DISPOSIZIONI PER OGM (D.Lgs. 70/05, 227/16; Legge 116/14; D.M. 8/11/17; D.G.R. 27/6/16, 4/4/22, 13/4/22) (agreco27)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF) quale Autorità competente in materia; Ministero Salute (MISA); Ministero Transizione Ecologica (MITE); Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari (ICQRF); Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); Istituto Superiore Sanità (ISS); Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche (IZSUM); Nucleo operativo per prevenzione ed intervento in materia di OGM (Nucleo); Carabinieri forestali Marche (CFM); Settore politiche faunistiche venatorie ed ittiche (Servizio); Agenzia Servizi Sviluppo Agricolo Marche (ASSAM)
Chiunque intende immettere in commercio alimenti o mangimi OGM
Iter procedurale:
D.Lgs. 227/16 ha definito le procedure per limitare o vietare coltivazione di OGM nel territorio nazionale, senza intervenire nella “libera circolazione di OGM, come tali o contenuti in prodotti”, o nella coltivazione a fini sperimentali di tali prodotti.
MIPAAF, di intesa con Conferenza Stato Regioni, può:
- chiedere adeguamento di ambito geografico di autorizzazione ad immissione in commercio di OGM, in modo che tutto il territorio nazionale (o parte di esso) sia escluso da coltivazione di tale OGM. Richiesta avanzata nel corso della procedura di autorizzazione ad immissione in commercio del prodotto OGM e comunicata a MISA e Commissione UE (entro 45 giorni da invio relazione di valutazione). Autorizzazione ad immissione in commercio o suo rinnovo emessi in base ad ambito geografico modificato
- adottare, sentito MISA, Ministero Trasporti, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Interno, Conferenza Stato Regioni, misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale (o parte di esso) coltivazione di OGM (o di un gruppo OGM definito in base a coltura) autorizzato ad immissione in commercio. Se non presentata alcuna richiesta di cui sopra o notificante conferma ambito geografico modificato o della domanda iniziale, tali misure vanno motivate, tenendo conto di obiettivi di politica ambientale, agricola, pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatti socio economici, esigenza di evitare presenza di OGM in altri prodotti, ordine pubblico. Motivazioni considerate singolarmente in combinazione tra loro, in relazione a situazioni particolari del territorio in cui applicate e senza “contrastare valutazione di rischio ambientale effettuata”. MIPAAF invia a Commissione UE proposte di misure, corredate da relative motivazioni, prima della loro adozione e comunque prima della chiusura della procedura di autorizzazione ad immissione in commercio di OGM. Per un periodo di 75 giorni da suddetta notifica:
- MIPAAF si astiene da adottare le misure in questione
- vietato impiantare OGM nelle aree indicate dalle misure in oggetto
- Regioni interessate alle suddette misure informano gli operatori in merito al divieto di coltivazione ed eventuali sanzioni amministrative previste
Trascorso tale periodo, le misure vengono adottate con decreto MIPAAF nella forma originariamente proposta o in versione modificata “che tiene conto delle osservazioni della Commissione”. Tali misure non sono applicate alla coltivazione di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati impiantati prima della adozione delle suddette misure.
MIPAAF comunica adozione misure a Commissione UE, Stati membri, titolari di autorizzazione e le pubblica sul proprio sito istituzionale.
