SOCIETA’ BENEFIT (Legge 208/15) (PMI32)
Soggetti interessati:
Chiunque intende costituire una società benefit.
Iter procedurale:
Legge 208/15 istituisce società benefit, intesa come società che nell’esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividere utili, persegue finalità di “beneficio comune”, cioè punta a conseguire uno o più effetti positivi, o riduzione di effetti negativi nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, Enti ed Associazioni ed altri soggetti portatori di interessi (cioè soggetti o gruppi di soggetti coinvolti, direttamente od indirettamente, nell’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, Pubblica Amministrazione società civile).
La società deve:
- esplicitare nel proprio statuto “le finalità specifiche del beneficio comune che si intende perseguire”. Società diverse da società benefit se intendono perseguire finalità di “beneficio comune”, sono tenute a modificare il proprio atto costituto o statuto, che viene depositato, iscritto e pubblicato nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile
- essere amministrata in modo tale da bilanciare gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di “beneficio comune” e gli interessi delle categorie a cui rivolta l’attenzione come indicate nello statuto
- individuare soggetto responsabile, a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. Inosservanza di tali obblighi può costituire un inadempimento dei doveri a carico degli amministratori, con conseguente applicazione delle sanzioni disposte dal codice civile per “ciascun tipo di società”
- redigere una relazione annuale, pubblicata su sito internet di società (eventualmente omettendo dati ritenuti sensibili per questa) da allegare al bilancio societario, comprendente:
- obiettivi, modalità ed azioni attuate da amministratori per il perseguimento delle finalità statutarie, evidenziando eventuali circostanze che lo hanno impedito o limitato
- valutazione di impatto generato, attraverso: standard di valutazione esterno (caratteristiche riportate in Allegato 4 a Legge 208/15 pubblicato su G.U. 302/15), che serve a valutare impatto generato da società benefit in termini di “beneficio comune”; aree di valutazione (cioè ambiti settoriali identificati in Allegato 5 a Legge 208/15 pubblicato su G.U. 302/15)
- descrizione di nuovi obiettivi che società intende perseguire in esercizio successivo.
Qualora non consente finalità di “beneficio comune”, società è soggetta a norme su pubblicità ingannevole e disposizioni del codice di consumo.
Società benefit può riportare, accanto a denominazione sociale, parola “società benefit” o sigla “SB” su ogni comunicazione verso terzi, documentazione, pubblicità.
Autorità garante della concorrenza esegue controlli su società benefit, senza oneri a carico di questa.