TESTO UNICO COMMERCIO MARCHE (L.R. 22/21; D.G.R. 2/3/20, 10/11/21) (commag20)
Soggetti interessati:
Giunta Regionale, Servizio P.F. credito, cooperative, commercio e tutela consumatori (Servizio), Enti locali, Sportello unico attività produttive (SUAP), Organizzazioni degli imprenditori, Organizzazioni dei lavoratori, Associazioni dei consumatori, Centri di Assistenza Tecnica (CAT), Enti accreditati alla formazione, operatori del commercio, singoli consumatori
Iter procedurale:
Approva con L.R. 22/21, come modificata da L.R. 34/21, “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche”, che prevede ad:
Art. 1 finalità della L.R. 22/21 volta a:
- semplificare ed innovare procedure relative ad adempimenti amministrativi inerenti esercizio di attività commerciale;
- garantire trasparenza del mercato, libertà di impresa, libera circolazione di merci;
- garantire equilibrato sviluppo e modernizzazione della rete distributiva (crescita qualitativa, capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali), anche al fine del contenimento dei prezzi;
- promuovere reti di impresa tra attività economiche e tutelare mercati di interesse storico, locali storici, botteghe di arte ed attività commerciali ed artigianali di tradizione, nonché esercizi di vicinato;
- contrastare il processo di depauperamento delle aree territoriali più deboli;
- sviluppare libertà di concorrenza nell’accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
- assicurare pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e diverse forme di vendita, valorizzando ruolo della piccola impresa, evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali, filiere economiche, e tutelando in modo attivo le botteghe, i mercati di interesse storico, di tradizione e tipicità;
- valorizzare e tutelare servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, costiere e termali, al fine di equilibrata articolazione del sistema distributivo nella Regione, con particolare riferimento ad aree con minore dotazione di servizi ed agevolando insediamenti di nuove attività in centri abitati privi di adeguate strutture;
- valorizzare e riqualificare centri storici ed urbani e borghi tramite sviluppo e valorizzazione di attività commerciali, artigianali, turistico ricreative;
- sviluppare coerenza ed integrazione tra pianificazione urbanistica territoriale ed indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
- promuovere sviluppo della concertazione, come metodo di collaborazione tra Enti locali, categorie economiche, Organizzazioni dei lavoratori, Associazioni dei consumatori, ai fini delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo;
- promuovere la diffusione della stampa quotidiana e periodica, mediante aumento delle rivendite ed ampliamento delle superfici espositive e di vendita, così da: facilitare accesso al servizio nei piccoli Comuni, aree montane e rurali anche a fini turistici e culturali del territorio; favorire pluralismo della stampa per “tutela della libertà di espressione ed effettività dei diritti ad informazione”;
- sviluppare il sistema fieristico regionale per la promozione delle attività economiche, commercio ed innovazione tecnologica dei sistemi produttivi;
- tutelare cultura della legalità e contrasto ad abusivismo;
- riconoscere e sostenere il commercio equo e solidale;
- assicurare al consumatore un “livello minimo ed uniforme di condizioni di accesso ad acquisto di prodotti e servizi nella Regione, informazione, approvvigionamento, servizi di prossimità, assortimento e sicurezza dei prodotti”;
- sviluppare commercio di prodotti frutto di attività di riciclo, riuso, recupero e rigenerazione di materiali e beni, prodotti sfusi ed alla spina, in modo da ridurre impatto ambientale della produzione di rifiuti con relativi costi economici e sociali di smaltimento;
- tutelare e valorizzare creatività marchigiana nel mondo
Art. 2 oggetto della L.R. 22/21 inerente:
- commercio al dettaglio ed all’ingrosso in sede fissa (v. scheda “vendita merci in negozi”)
- forme speciali di commercio al dettaglio (v. scheda “vendite particolari”)
- vendita della stampa quotidiana e periodica (v. scheda “vendita giornali e stampa”)
- commercio su aree pubbliche (v. scheda “norme commercio su aree pubbliche”)
