotto.

È compito ASL:

1)       verificare che venga rispettata normativa in materia di sicurezza alimentare da parte di chi importa, produce, immette in commercio alimenti o mangimi, nonché obblighi di rintracciabilità o di ritiro o richiamo dal mercato del prodotto non conforme;

2)       prescrivere agli operatori del settore alimentare o mangimistico azione necessaria a mettere in sicurezza alimento o mangime non rispondente ai requisiti di sicurezza;

3)       adottare in caso di mancato ritiro o richiamo del prodotto da parte operatore, misure in atto a tutelare salute pubblica;

4)       sanzionare operatori del settore qualora non siano rispettate condizioni di sicurezza alimentare.

Controlli eseguiti da ASL in ogni fase della produzione, fabbricazione, lavorazione, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, commercio, importazione di alimenti e bevande (Modello riportato su G.U. 294/05) attraverso esame documenti relativi ai vari paesaggi (Ogni operatore deve sempre poter indicare da chi ha acquistato la materia prima ed a chi ha consegnato i prodotti), contenenti seguenti informazioni minime: natura e quantità materia prima; nome e requisiti dei fornitori; data di ricevimento; natura e quantità dei prodotti commercializzati; nome e recapiti dei clienti; data consegna dei prodotti.        

Entità aiuto:

MI.P.A.F. può erogare contributi pari a 95% spese ammesse per Enti e/o Organizzazioni operanti nella filiera agricola ed agroalimentare, Enti pubblici e/o economici di diritto pubblico, Enti non aventi scopo di lucro (75% nel caso di soggetti privati)

IVA riconosciuta se non recuperata dal beneficiario.

 

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