TASSE AUTOMOBILISTICHE (D

TASSE AUTOMOBILISTICHE (D.P.R. 39/53; D.Lgs. 285/92, 504/92; Legge 281/70, 53/83, 449/97, 42/00, 289/02, 296/06, 214/11; D.M. 7/1/99) (strada23)

Soggetti interessati:

Proprietari di veicoli, ciclomotori iscritti a Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che circolano su strada

Iter procedurale:

Versamento tassa automobilistica avviene in:

–          unica soluzione al 1 Gennaio, 1 Maggio, 1 Settembre per autovetture a trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore a 35 Kw. ed autoscafi;

–          unica soluzione al 1 Febbraio, 1 Agosto per motoveicoli ed autovetture a trasporto promiscuo con potenza fiscale inferiore a 35 Kw.;

–          3 rate quadrimestrali al 1 Gennaio, 1 Maggio, 1 Settembre  per autovetture ad uso promiscuo da locare o autovetture a gasolio non conformi a norme Legge 427/93 con potenza superiore a 35 Kw;

–          2 rate semestrali al 1 Febbraio, 1 Agosto per autovetture ad uso promiscuo da locare o autovetture a gasolio non conformi a norme Legge 427/93 con potenza inferiore a 35 Kw.;

–          3 rate quadrimestrali al 1 Febbraio, 1 Giugno, 1 Ottobre per altre autovetture, rimorchi, motori fuori bordo imbarcazioni.

Rinnovo pagamento tasse fisse, compresa targa di prova, da eseguire entro Gennaio.

Per veicoli ed autoscafi di nuova immatricolazione, tasse versate entro mese immatricolazione.

Per veicoli cui consentita interruzione pagamento tasse, tributo dovuto da mese in cui avviene annotazione riacquisto possesso veicolo. 

Al pagamento tasse circolazione sono obbligati in base a quanto previsto da art. 5 della Legge 53/83, come modificata da Legge 99/09, quanti “risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria del P.R.A. a veicoli in esso iscritti e da registri di immatricolazione di rimanenti veicoli ed autoscafi”, nonché di ciclomotori ed autoscafi non iscritti nei registri, motori fuoribordo applicati ad autoscafi, veicoli ed autoscafi importati temporaneamente all’estero. Competenza di P.R.A. e registro di immatricolazione è sempre quella del luogo di residenza del soggetto titolare del veicolo.

Obbligo di versamento tassa cessa con cancellazione di veicoli ed autoscafi da suddetti registri in quanto pagamento commisurato per periodo di imposta di utilizzo veicolo, autoscafo, motori fuoribordo applicato ad autoscafo

Sono esclusi da versamento tasse circolazione:

–          veicoli cancellati da registri P.R.A.;

–          veicoli nel periodo di perdita di possesso o disponibilità per causa forza maggiore o atti seguenti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria annotati sui registri. Obbligo pagamento ricomincia con riacquisto possesso o disponibilità veicolo (Interessato ne chiede trascrizione su registri P.R.A. entro 40 giorni da evento);

–          veicoli reimmatricolati in altre Regioni se tasse già versate nella Regione di provenienza;

–          veicoli forze armate, guidate da militari;

–          mezzi che effettuano servizio postale pubblico;

–          veicoli destinati a estinzione incendi o scopi sanitarie ed umanitari;

–          veicoli di interesse storico iscritti nei registri nazionali;

–          veicoli e motoveicoli avente oltre 30 anni da immatricolazione in Italia o Stato membro, salvo se adibiti ad usi professionali (art. 63 Legge 42/00). Se tali veicoli circolano su strada pagamento di tassa forfetaria di 25 € per autoveicoli e 10 € per motoveicoli    

–          autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi esportati per periodi di tempo inferiori a 12 mesi;

–          veicoli destinati a diplomatici;

–          motocicli, motocarrozzette per invalidi o mutilati;

–          veicoli consegnati per la vendita ad imprese autorizzate per il periodo di scadenza validità tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. In tale periodo dovuto solo diritto fisso. Impresa, pena pagamento tassa, deve inviare ogni quadrimestre elenco veicoli, specificando: veicoli ottenuti in consegna e quelli venduti; dati potenza fiscale; dati immatricolazione; generalità acquirenti. Esenzione decade se veicolo posto in circolazione prima della vendita;    

–          veicoli elettrici per 5 anni da data collaudo. Esenzione annotata su carta circolazione.

Versamento tassa può avvenire presso Uffici A.C.I., Ufficio del Registro, compagnie di assicurazione “che hanno in carico, ai fini della responsabilità civile, gli autoveicoli”, o mediante bollettino conto corrente postale.

A partire da 1 Gennaio 1999 riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, applicazione sanzioni e contenzioso amministrativo di competenza delle Regioni che possono affidare tali competenze a terzi.

Tabaccai, mediante sottoscrizione convenzione con Regione, possono riscuotere tassa automobilistica ed ottenere compensi per tale attività. Modello per pagamento tasse automobilistiche presso tabaccaio o presso Ufficio postale, pubblicato su G.U. 11/99. Tabaccaio rilascia ad automobilista ricevuta d pagamento (Modello riportato su G.U. 11/99).

A riprova avvenuto versamento rimane disco-contrassegno, contenente: numero targa veicolo, importo pagato, anno validità, mese di scadenza. Disco-contrassegno speciale per autoveicoli esenti da tassa da richiedere ad Intendenze di Finanza della Provincia di immatricolazione.

A partire da 1 Gennaio 1998 abolito obbligo di esporre su autoveicoli e motoveicoli “contrassegno attestante pagamento tassa automobilistica”.

Nel caso in cui disco-contrassegno deteriorato o mancante, interessato presenta domanda in bollo ad Intendenza di Finanza per ottenere rilascio certificato attestante avvenuto pagamento tasse. Alla domanda allegare documento circolazione e versamento diritto fisso.

Intendenza di Finanza, eseguiti accertamenti, redige certificato e lo invia ad Ufficio esattore che ne annota estremi su originale versamento, rilasciando documento ad interessato.

Interessati od Amministrazione Finanziaria possono chiedere risarcimento tasse indebitamente versate o versamento tasse omesse solo entro 3 anni da evento e se importo superiore a 50 EUR

Accertamento delle violazioni è demandato ad Organi Polizia, Intendenza di Finanza

Sanzioni:

Chiunque non comunica a P.R.A. rientro in possesso o disponibilità veicolo: soprattassa pari a 2 volte tasse annuali.

Imprese rivenditrici che non comunicano elenchi veicoli ottenuti in consegna e venduti o fanno circolare veicoli prima della vendita: multa da 100 a 600 €

In caso di veicolo circoli dopo sua cancellazione: multa da 355 a 1.427 €

Entità aiuto:

Ministero Finanze fissa a partire da 1 Gennaio 2007 tassa automobilistica in base a potenza effettiva del motore per:

1)       autovettura ed autoveicolo per trasporto promiscuo di:

  • categoria EURO 0 fino a 100 kW pari a 3 €/kW per pagamento annuale (3,09 €/kW per pagamento frazionato); fino a 136 Cv pari a 2,21 €/Cv per pagamento annuale (2,27 €/Cv per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 0 oltre 100 kW pari a 4,5 €/kW aggiuntivo per pagamento annuale (4,58 €/kW aggiuntivo per pagamento frazionato); oltre 136 Cv pari a 3,31 €/Cv aggiuntivo per pagamento annuale (3,78 €/Cv aggiuntivo per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 1 fino a 100 kW pari a 2,90 €/kW per pagamento annuale (2,99 €/kW per pagamento frazionato); fino a 136 Cv pari a 2,13 €/Cv per pagamento annuale (2,20 €/Cv per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 1 oltre 100 kW pari a 4,35 €/kW aggiuntivo per pagamento annuale (4,48 €/kW aggiuntivo per pagamento frazionato); oltre 136 Cv pari a 3,20 €/Cv aggiuntivo per pagamento annuale (3,30 €/Cv aggiuntivo per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 2 fino a 100 kW pari a 2,80 €/kW per pagamento annuale (2,88 €/kW per pagamento frazionato); fino a 136 Cv pari a 2,06 €/Cv per pagamento annuale (2,12 €/Cv per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 2 oltre 100 kW pari a 4,20 €/kW aggiuntivo per pagamento annuale (4,33 €/kW aggiuntivo per pagamento frazionato); oltre 136 Cv pari a 3,09 €/Cv aggiuntivo per pagamento annuale (3,19 €/Cv aggiuntivo per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 3 fino a 100 kW pari a 2,70 €/kW per pagamento annuale (2,78 €/kW per pagamento frazionato); fino a 136 Cv pari a 1,88 €/Cv per pagamento annuale (2,05 €/Cv per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 3 oltre 100 kW pari a 4,05 €/kW aggiuntivo per pagamento annuale (4,17 €/kW aggiuntivo per pagamento frazionato); oltre 136 Cv pari a 2,98 €/Cv aggiuntivo per pagamento annuale (3,07 €/Cv aggiuntivo per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 4 o 5 fino a 100 kW pari a 2,58 €/kW per pagamento annuale (2,66 €/kW per pagamento frazionato); fino a 136 Cv pari a 1,90 €/Cv per pagamento annuale (1,96 €/Cv per pagamento frazionato)
  • categoria EURO 4 o 5 oltre 100 kW pari a 3,87 €/kW aggiuntivo per pagamento annuale (3,99 €/kW aggiuntivo per pagamento frazionato); oltre 136 Cv pari a 2,85 €/Cv aggiuntivo per pagamento annuale (2,94 €/Cv aggiuntivo per pagamento frazionato)

2)       autobus pari a: 0,94 €/kW per pagamento annuale (2,23 €/kW per pagamenti frazionati); 2,16 €/Cv per pagamento annuale (2,23 €/Cv per pagamento frazionato)

3)       autoveicoli speciali pari a: 0,43 €/kW per pagamento annuale (0,44 €/kW per pagamenti frazionati); 0,32 €/Cv per pagamento annuale (0,32 €/Cv per pagamenti frazionati)

Tassa automobilistica per autovetture e veicoli adibiti a trasporto promiscuo immatricolati come EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non applicata se veicoli omologati dal costruttore per “circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL, idrogeno” (Agevolazione ammessa anche per veicolo su doppia alimentazione installata dopo immatricolazione)

A partire da 1/1/2012 la Legge 214/11 stabilisce che addizionale erariale tasse automobilistiche pari a 20 €/kW di potenza per veicoli di potenza superiore a 185 kW

Soppressa tassa su abbonamento radio applicata su autovettura.

A partire da 1/1/2003 tassa minima per veicoli a motore a 4 ruote pari a 50 €

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