STRADE (D.Lgs. 285/92, 214/03; Legge 120/10; L.R. 23/97) (strada12)
Soggetti interessati:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Chiunque circola su:
- autostrada, cioè strada extraurbana dotata di più carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, con almeno 2 corsie di marcia, corsia di emergenza, priva di accessi privati, dotata di recinzione e sistema di assistenza ad utenti lungo il tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, attrezzata con apposite aree di parcheggio e di servizio munite di corsie di decelerazione ed accelerazione;
- strada extraurbana principale (Superstrada), cioè strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile con almeno 2 corsie di marcia, con accessi alle proprietà laterali coordinati, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, attrezzata con appositi spazi per sosta ed aree di servizio;
- strada extraurbana secondaria suddivise in: statali, regionali, provinciali, comunali, cioè strada ad unica carreggiata con almeno 1 corsia per senso di marcia;
- strada urbana di scorrimento (o tangenziale), cioè strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, con almeno 2 corsie di marcia + eventuale corsia per mezzi pubblici + marciapiedi + eventuali aree di sosta laterali esterne alla carreggiata;
- strada urbana di quartiere, cioè strada ad unica carreggiata con almeno 2 corsie + marciapiedi + eventuali aree sosta esterne a carreggiata;
- strada urbana comunale o locale, cioè strada opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strada;
- itinerari ciclopedonali, cioè strada locale, urbana, extraurbana destinata a percorrenza pedonale o ciclabile dotata di idonee misure di sicurezza per proteggere utenza debole della strada;
- strada vicinale (assimilata a strada comunale extraurbana) o poderale o di bonifica (Uso pubblico);
- strada di servizio (uso privato), cioè strada affiancata a strada principale avente funzione di consentire sosta ed accesso a proprietà laterali, nonché manovre per veicoli non ammesse su strada principale;
- strada militare, destinata solo al traffico militare;
- pertinenze stradali distinte in pertinenze di esercizio (parte integrante della strada) e pertinenze di servizio (aree di servizio, aree di parcheggio, fabbricati per manutenzione strada) ubicate lungo le strade in modo da non intralciare circolazione dei veicoli
Iter procedurale:
Strade sono classificate in:
- statali: strade che costituiscono grandi direttrici del traffico nazionale, congiungono rete viaria dello Stato con quella di Stati limitrofi o capoluoghi di Regione diverse o collegano strade statali tra loro, o allacciano a strade statali porti, aeroporti, centri di particolare importanza industriale, turistica, climatica, servono traffici interregionali di particolare interesse per economia di vaste zone;
- regionali: strade che allacciano capoluoghi di Provincia di stessa Regione o Comuni con rete statale “se ciò rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciali, agricolo, turistico, climatico”;
- provinciali: strade che allacciano capoluogo Provincia con singoli Comuni della Provincia, o Comuni allacciati a rete statale “se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico, climatico”;
- comunali o vicinali: strade che congiungono capoluogo del Comune con frazioni, o frazioni fra loro, o capoluogo con stazione ferroviaria, o porto od aeroporto od interporto con “località di sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale”;
- urbane: sono sempre comunali, salvo “tratti di strade statali, regionali, provinciali che attraversano centri abitati con meno di 10.000 abitanti”
MIT classifica strade statali (Regione classifica altre strade, Comuni delimitano centri abitati) in base caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali (Strade di nuova costruzione debbono avere pista ciclabile adiacente). Enti proprietari provvedono declassamento strade se queste perdono caratteristiche. Strade così classificate iscritte ad Archivio Nazionale delle Strade, in cui affluiscono i dati relativi a stato tecnico e giuridico della strada, traffico veicolare, numero incidenti, stato percorribilità. Nell’ambito di trasferimento tra Stato e Regioni di intere strade o singoli tratti si procede a loro riclassificazione
Ad integrazione di rete autostradale e stradale si provvede mediante realizzazione di nuove strade o tronchi o varianti a tracciato, sentito Consiglio superiore lavori pubblici e tenuto conto strumenti di pianificazione nazionale della viabilità. Le nuove strade o tronchi o varianti sono classificati di interesse nazionale con trasferimento di risorse. Varianti “che non alterano caposaldo del tracciato” classificate strade di interesse nazionale. Per tratti di strade di interesse nazionale dimessi a seguito di varianti o che attraversano centri abitati di oltre 10.000 abitanti, classificati come strade provinciali o comunali. MIT aggiorna con decreto emanato entro 28 Febbraio tabella di classificazione strade, tenendo conto varianti eseguite in anno precedente.
