BIANCHELLO DEL METAURO (D.M. 19/5/11, 14/9/11) (vino57)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre e commercializzare vino DOC “Bianchello del Metauro”
Iter procedurale:
Approvato da MI.P.A.F. con D.M. 14/9/11 disciplinare di produzione del vino DOC “Bianchello del Metauro”, anche nelle tipologie superiore, spumante, passivo, comprendente:
· composizione ampelografica: vino ottenuto da uve del vitigno “Bianchello” per almeno 95% con eventuale aggiunta di “Malvasia Toscana” fino a 5%
· delimitazione territoriale della zona di produzione delle uve riportata in G.U. 226/11
· condizioni ambientali e di coltura dei vigneti sono quelle tradizionali, in particolare sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura sono quelli generalmente usati, “comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino”. Vietata ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso. Per nuovi impianti e reimpianti densità pari ad almeno 3000 ceppi/ha.
· resa massima delle uve non superiore a 14 t./ha. (11 t./ha. per Bianchello del Metauro superiore) di vigneto in coltura specializzata, rapportata alle superfici effettivamente vitate nel caso di colture promiscue. In annate eccezionalmente favorevoli, resa può essere superiore di non oltre 20% tale limite. Se produzione superiore, tutta la produzione perde la DOC. Regione, sentito Consorzio di tutela ed Organizzazione di categoria, può in relazione ad andamento climatico stabilire limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, informandone subito MI.P.A.F.
· titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve pari a 11% vol. (9,5% vol. per uve destinate a Bianchello del Metauro spumante)
· operazioni di vinificazione effettuate nella stessa zona di produzione (Ammessa estensione a tutto il territorio dei Comuni di Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, San Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Lombaroccio, Monteciccardo), seguendo pratiche enologiche tradizionali. Ammessa pratica di arricchimento del vino (mediante uso di mosti concentrati prodotti con uve Bianchello ottenute nella zona delimitata) e quella di dolcificazione secondo norme comunitarie e nazionali. Nel caso di Bianchello del Metauro passito, uve sottoposte a periodo di appassimento fino a 30 Marzo successivo a vendemmia, comunque fino a quando contenuto zuccherino di uva almeno pari a 21% con vinificazione non anteriore a 1 Novembre anno raccolta uve ed immissione in commercio dopo 1 Dicembre anno successivo a raccolta con titolo alcolometrico minimo del vino passito di 15% vol. (Periodo di invecchiamento attuato nella zona di vinificazione)
· resa in vino non superiore a 70% (45% nel caso di Bianchello del Metauro passito). In caso di resa in vino compresa tra 70% e 75% (45% e 50% per passito) eccedenza non beneficia della DOC, mentre per rese superiori, tutta la produzione perde la DOC
· al momento immissione in commercio deve avere per:
a) Bianchello del Metauro: colore giallo paglierino; odore delicato, caratteristico; sapore secco, fresco, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 16 g/l
b) Bianchello del Metauro superiore: colore giallo paglierino; odore delicato, caratteristico; sapore secco, fresco, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 17 g/l
c) Bianchello del Metauro spumante: spuma fine e persistente; colore giallo paglierino, più o meno intenso; odore proprio, delicato, fine, ampio, composito; sapore da extra dry a brut, sapido, fresco, fine, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5% vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 14 g/l
d) Bianchello del Metauro passito: colore dal giallo paglierino intenso ad ambrato; odore caratteristico intenso; sapore dolce, armonico, vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 15% vol. (di cui 12% vol. effettivo); acidità totale minima 4 g/l; estratto non riduttore minimo 22 g/l; acidità volatile massima 1,5 g/l
Nel caso di conservazione in recipienti di legno, sapore del vino può rilevare sentore di legno. MI.P.A.F. può con decreto modificare limite minimo di acidità totale ed estratto non riduttore
· confezione del Bianchello del Metauro (salvo tipologie superiore, spumante, passivo), anche in recipienti alternativi al vetro comunque non inferiore a 2 litri. Vendita del Bianchello al Metauro passito, superiore, spumante solo in contenitori fino a 3 litri. Chiusura dei recipienti eseguita a norma di legge
· etichetta deve recare dicitura “Bianchello del Metauro” con relativo codice identificativo del vino, annata di produzione delle uve (salvo tipologia spumante), senza aggiunta di altri aggettivi quali “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e simili. Ammesse indicazioni relative a nomi, regimi sociali, marchi privati “non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente”.
Soggetti che intendono commercializzare a partire da campagna 2011/12 vino DOC “Bianchello del Metauro” deve iscrivere vigneti aventi base ampelografica conforme al disciplinare di produzione al registro viticolo della relativa DOC riportato in G.U. 226/11
MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati