TERRENI DI SANSEVERINO (D.M. 30/8/04, 19/5/11) (vino61)
Soggetti interessati:
Chiunque produce e commercializza vino doc “I Terreni di Sanseverino”
Iter procedurale:
MI.P.A.F. con D.M. 30/8/04, riconosciuta denominazione di origine controllata “I Terreni di Sanseverino” ed approvato relativo disciplinare di produzione, comprendente:
· denominazione ammesse: “I Terreni di Sanseverino” rosso; “I Terreni di Sanseverino” rosso superiore; “I Terreni di Sanseverino” rosso passito; “I Terreni di Sanseverino” moro
· vitigni ammessi per “I Terreni di Sanseverino” rosso: Vernaccia nera minimo 50% + vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione nelle Marche fino a 50%. Vitigni ammessi per “I Terreni di Sanseverino” moro: Montepulciano minimo 60% + vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione nelle Marche fino a 40%
· zona di produzione comprende: tutto il territorio Comune di San Severino Marche
· tecniche colturali: sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura tradizionali della zona (Per nuovi impianti ammesse forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente); vigneti dotati di esposizione idonea, situati a non oltre 500 m. Vietata ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso. Nuovi impianti debbono avere almeno 3.000 ceppi /ha.
· rese in uva per ha. con gradazione naturale minima: per rosso pari a 9 t./ha. e 11,5%vol.; per rosso superiore, rosso passito e moro pari a 8 t/ha. e 12%vol.
· rese in vino: non superiore a 70% (Fino a 75% ammessa, ma eccedenza non venduta come DOC). Per passito resa non superiore a 45%
· tecniche di vinificazione, compreso invecchiamento obbligatorio ed appassimento: realizzate nelle zone di produzione delimitata (MI.P.A.F. può autorizzare vinificazione in cantine ubicate in Comuni limitrofi). Operazioni di appassimento eseguite in pianta e/o dopo raccolta in locali idonei e/o sottoposta a ventilazione forzata fino a raggiungere tenore zuccherino di almeno 200 g/l, comunque non oltre 31 Marzo. Vinificazione di uve passite non attuata prima del 1 Dicembre Fermentazione e maturazione debbono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 2 anni. Ammesse solo pratiche enologiche tradizionali. Periodo minimo di invecchiamento pari a 18 mesi per rosso e moro, 24 mesi per rosso superiore e rosso passito
· caratteristiche del vino:
a) “I Terreni di Sanseverino” rosso: colore rosso rubino; odore gradevole, complesso; sapore sapido, armonico, tipico, caratteristico; titolo alcolometrico 12%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 23 g/l;
b) “I Terreni di Sanseverino” rosso superiore: colore rosso rubino intenso; odore gradevole, complesso; sapore sapido, armonico, tipico, caratteristico; titolo alcolometrico 12,5%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 24 g/l;
c) “I Terreni di Sanseverino” rosso passito: colore rosso rubino chiaro tendente al granata; odore intenso, caratteristico dell’appassimento; sapore vellutato, gradevolmente amabile, dolce; titolo alcolometrico 15,5%vol. di cui almeno 12,5%vol. svolto; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 27 g/l; acidità volatile corretta 1,5 g/l
d) “I Terreni di Sanseverino” moro: colore rosso rubino intenso; odore gradevole, complesso; sapore armonico, talvolta di frutta rossa; titolo alcolometrico 12,5%vol.; estratto non riduttore minimo 24 g/l;
· etichettatura, designazione, presentazione: vietata aggiunta di ogni qualifica (v. Fine, scelto, selezionato), mentre consentito uso di nome o ragione sociale o marchi privati o vigna purchè non aventi significato laudativo o traggono in inganno consumatore. Obbligatorio riportare annata di produzione
· confezionamento: in recipienti di capacità inferiore a 5 litri (Tipologia passito in recipienti di 0,75 litri) chiusi con tappo a vite (Escluso per tutti i recipienti tappi a corona)
MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati