TASSE REGIONALI

TASSE REGIONALI (Legge 286/06, 99/09; D.Lgs. 68/11; L.R. 3/71, 15/95, 18/95, 35/01, 29/04, 14/07, 19/07, 25/08, 31/09, 20/10, 28/11, 37/12, 49/13, 33/14; D.G.R. 14/4/09, 7/6/10)  (tasse09)

Soggetti interessati:

Regioni, chiunque (compresi produttori agricoli) intende ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni.

Iter procedurale:

Ministero Economia fissa entità tasse concessioni regionali che Regione entro 31 Ottobre con apposita legge può aumentare di non oltre 20%.

D.Lgs. 61/11 a partire da 1/1/2013

  • concede a Regione di trasformare in tributi propri regionali: tassa per abilitazione ad esercizio professionale; imposta regionale su concessioni statali demanio marittimo; imposta regionale su concessioni statali per occupazione ed uso di beni del patrimonio indisponibile; tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; tasse su concessioni regionali; imposta su emissioni sonore di automobili; tassa automobilistica regionale; altri tributi riconosciuti a Regioni da legislazione vigente;
  • sopprime: trasferimenti statali a favore di Regioni in materia di trasporto pubblico o locale compartecipazione regionale ad accisa su benzina; rideterminando così addizionale regionale IRPEF “in modo da assicurare gettito corrispondente a quello assicurato da compartecipazione soppressa”

Legge 99/09 consente a Regioni di stabilire modalità con cui le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria provvedono ad eseguire in forma cumulativa in luogo dei singoli utilizzatori, versamento delle tasse dovute per periodi di tassazione compresi nella durata dei singoli contratti.

Imposta regionale su benzina dovuta a Regione da concessionario o titolare impianto di distribuzione in relazione a quantitativo di carburante erogato e versata entro mese successivo a quello di riferimento. Accertamento in merito a corretta liquidazione di imposta effettuata sulla base della dichiarazione annuale presentata entro 31 Gennaio “dai soggetti obbligati al versamento di imposta”.

L.R. 31/09 stabilisce che soggetti che intendono avvalersi della sospensione della maggiorazione o della riduzione della aliquota IRPEF inviano comunicazione a Regione termini e modalità fissati da Giunta Regionale, pena decadenza del beneficio

Accertamento irregolarità da eseguire entro 5 anni da violazione da parte Regione che redige verbale su cui stabilita entità sanzione da trasmettere ad Ufficio Tributi di Regione od Enti locali per riscossione coattiva di imposta e sanzione.

Soggetti disabili inviano domanda di esenzione tassa regionale automobilistica a competente Servizio Servizi Sociali od Uffici periferici individuati da Regione entro 90 giorni da scadenza termine pagamento di tassa automobilistica regionale. Al pagamento di tassa automobilistica sono tenuti, in regimi di solidarietà, quanti risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria da P.R.A. per veicoli in questo iscritti (Registri di immatricolazione per rimanenti veicoli). In sede di 1° immatricolazione, tassa automobilistica dovuta da soggetto intestatario di carta di circolazione. Ai fini di determinazione importo di tassa automobilistica occorre tenere conto dei dati carta circolazione “alla data del 1° giorno utile per pagamento”, mentre variazioni di dati tecnici su carta di circolazione ha effetto da periodo di imposta successivo a quello di annotazione. Giunta Regionale definisce modalità per rateizzazione delle somme dovute.

L.R. 45/12 concede riscossione di tasse automobilistiche regionali anche a:

  • imprese autorizzate ad esercizio attività bancaria iscritte ad Albo, previa stipula con questa di apposita convenzione (schema tipo approvato con delibera Giunta Regionale, comprendente: modalità di erogazione del servizio; accesso ad archivi; versamento somme riscosse; costi a carico di utente; cause di risoluzione). Banche esonerate da presentare garanzie per riscossione tasse automobilistiche in funzione di capacità finanziaria e solvibilità di queste
  • uffici postali a seguito stipula convenzione tra Giunta Regionale e Posate Italiane s.p.a.
  • istituto di credito che svolge servizio di Tesoreria regionale in base a specifica convenzione

Tassa automobilistica dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria corrisposta cumulativamente da imprese concedenti proprietari di queste con modalità fissate da Giunta Regionale. Utilizzatore del mezzo è comunque tenuto, in regime di solidarietà con impresa concedente, a pagamento di tassa automobilistica per tutta la durata del contratto di locazione

L.R. 20/10 autorizza Giunta regionale ad espletare tutte le procedure ad evidenza pubblica necessarie per assicurare controllo e riscossione di tassa automobilistica regionale, anche mediante gestione di apposito sistema informativo.

L.R. 20/10 impone a concessionario riscossione tassa regionale automobilistica a decorrere da 1/1/2011 a:

  • inviare a Regione, in formato elettronico, elenchi dei soggetti obbligati a pagamento tassa e di quelli inadempienti, nonché diritto fisso previsto da Legge 53/83;
  • verificare entro 30 giorni “variazioni di natura soggettiva ed oggettiva intervenute” (90 giorni in caso di decesso) in soggetti disabili esenti da tassa automobilistica;
  • verificare che al veicolo cessato dal regime di esenzione, vengano applicate le regole vigenti per i veicoli di nuova immatricolazione.

Contribuente, entro 3 anni da versamento, può chiedere restituzione tasse erroneamente pagate, purché importo di importo superiore a 100 €

L.R. 3/71 stabilisce che ricorso su questioni inerenti imposte di concessione indirizzato a Presidente Giunta Regionale redatto su carta legale e sottoscritto da interessato o suo delegato. Presidente informa interessati almeno 15 giorni prima della decisione della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro 10 giorni. Presidente, sentito parere obbligatorio della Commissione tributaria nominata da Consiglio Regionale, emette decisione entro 90 giorni da invio ricorso, che viene notificata ad interessato e ad Ufficio imposte per sua esecuzione. Trascorsi 90 giorni senza comunicazione, interessato può diffidare Presidente Giunta Regionale a provvedere. Se ciò non avviene entro 30 giorni da diffida, ricorso si intende respinto in modo definitivo. Interessato può presentare entro 30 giorni nuovo ricorso a Presidente Giunta Regionale, impugnando decisione presa “per errore di fatto o di calcolo”. Contro nuova decisione non ammessi altri ricorsi in via amministrativa

L.R. 33/14 consente a Giunta Regionale di sottoscrivere convenzione con Automobile Club Italia (ACI) per riscossione delle tasse automobilistiche regionali. In convenzione riportare:

  1. modalità di erogazione servizio di riscossione tassa tramite bancomat ed internet banking messi a disposizione di Istituti bancari convenzionati con ACI;
  2. accesso ad archivi di tasse automobilistiche;
  3. riversamento delle somme riscosse;
  4. garanzia da prestare per svolgimento di attività;
  5. costi a carico di contribuente pari a quelli vigenti per altri soggetti autorizzati;
  6. cause di risoluzione del rapporto

In base a L.R. 49/13 Dirigente di struttura competente in materia di tributi regionali può procedere, di ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, ad annullamento, totale o parziale, di atti concernenti tributi regionali che siano illegittimi o infondati e può sospenderne effetti. Potere di autotutela esercitato anche in caso di:

  1. errore di persona;
  2. evidente errore logico o di calcolo;
  3. errore nel presupposto di imposta;
  4. doppia imposizione;
  5. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  6. mancanza di documentazione, poi sanata non oltre termine di prescrizione (5 anni) decorrente da notifica atto di accertamento;
  7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, prima negati;
  8. errore materiale di contribuente, facilmente riconosciuto da Regione

Non si procede a potere di annullamento per motivi per cui intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole a Regione.

Atti impositivi e sanzionatori indicano Autorità amministrativa presso cui proporre riesame atto a fini di autotutela, senza con questo interrompere termini per invio ricorso in sede giurisdizionale. Eventuale annullamento comunicato a contribuente ed, in caso di contenzioso pendente, ad organo giuridico competente per pronuncia di cessazione della materia del contendere

Rimborso di somme versate e non dovute per imposta di concessione richiesto da contribuente, a pena decadenza, a Regione entro 31 Dicembre di 5° anno successivo a data di versamento, comprensivo di interessi di mora

Entità aiuto:

Regione Marche ha deciso di applicare:

  • tassa automobilistica regionale e soprattassa annuale. Legge 286/06 consente alle Regioni di esentare per 5 anni dal pagamento di tale tassa i  veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 su cui viene installato dopo il 30/7/2009 un sistema di alimentazione a GPL o a metano. LR 35/01 art. 1 stabilisce che a partire dal 01/01/2002 gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale sono aumentati del 7,98%.

