SANITA’ PIANTE

SANITA’ PIANTE (Reg. 2051/97; D.Lgs. 192/99, 214/05; D.M. 4/9/97, 12/4/06) (sement11)

Soggetti interessati:

Servizio Fitosanitario Regionale. Vivaisti autorizzati che intendono produrre od importare piante vive, parti di piante vive (quali frutti, verdure, tuberi, bulbi, rizomi, fiori recisi, rami con foglie, alberi tagliati, foglie e fogliame, colture di tessuti vegetali, polline vivo, gemme, talee, marze), comprese le sementi ed il legname con o senza corteccia se presentato sotto forme di “piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno” o se impiegato come materiale di imballaggio. Viaggiatori provenienti da Paesi Terzi che trasportano vegetali o prodotti vegetali.

Esclusi “qualora non sussista pericolo di diffusione di organismi nocivi, piccoli quantitativi di prodotti vegetali destinati ad essere utilizzati da possessore o destinatario a fini non industriale, ne agricoli, ne commerciali”

Iter procedurale:

Vietata introduzione o circolazione su territorio nazionale di piante vive, parti di piante, sementi e prodotti vegetali che presentano organismi nocivi riportati in Allegato I e II parte A del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06 (Nelle zone protette individuate in Allegato VI al D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06 vietato introdurre organismi nocivi riportati in Allegato I parte B e II del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06). Vietata introduzione, commercializzazione, detenzione nel territorio italiano di vegetali o prodotti vegetali, qualora originari da Paesi indicati in Allegato III parte A del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06 (Per zone protette riferimento ad Allegato III parte B ed Allegato IV parte B del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06).

Vietata introduzione e diffusione di qualunque organismo nocivo, anche non presente nei suddetti elenchi ed assente dal territorio italiano. Ammessa importazione per finalità di difesa fitosanitaria di “organismi vivi isolati non presenti in Italia”, previa autorizzazione di Servizio Fitosanitario rilasciata a seguito di analisi del rischio fitosanitario o riferita ad organismo (Non a sua provenienza e singola importazione) e può essere sempre revocata.

Chiunque (compresi Enti pubblici e privati ed Istituzioni scientifiche che conducono attività di monitoraggio in materia) viene a conoscenza della comparsa, effettiva o sospetta, sul territorio nazionale degli organismi nocivi di cui ad Allegato I o II od ogni altro organismo nocivo non segnalato in precedenza, deve subito comunicarlo al Servizio Fitosanitario competente per territorio, che subito notificano informazioni a Servizio Fitosanitario Centrale con le relative misure adottate per la eradicazione o contenimento di organismi nocivi (specie di quelli “di cui sino ad allora non riscontrata presenza nel loro territorio”). Servizio Fitosanitario Centrale notifica situazione a Commissione Europea e ad altri Stati membri.

Vietato, fuori dai pubblici mercati, il commercio itinerante di semi, piante, parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che esercitano tale attività in modo professionale.

Vietata sempre la commercializzazione di vegetali che presentano infezioni in atto da parte di “organismi nocivi regolamentati, pericolosi e diffusivi”

Vegetali, prodotti vegetali ed altri prodotti indicati in Allegato V parte A del D.Lgs. 214/05 riportato su G.U. 163/06, compresi vegetali e prodotti vegetali oggetto di misure di emergenza fitosanitaria, nonché relativi imballaggi e mezzi di trasporto possono circolare su territorio nazionale solo se ispezionati (in tutto o su campioni rappresentativi) da Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di accertare che questi non siano contaminati da organismi nocivi e risultano conformi ai corrispondenti requisiti di qualità fissati da CE. Sono esclusi vegetali, prodotti vegetali ed altri prodotti “preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito dagli Organismi ufficiali degli Stati membri, che la relativa produzione è separata da quella degli altri prodotti”.

I controlli sono effettuati preferibilmente in azienda, o luogo di produzione, sui “vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti od utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché sul terreno di coltura utilizzato” almeno 1 volta nell’anno mediante osservazione visiva o analisi di laboratorio.

Se dai controlli emergono che condizioni stabilite da D.Lgs. 214/05 soddisfatte, produttore emette “passaporto delle piante”. Se invece controlli danno esito negativo:

–          non rilasciata autorizzazione ad uso passaporto o se questa già rilasciata viene sospesa o revocata, salvo il caso che accertato come vegetali, prodotti vegetali, terreno di coltura non presenti comunque “alcun rischio di diffusione di organismi nocivi”;

–          vegetali, prodotti vegetali, terreno di coltura non idonei debbono essere sottoposti a trattamento adeguato (se a seguito di questo condizioni di sicurezza ripristinate, possibile rilasciare passaporto), o autorizzazione a spostamento solo sotto controllo sanitario e verso luoghi non a rischio fitosanitario o dove si effettuano trasformazioni industriali, o distruzione con spese a carico interessato;

–          attività del produttore totalmente o parzialmente sospesa fino a quando non accertata eliminazione rischi diffusione di organismi nocivi

Nel caso di patate da seme possibile sostituire passaporto con etichetta, purché in questa riportata “condizione di conformità dei prodotti alle disposizioni relative alla introduzione ed agli spostamenti  di tuberi seme destinati all’impianto all’interno di una zona protetta riconosciuta” in relazione a determinati organismi nocivi per detto tubero. Per Hesianthus amnus, Lycapersicum, Medicago sativa ammesso utilizzo di etichette invece di passaporti se queste realizzate in materiale non deteriorabile e conservate sotto controllo Servizio Fitosanitario.

Se dai controlli emergono rischi di diffusione di organismi nocivi si prendono le misure di cui sopra

Servizi Fitosanitari Regionali eseguono controlli ufficiali per verificare rispetto condizioni D.Lgs. 214/05 “senza discriminazione ordine all’origine dei vegetali, prodotti vegetali” in tutte le fasi della “catena di produzione e commercializzazione”. Controlli saltuari attuati in qualsiasi luogo e momento sul trasporto materiali o aziende in cui coltivati, immagazzinati, posti in vendita, sui materiali o sui documenti (v. Registri, passaporti delle piante). Controlli possono essere periodici o “mirati qualora emersi elementi che lasciano supporre inosservanza di una o più disposizione del D.Lgs. 214/05”.

Qualora materiale provenga da altro Stato membro, Servizio Fitosanitario Nazionale informa Autorità Stato di provenienza in merito risultato dei controlli e delle misure adottate.

Vegetali e prodotti vegetali riportati in Allegato V parte B del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06 proveniente da Paese Terzo sono sottoposti a vigilanza doganale e di Servizio Fitosanitario Regionale competente per punto di entrata prima della loro introduzione in Italia, al fine di accertare:

a) assenza di contaminazione di organismi nocivi elencati in Allegati I e II a Lgs. 214/05 pubblicati su G.U. 163/06, o sconosciuti in Italia;

b) conformità dei vegetali e prodotti vegetali importati ai requisiti CE;

c) presenza da origine di “certificato fitosanitario” ufficiale o “certificato fitosanitario di riesportazione” rilasciato da Organizzazione protezione piante del Paese Terzo di origine o provenienza, o “lettera di autorizzazione” rilasciata da Servizio Fitosanitario Nazionale;

d) versamento entro 31 Gennaio di tariffa fitosanitaria annuale per controlli. In caso di nuove autorizzazioni tariffa versata al momento della richiesta

Controlli attuati su ciascuna spedizione (Se spedizione composta da più partite costituite da materiali vegetali diversi, controlli su ogni partita), al fine di verificare se spedizione o partita accompagnata dai necessari documenti (Controllo documentale), contiene effettivamente materiale vegetale dichiarato (Prelievo di campioni per controllo di identità), assenza di organismi nocivi (Prelievo di campioni da veicoli o imballaggi per controlli fitosanitari).

Tali accertamenti riguardano materiale vegetale proveniente da Paese Terzo destinato o meno a zone protette o non rientrano nell’elenco dei prodotti riportato in Allegato al D.Lgs. 214/05. Il materiale sottoposto ad accertamento rimane sotto sorveglianza fino a conclusione controlli.

Analoghi controlli attuati su un campione rappresentativo dei mezzi di trasporto per accertare che non vi sia presenza di organismi nocivi con rischio di infestazione delle derrate contenute.

Vegetali importati per finalità diverse dalla riproduzione e piantagione non oggetto di controllo fitosanitari non possono più modificare loro destinazione d’uso.

Servizio Fitosanitario provvede anche ad ispezionare materiale proveniente da Paese Terzo che non contiene vegetali o prodotti vegetali di cui Allegato V del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06 qualora si ritiene che questi possano contenere materiali inclusi in Allegato V (In tal caso comunicazione a Servizio Fitosanitario Nazionale). Se dopo i controlli rimangono dubbi su identità del materiale viene considerato come rientrante in Allegato V.

Non si applicano controlli specifici qualora non sussistono rischi di diffusione di organismi nocivi nel caso di:

  • trasferimento merci importate all’interno della CE;
  • transito nel territorio CE per essere riesportate “senza alcun cambiamento del loro status doganale”;
  • importazione di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, alimenti od alimenti per animali contenenti vegetali destinati ad essere usati dal destinatario “a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o ad essere consumati durante il trasporto”;
  • importazione di materiale vegetale per prove, scopi scientifici, lavori di selezione varietale;
  • importazione di materiale vegetale “coltivato, ottenuto od utilizzato nelle immediate zone di frontiera con Paese Terzo ed introdotto in Stato membro per esservi lavorato in luoghi vicini alla stessa zona di frontiera”. ServizioFitosanitario Regionale informa quello Nazionale in merito a luogo e persona incaricata della lavorazione e pretende che materiale sia accompagnato da documentazione comprovante origine da Paese Terzo.

Nei documenti necessari per assoggettamento al regime doganale, importatori debbono riportare:

a) riferimento a tipo di vegetali o prodotti vegetali avvalendosi dei codici di “tariffa doganale integrata della Comunità Europea” (TARIC);

b) dicitura “La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria”;

c) numero di riferimento della documentazione fitosanitaria;

d) numero di iscrizione dell’importatore al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) o riferimento ad estremi “lettera di autorizzazione”

Importatore deve notificare con congruo anticipo arrivo merce ad Ufficio doganale e Servizio Fitosanitario, affinchè questi possano espletare controlli documentali, controlli di identità, controlli fitosanitari prescritti da eseguire presso punto di entrata od in luogo limitrofo, salvo luogo di destinazione.

Se controllo è favorevole, Servizio Fitosanitario rilascia nulla osta ad importazione o transito da presentare ad Autorità doganale. Nulla osta può sostituire passaporto delle piante fino a prima destinazione del materiale. In tal caso nulla osta riporta numero registrazione importatore nel Registro dei produttori e dicitura “sostituisce il passaporto delle piante”).

Se a seguito controlli riscontrata non conformità merce, Servizio Fitosanitario Regionale:

1)       applica, a spese di importatore: rifiuto di entrata nella CE di tutto o parte dei prodotti; trasporto verso destinazione esterna a CE sotto sorveglianza ufficiale; rimozione dalla partita dei prodotti infetti; distruzione; imposizione periodo di quarantena fino a quando non disponibili risultati delle analisi; trattamento specifico in grado di assicurare eliminazione di ogni rischio di diffusione di organismi nocivi. Nel caso di rifiuto ad entrata od obbligo a spedire merce verso Paese Terzi, Servizio annulla certificato fitosanitario, od altro documento presentato al momento introduzione vegetali, apponendo timbro triangolare di colore rosso, recante dicitura “certificato annullato”, o “documento annullato”, indicazione del Servizio, data di rifiuto, inizio del trasporto verso destinazione esterna a CE o del ritiro;

2)       comunica a Servizio Fitosanitario Nazionale materiale vegetale proveniente da Paesi Terzi che può costituire “rischio imminente di introduzione o diffusione di organismi nocivi elencati in Allegato I e II a D.Lgs. 214/05 o assenti dal territorio italiano, adottando subito misure precauzionali.

Materiali vegetali possono entrare in Italia solo attraverso località indicate in Allegato VIII del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05 (Per le Marche: Ancona, Falconara Marittima). Elenco modificato con decreto MI.P.A.F., su richiesta di Servizio Fitosanitario Regionale, sentita Agenzia delle dogane. MI.P.A.F. consente altresì di effettuare controlli in luoghi diversi da punto di entrata, previa emissione di apposito nulla osta di transito. In tali località il materiale vegetale in attesa del controllo del Servizio Fitosanitario, deve essere conservato in quarantena in appositi locali

Servizio Fitosanitario Regionale provvede a:

1) verificare che:

–          materiale conservato in condizioni di quarantena durante introduzione e trasferimento diretto ai luoghi indicati in domanda. Servizio Fitosanitario invia copia nulla osta di importazione a Servizio Fitosanitario competente per luogo di destinazione del materiale;

–          attività vengono eseguite secondo modalità approvate ed in condizioni di quarantena (Ispezione periodica dei locali e delle attività);

3)       approvare “svincolo ufficiale” del materiale dopo quarantena, previa esecuzione analisi attestante assenza di organismi nocivi, “salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità”. Analisi fitosanitarieeffettuate su campioni ufficiali composti da unica aliquota (Analisi non ripetibili e non soggette a revisione). Controlli ed analisi, eseguiti da personale Servizio Fitosanitario od Organismi ufficiali da questo incaricato, a spese interessati;

