SEQUESTRO CARBONIO

SEQUESTRO CARBONIO (D.Lgs. 102/11; DM 19/05/16)      (teramb 21)

 

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Ambiente, imprese che attuano stoccaggio di carbonio.

Iter procedurale:

Il D.Lgs. 102/11, come modificato da Legge 122/16, dispone l’autorizzazione allo stoccaggio di carbonio rilasciato, se:

  1. espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico per rilascio di autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato di riferimento
  2. rispettate le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa
  3. gestore si dimostra finanziariamente solido, affidabile ed in possesso di competenze tecniche necessarie alla gestione e controllo del sito, nonché prevede programmi di formazione e sviluppo tecnico e professionale per tutto il personale
  4. garantita, in considerazione del vincolo di ubicazione, costruzione e gestione del sito di stoccaggio, l’assenza di danni al benessere di collettività e di interessi privati prevalenti
  5. esclusi effetti negativi a danno di concessioni o giacimenti minerari esistenti
  6. garantita sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2
  7. previste misure che evitano danni a beni di collettività
  8. in caso di stoccaggio di più siti in una stessa unità idraulica, potenziali interazioni di pressione siano tali da far rispettare a tutti i siti le disposizioni in oggetto

Per ogni unità idraulica viene rilasciata un’unica autorizzazione allo stoccaggio, che può essere  soggetta a condizioni  e limitazioni temporali. Trasferimento di autorizzazione  allo stoccaggio (anche a seguito di scissione, fusione, cessione di ramo di azienda) deve essere preventivamente autorizzato da MISE, previa verifica dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

Gestore comunica eventuali modifiche che intende apportare nella gestione del sito di stoccaggio. Sulla base entità di tali  modifiche, fermo restando obblighi di valutazione di impatto ambientale (VIA), MISE,  sentita Regione competente, adotta provvedimenti di modifica, riesame, aggiornamento di autorizzazione allo stoccaggio. Vietato avviare modifiche sostanziali senza nuova autorizzazione o aggiornamento di quella esistente.

MISE, sentita Regione:

  1. riesamina autorizzazione allo stoccaggio, qualora ciò risulti necessario in base ai recenti risultati scientifici e tecnologici, e comunque entro 5 anni da 1° rilascio (poi ogni 10 anni)
  2. dichiara decadenza, previa diffida, di autorizzazione a stoccaggio in caso di: inadempienze alle prescrizioni previste in autorizzazione; mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni accertato a seguito di ispezioni eseguite; rischio di fuoriuscite; significative irregolarità; violazioni alle norme sul trasferimento di autorizzazione; mancata presentazione della relazione. In tali casi il soggetto autorizzato provvede a lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale. A seguito di revoca autorizzazione, MISE, sentita Regione, dispone immediata chiusura del sito di stoccaggio a spese del gestore, chiamato ad eseguire il provvedimento. Se gestore non fornisce garanzie, incarico affidato ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche, o, se sussistono condizioni di sicurezza adottata procedura di evidenza pubblica (pubblicata su sito web di Ministero Ambiente) per individuare nuovi “operatori interessati a proseguire attività di stoccaggio”.

Fino al rilascio di nuova autorizzazione,  sito è gestito da MISE, tramite terzi o direttamente, a spese del gestore inadempiente (fronteggiate con le garanzie finanziarie prestate per la parte eccedente o ricorrendo a risorse economiche del gestore). In tal caso, MISE assume temporaneamente gli obblighi giuridici concernenti attività di stoccaggio, monitoraggio, provvedimenti correttivi, destinazione quote di emissioni a causa di fuoriuscite, azioni di prevenzione.

Attività di esplorazione, realizzazione di impianti, iniezioni di C02, gestione dei siti di stoccaggio sono soggette a controllo da parte di:

  1. UNMIO e suoi Uffici territoriali, per applicazione norme di polizia mineraria e supporto tecnico a Comitato, nell’ambito di Segreteria unica
  2. ISPRA, per controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio, e supporto tecnico al Comitato, nell’ambito di Segreteria unica. ISPRA si avvale di Agenzie regionali ambiente (ARPAM per le Marche)
  3. Corpo Vigili del Fuoco (VVFF), per verificare adozione di tutte le misure tecniche e gestionali  finalizzate al controllo dei rischi e gestione situazioni di emergenza

Controllo attuato almeno 1 volta all’anno, in base ad un piano  comunicato al gestore entro 31 Gennaio (controlli continueranno fino a 3 anni dopo chiusura ed almeno ogni 5 anni fino a trasferimento di responsabilità), al fine di verificare violazioni a D.Lgs. 102/11 ed alle prescrizioni  riportate nella licenza di esplorazione ed autorizzazione a stoccaggio, mediante ispezioni presso il complesso di stoccaggio e gli impianti di superficie (compresi quelli di iniezione).

Controllo riguarda tutti gli effetti significativi provocati dal complesso di stoccaggio su ambiente e salute umana.

Ispezioni occasionali eseguite da Comitato, su indicazione Organi di vigilanza, in caso di: irregolarità significative o fuoriuscite; verbali evidenziano inadempienti alle condizioni riportate in autorizzazione; segnalazioni riguardanti pericoli per ambiente, salute, incolumità pubblica.

Dopo ogni ispezione redatta una relazione, in cui riportare: valutazioni su conformità di impianto a disposizioni di D.Lgs. 102/11; ulteriori provvedimenti che gestore deve intraprendere. Relazione inviata a MISE, Ministero Ambiente, Comitato, Regione interessata e gestore, nonché resa disponibile al pubblico entro i 2 mesi successivi.

Ministero Ambiente, con DM 19/05/2016, ha stabilito che valori di emissione di carbonio organico totale (COT) in atmosfera, escluso il metano (salvo che ne sia prevista inclusione nei provvedimenti di autorizzazione), vengono ridotti del 50% a partire da 01/07/2016 (valori pregressi di impianti esistenti ammessi fino a 31/12/2016). A tal fine gestore di impianti chiede entro 01/09/2016 ad Autorità  competente aggiornamento di autorizzazione indicando eventuali  adeguamenti di impianto. Se Autorità competente non si esprime entro 60 giorni, gestore assicura comunque adeguamenti entro 31/12/2016 per rispettare i suddetti valori di emissione. Gestori autorizzati presentano entro 15 Novembre 2016 domanda di adesione al nuovo regime (fino ad adeguamento di impianti occorre rispettare valori limite precedentemente autorizzati).