MIT emana norme per costruzione, controllo, collaudo delle strade e relativi impianti e servizi, salvo quelli ad esclusivo uso militare, tenendo conto sicurezza di circolazione di tutti gli utenti della strada, riduzione inquinamento acustico ed atmosferico degli occupanti edifici adiacenti, rispetto ambiente ed immobili di notevole pregio storico-architettonico. Deroghe possono essere concesse in situazioni particolari, purché risulti “sempre assicurata la sicurezza stradale ed evitati gli inquinamenti”. Norme riviste ogni 3 anni.
Sempre previsto, nei progetti redatti dall’Ente proprietario/concessionario delle strade, di intesa con la Regione di competenza, l’inserimento di aree di servizio nella rete autostradale con relative pertinenze (v. distribuzione di carburanti, lubrificanti, attività commerciali e ristorative).
Comuni con oltre 30.000 abitanti, nonché quelli con meno di 30.000 abitanti ma che in determinati periodi dell’anno fanno registrare una forte affluenza turistica, debbono adottare un piano urbano del traffico. Provincia adotta un piano di traffico per la viabilità extraurbana, di intesa con gli Enti proprietari delle strade. Il piano di traffico, aggiornato ogni 2 anni e redatto da un esperto (iscritto in un apposito Albo ministeriale), tenendo conto delle direttive emanate dal MIT e della programmazione economica-sociale della Regione, punta a: migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza stradale; ridurre l’inquinamento atmosferico; favorire il risparmio energetico. Comuni e Province comunicano il piano del traffico adottato a MIT, per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale delle strade.
Comuni, con deliberazione di Giunta, provvedono a delimitare e ad indicare mediante appositi segnali:
- le aree pedonali e le zone a traffico limitato (ZTL), tenendo conto del loro effetto sul traffico, sicurezza della circolazione, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale. Comuni possono prevedere nelle ZTL l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore previo il pagamento di una somma, con esclusione di quelli a propulsione elettrica o ibrida (per questi l’accesso è sempre libero)
- altre zone di rilevanza urbanistica, in cui sussistono esigenze particolari di traffico
- aree di parcheggio, la cui custodia può essere affidata in concessione a terzi o soggetta all’installazione di dispositivi di controllo della durata della sosta (tali aree possono non essere previste nelle zone di cui alle precedenti lettere a) e b), od essere riservate, a titolo gratuito od oneroso, ai soli veicoli privati dei residenti in esse)
Regione, avvalendosi di Province, Comune, Comunità Montane sostiene spese per realizzare interventi di potenziamento, adeguamento, ammodernamento della rete stradale delle Marche. Per realizzare tali obiettivi, Giunta Regionale stipula convenzione con Ente Nazionale di Strada.
