SEME BIETOLE (R

SEME BIETOLE (R.D. 2121/37; R.D.L. 1568/37)  (bietol4)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre seme bietole zuccherine (Tenore medio di saccarosio nella polpa non inferiore a 10,5% ed una purezza nel sugo non inferiore a 75%), semi-zuccherine, foraggere, ortensi

Iter procedurale:

MI.R.A.A.F. stabilisce ogni anno con decreto superfice da destinare a produzione di semi bietole da zucchero, ripartita per Province.

Interessati inviano a Prefetto richiesta di autorizzazione a produzione di semi bietola da zucchero, bietole semi-zuccherine, foraggere ed ortensi (Per ogni tipo di bietola, 1 domanda).

Prefetto concede autorizzazione, acquisito parere favorevole:

– MI.R.A.A.F. che dovrà verificare “copertura dei limiti di superfice stabiliti per Provincia”, capacità ed idoneità attrezzature aziendali per effettuare selezione genealogica e relativa riproduzione seme bietole;

– Osservatorio Regionale Malattie delle Piante.

Titolare autorizzazione deve:

– osservare disposizioni emanate da MI.R.A.A.F.

– ritenersi responsabile delle “buone condizioni della coltura ad opera dei coltivatori incaricati”;

– concordare entro 31 Gennaio di ogni anno con Associazioni Nazionali Bieticoltori, elenco dei produttori presso cui effettuare riproduzione seme bietola. Elenco trasmesso a MI.R.A.A.F.;

– notificare a MI.R.A.A.F. programma di semina entro 31 Gennaio specificando superfice investita a bietole portaseme (Per vivai portaseme: entro 15 Giugno). MI.R.A.A.F. può chiedere modifiche a tale programma;

– far sottoporre tutto il seme ottenuto da superfici autorizzate ai controlli MI.R.A.A.F. per apporre un”marchio di garanzia per il seme bietole zuccherine” sui contenitori del seme. Contro il mancato rilascio del marchio, ammesso ricorso entro 20 giorni a MI.R.A.A.F. Se da ulteriori esami, seme non risulta valido, seme deve essere distrutto a spese produttore, cui “non compete alcun indennizzo o compenso”. Per controlli e rilascio marchio dovuto un contributo fissato da MI.R.A.A.F.

Vietato tenere in deposito, vendere (anche a titolo gratuito), mettere in commercio seme non munito di marchio;

– comunicare a MI.R.A.A.F. entro 30 Settembre quantitativi di seme prodotto, distinti per tipo o varietà ed entro 15 Giugno rimanenze seme in deposito, distinto per tipo  varietà;

– cedere seme munito di marchio solo a bieticoltori che abbia sottoscritto contratto di coltivazione o ad esportazione in confezioni sigillate e previo nulla-osta MI.R.A.A.F.;

– tenere specifico registro di carico e scarico in cui annotare: quantità, tipo e varietà di ogni partita prodotta con relativa data di applicazione del marchio; quantità, tipo e varietà di ogni partita ceduta con relativa data di consegna e nome acquirente.

  Registri tenuti in azienda insieme a documenti giustificativi ed esibiti ad organi controllo

Nei confronti produttori inadempienti, Prefetto può procedere:

1) revoca autorizzazione. Ricorso a MI.R.A.A.F., tramite Prefetto, entro 30 giorni da notifica;

2) distruzione vivai o coltivazione di bietole portaseme non autorizzate. Ricorso a MI.R.A.A.F. entro 15 giorni. Nessun indennizzo o compenso a produttore.

Servizi Decentrati Agricoltura, Osservatorio Malattia delle Piante sono incaricati dei controlli e di “elevare le denunce a carico dei trasgressori”

Sanzioni:

Chiunque non rispetta disposizioni in materia di produzione e vendita seme bietole: multa da 12.000 a 32.000

Posted in: