STRUTTURE VETERINARIE (D.M. 20/9/96, 30/05/2017, 07/12/2017; D.G.R. 16/12/13, 02/07/18) (igizoo25)
Soggetti interessati:
Ministero Salute (MISA); Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche (IZS); Regione; Federazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (FNOVI); Servizio Veterinario ASL; strutture veterinari e comprendenti
- studio veterinario, esercitato in forma singola se in esso esplica “attività professionale, in forma privata e personale”, un unico medico veterinario, generico o specialista (Se presenti 2 o più medici si ha studio veterinario associato)
- ambulatorio veterinario esercitato in forma singola od associata: ambiente autonomo in cui fornite prestazioni professionali da parte di uno o più veterinari specialisti o generici (Nel caso di più veterinari occorre nominare Direttore sanitario medico), senza ricovero di animali oltre quello giornaliero
- clinica veterinaria, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario privato: ambiente privato dove esercitano più medici veterinari generici o specialisti (occorre individuare Direttore sanitario medico veterinario); possibilità di degenza animali, oltre quella giornaliera in grado di fornire assistenza medico chirurgica di base e/o ospedaliera
- ospedale veterinario: struttura veterinaria autonoma in cui fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti (Occorre nominare Direttore sanitario medico veterinario), prevista degenza animali, oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso di 24 ore con presenza continua in struttura di almeno 1 veterinario, presenza servizi diagnostici di laboratorio
- laboratorio veterinario di analisi: ambiente dove effettuate per conto terzi e su richiesta veterinaria,indagini diagnostiche di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico, istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di referti; vietato esercizio attività clinica e/o chirurgica;
Tale classificazione non applicata in caso di esecuzione di campagne programmate da Regione, fermo restando rispetto delle condizioni igienico sanitarie del benessere degli animali
Vietate strutture veterinarie mobili, salvo quelle per: soccorso di animali feriti o gravi, svolgimento di attività autorizzate da Servizio veterinario ASL competente collegate ad 1 o più strutture di cui sopra.
Iter procedurale:
MISA con DM 07/12/2017 definisce la figura del medico veterinario aziendale, inteso quale libero professionista che risulta:
- iscritto all’ordine dei medici veterinari
- non in condizioni di conflitto di interesse nei confronti di operatore presso cui interviene
- non svolgere attività a favore delle imprese fornitrici di servizi o di materie prime, materiali, prodotti e strumenti all’azienda zootecnica
- svolgere attività con carattere di continuità, in rapporto diretto con l’operatore, sulla base di un rapporto formale sottoscritto con questo
- aver partecipato entro 12 mesi da accettazione dell’incarico a corsi di formazione/aggiornamento, della durata di almeno 16 ore, sulle seguenti tematiche:
- produzione primaria e pacchetto igiene (4 ore): Reg. CE 178/02, 852/04, 853/04, 802/04, 183/05; banca dati nazionale di anagrafe zootecnica; benessere degli animali in azienda e durante il trasporto; farmaco gestione e tracciabilità
- reti di epidemiosorveglianza (4 ore); criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati; sistemi informativi; malattie infettive sottoposte a denuncia ed indagini epidemiologiche; sorveglianza su malattie infettive
- gestione di azienda di produzione primaria (4 ore): biosicurezza e gestione ambientale; manuali della corretta prassi igienica; principi di autocontrollo basati su HACCP; elementi di epidemiologia ed analisi del rischio; condizionalità e PSR
- ruolo, competenze, tutela e responsabilità del veterinario (4 ore): certificazione veterinaria; contratto vigente tra operatore e veterinario aziendale; sistema di controlli della Autorità competente (ispezioni, audit); compiti del veterinario aziendale
Veterinario aziendale, utilizzando BDN di Anagrafe zootecnica, comunica l’incarico ricevuto da operatore (modello Allegato 3 pubblicato su GU 29/18), come ogni sua modifica o cessazione, al Servizio veterinario ASL competente per territorio, che, ricevuta tale comunicazione e previa verifica della sussistenza dei requisiti, convalida le informazioni in BDN.
FNOVI cura la tenuta dell’Elenco nazionale dei veterinari che soddisfano tali requisiti. In caso di perdita dei requisiti professionali e/o di sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge, si ha cancellazione di questo da Elenco
È compito del veterinario aziendale:
- fornire informazioni ed assistenza ad operatore affinché adotti le misure volte a garantire la qualifica sanitaria dell’azienda, anche in base ai programmi predisposti dai Servizi veterinari ASL, in materia di buone condizioni igieniche, biosicurezza di allevamento, benessere degli animali, salubrità dei mangimi
- assicurare il rispetto delle disposizioni inerenti la notifica obbligatoria delle malattie infettive riscontrate negli animali, comunicando ogni altro fattore di rischio per la salute umana ed il benessere dell’animale, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell’operatore
- assistere l’operatore nelle registrazioni obbligatorie di stalla e nei rapporti con i servizi veterinari ASL
- fornire assistenza per la redazione dei piani aziendali volontari atti a controllare la diffusione delle malattie ad impatto zootecnico
- offrire supporto nella fase di identificazione e registrazione degli animali
- assicurare, in collaborazione con i Servizi veterinari ASL e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l’accertamento delle cause di morte degli animali e fornire un supporto adeguato al loro corretto smaltimento
- fornire assistenza agli operatori al fine di rispettare le disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari, garantendo un uso prudente di questi, anche per favorire il controllo e lo sviluppo di antimicrobico resistenza
- inserire in SIAN le informazioni relative a: gestione sanitaria dell’allevamento presso cui esercitata attività veterinaria; accertamenti eseguiti; trattamenti farmacologici prescritti e/o effettuati dallo stesso veterinario o da altri professionisti. MISA definisce, nel manuale delle procedure, le disposizioni operative al riguardo
- acquisire dall’operatore le informazioni poste a suo carico dalla normativa vigente, in materia di sanità, benessere degli animali, biosicurezza
- risultare responsabile della verifica e della corretta immissione nel Sistema informativo delle reti di epidemisorveglianza degli elementi di cui sopra
Autorità competenti programmano ed eseguono, tramite i Servizi veterinari ASL, attività di verifica periodica sulla corretta attuazione del DM 07/12/2017
Giunta Regionale, con DGR 889 del 02/07/2018, ha individuato nel Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria il dirigente della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a cui affidare i seguenti compiti:
- predisposizione degli atti relativi ai rimborsi dovuti agli allevatori per animali abbattuti a seguito di focolai di malattie infettive
- gestione dei rapporti con le Associazioni di categoria per le problematiche specifiche del settore
- cura ed aggiornamento del tariffario regionale relativo alle prestazioni in materia veterinaria e di sicurezza alimentare
- esame del rendiconto economico dei piani di profilassi e trasferimento delle risorse ad ASUR
- tenuta della contabilità relativa ai versamenti che Aree Vaste di ASUR debbono effettuare a favore di Regione Marche, IZS, MISA
- attuazione della Legge sul volontariato e tenuta del relativo Albo regionale
- tenuta dei rapporti con IZS e relativa valutazione dei programmi da questo svolti
- emanazione atti amministrativi relativi alle attività della Commissione sugli animali esotici
Regione, con D.G.R. 1697 del 16/12/2013 ha definito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi che dovrebbero possedere gli ambulatori veterinari (pubblici/privati) impegnati nella cura degli animali da compagnia. Soggetti interessati ad aprire e gestire tali strutture veterinarie presentano domanda di autorizzazione (Modello pubblicato su BUR 9/14) al Comune competente per territorio, tramite SUAP (in caso di laboratorio analisi o ospedale veterinario al Servizio Veterinario Regionale), impegnandosi a rispettare i seguenti requisiti minimi:
- per studio veterinario con accesso di animali ed ambulatorio veterinario: sala di attesa; area per adempimenti amministrativi; sala per esecuzione di prestazioni; spazi o armadi destinati al deposito di materiale di uso, farmaci, attrezzature, strumenti; servizi igienici; adeguata illuminazione e ventilazione in sala di attesa e nei locali operativi; impianto idrico; affissione di orario o di modalità di accesso ad ambulatorio veterinario con indicazione nominativo del Direttore sanitario
- per clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: sala di attesa; area per adempimenti amministrativi; sala per esecuzione di prestazioni; locale per chirurgia; area per diagnostica radiologica; area per laboratorio di analisi; spazi o armadi destinati a deposito di materiale di uso, farmaci, attrezzature, strumenti; locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per degenza di animali; locale per ricovero animali con malattie trasmissibili; servizi igienici; adeguata illuminazione e ventilazione di sala di attesa; impianto idrico; telefono; attrezzature e presidi medico chirurgici adeguati ad attività svolta; affissione orario di attività con identificazione nominativo di Direttore sanitario; presenza di almeno 1 veterinario durante attività di degenza di animali
- per ospedale veterinario: sala di attesa; sala adeguata per diverse tipologie di prestazioni eseguite; locale per chirurgia; locale per diagnostica radiologica; locale per laboratorio analisi interna; locale per pronto soccorso e terapia intensiva; spazi o armadi destinati a deposito di materiali di uso, farmaci, attrezzature, strumenti; locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per degenza di animali; locali separato per ricovero animali con patologie o malattie trasmissibili; servizi igienici; locali ad uso personale; locale per amministrazione; attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ad attività svolta; adeguata illuminazione e ventilazione di sala di attesa e locali operativi; impianto idrico; telefono; affissione orario di apertura, attività di pronto soccorso, identificazione nominativo Direttore sanitario; presenza di almeno 1 veterinario nell’arco di 24 ore
- per laboratorio veterinario di analisi: locale per accettazione dei campioni; locale esecuzione analisi diagnostiche; ambiente separato per lavaggio e sterilizzazione di vetreria; spazi o armadi destinati a deposito di materiali di uso, reagenti, attrezzature, strumenti; servizi igienici; adeguata illuminazione e ventilazione nei locali operativi; impianto idrico; telefono; attrezzature e reagenti adeguati in relazione ad attività svolta; affissione orario di apertura con identificazione nominativo Direttore sanitario.
Tali requisiti indispensabili per nuove strutture ed ampliamento di quelle esistenti (cioè aumento di oltre 10% superficie autorizzata con o senza lavori su edifici).
Comune trasmette domanda a Servizio veterinario ASL, che esegue controlli su tutte le strutture presenti nel proprio territorio per accertare possesso dei requisiti minimi prescritti. Se rilevata non coerenza invita titolari di tali strutture a rimuoverle entro 6 mesi. Servizi veterinari ASL inviano a Servizio Veterinario Regionale elenco delle strutture idonee esistenti nel proprio territorio.
Verifica permanenza requisiti minimi eseguita con periodicità di almeno 5 anni od ogni volta che Regione lo ritenga necessario “ai fini del buon andamento di attività sanitarie”.
Se struttura veterinaria interrompe in via definitiva attività, inviata comunicazione a Comune entro 30 giorni, tramite SUAP, che provvederà a comunicarlo a Servizio veterinario ASL, che a sua volta lo comunica a Regione.