SANZIONI SETTORE OLIVICOLO

SANZIONI SETTORE OLIVICOLO (D.Lgs. 103/16)  (olio13)

Soggetti interessati:

Ispettorato Centrale di Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Chiunque produce e commercializza olio od olive da tavola

Iter procedurale:

D.Lgs. 103/16 ha designato ICQRF quale Autorità competente ad applicare sanzioni in materia di: commercializzazione di olio di oliva; caratteristiche oli di oliva e oli di sansa di oliva; metodi per loro ottenimento; tenuta registri di entrata ed uscita per tutte le categorie di olio di oliva. ICQRF provvede ad organizzare il lavoro in modo da tenere separate le funzioni di accertamento da quelle di emanazione delle sanzioni.

Pagamento delle sanzioni avviene presso tesoreria dello Stato su apposito capitolo di bilancio.

Entità aiuto:

In base a D.Lgs. 103/16 il 50% dei provenienti delle sanzioni amministrative riscosse è destinato ad ICQRF per le attività di controllo nel settore oleario.

Sanzioni:

Chiunque  detiene per la vendita o vende “olio extravergine di oliva”, “olio di oliva vergine”, “olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oliva  vergini”, “olio di sansa di oliva” preimballato in recipienti di capacità non conforme, o fornisce tali prodotti al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili in recipienti superiore a 25 litri: multa da 1500 a 6000 €.

Chiunque detiene per vendita o vende “olio extravergine di oliva”, “olio di oliva vergine”, “olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e olio di oliva vergini”, “olio di sansa di oliva” preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme; multa da 800 a 4800 €.

Chiunque non indica in etichetta  di “olio extravergine di oliva”, “olio vergine di oliva”, “olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e olio di oliva vergini”, “olio di sansa di oliva” preimballato le informazioni previste per rispettiva categoria: multa da 1.600 a 9.500 €.

Chiunque riporta in etichetta di “olio extravergine di oliva”, “olio di oliva vergine”, “olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e olio di oliva vergini”, “olio di sansa di oliva” preimballato le informazioni in maniera difforme  da quando previsto per rispettiva categoria: multa da 2.500 a 15.000 €.

Chiunque non indica  in etichetta e nei documenti commerciali di “olio extravergine di oliva” ed “olio extravergine di oliva vergini” (preimballato o allo stato sfuso) la designazione di origine, o la indica in modo difforme da normativa UE, o riporta segni, figure, illustrazioni in sostituzione della designazione di origine in modo da evocare un’origine geografica  diversa da quella indicata: multa da 2.000 a 12.000 €.

Chiunque utilizza in etichetta e  nei documenti commerciali di “olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da olio di oliva vergine” e “olio di sansa di oliva” (preimballato o allo stato sfuso), o nella sua presentazione e pubblicità, designazione di origine non dovuta, anche riportando segni, figure o altro, in modo da evocare una certa origine geografica: multa da 3.500 a 18.000 €.

Chiunque riporta nei documenti di trasporto e commercializzazione di olive destinate a produzione di olio anche un riferimento a UE, o Stato membro, o Paese terzo in cui olive raccolte, o a DOP/IGP: multa da 600  a 3.500 €.

Chiunque utilizza in oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative di cui al Reg. 29/12 senza aver rispettato gli obblighi prescritti, o senza averne titolo: multa da 3.500 a 18.000 €.

Chiunque riporta su oli preimballati  e nella documentazione commerciale indicazioni facoltative in modo  difforme da quelle previste dal Reg. 29/12, o le riporta senza aver effettuato la comunicazione telematica su SIAN relativa ad  utilizzo di tali indicazioni, o non esiste, su richiesta di Organo di controllo, alcuna documentazione attestante esecuzione di esame organolettico esame chimico: multa da 500 a 3.000 €.

Chiunque riporta la denominazione di vendita, e, se prevista, la denominazione  di origine in etichetta di “olio extra vergine di oliva”, “olio di oliva vergine”, “olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, “olio di sansa di oliva” preimballato in difformità a quanto previsto da Reg. 29/12: multa da 1.600 a 9.500 €.

Chiunque, seppur obbligato, non istituisce registro di carico e scarico in ambito SIAN: multa da 1.000 a 6.000 € (sanzione ridotta  da 300 a 1.200 € se non rispettate modalità di tenuta telematica del registro  in SIAN). In caso di reiterazione della violazione: multa + chiusura stabilimento  fino a 6 mesi.

Chiunque utilizza recipienti  di stoccaggio del prodotto su cui non riportato, in modo chiaro e leggibile, categoria di olio, codice identificativo di azienda, indicazione della capacità totale, dispositivo di misurazione per valutare quantità di olio contenuto, o non identificate le partite di olio confezionate (ma non ancora etichettate)  mediante un cartello recante lotto, numero di confezioni, loro capacità, categoria di olio, eventuale designazione di origine o indicazioni facoltative di cui al Reg. 29/12: multa da 500 a 3.000 €.

Se violazioni riguardano quantitativi di prodotto inferiori a 700 kg/litri di olio, o a 3.500 kg di olive: sanzioni di cui sopra ridotte del 50%.

Se  violazioni riguardano quantitativi di prodotto superiori a 30.000 kg/litri di olio, o 150.000 kg di olive: sanzioni di cui sopra raddoppiate.

Importo della sanzione mai inferiore a 150 €, applicato sempre, in caso di oli preimballati, sul quantitativo identificativo del lotto,

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