SOCIETA’ REGIONALE IMMOBILIARE

SOCIETA’ IMMOBILIARE REGIONALE (L.R. 29/05; D.G.R.M. 29/12/05) (casa48)

Soggetti interessati:

Regione

Iter procedurale:

Regione Marche costituito società a responsabilità limitata “I.R.Ma. Immobiliare Regione Marche” s.r.l. per gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e servizi connessi, comprese “tutte le necessarie operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie”.

Regione approvato con D.G.R.M. 29/12/05 statuto di I.R.Ma., comprendente:

–          specificazione oggetto sociale (valorizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare regionale; fornitura di beni e servizi al riguardo compresi beni immobili da destinare ad uffici della Regione; proprietaria di beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione con esclusione di quelli di ASUR e delle aziende ospedaliere; operazioni di tipo industriali, finanziario, commerciale in grado di far conseguire obiettivi di cui sopra);

–          organismi amministrativi:

a)       Amministratore unico nominato da Giunta Regionale tra personale interno che dura in carica 1 esercizio, ma è rinnovabile ed ha il compito di: rappresentare società di fronte a terzi ed in giudizio, stipulare convenzioni, nominare arbitri, convocare Assemblea soci, anche in luogo diverso da sede società, con lettera raccomandata o fax inviato almeno 8 giorni prima specificando luogo ed ora della riunione, nonché elenco materie trattate (Riunioni assemblea sempre verbalizzate);

b)       Collegio sindacale, composto da 3 membri ufficiali e 2 supplenti, il cui Presidente è nominato da Assemblea. Collegio dura in carica 3 anni sono rieleggibili;

–          esercizio finanziario (1 Gennaio – 31 Dicembre). Entro 120 giorni, Amministratore redige bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato da relazione su andamento gestione sociale (Documenti da depositare almeno 15 giorni prima di Assemblea);

–          durata società fino a 31/12/2060;

–          piano di attività da presentare entro 30 giorni da approvazione bilancio regionale corredato da budget economico e finanziario a Giunta Regionale per la sua approvazione che deve avvenire entro 30 giorni successivi;

–          adempimenti in caso di scioglimento società (Nomina liquidatore e modalità di liquidazione eventuale capitale residuo).

Nel rispetto di quanto previsto nel piano annuale approvato, Regione stipula con società convenzioni, anche con valenza pluriennale per svolgimento di attività istituzionale (Nel caso di uso di immobili in dotazione di Assemblea, convenzioni stipulate con Assemblea regionale)

Entità aiuto:

Regione stanziati 100.000 € per capitale della società (Capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di crediti e beni di qualsiasi genere o emissione “strumenti di debito”. Ammessa richiesta a socio di prestiti infruttiferi o versamenti per aumenti di capitale in proporzione a quota posseduta).

Ad Amministratore unico riconosciuto compenso e rimborso spese sostenute, mentre a Collegio sindacale dovuta remunerazione annua. Eventuali utili di bilancio, al netto imposte sul credito e di un 5% da assegnare a fondo riserva, se non raggiungono 20% del capitale sociale destinati secondo quanto deciso da Regione.

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