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (v. scheda “somministrazione di alimenti e bevande”)
- distribuzione dei carburanti (v. scheda “distribuzione carburanti”)
- mercati ad ingrosso e centri agroalimentari (v. scheda “mercati ad ingrosso e centri agroalimentari”)
- attività fieristico espositiva (v. scheda “manifestazioni fieristiche”)
Art. 3 limitazioni ad esercizio di attività commerciali imposte solo “per motivi imperativi di interesse generale individuati da normativa UE e nazionale nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione”
Art. 4 promozione da parte di Regione di iniziative volte a contrastare abusivismo commerciale e pratiche illegali tramite azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in modo da favorire cultura della legalità
Art. 5 applicazione nell’ambito della L.R. 22/21 di: contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e degli accordi sindacali sottoscritti a livello territoriale ed aziendale; parità di trattamento e di opportunità tra uomo e donna nei luoghi di lavoro del commercio
Alle attività di concertazione partecipano Organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori
Art. 6 divieto di: attività di somministrazione di alimenti e bevande; consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono alimenti; utilizzo di contenitori, miscelatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica monouso non biodegradabile o riciclabili
Art. 7 esclusione dalla L.R. 22/21 delle attività commerciali svolte da:
- farmacisti e direttori di farmacie comunali se vendono solo prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici
- titolari di rivendite generi di monopolio se vendono solo questi
- associazioni di produttori ortofrutticoli
- produttori agricoli (singoli od associati) esercitanti attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui ad Art. 2135 del Codice civile
- artigiani per vendita di propria produzione nei locali in cui questa avviene o locali adiacenti, nonché per fornitura al committente di beni accessori ad esecuzione di opere o prestazioni di servizio;
- imprese industriali per vendita beni di propria produzione in locali dove questa avviene od in locali adiacenti
- pescatori e cooperative di pescatori, cacciatori (singoli od associati), che vendono al pubblico e al dettaglio cacciagione e prodotti ittici provenienti solo da esercizio delle loro attività, nonché quanti esercitano vendita di prodotti “da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erratico, fungatico e similari”
- vendita di opere d’arte o opere di “ingegno a carattere creativo”, comprese pubblicazioni di carattere scientifico ed informativo realizzate anche mediante supporto informatico
- vendita beni da fallimento
- vendita eseguita durante periodo di svolgimento di fiere campionarie e mostre di prodotti nei confronti di visitatori, purché inerenti a merce oggetto della manifestazione e non oltre periodo di svolgimento di questa
- Enti pubblici o persone giuridiche private con compartecipazione pubblica per vendita di pubblicazioni o altro materiale informativo (anche su supporto informatico) “di propria o altrui produzione, concernenti oggetto di loro attività”
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in strutture ricettive se rivolte solo a persone alloggiate, loro ospiti e quanti siano ospitati in struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
- quartieri fieristici dove svolte attività commerciali accessorie ad attività fieristiche aperte al pubblico nel limite massimo di 10% della superficie espositiva del quartiere fieristico
- attività di somministrazione gratuita (v. assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali)
Art. 8 individuazione di SUAP quale punto di accesso per tutte le procedure amministrative riguardanti attività commerciali e produttive. In particolare SUAP:
- definisce modulistica da usare per domanda di autorizzazione per SCIA e comunicazioni previste da L.R. 22/21
- promuove, in collaborazione con CCIAA: potenziamento dei servizi SUAP; applicazione omogenea delle piattaforme disponibili sul territorio regionale, tramite attività di assistenza volta a migliorare interoperabilità delle componenti e riduzione delle procedure informatiche a carico di impresa; aggiornamento del fascicolo elettronico di imprese
Art. 9 istituzione presso Servizio di Osservatorio regionale sulla rete commerciale (v. scheda “Osservatorio rete commerciale”)
Art. 10 istituzione (anche in forma consortile) da parte di Associazioni di categoria del settore commercio, turismo, servizi presenti nell’ambito del consiglio di CCIAA, nonché di altri soggetti di Centri di assistenza tecnica (CAT), che svolgono attività, anche a favore di imprese non iscritte ad Associazioni di categoria, di: assistenza tecnica; formazione ed aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa; gestione economica e finanziaria di impresa; accesso ai finanziamenti (anche comunitari); sicurezza e tutela dei consumatori; tutela di ambiente; igiene e sicurezza del lavoro; requisiti professionali per attività commerciali; altre attività riportate nello statuto; certificazione di qualità degli esercizi commerciali
Servizio e Comuni possono avvalersi dei CAT per espletamento di attività di: istruttoria in materia di contributi o finanziamenti a favore di imprese commerciali, turistiche e di servizio; assistenza alle funzioni di SUAP; formazione (compresi corsi professionali abilitanti ad iscrizione al ruolo di mediatori, agenti, rappresentanti del commercio); gestione di risorse umane; formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria; rapporti con Amministrazione pubblica
Giunta Regionale definito con DGR 1331 del 10/11/2021 requisiti e procedure per riconoscimento dei CAT (v. scheda “assistenza tecnica commercio”)
Art. 11 istituzione di Tavolo regionale di coordinamento per il commercio (v. scheda “Tavolo commercio”)
Art. 12 possibilità per Comuni (singoli od associati), anche su iniziativa delle Associazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori e sentite le Associazioni dei consumatori, di proporre a Regione individuazione di ambiti territoriali sulla base di parametri definiti da Giunta Regionale, intesi come distretti del commercio (DC), in cui “cittadini, imprese e formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi di servizi, turistico ricettivi per accrescere attrattiva complessiva del territorio”
Comune capofila agisce quale referente amministrativo unico nei confronti di Regione in nome e per conto di soggetti pubblici e privati partner “proponendo programmi di intervento di gestione integrata per sviluppo del contesto urbano di riferimento”
Art. 13 esercizio di attività commerciale con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare e per quanto concerne vendita di prodotti alimentari nel rispetto di norme UE, nazionali e regionali in materia di sicurezza alimentare, benessere ed igiene per alimenti di origine animale
Art. 14 esclusione da attività commerciale di:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni per delitto non colposo “sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale”
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro persona commessi con violenza, estorsione
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro igiene e sanità pubblica
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 2 o più condanne nei 5 anni precedenti inizio attività per delitti di frode nella preparazione e commercio di alimenti
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione antimafia o a misure di sicurezza
- coloro che sono incorsi in cause di divieto, decadenza, sospensione di attività commerciale
- coloro che nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ricadono nelle condizioni precedenti, o hanno riportato (con sentenza passata in giudicato) condanne per reati contro moralità pubblica e buon costume, o delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, o reati concernenti alcolismo, sostanze stupefacenti o psicotrope, gioco d’azzardo, scommesse clandestine, o reati relativi ad infrazioni sulle norme sui giochi
Divieto di esercizio attività commerciale di cui alle lettere c), e), f), g) permane per 5 anni dalla data in cui è stata scontata pena o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione o qualora intervenuta sospensione condizionale della pena, “sempre che non intervengono circostanze idonee ad incidere su revoca della sospensione”.
