SCAMBI ANIMALI SELVATICI (D

SCAMBI ANIMALI SELVATICI (D.Leg. 633/96)  (zoo30)

Soggetti interessati:

Organismo, centro, istituto, azienda o esercizio commerciale riconosciuto che intende procedere a scambi CE di animali delle seguenti specie: scimmie; ungulati diversi da bovini, suini, equini ed ovi-caprini; uccelli; api; lagomorfi; furetti, visoni, volpi; cani e gatti

Iter procedurale:

Organismo, centro, istituto presenta domanda di riconoscimento a Ministero Sanità che esegue istruttoria, anche mediante sopralluoghi veterinari AUSL, verificando possesso seguenti requisiti:

a) situato a distanza di sicurezza da impresa agricola, il cui status sanitario risulti minacciato da presenza Istituto;

b) posto sotto la responsabilità di veterinario che controlla animali almeno 2 volte anno;

c) dotato di adeguato locale di quarantena e di locale per necroscopia;

d) indenni da malattie infettive e diffusive contro cui disposta lotta obbligatoria;

e) tenere aggiornati registri, contenenti: numero ed età animali presenti per ogni specie; numero animali giunti o partiti da aziende specificando mezzo trasporto e stato sanitario; constatazioni svolte durante quarantena; risultati esami periodici su escrementi o del sangue; casi malattia e terapia seguita; risultato dissezioni animali morti in azienda;

f) disporre di strumenti che consentono di rimuovere animali morti per malattia;

g) animali introdotti in azienda provenienti da altro Istituto riconosciuto.

Riconoscimento confermato da Ministero se:

a) controlli sanitari eseguiti almeno 2 volte anno su animali confermano test negativi di malattie infettive e diffusive;

b) segnalato qualunque decesso sospetto.

Riconoscimento è sospeso da Ministero qualora analisi laboratorio conferma presenza malattie infettive in Centro. Oltre sospensione, Ministero vieta commercio animali. Ministero ripristina riconoscimento a seguito eradicazione focolaio malattia.

Ministero informa Commissione CE in merito a:

– concessione, sospensione, ripristino o revoca riconoscimento;

– eventuali programmi “facoltativi ed obbligatori di lotta alle malattie”;

– richiesta di garanzie complementari, generali o limitate, da esigere negli scambi nel caso

  documentato che territorio italiano esente da certe malattie.

Centro od Istituto riconosciuto, azienda o servizio commerciale che intendono effettuare scambio di tali animali debbono essere oggetto di registrazione da parte Ministero Sanità, previo impegno del titolare a:

1) tenere registro in cui riportare forniture e consegne, con indicazione della destinazione. Registro da conservare per almeno 6 mesi a disposizione Autorità;

2) far visitare regolarmente animali;

3) denunciare, oltre alle malattie di denuncia obbligatoria, anche quelle per cui istituito programma  nazionale di lotta o sorveglianza;

4) rispettare norme di lotta “sorveglianza approvate contro determinate malattie”;

5) mettere in commercio solo animali esenti da malattie infettive e diffusive e che “provengono da zone ed aziende non oggetto di registrazione per motivi di polizia sanitaria;

6) accompagnare animali da certificato sanitario o documento commerciale ed autocertificazione del titolare attestante che “animali al momento della spedizione non presentavano alcun segno clinico di malattie e che azienda non sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria”.

    Obbligo per animali sensibili a malattie contro cui Stato membro ha istituito programmi di

    lotta. Documento eventualmente completato da responsabile Centro od azienda;

7) assicurare benessere animali;

8) nel caso di scimmie, provenire da Organismi ed Istituti ufficialmente riconosciuti, essere

    accompagnate da certificato sanitario, destinate solo ad Istituti ed Organismi riconosciuti.

    Ministero Sanità può autorizzare acquisto di scimmie appartenenti a privati se destinate a

    sperimentazione;

9) nel caso di ungulati diversi da bovini, equini, suini, ovi-caprini, purché:

    – non destinati a macellazione nel quadro di programma di eradicazione malattia contagiosa;

    – non siano stati vaccinati contro afta epizootica;

    – provenire da azienda non sottoposta a misure di polizia sanitaria (quali: ufficialmente

      indenne da brucellosi e tubercolosi, o, comunque, ove non riscontrati casi di brucellosi e

      tubercolosi nei 42 giorni precedenti spedizione), in cui vi abbiano soggiornato sin da

      nascita o negli ultimi 30 giorni,

10) nel caso di suini selvatici, purché:

    – provenienti da zona od azienda non sottoposta a restrizioni contro peste suina africana

    – provengono da allevamento indenne da brucellosi, o in cui animali sottoposti nei 30 giorni

      precedenti a test negativi su brucellosi;

11) nel caso di uccelli, purché:

    – provenienti da aziende e zone in cui non diagnosticati casi di influenza aviaria o malattia

      di Newcastle nei 30 giorni precedenti la spedizione. Per gli psittacidi (Pappagalli) non in

      contatto negli ultimi 2 mesi con animali colpiti da psittacosi o oggetto di trattamento

      veterinario contro tale malattia;

12) nel caso di api, purché:

    – provenienti da zona non oggetto di misure restrittive contro peste americana. Divieto

      permane per almeno 30 giorni dopo ultimo caso di malattia e controllo di tutti gli alveari

      entro raggio di 3 Km da parte veterinario, con eventuale disinfezione o bruciatura degli

      alveari infetti;

13) nel caso di lagoformi (Lepre), purché:

    – provenienti da aziende in cui non si sono verificati casi di rabbia o animali con assenza

      di segni di mixomatosi nei 30 giorni precedenti spedizione;

    – spostamenti su territorio nazionale accompagnati da certificato sanitario;

14) nel caso di furetti, visoni, volpi, purché:

    – provenienti da aziende in cui non sospettato o diagnosticato caso di rabbia negli ultimi 6

      mesi o venuti a contatto con animali non vaccinati contro rabbia;

15) nel caso di cani e gatti, purché:

   – al momento spedizione non presentano segni di malattia contagiosa per specie;

   – tatuati in modo da essere facilmente identificati e muniti di passaporto individuale;

   – vaccinati dopo 3 mesi di età contro la rabbia (cani anche contro cimurro) con richiamo

     annuale. Nel certificato veterinario di accompagnamento specificare: nome vaccino,

     numero del lotto;

   – qualora di età inferiore a 3 mesi, nati in azienda non soggetta a restrizioni per motivi di

     polizia sanitaria e “sono rimasti in cattività dalla nascita”.

Controlli veterinari da parte AUSL su animali importati muniti di certificato sanitario per accertare rispetto norme D.Leg. 633/96 e salute animali.

Sanzioni:

Responsabile azienda o esercizio commerciale che effettua scambi senza essere riconosciuto da Ministero: multa da 3.000.000 a 40.000.000

Responsabile azienda o esercizio commerciale che non rispetta altre norme su scambio animali previste da D.Leg. 633/96, compresa tenuta registro: multa da 1.000.000 a 3.000.000

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