Regione Marche, con D.G.R. 939 del 7/6/2010, ha stabilito l’esenzione dal pagamento di tale tassa in caso di:

  • perdita del possesso del veicolo, a seguito di furto o rottamazione. Al riguardo il contribuente può chiedere l’eventuale compensazione o rimborso della tassa automobilistica versata, in proporzione al numero dei mesi interi successivi a quello della suddetta perdita, purché questa sia avvenuta da almeno 1 quadrimestre, e, in caso di compensazione, l’acquisto del nuovo veicolo sia avvenuto entro 4 mesi dalla perdita del vecchio
  • autoveicoli di potenza inferiore a 85 kw, conformi alla direttiva UE sull’inquinamento, immatricolati nel periodo Luglio 2002 Marzo 2003
  • veicoli la cui perdita di possesso è stata annotata dal P.R.A. sulla carta di circolazione. Se non vi è obbligo di registrare il veicolo al P.R.A., occorre che l’interessato provveda a comunicare la perdita del possesso al competente Dipartimento del Trasporto Terrestre. Al riguardo la R. 45/12 stabilisce che l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica permane in caso di consegna del veicolo (con relativa procura a venderlo) ad imprese abilitate senza però contestuale richiesta di trascrizione del titolo di proprietà avanzata al P.R.A.; non si procede invece al pagamento della tassa qualora la cessione del veicolo avvenga a favore di soggetti “che ne fanno professionalmente regolare commercio”;
  • autoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone iscritti nei registri di Automotoclub storico italiano (ASI), o “a decorrere dall’anno in cui il mezzo compie il 20° anno dalla sua costruzione
  • “autoveicoli destinati al trasporto di persone o cose iscritti nel registro ASI, purché non siano più adibiti a qualsiasi uso professionale o commerciale”;
  • veicoli dei soggetti disabili, a decorrere dal 1/1/2011;
  • veicoli per il trasporto di cose aventi massa rimorchiabile complessiva inferiore a 3,5 t.;
  • motoveicoli immatricolati da oltre 29 anni iscritti nel registro delle moto storiche, o motoveicoli immatricolati da oltre 20 ma meno di 29 anni iscritti in particolari elenchi (aggiornati ogni anno) tenuti dalla Federazione Motociclista Italiana (FMI);
  • autocarri immatricolati da oltre 30 anni, purché venga annullata la portata del veicolo, tramite il rilascio di una nuova carta di circolazione, o la sua annotazione sulla carta di circolazione esistente da parte del Dipartimento Trasporto Terrestri;
  • autoveicoli immatricolati da oltre 30 anni per il trasporto pubblico di persone (autocorriere), purché venga annullata la “utilizzabilità dei posti aggiuntivi rispetto a quelli relativi al conducente ed accompagnatore”, tramite il rilascio di una nuova carta di circolazione, o la sua annotazione sulla carta di circolazione esistente da parte del Dipartimento Trasporto Terrestre;
  • autocarri od autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di persone immatricolati da oltre 20 ma meno di 29 anni, purché riconosciuti di interesse storico e collezionistico da ASI
  • veicoli intestati alla Regione.
  • istituita con L.R. 19/07 con decorrenza 1/1/2008 imposta regionale su benzina per autotrazione dovuta da “concessionario o titolare di autorizzazione impianto di distribuzione del carburante o, per sua delega, da società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella Regione da impianti di distribuzione di carburante. Imposta fissata con L.R. 2/12 per anno 2012 in 0,02/litro di benzina erogata da versare mese successivo a quello di riferimento. Accertamento e liquidazione imposta effettuata in base a dichiarazioni annuali presentate da soggetti obbligati entro 31 Gennaio per anno precedente
  • aliquota addizionale regionale a IRPEF fissata a 1,23% a partire da anno 2013.Regione può aumentarla o diminuirla di: 2,1% a decorrere da anno 2015  maggiorazione rimane ferma a 0,5% se Regione ha ridotto IRAP). A partire da 1/1/21013 Regione deciso con L.R. 37/12: nessuna maggiorazione per redditi ricadenti nel primo scaglione (15.000 €); 0,3% di maggiorazione per redditi da 15.000 € a 28.000 €; 0,47% di maggiorazione per redditi da 28.000 € a 55.000 €; 0,48% di maggiorazione per redditi da 55.000 € a 75.000 €; 0,5% di maggiorazione per redditi oltre 75.000 €. Regione può decidere anche detrazioni a favore di famiglie, o misure di sostegno a favore di soggetti IRPEF il cui livello di reddito e relativa imposta netta calcolata su base familiare non consente fruizione delle suddette detrazioni. Regioni possono con legge decidere di sostituire erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio ed altre misure di sostegno sociali con detrazioni di addizionale. In caso di riduzione occorre che gettito unitamente a quello di altri tributi regionali non inferiore a quello dei trasferimenti regionali ai Comuni. Infatti decisioni di Regione sono a carico del suo bilancio e non comportano alcuna forma di compensazione dello Stato, che può respingere applicazione di certe agevolazioni se Regione impegnata in piano di rientro dal deficit. Addizionale calcolata applicando aliquota a reddito complessivo determinato a fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili secondo seguenti scaglioni. A partire dal periodo di imposta successiva al 31/12/2009 sospensione della maggiorazione di addizionale IRPEF concessa ad imprese operanti nelle attività manifatturiere, costruzioni, commercio all’ingrosso ed al dettaglio (comprese riparazioni di autoveicoli e motocicli) come individuati dai codici ATECO 2007 con valore della produzione nelle Marche inferiore a 5.000.000 €, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto a quelli vigenti al precedente periodo di imposta, purché:
  • almeno 1 lavoratore assunto se valore della produzione netta inferiore a 500.000 €;
  • almeno 2 lavoratori assunti se valore della produzione netta compreso tra 500.000 € e 1.500.000 €;
  • almeno 3 lavoratori assunti se valore della produzione netta compreso tra 1.500.000 € e 3.000.000 €;
  • almeno 4 lavoratori assunti se valore della produzione netta compreso tra 3.000.000 € e 5.000.000 €;
  • posto di lavoro venga mantenuto per almeno 2 anni(sufficiente 1 anno in caso di imprese con produzione fino a 500.000 €);
  • rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, diritto al lavoro dei disabili;
  • assunzioni effettuate negli impianti ubicati nel territorio marchigiano;
  • addizionale regionale imposta consumo su gas metano usato come combustibile per usi civici nella Regione ed imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti a decorrere da 1/1/2008fissata in: 0,0155 €/mc. per consumi fino a 120 mc. annuo; 0,0181 €/mc. per consumo da 120 a 480 mc. annuo; 0,0207 €/mc. per consumi da 480 a 1.560 mc. annuo; 0,0258 €/mc. per consumo superiore a 1.560 mc. annuo. Per usi industriali, artigianali, agricoli aliquote di addizionale ed imposta sostitutiva ridotta del 50%, comunque superiore a 0,0052 €/mc.
  • imposta su concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato presenti nella Regione applicata a concessioni per occupazione ed uso di tali beni, con esclusione di derivazioni di acque pubbliche, a partire da 1/1/2008 è pari a 100% del canone di concessione (10% nel caso di concessione del demanio marittimo)
  • istituita con L.R. 3/71 imposta regionale su beni del demanio del patrimonio indisponibile dello Stato presenti nelle Marche, ad eccezione di concessioni di derivazioni di acque pubbliche e concessioni demaniali marittime rilasciate da Autorità portuali. Imposta su concessione di coltivazioni di miniere di minerali solidi su terraferma fissata pari a 100% canone di concessione, mentre imposta di concessione demaniale marittimo è pari a 10% del canone. Imposta dovuta da concessionario versata, contestualmente al canone, su conto corrente postale intestato a Regione. Giunta Regionale definisce modalità per rateizzazione delle somme dovute. Accertamento di eventuali omissioni o ritardati versamenti eseguite da strutture regionali competenti in materia tributaria

In base a L.R. 19/07 Regione può consentire rateizzazione “su richiesta interessato che si trovi in condizione economiche disagiate e documentabili”, per recuperare i propri crediti. Rateizzazione concessa fino a 60 rate mensili, in funzione entità del debito e reddito complessivo dell’ultimo anno del contribuente, applicando tasso di interesse legale vigente al momento richiesta. Contribuente può sempre estinguere debito mediante unico pagamento. Rateizzazione non concessa per debito inferiore a 100 €, o se debitore ha già usufruito di oltre 3 rateizzazione, o se debitore decaduto da precedente rateizzazione

L.R. 45/12 sopprime a partire da 1/1/2013: tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; tassa sulle concessioni regionali limitatamente alle voci delle tariffe riportate nell’elenco allegato alla L.R. 47/88.

Sanzioni:

In caso di omessa od insufficiente versamento imposta regionale sulla benzina entro termine previsto: multa pari a 50% imposta non versata + interessi di mora. In caso di ritardato pagamento: multa pari a 30% imposta versata in ritardo + interessi di mora

In caso di omesso pagamento anche di 1 sola rata della rateizzazione del debito concessa: obbligo restituzione debito residuo in unica soluzione entro 30 giorni.

Chiunque esercita attività senza aver ottenuto “atto obbligatorio soggetto a tassa sulle concessioni regionali: multa da 100% a 200% della tassa dovuta, comunque non inferiore a 103 €.

Pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa di concessione regionale senza che tali tasse siano state pagate: multa da 103 a 516 € + pagamento della tassa stessa.

In caso di insufficiente, omessa o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza: pagamento tassa evasa + interessi legali e spese di notifica + multa pari a 30% tassa non versata. Sanzione ridotta a 1/8, purché non iniziati accertamenti o soggetti obbligati abbiano formale coscienza del fatto, se pagamento di imposta eseguito entro 30 giorni da scadenza (Ridotta a 1/6 se pagamento avviene entro 1 anno da termine presentazione dichiarazione relativa ad anno in corso)

Eventuale fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili non esenta da obbligo di pagamento di tassa automobilistica regionale.

Posted in: