SOSTEGNO LAVORO AGRICOLO E PESCA (Legge 106/21) (lavoro35)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), INPS
Operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 hanno effettuato almeno 50 giornate di lavoro agricolo, purché al momento di invio domanda non sono titolari di: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Escluso contratto di lavoro intermittente senza diritto ad indennità di disponibilità); pensione
Pescatori autonomi (compresi soci di cooperative) che esercitano professionalmente pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione, né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Iter procedurale:
Legge 106/21 ad Art. 69 prevede la concessione di indennità “una tantum” ad operai agricoli che presentano domanda (Modello predisposto da INPS) entro 30/6/2021, nonché a pescatori autonomi che presentano domanda ad INPS, che provvede a:
– istruire domande pervenute e liquidare indennità ai beneficiari
– comunicare a MILPOS e MEF dati relativi al monitoraggio della spesa in questione. Se dai dati emerge verificarsi del superamento dei limiti fissati da Legge, sospese ulteriori erogazioni
Entità aiuto:
Concessa agli operai agricoli di cui in premessa una indennità “una tantum” pari a 800 € che non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con altre misure previste a sostegno del lavoro dalla Legge 106/21 (cumulabile invece con assegno ordinario di invalidità), è incompatibile con eventuale riscossione del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza di cui alla Legge 77/20. Indennità erogata da INPS fino ad un importo massimo di 448.000.000 € per anno 2021
Concessa ai pescatori autonomi indennità “una tantum” pari a 950 € che non concorre alla formazione del reddito, fino ad importo massimo di 3.800.000 € per anno 2021