TESSERINO REGIONALE DI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 29; D.G.R. 29/1/18, 30/7/21) (caccia18)
Soggetti interessati:
Servizio Regionale P.F. Caccia e pesca in acque interne (Servizio), Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), Comuni, Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), Agenti di vigilanza, Organi di polizia, Associazione venatoria, Azienda Faunistica Venatoria (AFV), Azienda Agrituristica Venatoria (AAV), titolare di “licenza di caccia” (cacciatore) che intende esercitare l’attività venatoria nella Regione
Iter procedurale:
Cacciatore, in regola con l’iscrizione ad ATC, presenta richiesta di rilascio del tesserino di caccia al Comune di residenza (allegare eventuale tesserino rilasciato nella precedente campagna venatoria).
Il tesserino, predisposto dal Servizio, è rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza, a cui viene consegnato da ATC precompilato per la parte anagrafica del cacciatore, relativa a:
a) generalità del titolare (nel caso di ATC PS1 riportare il codice a barre del cacciatore)
b) calendario venatorio, con relative giornate di caccia
c) forma di caccia prescelta in via esclusiva, tra quelle ammesse nella Regione
d) ambito territoriale di caccia prescelto
Tesserino è individuale (non più di 1 tesserino per persona), valido per 1 stagione di caccia su tutto il territorio nazionale.
Cacciatori che praticano la caccia di selezione agli ungulati sono dotati di un apposito tesserino rilasciato da ATC.
Cacciatore residente fuori Regione può cacciare nelle Marche, purché:
a) non venga superato il numero massimo di cacciatori fuori Regione fissato dalla Giunta Regionale (dati comunicati a singolo ATC);
b) risulta in regola con le norme di iscrizione ad ATC prescelto nelle Marche;
c) sia in possesso di un tesserino di caccia rilasciato dalla Regione di residenza, contenente le indicazioni di cui sopra;
d) si impegna ad abbattere le stesse specie di selvaggina consentite nella Regione di provenienza rispettando il calendario venatorio vigente nelle Marche.
Per i cittadini della Repubblica di San Marino che intendono cacciare nelle Marche, Servizio invia al competente Ufficio caccia della Repubblica un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
Comuni comunicano entro il 15 Marzo a Giunta Regionale il numero dei tesserini di caccia rilasciati; ATC l’elenco dei cacciatori che hanno ritirato tesserini.
Il tesserino, unitamente alla licenza di porto di fucile ed alla polizza assicurativa, deve sempre accompagnare il cacciatore ed essere esibito agli Agenti di vigilanza.
Eventuale deterioramento, o smarrimento, o furto del tesserino va denunciato agli Organi di polizia ed oggetto di richiesta di un nuovo tesserino da inviare al Comune di residenza, allegando copia della denuncia o vecchio tesserino deteriorato che viene ritirato.
Cacciatore deve, per ogni giornata di caccia, annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino:
· seguenti dati: giorno e mese di caccia; ATC prescelto; se caccia è attuata in AFV o in AAV; se caccia è attuata fuori da Regione e forma di caccia scelta; se utilizzate, nel periodo 1 Ottobre – 30 Novembre, le 2 giornate aggiuntive di caccia da appostamento fisso; se è attuata la caccia al cinghiale;
· numero dei capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati (nel caso della lepre, fagiano, starna evidenziarne il sesso). Qualora i capi di beccaccia e di fauna stanziale (salvo volpe e cinghiale) vengono depositati in macchina o in casa, occorre apporre un cerchio intorno alla crocetta (x).
Cacciatore consegna, a mezzo posta o tramite Associazione venatoria, il tesserino entro il 11/3/2022 (nel caso del tesserino speciale per ungulati, la riconsegna avviene entro 30 giorni dal termine del piano di prelievo) ad ATC, che:
a) provvede a rilasciarne ricevuta;
b) trasmette al Servizio elenco dei cacciatori inadempienti;
c) elabora, secondo quando stabilito dalla Regione con DGR 84 del 29/1/2018, i dati contenuti nei tesserini riferiti alla stagione venatoria precedente, inerenti a: specie cacciabili (suddivise per classi di età e sesso); territorio; periodo; numero di cacciatori; forme di caccia prescelte. A tal fine ATC deve dotarsi di un software per la lettura ottica dei tesserini, in grado di riconoscere: campi a marcatura (OMR); caratteri stampanti (OCR); caratteri manoscritti (ICR); barcode. Software deve avere un’elevata precisione nella correzione degli errori generati dallo stesso sistema e consentire all’operatore di estrapolare i dati in formato XLS o PDF;
d) invia entro il 30 Aprile al Servizio e ad OFR l’elaborazione dei suddetti dati sotto forma di: dati giornalieri (tutte le informazioni contenute nel tesserino per singola giornata di caccia); dati in “decadi” (dati inviati in accordo con MATTM, MIPAAF, ISPRA); dati riepilogativi (tutte le informazioni richieste da Regione e OFR).
Sanzioni:
Chiunque, pur avendone il possesso, non mostra all’Agente di vigilanza il tesserino regionale di caccia: multa da 100 a 600 €.
Cacciatore che non restituisce il tesserino di caccia entro il termine prescritto: multa pari a 50 €.
Chiunque non annota nel tesserino di caccia i capi abbattuti nell’ambito del regime di deroga venatoria concesso dalla Regione: multa da 150 a 900 €