TARTUFAIE ARTIFICIALI

TARTUFAIE ARTIFICIALI (Legge 752/85; L.R. 16/03, 17/07; D.G.R. 8/2/15)  (fungo06)

 

Soggetti interessati:

Provincia, Unioni Montane, conduttori di tartufaie controllate, cioè “tartufaie naturali sottoposte a miglioramento nei quali sono da riconsiderarsi anche eventuali operazioni di incremento”, o di tartufaie coltivate, cioè impianto specializzato realizzato “ex novo” con piante tartufigene la cui micorrizzazione sia certificata, disposto con sesto regolare e sottoposto ad appropriate cure colturali ricorrenti.

 

Iter procedurale:

Tartufaie coltivate, cioè impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene, con micorrizzazione certificata o in cui attestata produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a 100 piante/ha. e sottoposte a cure colturali ricorrenti, quali:

  1. realizzazione impianti tramite scelta del sito, del tartufo e pianta simbionte effettuata in base a caratteristiche ecologiche del sito (tenere conto di ambiente, clima, vegetazione naturale esistente, suolo), nonché del sesto di impianto in base a caratteristiche del tartufo e pianta simbionte (maggiore o minore esistenze di illuminazione del tartufo, capacità di accrescimenti pianta simbionte)
  2. utilizzo di piante micorrizzate del patrimonio tartufigeno regionale che siano opportunamente certificate. A tal fine:
  • approvazione disciplinare di produzione per produzione di piante micorrizzate con tartufo certificate, in cui definire:
  • requisiti tecnici di strutture ed attrezzature per produzione di piante micorrizzate con tartufo che devono possedere imprese vivaistiche produttrici piante certificate
  • requisiti di idoneità di piante micorrizzate con tartufo
  • modalità per valutazione di grado di micorrizzazione
  • caratteristiche del cartellino certificato da apporre su piante micorrizzate
  • caratteristiche del Registro del materiale per inoculazione e piante certificate
  • modalità per richiesta di certificazione di piante micorrizzate con tartufo
  • modalità di produzione delle piante micorrizzate con tartufo
  • processo di certificazione di piante micorrizzate con tartufo
  • modalità utilizzate per controllo di piante micorrizzate con tartufo
  • idoneità di piante micorrizzate con tartufo da destinare a tartufaie coltivate
  • Servizio Fitosanitario Regionale, eventualmente avvalendosi di Enti, Istituzioni, Organizzazioni e laboratori accreditati, provvede a:
  • verificare periodicamente idoneità ed attestazione di conformità di imprese vivaistiche che intendono produrre piante micorrizzate certificate
  • controllare processo di produzione di piante micorrizzate da certificare
  • rilasciare autorizzazione ad uso di cartellino certificato
  • autorizzare produzione di piante micorrizzate con tartufo
  • legale rappresentante di impresa vivaistica invia domanda di autorizzazione a produzione piante micorrizzate a Servizio Fitosanitario Regionale, che effettua controlli presso vivai durante tutto il processo produttivo delle piante micorrizzate con tartufo, sia su materiale usato per inoculazione, sia su piante micorrizzate certificate pronte per commercializzazione
  • processo di certificazione si articola nelle seguenti fasi:
  • produzione piante da inoculare: coltivazione in condizioni di semisterilità di piante da inoculare con tartufo, usando mezzi, strutture e procedure definite dal disciplinare di produzione
  • inoculazione: fase in cui piante da inoculare messe a contatto con spore o micelio di tartufo, utilizzando mezzi, strutture, procedure definite da disciplinare
  • coltivazione piante inoculate: fase di coltivazione delle piante fino a certificazione
  • controllo di micorrizzazione: esame di apparato radicale delle piante, al fine di verificare presenza di micorrizze del tartufo inoculato e presenza di eventuali contaminanti così da certificare loro conformità atartuficoltura

Servizio, eseguiti controlli, autorizza per ogni tipologia di materiale apposizione di cartellino certificato. Piante di un lotto risultate idonee a tartuficoltura contrassegnate singolarmente con apposito cartellino, inamovibile, riportante numero progressivo, eventuale dati relativi a passaporto delle piante “per le specie che lo richiedono”. Numero e specie di piante oggetto di applicazione di cartellino comunicati a Servizio

Centro Sperimentale di Tartuficoltura di S. Angelo in Vado e Centro per studio micologia del terreno del CNR di Torino o laboratori specializzati della Facoltà di scienze agrarie o forestali o naturali di Università sono incaricati di dirimere controversie in materia di micorrizzazione piante tartufigene (si procede con esame microscopico di spore e perizio) con spese a carico di trasgressore (raccoglitore o commerciante di tartufo)

  1. cure colturali ricorrenti variabili in relazione a tartufo, modello di coltivazione prescelto, quali:
  • regimazione delle acque al fine di contrastare ristagno idrico (molto importante per tartufo nero pregiato ed estivo); lavorazioni del suolo solo in aree di produzione (pianello area boschiva) con modalità atte a contenere fenomeno di erosione superficiale nei versanti in forte pendenza; attuazione opere di contenimento o sistemazione terreno al fine di limitare fenomeni di erosione
  • gestione del suolo differenziata tra zona produttiva e non produttiva tramite lavorazione sotto la chioma, quali trinciatura di erba interfila (frequenza, in genere ogni 1-2 anni e periodo per loro esecuzione in funzione di specie di tartufo, suo ciclo biologico, caratteristiche del suolo), comprendente: irrigazione di soccorso (sempre correlata ad andamento pluviometrico stagionale) condotta valutando differenti fasi del ciclo biologico del tartufo, disponibilità di acqua, caratteristiche podologiche del suolo; pacciamatura (sconsigliata con film plastico che può provocare anaerobiosi nel suolo); periodici interventi di arieggiaturasu cotici erbosi stabili per evitare loro infeltrimento; escluse pratiche che determinano eccessiva compattazione di suolo
  • gestione della pianta tramite potatura per: eliminare eventuali malformazioni iniziali; ridurre eccessiva vigoria di pianta. Potatura eseguita durante tutto anno (in inverno, a verde, in estate), modulandone intensità e frequenza per dosare accrescimento apicale e laterale. Su intera superficie di tartufaia eseguiti interventi per contenere sviluppo di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea spontanea e infestante. Escluso pascolo
  • Preservare fusto e radici principali di piante da ferite accidentali che possano favorire ingresso di parassiti fungini, utilizzando cilindri di plastica da collocare su colletto di pianta. Piante morte asportate, mentre sistemi di lotta specifici limitati solo a casi di forte infestazione parassitaria

La LR 5/03, come modificata da LR 17/17, stabilisce che la superficie massima delle tartufaie controllate  non può superare i 6 Ha. (25 Ha. in caso di Consorzio o altre forme associative costituite tra aventi titolo), “riconducibili a particelle catastali contigue”. LR 17/17 incarica Giunta Regionale di provvedere alla riperimetrazione delle tartufaie controllate riconosciute al 25/05/2017 entro 25/05/2018.

Nelle tartufaie controllate, cioè tartufaie naturali, che presentano condizioni di idoneità vegetazionale (v. piante simbionti) ed ecologica, nonché evidenti segni di miglioramento tra situazione ante e post intervento di uomo, Giunta Regionale definisce linee guida relative a tecniche di coltivazione e cure colturali. Nel piano colturale per riconoscimento di tartufaie controllate previste 2 tipologie di intervento:

  1. interventi di miglioramento comprendenti idonee pratiche inserite in apposito Piano di miglioramento colturali, quali:
  • decespugliamenti: eliminazione di vegetazione arbustiva invadente o presente in misura eccessiva (rovi, liane, vitalbe, arbusti di piante comari e/o simbionti)
  • spollonamenti: sfoltimento numero di polloni su ceppaie molto fitte
  • diradamenti: eliminazione piante arboree in soprannumero di specie simbionti o meno, così da modificare composizione e struttura di soprassuolo forestale per migliorare condizioni ecologiche che favorisconofruttificazione tartufo da coltivare
  • potature delle piante simbionti o meno così da regolare accrescimento di chioma e dosare ombreggiamento a terra in funzione di esigenze di specie tartufigene
  • sarchiatura leggera per arieggiare e rendere più soffice terreno di tartufaia
  • pacciamatura ed irrigazione su superficie di tartufaia così da limitare evapotraspirazione del suolo, mantenendo tenore di umidità confacente a produzione di tartufo esistente
  • ogni altro intervento agroforestale utile e necessario per migliorare ambiente produttivo, rispettoso di ecosistema tartufigeno (regimazione di acque, modeste escavazioni, riporti di terra, creazione di piccola scarpate)
  • drenaggio e governo di acque superficiali
  • messa in opera in terreni declivi di graticciate trasversali o muretti a secco nei pressi di piante per evitare erosione del terreno

Interventi ripetuti periodicamente secondo piano colturale “variabili nel tipo e intensità a seconda tipologia di tartufaia e condizioni ecologiche e forestali”, così da mantenere nel tempo possibilità di produzione del tartufo

  1. operazioni di incremento riguarda messa a dimora nella tartufaia naturale o in sua prossimità di nuove piante tartufigene micorrizzate nel numero (individuato in relazione a natura terreno, sue potenzialità produttive, tipo di vegetazione boschiva presente) e specie “senza danneggiare in alcun modo tartufaia naturale presente” (specie di piante simbionti e specie di tartufo micorrizzzato scelte in funzione di quelle già presenti)

Domanda di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata inviata da conduttore a titolo di proprietà, affitto, comodato, usufrutto del terreno destinato a tartufaia(In caso di conduzione collettiva dei terreni, domanda inviata da persona delegata a ciò dal Consorzio) ad Ente territorialmente competente (Unione montana per terreni siti in realtà montana, Provincia per terreni fuori da tali territori), allegando:

  1. intestazione proprietà di terreni o titolo di possesso del fondo (affitto, comodato, usufrutto)
  2. elementi identificativi di particelle catastali interessate dal riconoscimento (Comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva e quella interessata a tartufaia)
  3. documentazione indicante vivaio di approvvigionamento e certificazione micorrizzazione di piante
  4. dichiarazione sostitutiva notorietà di eventuali comproprietari del terreno attestante concessione esclusiva a richiedente del terreno con destinazione a tartufaia a titolo di affitto, usufrutto, comodato almeno per periodo di validità del riconoscimento, nonché di essere a conoscenza che terreno sarà oggetto di riconoscimento di tartufaia
  5. se riconoscimento o rinnovo richiesto da 1 soggetto a nome di più conduttori di terreni, anche non confinanti: dichiarazione sostitutiva notorietà di ognuno di questi attestante di: aver delegato soggetto a presentare domanda; concesso fondo a richiedente a titolo di affitto, usufrutto, comodato; essere a conoscenza che terreno destinato a tartufaia
  6. se terreni condotti in forma associata: elenco soci conduttori aventi titolo ad esercitare raccolta nella tartufaia
  7. in caso di Consorzio, dichiarazione sostitutiva notorietà attestante:
  • elementi identificativi delle particelle interessate al riconoscimento facenti capo a ciascun socio di Consorzio
  • intestazione di proprietà dei terreni o titolo di possesso/detenzione del fondo in capo ad ogni socio (affitto, comodato, usufrutto)
  • copia atto costituivo, in cui evidenziare per ogni socio: possesso qualità di imprenditore titolare/conduttore di azienda agricola o forestale; estremi di iscrizione a Sezione speciale Registro di Camera di Commercio; elementi identificativi di superficie aziendale interessata dal riconoscimento
  • elenco soci
  • copia atto in cui soci incaricano legale rappresentante a presentare richiesta di riconoscimento
  1. relazione contenente elementi atti ad evidenziare caratteristiche dei terreni ospitanti o da destinare a tartufaia riconosciuta, redatta da tecnico qualificato attestante, in base a valutazione di aspetti pedoclimatici,vegetazionali, topografici del sito, sua vocazione a produzione di specie di tartufi oggetto di coltivazione
  2. piano colturale, contenente descrizione dei lavori previsti ed eseguiti per mantenimento e miglioramento di produttività di tartufaia, secondo quanto previsto da linee guida regionali per tartufaie coltivate/controllate
  3. cartografia indicante localizzazione planimetrica dei terreni oggetto di riconoscimento, timbrata e firmata da tecnico qualificato
  4. misura catastale aggiornata
  5. indicazione vivaio di approvvigionamento di piante micorrizzate
  6. certificazione di piante micorrizzate e loro idoneità a tartuficoltura

Ente competente esegue sopralluogo, tenendo conto richieste pervenute, acquisisce parere favorevole da parte di Commissione tecnica (composta da funzionario di Ente competente con funzione di Presidente, funzionario di Servizio Agricoltura, rappresentante Corpo Forestale di Stato, tecnico di Ente competente con funzione di segreteria; Commissione rinnovata in caso di necessità di sostituire suoi componenti. Ammessa costituzione di unica Commissione per più Enti, con presidenza affidata a membro di Ente capofila. Ai fini rilascio parere, Commissione può avvalersi di parere di Centro Sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado), e comunica, entro 60 giorni, a richiedente approvazione o meno di richiesta.

Approvazione comporta autorizzazione ad iniziare lavori da ultimare entro 24 mesi. Ente competente, entro 30 giorni dal termine dei lavori, su richiesta di interessato, esegue verifica lavori eseguiti e loro conformità a progetto approvato. In caso positivo verrà rilasciata attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata/coltivata, riportando prescrizione di osservare piano di coltura allegato a domanda (o sua integrazione se considerato incompleto per mantenere ecosistema naturale). Riconoscimento ha validità di 5 anni per tartufaia controllata (10 anni per tartufaia coltivata), rinnovabile per stessa durata, previa richiesta di interessato

Perdita totale o parziale dei requisiti per riconoscimento subito comunicata ad Ente competente, ai fini di riduzione o revoca del provvedimento di riconoscimento.

Enti competenti effettuano controlli a campione su 5% tartufaie riconosciute per accertare rispetto delle prescrizioni contenute in riconoscimento.

Enti competenti inviano entro 31 Gennaio a Servizio Regionale Agricoltura elenco delle tartufaie controllate/coltivate in corso di validità, per cui rilasciato riconoscimento in anno precedente, specificando per ogni tartufaia: dati anagrafici del titolare; localizzazione (Comune; foglio; particelle catastali; superficie); tipologia (cioè tartufaia controllata o coltivata, singola o associata o consortile); specie di tartufo prodotto; estremi provvedimento di riconoscimento o di revoca. Dati andranno a costituire Elenco regionale di tartufaie controllate/coltivate

A partire da rilascio autorizzazione conduttori di tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti e possono esercitare diritto di raccolta esclusiva sul fondo mediante apposizione di tabelle, aventi dimensione 30 x 25 cm. poste su sostegno ad almeno 2,5 m. di altezza, lungo perimetro di tartufaia “a distanza tale da essere visibili da ogni parte di accesso e da un cartello e da terra” (comunque ad almeno 4 m. da proprietà demaniali, quali alvei, scarpe di argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici), recante dicitura “Raccolta di tartufi riservata. Tartufaia controllata o coltivata” con estremi atto di riconoscimento. Tabelle attualmente esistenti valide fino a cessazione validità attestazione di riconoscimento.

Conduttori di tartufaie riconosciute controllate o coltivate esonerati da possesso abilitazione o del permesso annuale, nonché da autorizzazione per raccolta tartufi.

Più proprietari di tartufaie riconosciute controllate o coltivate possono formare Consorzi volontari per raccolta, difesa e commercializzazione del tartufo.

Nel caso di fondi consorziati contigui, tabellazione lungo perimetri comprensoriali del Consorzio. Raccolta funghi nei fondi consorziati: non necessaria nessuna autorizzazione o pagamento di tassa di concessione regionale.

 

Sanzioni:

Chiunque cerca e raccoglie tartufi in zona riservata: multa da 516 a 2.582 € + revoca abilitazione, autorizzazione, permesso alla ricerca e raccolta tartufi da 1a 2 anni + altrettanto tempo per riottenere tali autorizzazioni (In caso di recidiva permesso od autorizzazione negata per sempre)

In caso di accertamento mancata esecuzione interventi prescritti, o venir meno condizioni per riconoscimento: revoca di attestazione con obbligo di rimozione di tabelle di identificazione tartufaia entro 30 giorni successivi, pena applicazione di sanzioni

Chiunque appone o mantiene tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: multa da 516 a 5.170 €

Mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione: applicazione di sanzioni amministrative ad imprese vivaistiche

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