SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (Legge 125/14; D.Lgs. 40/17; L.R. 15/05, 18/20) (social50)
Soggetti interessati:
Presidenza Consiglio Ministri, Regioni, Enti di servizio civile universale (cioè soggetti pubblici/privati iscritti ad Albo di tali Enti), chiunque intende svolgere volontariamente un servizio civile universale
Iter procedurale:
D.Lgs. 40/17, come modificato dal D.Lgs. 43/18, istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale (SCU), prevedendo ad:
Art. 3 settori di intervento del SCU che sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale, biodiversità; promozione della pace tra i popoli, non violenza e difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana e sostegno alle comunità di italiani all’estero
Art. 4 azione di SCU attuata mediante piani triennali (con relativi piani stralcio annuali o programmi di intervento) proposti dagli Enti di SCU nell’ambito di 1 o più settori di cui sopra, tenendo conto di: contesto nazionale ed internazionale delle specifiche aree geografiche di intervento; bilancio dello Stato e di UE; risorse disponibili da parte di soggetti pubblici e privati. Piano contiene:
a)definizione degli obiettivi ed indirizzi generali di SCU, atti a favorire la partecipazione dei giovani;
b)programmazione degli interventi di SCU in Italia ed all’estero, anche a carattere sperimentale, individuando quelli prioritari;
c)individuazione di standard qualitativi degli interventi
Piani triennali ed annuali sono approvati dalla Presidenza Consiglio Ministri, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previo il parere della Consulta nazionale per SCU
Art. 5 programmi sono articolati in progetti e possono riguardare 1 o più settori di intervento e specifiche aree territoriali
Progetti indicano: azioni da intraprendere; ambiti territoriali di intervento (comprese sedi di attuazione che debbono risultare: rispondenti ai requisiti di sicurezza; funzionali al progetto; dotate di servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali); numero di volontari e loro distribuzione nelle varie sedi di attuazione; personale dell’Ente coinvolto, in possesso di idonei titoli di studio o di qualificata esperienza o di partecipazione a corsi di formazione in funzione della tipologia e dimensione delle attività da svolgere
Programmi sono presentati, per via telematica, da Enti di SCU iscritti all’Albo, a seguito di un bando pubblico, alla Presidenza Consiglio Ministri, che li approva, pubblicandoli sul sito istituzionale, sentite le Regioni interessate (specie se il programma da attuare ricade nel loro territorio) e nei limiti delle risorse disponibili
Amministrazioni pubbliche, Enti locali, altri Enti pubblici territoriali, Enti del terzo settore possono realizzare programmi di intervento di SCU con risorse proprie presso Enti di SCU iscritti ad Albo, previa approvazione da parte della Presidenza Consiglio Ministri
Art. 6 programmazione, organizzazione ed attuazione del servizio, accreditamento degli Enti, attività di controllo ed ogni altro adempimento in materia di SCU è di competenza della Presidenza Consiglio Ministri
Art. 7 Regioni:
a)sono sentite in fase di predisposizione del piano triennale ed annuale e si esprimono in sede di Conferenza Stato-Regioni
b)sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza Consiglio Ministri
c)esprimono un parere, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, sul documento di programmazione finanziaria
d)attuano programmi di SCU con risorse proprie presso Enti di SCU iscritti all’Albo, previa approvazione da parte della Presidenza Consiglio Ministri
e)possono svolgere, a seguito della sottoscrizione di accordi con la Presidenza Consiglio Ministri, seguenti funzioni:
- formazione a favore del personale di Enti di SCU, anche avvalendosi dello loro specifiche professionalità in materia
- controllo sulla gestione delle attività svolte dagli Enti di SCU nel loro territorio e valutazione dei relativi risultati conseguiti
- ispezioni presso Enti di SCU operanti nel loro territorio, al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi, nonché il regolare impiego degli operatori di SCU
f)possono istituire un servizio civile regionale non assimilabile a quello universale
Art. 8 Enti di SCU provvedono a: presentare i programmi di intervento; curarne la realizzazione; effettuare la selezione e gestione amministrativa degli operatori volontari impegnati in SCU; attuare la loro formazione; svolgere attività di comunicazione (comprese quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari durante lo svolgimento di SCU)
Enti di SCU, al fine di una più efficiente gestione del servizio e corretta realizzazione degli interventi, possono cooperare tra loro, nonché costituire reti con altri soggetti pubblici
Art. 9 giovani ammessi a SCU a seguito di bandi pubblici di selezione sono operatori volontari (OV) che svolgono le attività nell’ambito di progetti e nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui ad Art. 16 e nella normativa in materia di SCU
E’ istituita una rappresentanza degli OV, articolata a livello nazionale e regionale (non beneficia di alcuna indennità, compenso, rimborso spese), al fine di garantire il confronto di questi con la Presidenza Consiglio Ministri. Rappresentanza nazionale degli OV è composta da 4 membri, che durano in carica 2 anni, eletti (con modalità on line) in rappresentanza delle 4 Macroaree territoriali in cui viene articolato SCU (Marche inserite nella Macroarea del Centro), dalle Regioni tra tutti gli OV in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ogni Regione
Rappresentanza regionale è composta da 22 membri (di cui 19 in rappresentanza dei volontari in servizio nelle Regioni, 2 in rappresentanza delle Province autonome, 1 in rappresentanza di OV in servizio all’estero) che durano in carica 1 anno e sono eletti dai delegati delle Regioni
Art. 10 istituita la Consulta nazionale per SCU, quale Organismo di consultazione in merito alle questioni concernenti il SCU. Consulta è composta da non oltre 23 membri, nominati con decreto del Presidente Consiglio Ministri, di cui: 9 scelti tra Enti di SCU iscritti all’Albo e reti di Enti maggiormente rappresentativi con riferimento ai settori individuati; 3 designati dalle Regioni; 3 designati da ANCI; 4 eletti all’interno della rappresentanza nazionale; 4 scelti nell’ambito del coordinamento tra Enti di SCU
Organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con decreto del Presidente Consiglio Ministri
Partecipazione alla Consulta non dà luogo ad alcuna indennità, compensi, rimborsi spese ed altri emolumenti
Art. 11 istituito, presso la Presidenza Consiglio Ministri, l’Albo degli Enti di SCU, a cui possono iscriversi sia Amministrazioni pubbliche, sia Enti privati in possesso dei seguenti requisiti minimi organizzativi:
a)almeno 100 sedi operative a livello nazionale, comprese eventuali sedi all’estero e sedi di altri Enti pubblici o privati legati tramite specifici accordi con Enti di SCU;
b)personale dotato di titoli di studio, o esperienza di almeno 2 anni nelle relative funzioni, o partecipazione a corsi di formazione, comprendente almeno: 1 coordinatore responsabile di SCU; 1 responsabile della sicurezza; 1 responsabile delle attività di formazione degli OV e dei relativi formatori; 1 responsabile della gestione degli OV; 1 responsabile dell’attività informativa; 1 responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione di SCU
L’Albo è articolato in distinte sezioni regionali, a cui possono iscriversi Enti di SCU operanti esclusivamente nel territorio della Regione in questione ed aventi un’adeguata capacità organizzativa (almeno 30 sedi operative)
Enti già iscritti in Albi di SCU, al fine della presentazione dei programmi di intervento, debbono dimostrare il possesso della capacità organizzativa di cui sopra (Eventualmente acquisita mediante definizione di specifici accordi tra Enti), fermo restando: prosecuzione, fino alla loro conclusione, di progetti di SCU in corso di realizzazione; decadenza di iscrizione ad Albo dopo 4/5/2019
Art. 12 OV ammessi a svolgere SCU in Italia possono effettuare fino a 3 mesi un periodo di servizio di tutoraggio in uno Stato membro finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro
OV beneficiano del trattamento economico previsto in caso di servizio all’estero, “limitatamente al periodo di servizio civile svolto in uno Stato membro”
Art. 13 OV ammessi a svolgere SCU all’estero possono effettuarlo anche in Paesi extraUE per un periodo di almeno 6 mesi nell’ambito di programmi di intervento realizzati nei settori di cui ad Art. 3 e per iniziative finalizzate alla promozione della pace, non violenza, cooperazione allo sviluppo
Enti di SCU che realizzano programmi all’estero debbono garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi
Presidenza Consiglio Ministri, nell’ambito dei programmi di intervento in Italia ed all’estero, può erogare contributi finanziari ad Enti di SCU, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo nazionale per SCU a parziale copertura delle spese sostenute per attività di:
– all’estero: gestione dei volontari (compresa loro fornitura di vitto ed alloggio); formazione e gestione degli interventi; polizza assicurativa sanitaria;
– in Italia: informazione dei volontari; impiego di giovani con minori opportunità; tutoraggio per accesso al lavoro
Art. 14 sono ammessi a svolgere SCU cittadini italiani, cittadini di Stati membri, stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, senza distinzione di sesso, che al momento dell’invio della domanda, hanno compiuto 18 ma non 28 anni. Ammissione a SCU non costituisce comunque per il cittadino straniero un prolungamento della durata del permesso di soggiorno
Sono esclusi da SCU: appartenenti ai Corpi militari ed alle Forze di polizia; soggetti che hanno riportato condanne in Italia o all’estero (anche se non definitive) ad una pena detentiva superiore ad 1 anno per delitti non colposi, o a pena inferiore per delitti contro le persone o riguardante la detenzione, uso, porto, trasporto, importazione od esportazione illecita di armi o esplosivi, o per delitti inerenti l’appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici, della criminalità organizzata
Art. 15 selezione dei giovani da avviare a SCU si svolge da parte di Enti iscritti ad Albo, nel rispetto dei principi della trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, a seguito di bando pubblico, di cui fornita adeguata pubblicità presso i propri siti internet, o le sedi dove attuata selezione (in cui riportare le procedure con i relativi tempi, modalità di attribuzione dei punteggi, esiti delle valutazioni)
Ai fini della selezione, Enti nominano apposite Commissioni, composte da membri che dichiarano di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani candidati e di non incorrere in altre cause di incompatibilità.
A conclusione della selezione verrà redatto un verbale contenente il punteggio assegnato ad ogni candidato
Art. 16 rapporto di SCU, instauratosi a seguito della sottoscrizione di un contratto tra il giovane selezionato e la Presidenza Consiglio Ministri e non è equiparabile, secondo quanto stabilito dalla Legge 125/14, come modificata dal D.Lgs. 43/18, ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato, né comporta la sospensione o cancellazione dalla lista di collocamento o da quella di mobilità. Tale contratto reca: data di inizio di SCU attestato dal responsabile dell’Ente; trattamento giuridico ed economico; norme di comportamento a cui OV deve attenersi con le relative sanzioni in caso di inadempimento
Assegni attribuiti a OV di SCU sono: inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni con obblighi di fare/non fare; esenti dalle imposizioni tributarie; non imponibili a fini previdenziali
SCU può svolgersi in Italia ed all’estero con una durata di almeno 8 mesi e non superiore a 12 mesi in relazione alla tipologia del programma
OV durante SCU deve realizzare le attività previste dal progetto secondo quanto riportato nel contratto senza svolgere altro lavoro autonomo o subordinato se questo incompatibile con il corretto espletamento di SCU
Ai volontari va assicurata un’adeguata formazione (commisurata in relazione alla durata ed alla tipologia del programma di intervento, avente comunque durata di almeno 80 ore) articolata in formazione generale (almeno 30 ore) e formazione specifica (almeno 50 ore).
L’orario di svolgimento di SCU si articola in un impegno di 5-6 giorni/settimana per un totale di 1.145 ore in 12 mesi (o 745 ore in 8 mesi)
I soggetti che hanno svolto SCU non possono partecipare ad altre selezioni per SCU
Art. 17 a OV ammessi a SCU viene corrisposto un assegno mensile, incrementato di eventuali indennità qualora SCU sia svolto all’estero nella misura prevista nel Documento di programmazione finanziaria. Ogni 2 anni si procede a rivedere l’assegno mensile in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
Assegno mensile è corrisposto in base all’effettivo servizio prestato da OV, assicurando la tracciabilità e pubblicità delle somme erogate
Condizioni per l’assicurazione dei rischi connessi all’esecuzione di SCU sono predisposte dalla Presidenza Consiglio Ministri
Per soggetti iscritti ad INPS periodi di SCU sono riscattabili, in tutto od in parte, su domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo nazionale per SCU, qualora questi non siano coperti da contributi
Gli oneri per il riscatto sono versati nei regimi previdenziali di appartenenza in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza applicazione di interessi
L’assistenza sanitaria a OV di SCU è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. In caso SCU venga prestato in Paesi extraUE, l’assistenza è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli Enti che realizzano il programma di intervento
A OV di SCU si applicano le disposizioni vigenti in materia di maternità, per cui dalla data di sospensione del servizio fino a quella della sua ripresa è corrisposto, a carico del Fondo nazionale per SCU, un assegno mensile ridotto a 1/3
Art. 18 Università, al fine del conseguimento dei titoli di studio, possono riconoscere crediti formativi a favore dei volontari che hanno svolto attività di SCU “rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi”
Conferenza Stato-Regioni definisce i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite da OV durante lo svolgimento di SCU, ai fini del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e lavorativo
Stato e Regioni possono stipulare convenzioni con Associazioni di imprese private, Associazioni cooperative, altri Enti senza fini di lucro per favorire il collocamento sul mercato del lavoro di OV impegnati in SCU
Periodo prestato in SCU è equiparato nei pubblici concorsi al servizio prestato presso le Amministrazioni pubbliche
Ai fini della compilazione delle graduatorie di merito nei concorsi pubblici per l’accesso alle carriere iniziali, le Amministrazioni possono prevedere nei bandi, oltre ai titoli di preferenza, anche lo svolgimento di SCU
La cessazione anticipata del rapporto di SCU comporta la decadenza dai benefici in questione, salvo che tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute, o cause di servizio o di forza maggiore e purché il periodo di SCU realizzato sia di almeno 6 mesi
Art. 19 ai volontari viene rilasciato dalla Presidenza Consiglio Ministri, al termine dello svolgimento di SCU “compiuto senza demerito”, un attestato con indicazione delle attività svolte durante il periodo di SCU
Art. 20 regolare svolgimento delle attività previste nei programmi di intervento di SCU attuati dagli Enti iscritti ad Albo viene assicurato mediante il controllo della sua gestione, da parte della Presidenza Consiglio Ministri, sulla base di un piano annuale pubblicato sul sito istituzionale, adottando eventuali interventi correttivi
Art. 21 valutazione dei risultati conseguiti dai programmi di intervento sul territorio e presso le comunità locali investite è svolta dalla Presidenza Consiglio Ministri, che predispone un rapporto annuale al riguardo da pubblicare sul sito istituzionale
Art. 22 il rispetto delle norme di selezione ed impiego dei volontari da parte degli Enti, nonché la corretta realizzazione dei loro programmi di intervento, è oggetto di verifica da parte della Presidenza Consiglio Ministri, anche tramite il coinvolgimento delle Regioni e, per le attività svolte all’estero dagli Uffici diplomatici e consolari. In caso di inadempienze rilevate applicate le sanzioni amministrative di cui alla Legge 64/01
Art. 23 Presidente Consiglio Ministri invia al Parlamento entro il 30 Giugno una relazione sull’organizzazione, gestione e svolgimento di SCU
Art. 24 SCU è finanziato con il Fondo nazionale per SCU istituito presso la Presidenza Consiglio Ministri, in cui confluiscono: risorse di cui alla Legge 64/01; risorse UE destinate all’attuazione di interventi di SCU; eventuali finanziamenti da parte di privati
Presidenza Consiglio Ministri formula entro il 31 Dicembre il Documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale di SCU e della Conferenza Stato-Regioni (Documento modificato in caso di necessità entro il 30 Settembre), in cui definito:
– contingente complessivo di volontari da avviare a SCU nell’anno di riferimento, specificando il loro numero di volontari da impiegare in Italia, o all’estero, o in interventi in Italia che prevedono anche un periodo di servizio in Stati membri, o nell’accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili
– quota delle risorse del Fondo da usare per le spese di funzionamento
– quota delle risorse del Fondo vincolate allo sviluppo dei programmi di intervento in aree e settori specifici
– entità e modalità di erogazione dei contributi alle Regioni, e agli Enti di servizio
– entità dell’assegno mensile da versare a OV operanti in Italia ed all’estero, nonché degli eventuali oneri assicurativi ed accessori
– quota delle risorse necessarie alle procedure per elezione delle rappresentanze dei volontari e per lo svolgimento delle relative assemblee
Regione Marche con L.R. 15/05, come modificata da ultimo da L.R. 43/19, istituisce il Servizio civile regionale prevedendo ad:
Art. 1 finalità della Legge con particolare riferimento a:
1) promuovere politiche giovanili, quale occasione di sviluppo sociale ed incontro tra fabbisogni della popolazione e potenzialità di risposte fornite dal territorio, anche tramite sostegno ad azioni di soggetti pubblici e privati;
2) promuovere senso di appartenenza di giovani alla comunità locale, nazionale, europea, mondiale, sensibilizzandoli verso politiche di cooperazione internazionale e sostegno allo sviluppo dei popoli;
3) favorire formazione professionale dei giovani, facendo acquisire loro nuove professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
4) promuovere nei giovani forme di partecipazione sociale ed educazione alla cittadinanza attiva tramite svolgimento attività di solidarietà sociale;
5) sviluppare politiche sociali per contrastare forme di emarginazione in particolare quelle di giovani e fasce più deboli della popolazione;
6) promuovere politiche di educazione e costruzione della pace, educando alla soluzione non violenta dei conflitti;
7) affermare differenze culturali, etniche e religiose quali occasioni di incontro, crescita, condivisione sociale;
8) valorizzare terzo settore e forme di economia sociale;
9) contribuire alla salvaguardia e maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico, culturale
Art. 2 compiti assegnati alla Giunta Regionale sono:
1) predisporre Linee guida per il sistema regionale del servizio civile;
2) tenere aggiornato Albo degli Enti del servizio civile;
3) elaborare la carta di impegno etico da far sottoscrivere ai soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo;
4) esaminare ed approvare i progetti di servizio civile;
5) svolgere attività relative a contratti e rilasciare attestati di cui ad Art. 7;
6) svolgere attività di monitoraggio, controllo e verifica dell’attuazione dei progetti del servizio civile;
7) curare i rapporti con Ufficio nazionale del servizio civile;
8) realizzare attività di promozione ed informazione, nonché predisporre adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;
9) promuovere attività formative
Giunta, attraverso specifica struttura organizzativa individuata nell’ambito del Dipartimento servizi alla persona, esprime parere relativo al procedimento di esame ed approvazione di progetti di rilevanza nazionale
Art. 3 istituisce Consulta per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto con Enti locali ed Enti del servizio civile iscritti ad Albo
Art. 4 individua contenuti delle Linee guida del sistema regionale del servizio civile, che Giunta Regionale approva entro mese di Febbraio, comprendenti:
a)quadro conoscitivo della situazione regionale in funzione dell’attività svolta nell’ambito del servizio civile nazionale;
b)indicazione delle principali problematiche relative ai singoli settori di impiego, con particolare riferimento a: obiettivi perseguiti e risultati raggiunti; risorse disponibili ed impiegate; valutazione di qualità del progetto sociale secondo parametri oggettivi definiti; diffusione dei progetti nei differenti settori di impiego individuati;
c)valutazione possibilità di crescita del servizio civile in ogni settore in termini qualitativi e di numero giovani impiegati con riferimento alle condizioni necessarie per attuare forme di promozione ed alle iniziative da assumere per sostenerle;
d)indicazione degli obiettivi del servizio civile regionale tramite definizione dei settori innovativi, tenendo conto di: necessità emergenti sul territorio e capacità di risposta dello stesso; promozione della dimensione internazionale della partecipazione giovanile; promozione strumenti di composizione non violenta dei conflitti;
e)indicazione degli obiettivi prioritari e secondari nei settori innovativi con riferimento alle eventuali diversità territoriali;
f)indicazione delle attività da svolgere da parte della struttura organizzativa regionale e del Centro regionale di documentazione nel campo della promozione del servizio civile, informazioni ai giovani ed ai soggetti interessati, formazione dei responsabili del servizio civile, assistenza tecnica ad Enti del servizio civile, valutazione e monitoraggio del servizio civile, sostegno alle iniziative ed ai progetti degli Enti del servizio civile
g)indicazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili, in particolare per attuare le attività di cui sopra;
h)indicazione delle linee programmatiche ed operative per orientare l’attività dei soggetti iscritti ad Albo;
i)determinazione dei criteri per l’approvazione dei progetti da comunicare all’Ufficio nazionale per il servizio civile;
j)indicazione degli indirizzi in tema di formazione al servizio civile regionale;
k)indicazione delle forme di raccordo con altri strumenti di programmazione regionale nei settori interessati dal sistema regionale del servizio civile, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie;
l)composizione, funzioni, modalità di costituzione e funzionamento della Consulta;
m)capacità di impiego complessiva dei giovani nell’ambito del servizio civile regionale in base alla programmazione annuale delle risorse
Art. 5 istituisce presso struttura della Regione l’Albo regionale degli Enti del servizio civile, suddiviso in 2 Sezioni a cui iscrivere:
– nella 1° Sezione: soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale; Enti ed Organizzazioni iscritte ad Albo nazionale con sedi locali (indicare eventuali sedi regionali abilitate alla presentazione dei progetti);
– nella 2° Sezione: soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale
Giunta Regionale può definire “ulteriori criteri e modalità per la tenuta dell’Albo”
Art. 6 stabilisce che il servizio civile è prestato nell’ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti all’Albo regionale, nonché gli Enti pubblici e privati iscritti ad Albo degli Enti di servizio civile universale aventi almeno 1 sede operativa nelle Marche. Struttura regionale, in base ai criteri definiti nelle Linee guida, esamina ed approva progetti da realizzare nell’ambito del servizio civile regionale contenenti:
a)obiettivi da perseguire e modalità per realizzarli con specifico riferimento ai settori di impiego innovativo;
b)numero di giovani da impiegare precisando eventuale presenza di particolari requisiti fisici e di idoneità per ammissione al servizio;
c)durata del servizio (almeno 10 mesi e non oltre 24 mesi). Progetti di tipo sperimentali possono anche avere durata inferiore;
d)orario di svolgimento del servizio;
e)attività di formazione prevista, nonché criteri di selezione degli aspiranti adottati (senza discriminazione di genere)
A conclusione del progetto, Enti inviano alla struttura regionale una relazione sull’attività svolta, evidenziando: risultati raggiunti; percentuale di copertura dei posti previsti nel progetto; eventuali proposte in ordine al miglioramento qualitativo del sistema
Art. 7 stabilisce che struttura regionale emana uno specifico bando, in cui indicare progetti approvati e numero massimo di giovani ammessi a svolgere il servizio civile nel territorio regionale, affinché cittadini italiani aventi domicilio/dimora nelle Marche, nonché cittadini di altri Paesi ed apolidi aventi età compresa tra 18 e 28 anni e residenti in un Comune delle Marche possano fare domanda (limiti di età ed ulteriori requisiti possono essere fissati dal relativo programma di finanziamento per soggetti impegnati nella realizzazione di progetti finanziati con fondi UE). In caso di progetti di cooperazione internazionale possono fare domanda anche stranieri aventi età compresa tra 18 e 28 anni e residenti per l’intera durata del progetto nei territori esteri dove questo sarà eseguito. Esclusi: giovani che hanno in corso con Ente promotore del progetto rapporti di lavoro; giovani che hanno già prestato servizio civile
Domande di ammissione al servizio civile sono redatte in base a schemi predisposti dalla Regione ed inviate ad Enti ed Organizzazioni il cui progetto è inserito nel bando, che provvederanno a: selezionare i candidati in base ai criteri indicati nel progetto (titolo preferenziale sempre riservato al soggetto che non ha prestato servizio civile nazionale); stipulare con candidati selezionati contratti (redatti in base a schemi predisposti dalla Regione, in cui riportare: trattamento giuridico ed economico del giovane; durata del rapporto; modalità di svolgimento del servizio; articolazione dell’orario; ogni altro elemento che Ente/Organizzazione ritiene opportuno integrare) da inviare alla struttura regionale entro termine stabilito nel bando (contratto valido solo dopo approvazione della Regione
Struttura regionale rilascia al termine della prestazione un attestato specifico al giovane da cui risulta esecuzione del servizio civile
Art. 8 stabilisce che attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non costituisce mai un rapporto di lavoro dipendente o autonomo né con il soggetto presso cui prestato il servizio, né con la Regione
Ai giovani impegnati nel servizio civile compete assegno pari a quello previsto per il servizio nazionale ridotto od incrementato in proporzione all’impegno settimanale definito nel progetto. Ente/Organizzazione provvede al pagamento di assegno ai soggetti selezionati, o chiede alla Giunta regionale di effettuare tale pagamento
Regione garantisce a tutti i giovani impegnati nei progetti del sistema regionale di servizio civile:
a)copertura assicurativa per rischi contro infortuni e responsabilità civile relativamente ai danni subiti dagli stessi o da questi cagionati durante espletamento del servizio
b)assistenza sanitaria nelle forme previste dal servizio sanitario nazionale
Art. 9 stabilisce che giovani impegnati nel sistema regionale del servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza mansioni loro affidate secondo quanto previsto dal contratto. Tale attività è compatibile con lo svolgimento di attività di studio, purché ”non contrasti con ordinario svolgimento del progetto”
Art. 10 istituisce Centro regionale di documentazione ed analisi per infanzia, adolescenza e giovani, con funzioni di supporto alle attività della L.R. 15/05 ed in particolare a:
a)consulenza in ordine alle tematiche oggetto della R. 15/05;
b)attività di formazione dei soggetti coinvolti nei progetti di servizio civile;
c)informazione e promozione del servizio civile anche tramite predisposizione di materiale informativo e documentario;
d)monitoraggio ed analisi dei progetti di servizio civile svolti nel territorio regionale;
e)sistema informativo telematico di supporto al funzionamento del sistema regionale del servizio civile;
f)predisposizione delle Linee guida
Art. 11 stabilisce che Regione può stipulare:
a)accordi con Associazioni di imprese private, Associazioni di rappresentanza delle cooperative, altri Enti senza fini di lucro al fine di favorire collocamento sul mercato del lavoro di soggetti che hanno svolto attività di servizio civile;
b)comunicazioni con scuole, Istituti professionali, Università per svolgimento attività di informazione e promozione, riconoscimento di crediti formativi, svolgimento attività formative nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum degli studi
Periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi emanati dalla Regione analogamente al servizio prestato presso Enti pubblici
Regione può estendere a quanti hanno svolto attività di servizio civile benefici ed agevolazioni previste da normative regionali riguardanti giovani, famiglia, studio
Art. 12 istituisce Fondo per sistema regionale del servizio civile in cui far confluire:
a)quota delle risorse del Fondo nazionale per servizio civile da destinare alle attività di informazione e formazione o a compenso dei giovani
b)specifiche assegnazioni annuali iscritte nel bilancio regionale
c)appositi stanziamenti messi a disposizione di altri Enti pubblici e fondazioni bancarie
d)finanziamenti e donazioni di soggetti pubblici e privati
Risorse delle lettere c), d) possono essere vincolate su richiesta del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici
L.R. 18/20 ad Art. 5 stabilisce che, in attesa della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, Albo di L.R. 15/05 Art. 5 si compone di una unica sezione, in cui iscrivere soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con delibera di Giunta Regionale in base a quanto disposto da Linee guida fissate in L.R. 5/05 ad Art. 4