Regione può chiedere a MIPAAF di:
- inserire nel suo territorio (o in parte di esso), precedentemente escluso, l’autorizzazione all’immissione in commercio di OGM. MIPAAF trasmette la richiesta all’Autorità di rilascio dell’autorizzazione, affinché modifichi l’ambito geografico di autorizzazione, e ne informi la Commissione UE, gli Stati membri ed il titolare dell’autorizzazione stessa
- revocare le misure adottate nel suo territorio. MIPAAF informa della revoca la Commissione UE, gli Stati membri ed il titolare dell’autorizzazione, pubblicandola sul proprio sito internet
A decorrere dal 3/4/2017 Regione, in cui sono coltivati OGM, limitrofa ad altri Stati membri o ad altre Regioni, in cui invece la coltivazione di questi è vietata, adotta nelle zone di confine provvedimenti atti ad evitare eventuali contaminazioni, comunicandoli a: MIPAAF (che, a sua volta, ne informa la Commissione UE); operatori; Autorità competenti (al fine di irrogare eventuali sanzioni in caso di inadempienza). Se la Regione ritiene che non sussistono condizioni di pericolo di contaminazione, “alla luce delle sue particolari condizioni geografiche”, ne fornisce comunicazione motivata al MIPAAF, che informa lo Stato/Regione confinante (Questa può chiedere al MIPAAF stesso di far comunque adottare alla Regione in questione i provvedimenti cautelativi di cui sopra). E’ vietato impiantare OGM nelle zone di confine con gli Stati membri dove la coltivazione di questi è vietata.
MITE con D.M. 8/11/2017 ha adottato il piano di attività di vigilanza sugli OGM, da cui sono esclusi: alimenti e mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato a seguito di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del Reg. 1829/03 (salvo OGM ricadenti nel D.M. 8/11/2017); prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate. Piano ha durata di 4 anni (eventualmente modificabile) ed è attivato mediante programmi operativi annuali, approvati entro il 30 Novembre, che prevedono:
- istituzione presso MITE del Registro nazionale degli ispettori (aggiornato ogni 5 anni e pubblicato sul sito ministeriale), in cui sono riportate: generalità dell’ispettore; Amministrazione che lo ha designato. Ispettori sono nominati da MITE tra funzionari aventi un adeguato profilo tecnico scientifico (assicurata a questi adeguata informazione e formazione), che nel momento in cui svolgono attività di vigilanza ricoprono funzioni di pubblici ufficiali di polizia giudiziaria. Ispezioni sono eseguite senza preavviso, con eventuale prelievo di campioni di materiale, e si concludono con la redazione di un verbale (Modello pubblicato su G.U. 2/18) contenente: risultati di ispezione; eventuali osservazioni e/o contestazioni rilevate
- flusso di informazioni tra Amministrazioni centrali, regionali, locali inerenti alla gestione delle non conformità rilevate in sede di verifiche relative a:
- in caso di emissione deliberata nell’ambiente di OGM per fini diversi dalla sua immissione in commercio, o da scopo sperimentale, o da quello riportato nell’autorizzazione (o nelle sue modifiche a seguito di nuove informazioni acquisite): rispetto delle condizioni riportate nell’autorizzazione per i siti di sperimentazione; rispetto delle prescrizioni relative alla valutazione del rischio nel caso di piante geneticamente modificate per agrobiodiversità, sistemi agrari, filiera agroalimentare; apposizione di adeguati cartelli segnaletici; rispetto delle modifiche all’autorizzazione in caso di emissione nell’ambiente. Nel caso in cui OGM è costituito da una pianta superiore geneticamente modificata occorre verificare anche: tale conformità alle prescrizioni di cui al D.M. 19/1/2005; l’apposizione di adeguati cartelli di segnalazione;
- in caso di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti nei prodotti: operazioni attuata (in particolare per quanto concerne etichette/imballaggi) in conformità alle prescrizioni riportate nell’autorizzazione o sue eventuali modifiche, o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi del D.Lgs. 224/2003, o nel rinnovo dell’autorizzazione stessa;
- conformità dell’immissione in commercio di OGM alle condizioni di impiego e alle restrizioni di tipo ambientale ed aree geografiche fissate nell’autorizzazione;
- rispetto da parte di chi coltiva OGM autorizzati delle condizioni previste nell’autorizzazione o sue modifiche;
- rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l’adeguamento dell’ambito geografico, compresi i divieti temporanei di impianto;
- rispetto degli obblighi in materia di:
- monitoraggio post commercializzazione;
- nel caso di immissione in commercio di OGM ai fini di coltivazione, comunicazione della località di conservazione (per almeno 10 anni) delle informazioni relative agli OGM coltivati;
- eventuali effetti ambientali derivanti dall’immissione in commercio di OGM se nell’autorizzazione riportate condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi, ambienti, aree geografiche;
- applicazione di misure di confinamento per OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati impiegati in ambiente confinato (inclusa la verifica dei requisiti in materia di etichettatura);
- rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l’adeguamento dell’ambito geografico;
- rispetto dei divieti temporanei di impianto
Esclusa emissione in ambiente di OGM:
- in mancanza di una preventiva richiesta di autorizzazione;
- se autorizzazione viene rifiutata, sospesa o revocata;
- dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione di OGM, se non si è provveduto a notificarne il rinnovo, o se questo è stato rifiutato o revocato;
- se vengono adottati provvedimenti d’urgenza atti a limitare o vietare (seppure temporaneamente) l’immissione sul mercato, uso e vendita di OGM;
- se vengono adottate misure di emergenza per OGM autorizzato alla coltivazione
MITE aggiorna ogni anno il piano generale di vigilanza, tenendo conto di:
- autorizzazioni all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per fini diversi dall’immissione in commercio;
- aggiornamenti del pubblico registro informatico, dove sono annotate le localizzazioni di OGM emessi;
- aggiornamenti dei pubblici registri dove sono annotate le localizzazioni di OGM coltivati;
- comunicazioni relative alla localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati;
- autorizzazioni all’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti (Esclusa la coltivazione);
- risultati del piano di monitoraggio intrapreso, compresi gli effetti ambientali;
- impieghi in ambienti confinati di OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati;
- divieti di coltivazione introdotti con l’adeguamento dell’ambito geografico ai sensi del D.Lgs. 224/03;
- divieti temporanei di impianto introdotti ai sensi del D.Lgs. 224/03
Giunta Regionale Marche:
- con DGR 365 del 4/4/2022 approvato “programma operativo regionale” (POR) per anno 2022 che prevede:
- spese di analisi e trasporto dei campioni a carico di IZSUM, mentre ispezioni previste in POR sono svolte da ispettori della Regione iscritti nel Registro nazionale;
- attività di vigilanza in merito ad immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti (esclusa coltivazione) riguardante:
- OGM autorizzati ai sensi della Direttiva 2001/18/CEE (quali Florigene Moonvista, Florigene Moonaqua, Florigene Monolite) utilizzati in 6 linee di garofani, per i quali verificare che in etichetta o nel documento di accompagnamento siano riportati identificatore unico e dicitura “questo prodotto è un organismo geneticamente modificato” o “questo prodotto è garofano geneticamente modificato” o “non destinato al consumo umano/animale, né alla coltivazione”. Campionamento eseguito secondo protocollo predisposto da ISPRA, comprendente almeno 1 ispezione (da attuarsi entro 31/12/2022) eseguita presso siti dove garofani OGM sono posti in vendita al pubblico o detenuti per vendita all’ingrosso
- OGM autorizzati ai sensi del Reg. 1829/03 con ispezioni effettuate prioritariamente presso siti di stoccaggio di mais e soia OGM, al fine di: monitorare eventuali effetti derivanti dalla dispersione nell’ambiente di OGM immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico; accertare eventuali insorgenze di piante avventizie da sementi di mais, colza, soia OGM. Campionamento eseguito secondo protocollo predisposto da ISPRA, comprendente almeno 1 ispezione presso sito di stoccaggio per ricerca di mais e soia OGM da attuarsi entro 31/12/2022 (possibilmente durante periodo di fioritura); ispettori dovranno anche raccogliere informazioni su colza, cotone, barbabietola da zucchero OGM
- attività di vigilanza in merito al rispetto dei divieti di coltivazione riguardanti mais MON 810 su una superficie pari almeno a 0,1% della superficie media coltivata a mais nelle Marche negli anni 2020 e 2021. Controlli in campo (almeno 6) eseguiti, secondo protocollo predisposto da ISS, sul territorio regionale (almeno 1 per Provincia) con “criteri decrescenti riferiti a superficie aziendale coltivata a mais” (avvalersi dei dati riportati in fascicolo aziendale) e priorità assegnata a superfici “in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais” ( prendere a riferimento PAP presentato da aziende biologiche)
- con DGR 390 del 13/4/2022 approvato “Piano complessivo delle attività necessarie per prevenzione ed intervento di contrasto in materia di OGM per campagne di semina anni 2022, 2023, 2024”, che prevede:
- verifica della messa in commercio della varietà di mais transgenico “MON 810” vietata nelle Marche;
- prelievo di campioni su lotti di varietà di sementi di mais e soia più impiegati nelle Marche, in base ad esperienza delle campagne 2005 – 2019 (dati utili ad elaborare analisi del rischio), nelle diverse Province, al fine di accertare veridicità delle dichiarazioni rilasciate da ditte sementiere. Attività di controllo eseguite su sementi secondo disposizioni di MIPAAF da Nucleo (composto da: Carabinieri forestali Marche incaricati di eseguire verifiche sul territorio; IZSUM incaricati di eseguire analisi di laboratorio; ICQRF; ASSAM; Servizio) nel periodo Aprile-Maggio per semine primaverili di mais e soia (possibile esecuzione di ulteriori controlli per colture di mais e soia in seconda semina);
- obbligo per agricoltori di conservare ai fini dei controlli: cartellini posti su sacchetti delle sementi impiegate; dichiarazioni di ditte sementiere;
- adozione di provvedimenti cautelari previsti da normativa vigente a carico di ditte produttrici di cui trovati lotti di sementi positivi;
- esecuzione di azione di informazione e comunicazione svolta da Nucleo verso operatori agricoli e consumatori in merito ad evoluzione normativa UE e nazionale in materia di OGM
Ogni Regione invia entro il 31 Marzo il resoconto sull’attività di vigilanza eseguita nell’anno precedente all’Autorità nazionale competente, che redige un rapporto annuale (evidenziare una valutazione complessiva dei risultati conseguiti ed eventuali indicazioni correttive), da trasmettere a MIPAAF e pubblicato sul sito di MITE entro il 30 Giugno
Legge 116/14 ad art. 4 individua le misure “di ripartizione primaria e compensativa da applicare a seguito della violazione dei divieti di coltivazione” in materia di OGM. La Regione Marche, con DGR 650 del 27/06/2016, ha recepito tali disposizioni invitando l’Organo di vigilanza, “qualora ravvisi la necessità di applicare sanzioni” di chiedere al Servizio di “specificare le modalità tecniche per la riparazione primaria e compensativa dei terreni”. Tra le pratiche compensative ammesse, tenendo conto dell’epoca di intervento e dello stato vegetativo delle piante, vi è la “falciatura delle piante con spargimento nel terreno dei vegetali sminuzzati ed il loro successivo interramento” (si considera infatti l’interramento dei frammenti di piante “già assoggettati ad azione di appassimento e disidratazione dei tessuti” di “scarsa rilevanza a fini alimentari per le popolazioni di lepidotteri e di altri insetti”, e quindi misura idonea per “abbattere ulteriormente il rischio di esposizione all’ambiente di parti vegetali rimosse”). Il Dirigente Servizio, sentito Nucleo, comunica entro 30 giorni all’interessato modalità tecniche da adottare, oltre alla “richiesta di provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, delle coltivazioni e sementi impiantate”. In particolare nell’area di coltivazione in questione non può essere usata una stessa specie prima che sia trascorsa almeno un’annata agraria, durante la quale si dovrà verificare permanenza di piante OGM di anno precedente (eventualmente da distruggere). Ulteriori prescrizioni, seguendo stessa procedura, potranno essere impartite in fase di fioritura o per particolari tipologie vegetali.
