SUINO PESANTE (D.M. 5/12/19) (suino22)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Organismi di controllo autorizzati per verificare rispetto dei disciplinari di produzione delle DOP/IGP (OdC), Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), Centro ricerca in agricoltura ed analisi economia agraria (CREA), Enti selezionatori/ibridatori (Enti), allevatori di suini
Iter procedurale:
MIPAAF con D.M. 5/12/2019, come modificato da ultimo da D.M. 30/11/2021, definisce “modalità per ammissione a controllo dei tipi genetici per produzione di suini pesanti indicati nei disciplinari di DOP/IGP, che prevede ad:
Art. 1 definizioni di:
- Autorità competente in materia individuata nel MIPAAF
- requisiti di conformità del tipo genetico (cioè razza o linea o incrocio) impiegato nella riproduzione di suini di razza pura o ibridi utilizzati nelle DOP/IGP riguardano metodi per individuare tipi genetici diversi dalla razze iscritte in Libro genealogico italiano utilizzabili per la produzione del suino pesante
- suino pesante, inteso come suino macellato ad un peso tale da produrre carcasse marcate con lettera H (heavy) della classificazione UE
Art. 2 tipi genetici diversi da razze iscritte in Libro genealogico per suino pesante ammessi ad impiego come riproduttori per produzione di suini secondo quanto previsto dai disciplinari DOP/IGP solo se iscritti nella “Lista degli altri tipi genetici” (cioè elenco di razze, linee o incroci che hanno superano valutazione di non incompatibilità con razze del Libro genealogico)
Art. 3 Enti presentano richiesta di iscrizione dei tipi genetici nella Lista, fornendo dati riportati in Allegato II pubblicato su G.U. 298/19, ad ANAS, che effettua istruttoria, raccogliendo ogni informazione utile ad esprimere parere sul tipo genetico in oggetto. ANAS invia documentazione, corredata dal proprio parere, a CREA, affinché esprima parere in merito a compatibilità del tipo genetico con schemi di selezione del Libro genealogico per produzione di suino pesante (Parere inviato a MIPAAF ed ANAS)
MIPAAF, tenuto conto del parere di CREA, decreta entro 90 giorni da invio domanda di iscrizione (180 giorni in caso di tipi genetici già in uso nel circuito tutelato), approvazione o rigetto di questa, aggiornando Lista pubblicata sul sito www.politicheagricole.it In caso di rigetto è ammesso un periodo di 12 mesi durante il quale è possibile utilizzare verri (36 mesi per le scrofe) per la produzione di DOP/IGP
Programmi dei tipi genetici valutati conformi non possono essere modificati rispetto alla documentazione acquisita in sede istruttoria, prima di 3 anni dalla data di iscrizione. Dopo tale data, qualunque modifica al programma va notificata ad ANAS, che attiva nuova procedura di valutazione
Art. 4 Enti depositano in BDR (banca dati riproduttori) di SIAN sequenze genomiche identificative di ogni maschio riproduttore del tipo genetico risultato conforme alla valutazione da usare negli allevamenti iscritti in Elenco tenuto da OdC, secondo quanto riportato in Allegato III pubblicato su G.U. 298/19
Art. 5 ai fini del monitoraggio della qualità della materia prima impiegata nella produzione delle DOP/IGP riportate in Allegato I pubblicato su G.U. 298/19 (comprende anche: Ciauscolo; Prosciutto di Carpegna; Prosciutto di Norcia; Prosciutto di Parma; Prosciutto San Daniele; Salamini italiani alla cacciatora), OdC inseriscono dati relativi alla verifica al macello di conformità di carcasse e cosce in Banca dati della vigilanza da mettere a disposizione di ANAS e CREA
Ai fini della verifica di effettiva attitudine alle produzioni DOP/IGP in questione degli altri tipi genetici della Lista, CREA, su richiesta di MIPAAF, organizza prove sperimentali con suini di tipo genetico accertato, che verranno seguiti dallo svezzamento fino alla stagionatura dei relativi prodotti. Se prove forniscono esito negativo, si provvede al riesame del tipo genetico in questione
MIPAAF redige ogni 2 anni specifico rapporto di monitoraggio
Art. 6 costi di istruttoria per la valutazione di cui ad Art. 3 sono a totale carico di Enti richiedenti sulla base di tariffe predisposte ogni anno da ANAS, tenendo conto degli oneri derivanti da attività di ANAS e di CREA al riguardo