In caso di società, associazioni, organismi collettivi divieti di cui sopra si applicano a legale rappresentante “o altra persona preposta ad attività commerciale”
Art. 15 ammissibilità ad esercitare attività commerciale al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande a legale rappresentante o titolare o persona preposta a tale attività in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato positivamente corso professionale per commercio o preparazione e somministrazione di alimenti
- avere esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o somministrazione di alimenti e bevande per almeno 2 anni (anche non continuativi) nei 5 anni precedenti, o avere prestato opera come dipendente addetto alla vendita o amministrazione o preparazione di alimenti, o in qualità di: socio lavoratore; coniuge, parente o affine entro 3° grado in qualità di coadiuvante familiare come attestato da iscrizione ad INPS
- essere in possesso di laurea (anche triennale) o diploma di scuola secondaria superiore (anche ad indirizzo professionale), purché nei corsi di studio previste materie attinenti al commercio, preparazione o somministrazione di alimenti
- iscritto al Registro esercenti commercio (REC) nelle tabelle inerenti settore alimentare, attività di somministrazione di alimenti e bevande, sezione speciale imprese turistiche, o aver superato esame di idoneità o frequenza con esito positivo al corso abilitante per iscrizione a REC (anche senza successiva iscrizione a REC stesso)
Ai soggetti provenienti da altre Regioni o Stati membri sono riconosciuti requisiti professionali in base a rispettive norme
Giunta Regionale definisce modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali (anche attuati da Associazioni di categoria, CAT o soggetti accreditati) e dei corsi di aggiornamento (volti ad elevare livello professionale o riqualificare operatori in attività)
Art. 16 adozione da parte di Giunta Regionale, sentite Organizzazioni del commercio, Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, competenti Uffici del Ministero Cultura, Associazioni dei consumatori e acquisito parere di competente Commissione assembleare, di regolamento attuativo di L.R. 22/21, attraverso cui garantire ordine pubblico, sicurezza stradale, sanità pubblica, tutela dei consumatori e dei lavoratori, lotta alle frodi, tutela di ambiente urbano e rurale, sostenibilità ambientale e sociale, conservazione del patrimonio storico ed artistico
Art. 17 definizione da parte delle Province, in conformità al regolamento ad Art. 16 e nel rispetto del piano paesistico, di criteri per pianificazione territoriale nel settore del commercio, al fine di:
- individuare aree di ubicazione e di esclusione delle grandi strutture di vendita, previa valutazione di: impatto dei flussi di traffico in relazione a rete viaria ed accessi; effetti di ambito sovracomunale e fenomeni di concentrazione territoriale di altri esercizi vigenti nel territorio;
- definire indirizzi per inserimento paesaggistico delle grandi strutture di vendita e loro collegamento con sistemi insediativi vigenti, anche tramite forme di mobilità alternativa (v. ferroviaria, ciclabile, pedonale)
Art. 18 assegnazione al Comune di tutte le funzioni amministrative non riservate dalla L.R. 22/21 a Regione e Province. A tal fine Comune adegua proprio strumento urbanistico nel rispetto dei termini e modalità fissate nel Regolamento di cui ad Art. 16 e delle indicazioni date da Provincia, previa consultazione di Organizzazioni imprese del commercio, Organizzazioni dei lavoratori, Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 19 (definizioni), 20 (sviluppo rete distributiva), 21 (attività di vendita in negozi), 22 (attività di vendita in esercizi in sede fissa), 23 (esercizi di vicinato), 24 (esercizi di vicinato e media struttura di vendita nei centri storici), 25 (medie strutture di vendita), 26 (grandi strutture di vendita), 27 (centri commerciali e parchi commerciali), 28 (sostenibilità ambientale, territoriale e sociale), 29 (outlet), 30 (centri in sede fissa di telefonia e servizi internet), 31 (esercizi polifunzionali) inerenti al commercio al dettaglio ed all’ingrosso (vedi scheda “vendita merci in negozi”)
Art. 32 forme speciali di vendita, quali spacci interni (Art. 33), vendita per mezzo di apparecchi automatici (Art. 34), vendita per corrispondenza tramite televisione o internet o altri sistemi di comunicazione (Art. 35), vendita effettuata presso domicilio di consumatore (Art. 36), promozione commerciale (Art. 37), vedi scheda “vendite particolari”
Art. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 inerenti a stampa quotidiana e periodica, vedi scheda “vendite particolari”
Art. 48 vendite straordinarie, Art. 49 vendite di liquidazione, Art. 50 vendite di fine stagione o saldi, Art. 51 vendite promozionali vedi scheda “vendite particolari”
Art. 52 orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi al dettaglio sono stabiliti da esercenti nel rispetto degli accordi aziendali e contratti collettivi di lavoro, fermo restando obbligo di rendere noto al pubblico tali orari mediante cartelli o altri mezzi idonei
Prodotti esposti al pubblico per la vendita collocati nelle vetrine esterne, ingresso del locale o sue immediate vicinanze, su scaffali e banchi, riportando prezzo di vendita “in modo chiaro e ben leggibile, mediante uso di cartelli, listini o altre modalità idonee, purché individuazione dei singoli prodotti e prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico”
Nel caso di prodotti di arte, gioielleria, artigianato obbligo di pubblicità del prezzo rispettato tramite applicazione sui singoli prodotti di cartellino visibile all’interno dell’esercizio
Art. 53 titolare di esercizio commerciale organizzato in più reparti può affidare gestione di questi a soggetti esterni, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui sopra, previa comunicazione a SUAP (analoga comunicazione inviata in caso di cessazione di tale affidamento). Se comunicazione non inviata, titolare risponde in proprio di attività esercitata dal gestore
Reparto affidato in gestione deve presentare collegamento funzionale con esercizio tramite accesso comune (è infatti privo di accesso autonomo)
Art. 54 invio, in caso di trasferimento di titolarità di esercizio di vendita al dettaglio sia a livello di gestione, che di proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, di comunicazione a SUAP competente entro 45 giorni da evento su modello predisposto da Servizio.
In caso di subingresso nell’attività di vendita al dettaglio del settore alimentare a causa di morte, subentrante può continuare attività per altri 12 mesi da data di morte del titolare, al fine di ottenere requisiti morali e professionali prescritti da L.R. 22/21 (Dopo tale termine, titolo abilitativi decade)
Cessazione o sospensione per un periodo inferiore a 12 mesi (salvo proroga di ulteriori 6 mesi per “comprovate cause di forza maggiore”) di attività di commercio al dettaglio è soggetta a comunicazione a SUAP (Modello predisposto da Servizio)
Art. 55, 56 normative inerenti a vendita al dettaglio in negozi vedi scheda “vendita merci in negozi”
Art. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 normative inerenti alla vendita di merci su aree pubbliche vedi scheda “norme commercio aree pubbliche”
Art. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 normative inerenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vedi scheda “somministrazione alimenti/bevande a pubblico”
Art. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 normative inerenti impianti di distribuzione carburanti vedi scheda “distribuzione carburanti”
Art. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 normative inerenti mercati all’ingrosso e centri agroalimentari vedi scheda “mercati ad ingrosso e centri agroalimentari”
Art. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 normative inerenti sistema fieristico regionale vedi scheda “manifestazioni fieristiche”
Art. 134 promozione da parte della Regione di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese del commercio al fine di:
- riqualificare il commercio tramite: ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali; sviluppo di forme associative e di rapporti di collaborazione interaziendali; realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e offerta di adeguati servizi commerciali;
- sviluppare assistenza tecnica, formazione imprenditoriale, aggiornamento professionale tramite coinvolgimento delle Associazioni di categoria, CAT, soggetti accreditati;
- favorire migliori condizioni di accesso al credito da parte di imprese commerciali anche al fine di combattere fenomeni di usura, estorsione, sovra indebitamento;
- sostenere permanenza e sviluppo delle attività commerciali tramite accesso al credito agevolato, contributi a fondo perduto ed in conto interessi, credito di imposta per attuazione degli interventi di cui ad Art. 135
Art. 135 concessione di contributi da parte di Regione per seguenti interventi volti a:
- riqualificare e valorizzare commercialmente vie, aree, piazze con particolare riguardo a centri storici, zone pedonali ed a traffico limitato;
- sostenere e riqualificare aree destinate a mercato;
- realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica od organizzativa, promozione attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale;
- promuovere ed attivare centri commerciali naturali, intesi come “centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e rinnovo commerciale tramite formazione di partnership pubblico – privato”;
- promuovere produzioni tipiche, di qualità ed eccellenza delle Marche;
- promuovere presso imprese metodologie per adeguare qualità aziendale a standard richiesti da normativa UE e statale;
- attuare sistemi di qualità per fornitura e realizzazione di servizi e prodotti in conformità a normativa UE e nazionale;
- certificare sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;
- sostenere progetti riguardanti insediamento e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;
- sviluppare e sostenere commercio elettronico, commercio equo e solidale, abbattimento delle barriere architettoniche;
- incrementare attività delle cooperative di garanzia, consorzi fidi e di credito mediante integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia;
- assicurare maggiore sicurezza alle imprese commerciali che svolgono attività soggette al rischio criminalità;
- promuovere negozi di prodotti sfusi ed alla spina e locali storici;
- promuovere sviluppo di attività economiche ed azioni di cooperazione istituzionale e nei servizi fra piccoli Comuni nei territori maggiormente isolati e marginali;
- valorizzare borghi e centri storici anche mediante attivazione di progetti integrati;
- assicurare sviluppo, valorizzazione e promozione del piccolo commercio in borghi e centri storici
p bis) rivitalizzare e riqualificare le attività commerciali
Regione concede contributi anche a Comuni per costituzione di Fondi da destinare ad attività commerciali (eventualmente anche attività artigianali e di servizio) per danni subiti a causa di esecuzione di lavori pubblici
Regione istituisce un Fondo per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a favore di piccole imprese
Art. 136 individuazione dei beneficiari degli incentivi di cui sopra, quali:
- Comuni, Unioni montane, Unioni dei Comuni;
- micro, piccole, medie imprese esercenti il commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- soggetti distributivi costituiti in forma di cooperativa o di società aventi quale attività primaria quella di acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
- cooperative e consorzi fidi aventi sede nella Regione, costituiti tra esercenti attività commerciali ad ingrosso ed al dettaglio in sede fissa o ambulante, esercitanti somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi, con fini di mutualità tra gli aderenti;
- cooperative di garanzia e consorzi fidi;
- Centri di Assistenza Tecnica (CAT)
Art. 137 approvazione da parte di Giunta Regionale, previo parere favorevole di Commissione consiliare competente, del programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui ad Art. 135, contenente, per ogni intervento, criteri per concessione dei contributi
Giunta Regionale invia entro 31 Dicembre ad Assemblea consiliare una relazione su utilizzo delle suddette risorse
Art. 138 intervento in via sostitutiva, previa diffida, della Giunta Regionale nei confronti degli Enti locali, in caso di inadempienza nell’esercizio delle funzioni assegnate, mediante nomina di Commissario “per compimento degli atti dovuti”, i cui costi sono a carico di Ente inadempiente
Art. 139 vedi Entità aiuto
Art. 140 disposizioni di L.R. 22/21 prevalgono su eventuali diverse disposizioni di strumenti urbanistici provinciali e comunali, fino a quando Province e Comuni non adeguano propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale al Regolamento attuativo di L.R. 22/21
Art. 141 abrogazione a partire da 19/8/2021 della L.R. 29/09 e successive modifiche ed integrazioni
Entità aiuto:
Art. 139 utilizzo delle risorse UE, statali e regionali nella realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 22/21. Per anno 2022 stanziati per realizzare attività di cui ad Art. 132 75.000 € e ad Art. 135 200.000 €
Per anni successivi risorse per attuare L.R. 22/21 definite con rispettive leggi di bilancio, con Giunta Regionale autorizzata ad apportare eventuali variazioni di bilancio