Enti proprietari delle strade (per strade vicinali: Comuni) debbono:
- istituire e tenere aggiornata cartografia e catasto delle strade e loro pertinenze che sono parti integranti di strada;
- effettuare rilevazioni del traffico per acquisizione dati annuali da trasmettere ad Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale che li elabora e li trasmette ad Organismi internazionali;
- provvedere alla manutenzione, gestione, pulizia delle strade, attrezzature, impianti e servizi;
- realizzare in caso di manutenzione straordinaria, percorsi ciclabili adiacenti a strade “salvo comprovati problemi di sicurezza”;
- eseguire controllo tecnico della efficienza delle strade;
- procedere ad apposizione e manutenzione segnaletica stradale;
- rilasciare autorizzazioni e concessioni relative ad uso strade;
- segnalare ad Organi polizia violazioni alle norme su gestione e manutenzione strade;
- disporre per tempo strettamente necessario, sospensione di circolazione di tutte od alcune categorie;
- stabilire obblighi e divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ogni strada o tratto di questa o per determinate categorie dei veicoli in relazione ad esigenze di circolazione o caratteristiche strutturali della strada;
- riservare corsie, anche protette, a certe categorie di veicoli;
- vietare o limitare o subordinare a pagamento somma parcheggio o sosta di veicoli;
- prescrivere che veicoli siano muniti od abbiano a bordo mezzi antisdrucciolo o pneumatici invernali idonei a marcia su neve e ghiaccio. Legge 221/12 impone di prescrivere fuori dai centri, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevanti intensità, utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora impossibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per circolazione stradale ed incolumità delle persone mediante ricorso a soluzioni alternative;
- vietare temporaneamente su strade e tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia rendendo noto divieto con opportuni cartelli almeno 48 ore prima
- eseguire, nelle strade ed autostrade dove si registrano i più elevati tassi di incidente, specifici interventi di: manutenzione in materia di pertinenze, arredi, attrezzature, impianti; costituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma, manutenzione di segnaletica e barriere per ridurre rischi alla circolazione. Interventi da attuare, anche “con materiale proveniente da pneumatici usati”, presi in considerazione ai fini di “determinazione dagli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare tra Ministero ed Enti proprietari di strade”.
Su tutte le strade e relative pertinenze è vietato:
- danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni, impianti in queste presenti, alterarne le forme, occupare piattaforme e pertinenze, creare situazioni di pericolo per circolazione;
- impedire libero deflusso delle acque nei fossi laterali o nei terreni circostanti;
- danneggiare, spostare, togliere, sporcare segnaletica stradale;
- far circolare bestiame (Escluse norme locali su conduzione animali per strada);
- depositare rifiuti di qualsiasi specie;
- insudiciare strade o sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti da veicoli in sosta o in movimento;
- portare detriti, fango o altro materiale, anche tramite ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni;
- scaricare nei fossi laterali materiale o acque di qualsiasi natura;
- gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- occupare suolo stradale con bancarelle, chioschi, baracche … salvo autorizzazione rilasciata dai Comuni nei centri abitati, purché venga predisposto itinerario alternativo per il traffico e “non determini intralcio alla circolazione” (Chioschi, edicole, bancarelle sui marciapiedi consentita fino a 50% della loro larghezza, nelle vicinanze di edifici e lasciando comunque libera fascia per circolazione pedoni di almeno 2 m.). Sempre vietata ubicazione di chioschi, edicole ecc., anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati nelle fasce di rispetto;
- eseguire opere e depositi (Cassonetti rifiuti) o aprire cantieri stradali (compreso uso e attraversamento sede stradale e relative pertinenze per infrastrutture), anche temporanei, su strade e relative pertinenze, nonché su fasce di rispetto, senza preventiva autorizzazione o concessione. Opere da eseguire in modo da non intralciare circolazione e garantire visibilità del cantiere e del personale al lavoro di giorno e di notte;
- lungo strade, apporre cartelli, insegne, manifesti ed altri mezzi pubblicitari visivi che, per dimensioni, forma, colore, disegno, ubicazione, possono generare confusione con segnaletica stradale, o recare disturbo ad utente della strada (v. Disturbo alla guida, impedimenti circolazione a persone invalide, fonti pubblicitarie luminose che abbagliano conducenti). Vietata altresì apposizione di scritte od insegne luminose sui veicoli, salvo quelle pubblicitarie rientranti nei limiti del regolamento della strada, purché no abbagliano altri veicoli. Collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari ammessa se autorizzata da Ente proprietario strada (Ferrovie dello Stato per pubblicità nelle sedi ferroviarie; Comuni per centri abitati). Lungo autostrade e strade extraurbane vietata ogni forma di pubblicità, salvo quella autorizzata da Ente proprietario strada nelle aree di servizio o parcheggio o relativamente ai cartelli indicanti servizi od indicazioni utili ad utenti. Comuni possono concedere deroghe alle norme su distanze minime per posizionamento cartelli ed altri mezzi pubblicitari, purché nel rispetto norme di sicurezza stradale. Ente proprietario strade può consentire collocazione cartelli e valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale o servizi di pubblico interesse. Ministero Trasporti fissa in regolamento modalità di pubblicità non luminosa per conto terzi anche su veicoli appartenenti a ONLUS (Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale), Associazioni di volontariato iscritte in registri, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute a fini sportivi d CONI, limitando pubblicità a mezzo di altri veicoli destinati a tale uso a sosta in luoghi dei centri abitati consentiti da Comuni, purché versati prescritti oneri tributari
- aprire diramazioni o accessi per raggiungere dalla strada fondi o fabbricati laterali o nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, o trasformare uso di diramazioni esistenti, senza preventiva autorizzazione Ente proprietario, indicante modalità costruzione e manutenzione (in particolare mantenere efficienti fossi laterali od alterare caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale). Nel caso di accesso a nuovi insediamenti abitativi autorizzazione rilasciata solo se esistono parcheggi adeguati a norme di legge. Passi carrabili individuati con apposito segnale, previa autorizzazione Ente proprietario. In casi in cui pluralità di accessi rischiano di intralciare circolazione stradale, Ente proprietario strada subordina rilascio autorizzazione accesso “alla realizzazione di particolari opere, anche se le stesse interessando più proprietà, comportano la costituzione di consorzi obbligatori per costruzione e manutenzione delle opere stesse”. Ministero Trasporti fissa con decreto condizioni tecniche per rilascio da parte Ente proprietario delle autorizzazioni e caratteristiche degli accessi;
- eseguire attraversamenti sedi stradali e relative pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi od altri impianti (compresi cassonetti per raccolta rifiuti) senza autorizzazione Ente proprietario strade, in cui evidenziato come opere non debbono intralciare circolazione veicoli o accessibilità a fasce di pertinenza delle strade e se non esistono altre soluzioni tecniche al riguardo. Concessionari di linee telefoniche, elettriche, oleodotti sono tenuti a rispettare prescrizioni riportate nell’autorizzazione di cui copia inviata a Ministero Trasporti o Regione. Se nell’esecuzione opere occorre spostare manufatti al servizio di sede stradale, lavori a carico gestore del pubblico servizio, secondo tempi e modalità stabiliti tra le parti (In caso di ritardata esecuzione, gestore versa rimborso danni a Ente proprietario strada);
- effettuare competizioni sportive, salvo quelle autorizzate da Comune (gare atletiche, ciclistiche, animali, con veicoli a trazione animale), da Regione (Precedenti gare che investono più Comuni); in caso di gare con veicoli a motore da Regione in caso di strade nazionali, da Provincia in caso di strade provinciali, da Comune in caso di strade comunali.
Domande per ottenere concessioni o autorizzazioni di cui sopra inviate ad Ente proprietario o concessionario strada (Comune nel caso centri abitati con meno di 10.000 abitanti), allegando:
- documentazione tecnica;
- impegno richiedente a sostenere spese istruttoria e sopralluogo, previo deposito cauzione.
Ente esegue istruttoria e rilascia autorizzazione o concessione, specificando prescrizioni di carattere tecnico, tempi esecuzione opera, somma dovuta per occupazione suolo o uso concesso (da versare in unica soluzione o più rate), durata (Non oltre 29 anni, rinnovabile a scadenza), obbligo per interessato a ripagare eventuali danni a terzi.
Ente può revocare o modificare, per motivi pubblico interesse, concessione o autorizzazione in qualsiasi momento, senza versamento indennizzo.
Interessato deve sempre tenere nel cantiere lavori, autorizzazione o concessione da mostrare ad organi controllo.
Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle autostrade vietata somministrazione di bevande superalcoliche.
Mezzi d’opera possono circolare su strada se muniti di contrassegno attestante avvenuto pagamento di indennizzo di usura. In caso di circolazione su autostrada, la somma da versare è equivalente alla tariffa autostradale applicata a veicolo di pari categoria maggiorata del 50%. Proventi della tassa di usura destinati ad Enti proprietari di strada “per opere connesse al rinforzo, adeguamento, usura delle infrastrutture”.
Sanzioni:
Chiunque danneggia strade o segnaletica stradale o porta fango su strada: multa da 39 a 159 € + spese di ripristino dei luoghi.
Chiunque getta rifiuti od oggetti da veicoli in sosta o in movimento su strada o pertinenza: multa da 108 a 434 € + ripristino stato dei luoghi
Chiunque nelle strade impedisce deflusso acque o deposita rifiuti o scarica materiali ed acque nei fossi laterali o fa circolare bestiame o getta rifiuti da veicoli: multa da 25 a 100 € + spese ripristino dei luoghi.
Chiunque occupa abusivamente suolo stradale o non rispetta prescrizioni nella autorizzazione: multa da 158 a 639 € + spese di ripristino dei luoghi.
Chiunque non rispetta distanze nella costruzione di manufatti o depositi contenenti materiale pericoloso per salute pubblica: multa da 793 a 3.175 € + spese di ripristino dei luoghi.
Chiunque realizza opere o depositi o apre cantieri senza autorizzazione o viola prescrizioni in questa contenute: multa da 793 a 3.175 € + spese di ripristino dei luoghi.
Chiunque installa “cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione: multa da 380 a 1.522 €.
Chiunque non osserva prescrizioni riportate in autorizzazione per pubblicità lungo strada: multa da 158 a 639 €.
Autore della violazione e proprietario del suolo se, nonostante diffida, non rimuove mezzi pubblicitari a proprie spese entro 10 giorni da data comunicazione, o se “impossibile individuare autore della violazione chi ne utilizza gli spazi pubblicitari”: multa da 4.843 a 19.371 € + spese di ripristino dei luoghi + spese rimozione e custodia dispositivi pubblicitari da parte Enti gestore strada (A tal fine Organi di polizia autorizzati ad accedere su fondo privato dove collocato mezzo pubblicitario). Ente proprietario può disporre liberamente dei mezzi pubblicitari rimossi se dopo 60 giorni autore della violazione o proprietario del terreno non ne richiedono restituzione.
Chiunque apre o modifica accessi o diramazioni senza autorizzazione, o mantiene in esercizio accessi preesistenti senza autorizzazione: multa da 158 a 639 € + spese di ripristino dei luoghi, salvo caso di possibile regolarizzazione mediante autorizzazione successiva.
Chiunque non esibisce autorizzazione o concessione prescritta ad Organi controllo: multa da 79 a 317 € + sospensione lavori.
Chiunque installa o attiva pertinenze senza autorizzazione o ne varia uso rispetto a quanto stabilito in autorizzazione: multa da 793 a 3.175 € + spese di ripristino dei luoghi.
Chiunque viola disposizioni sulle pertinenze contenute nell’autorizzazione: multa da 380 a 1.522 € + sospensione attività fino a ripristino opere violate.
Chiunque effettua opere di attraversamento sede stradale e pertinenze senza autorizzazione: multa da 793 a 3.175 € + rimozione opere abusive.
Chiunque non rispetta prescrizioni nell’autorizzazione rilasciata per opere attraversamento sede stradale: multa da 380 a 1.522 € + sospensione attività fino a ripristino opere violate
Chiunque circola su strade ed autostrade con mezzo d’opera privo di contrassegno attestante versamento tassa di usura: multa da 79 a 317 €.