In caso di non conformità rilevate durante ispezioni, ICQRF applica sanzioni di legge
Sanzioni:
Chiunque immette in commercio un OGM destinato all’alimentazione umana, od un alimento OGM, o un mangime/alimento destinato agli animali senza autorizzazione iniziale o dopo che l’autorizzazione è scaduta o non viene rinnovata: arresto da 6 mesi a 3 anni o multa fino a 51.700 €.
Se l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione iniziale o il suo rinnovo viene rifiutato, revocato, sospeso: arresto da 1 a 3 anni o multa fino a 60.000 €.
Chiunque commercializza un OGM destinato all’alimentazione umana, od un alimento OGM, o un mangime/alimento destinato agli animali senza rispettare le restrizioni stabilite nell’autorizzazione: multa da 7.800 a 46.500 €.
Chiunque dopo l’immissione in commercio di un alimento/mangime OGM, od un alimento destinato agli animali OGM non esegue il monitoraggio, o non presenta alla Commissione UE la relazione prevista: multa da 7.800 a 25.900 €.
Chiunque dopo aver ottenuto l’autorizzazione, ma prima della immissione in commercio, non informa la Commissione UE dei nuovi dati tecnici e scientifici emersi su OGM, “suscettibili di influire sulla sicurezza del suo uso”: multa da 7.800 a 46.500 €.
Chiunque non rispetta la decisione della Commissione UE di ritirare dal mercato il prodotto OGM o suoi derivati: arresto da 6 mesi a 3 anni o multa fino a 51.700 €.
Chiunque mantiene sul mercato alimento/mangime OGM dopo che la domanda è stata respinta: arresto da 1 a 3 anni o multa fino a 60.000 €.
Chiunque immette in commercio un alimento/mangime OGM senza rispettare le norme vigenti sull’etichettatura, salvo caso di un prodotto contenente OGM in misura inferiore a 0,9%, purchè “tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile”: multa da 7.800 a 46.500 €.
Chiunque non comunica alla Regione, entro 15 giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni, o non conserva per 10 anni le informazioni relative ad OGM coltivati: multa da 6.000 a 12.000 €.
Chiunque immettendo in commercio alimenti/mangimi OGM provoca danni ad acqua, suolo, sottosuolo o ad altre risorse ambientali: arresto da 6 mesi ad 1 anno + multa da 2.600 a 25.900 EUR + ripristino ambientale, o messa in sicurezza, o bonifica a proprie spese o, qualora ciò non fosse possibile, risarcimento del danno recato.
Chiunque nella vendita di un alimento/mangime OGM non assicura la “trasmissione per iscritto all’operatore che riceve il prodotto” delle informazioni del caso: multa da 10.000 a 60.000 €. Nel caso di miscele di OGM, le informazioni sono sostituite da una dichiarazione corredata dall’elenco degli ingredienti inclusi nella miscela.
Chiunque, in qualunque fase della produzione e commercializzazione (Escluso il consumatore finale) non predispone sistemi di controllo e monitoraggio: multa da 8.000 a 50.000 €.
D.Lgs 227/16 stabilisce che chiunque viola il divieto di coltivazione introdotto con l’adeguamento dell’ambito geografico stabilito nell’autorizzazione concesso dalla Commissione UE o dall’Autorità nazionale competente, o viola i divieti di coltivazione adottati con decreto MIPAAF, o divieti temporanei di impianto di OGM: multa da 25.000 € a 75.000 € + sospensione fino a 6 mesi della coltivazione di OGM + distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese (Sono solidali i proprietari e titolari dei diritti reali di godimento dell’area ai quali è imputabile il ”titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti eseguiti) nel rispetto delle modalità e dei termini fissati da ICQRF (se ciò non avviene si ha intervento d’ufficio con recupero delle somme anticipate)