4)       qualora materiali introdotti non risultati esenti da organismi nocivi, distruggere o sottoporre ad idoneo trattamento ed a misure di quarantena, “allo scopo di eradicare gli organismi nocivi rilevati”, tutto il materiale introdotto, nonché vegetali, prodotti vegetali od altri prodotti venuti a contatto con materiale contaminato. Locali ed impianti in cui svolte tali attività sottoposti a sterilizzazione o puliti, nonché disponibilità di spazi informativi (bacheca) per divulgazione norme fitosanitarie;

5)       ricevere subito da personale responsabile di attività, informazioni su qualsiasi caso di contaminazione od emissione in ambiente da organismi nocivi riportati nel D.Lgs. 214/05 o di ogni altro organismo giudicato pericoloso per la Comunità;

6)       prendere adeguate misure di quarantena, comprese analisi, per attività in cui impiegati vegetali, prodotti vegetali, altri prodotti non contemplati nel D.Lgs. 214/05;

7)       comunicare entro 31 Luglio a Servizio Fitosanitario Nazionale elenco condizioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati nell’anno precedente (concluso al 30 Giugno) con relativi casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso di misure di quarantena e degli esami eseguiti. Dati da trasmettere entro 1 Settembre a Commissione e Stati membri..

8)       comunicare subito casi di contaminazione a Servizio Fitosanitario Centrale

In caso di importazione o trasferimento in territorio italiano di vegetali e prodotti vegetali per prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale, Servizio Fitosanitario Nazionale rilascia specifica autorizzazione, in cui riportare: nome ed indirizzo della persona responsabile di attività; nome scientifico del materiale e di eventuali organismi nocivi; tipo di materiale; quantità di materiale; luogo di origine del materiale e sua provenienza; durata, natura ed obiettivi di attività previste (Descrizione sintetica dei lavori e prove o scopi scientifici o lavori di selezione varietale); indirizzo e descrizione del luogo di quarantena e di esame; eventuale luogo di primo deposito o primo impianto dopo emissione ufficiale del materiale; metodo di previsto di distruzione o trattamento del materiale al termine attività autorizzate; punto di entrata di materiale proveniente da Paesi Terzi

Servizio Fitosanitario può revocare in qualunque momento suddetta autorizzazione se requisiti di conformità vengono meno. Materiale sempre scortato da “lettera di autorizzazione” (Modello riportato in Allegato XVI a D.Lgs.214/05 pubblicato su G.U. 248/05) vistata da Stato membro di provenienza “ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena”. In caso di introduzione materiale da Paese Terzo, Servizio Fitosanitario Centrale accerta che lettera rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne luogo di origine del materiale ed invia copia lettera a Servizio Fitosanitario Regionale.

Servizio Fitosanitario provvede ad esaminare vegetali o prodotti vegetali destinati ad esportazione verso Paese Terzo, rilasciando “certificato fitosanitario (Modello riportato in Allegato VII del D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 163/06), secondo esigenze di Paese di destinazione o “certificato fitosanitario di riesportazione”, da utilizzare entro 14 giorni da loro emissione, pena restituzione al Servizio Fitosanitario di emissione.

Regione predispone:

1)       programma di investimenti per potenziare ispezioni fitosanitarie da inviare a MI.P.A.F. per ottenere contributo CE;

2)       domanda per avviare programmi di lotta fitosanitaria ad organismi nocivi da inviare a MI.P.A.F. per ottenere contributi CE, comprendente:

–          riferimento a notifica di organismo nocivo a Commissione CE;

–          natura ed entità presenza organismo nocivo e modalità della sua individuazione;

–          identità importazioni tramite cui organismo nocivo introdotto, o in mancanza sua origine presunte (specificare esistenza diritto di rimborso e/o risarcimento da parte importatore);

–          misure necessarie da adottare per combattere organismo nocivo e scadenzario, quali:

a) operazioni di distruzione, disinfezione, sterilizzazione di vegetali e prodotti vegetali contaminati da organismo nocivo “o che possono esserlo”, nonché altri materiali vegetali, substrati o terreni di coltivazione, mezzi trasporto, materiali condizionamento imballaggio, locali di ammasso “che sono stati in contatto con totalità o parte dei vegetali contaminati”;

b) ispezioni e prove eseguite per accertare presenza organismo nocivo e gravità situazione;

c) divieti o limitazioni di impiego di substrato coltivazione, vegetali o prodotti vegetali, materiali facenti parti di importazione necessari per ridurre propagazione organismo;

–          risultati ottenuti e previsti e costi sostenuti o previsti, specificando copertura finanziaria di spesa da parte Regione.

MI.P.A.F. invia domanda a Commissione CE entro 1 Luglio successivo a quello scoperta organismo nocivo. Commissione esamina domanda e ne approva finanziamento, purché: organismo nocivo sia stato notificato a CE; rappresenti un pericolo imminente per tutto o parte del territorio CE in quanto di nuova introduzione nel territorio o ricomparso dopo essere stato eliminato; provenga da “fornitura di vegetali e prodotti vegetali” importati da Paesi Terzi; misure di lotta indicate in domanda intraprese entro 2 anni da scoperta organismo nocivo;

3)       domanda per ottenere aiuti per ulteriori misure di lotta ad organismo nocivo decise da CE o per “proteggere altri territori della Comunità diversi da quello nazionale o regionale”.

Commissione può revocare o sospendere aiuti se a seguito controlli emerge assenza od incompleta esecuzione misure programmate, o mancato rispetto modalità e tempi indicati, o misure non più necessarie, o irregolarità nell’esecuzione azioni, o attuate modifiche al programma non autorizzate. In tal caso restituzione somme versate da CE.

MI.P.A.F. ha obbligo di comunicare subito a Commissione CE comparsa organismo nocivo, Stato di provenienza della partita, esami ed accertamenti svolti, misure di lotta intraprese, destinazione di tutte le partite provenienti da quel Paese. Restituzione somme versate o loro mancata assegnazione se nessuna comunicazione inviata.

Regioni applicano sanzioni in materia fitosanitarie.

Entità aiuto:

CE finanzia al 50%:

  • misure di rafforzamento delle strutture di ispezione fitosanitaria
  • programmi di lotta fitosanitaria ad organismi nocivi (Ammessi compensi per mancato reddito del produttore a seguito divieto o limiti introdotti, comunque finanziati da CE nel limite del 25%, con esclusione spese funzionamento del Servizio Fitosanitario Regionale)
  • ulteriori misure di lotta decise da CE o misure atte a proteggere territori della Comunità diversi da quello nazionale o regionale

In casi eccezionali “connessi a miglioramento strumenti ed impianti”, contributo elevato a 70%.

Oneri necessari per esecuzione controlli fitosanitari ed eventuali analisi di laboratorio sono posti a carico di importatore secondo tariffa riportata in Allegato XX a D.Lgs. 214/05 pubblicato su G.U. 248/05, calcolata tenendo conto: retribuzione media di ispettori compresi oneri sociali; costo di ufficio, strumenti ed attrezzature a disposizione di ispettori; prelievo di campioni ed esecuzione prove di laboratorio; attività amministrativa. A tale tariffa aggiunte altre tariffe destinate a coprire costi supplementari (v. spese trasferta, attese per ritardi imprevisti in arrivo merce, analisi supplementari di laboratorio). Tariffa ridotta in modo proporzionale su tutte le spedizioni se controlli effettuati con frequenza ridotta.

Proventi di sanzioni irrogate da Servizi Fitosanitari Regionali, comprese quelle per ritardato o mancato pagamento di tariffe a copertura servizio, confluiscono nei bilanci di questi per essere destinati esclusivamente ad attività dei Servizi Fitosanitari

Sanzioni:

Chiunque introduce nel territorio nazionale organismi nocivi presenti in vegetali o prodotti vegetali in violazione dei divieti previsti da D.Lgs. 214/05: multa da 5.000 a 30.000 €

Chiunque non rispetta divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi nei vegetali e prodotti vegetali: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque non consente ad incaricati del Servizio Fitosanitario esecuzione controlli: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque non comunica a Servizio Fitosanitario comparsa di organismi nocivi, o commercializza vegetali o prodotti vegetali con infezioni da organismi nocivi: multa da 250 a 1.500 €

Chiunque non osserva obblighi e divieti in relazione ad introduzione, circolazione, transito di vegetali e prodotti vegetali nelle zone protette: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque modifica destinazione d’uso di vegetali o prodotti vegetali e non rispetta così quanto riportato nel documento di accompagnamento: multa da 1.500 a 9.000 €

Importatore che non notifica “con congruo anticipo” a Servizio Fitosanitario “competente punto di entrata” l’arrivo di materiale vegetale soggetto a controllo fitosanitario: multa da 1000 a 6000 €

Importatore che non rispetta obblighi relativi a documenti di assoggettamento al regime doganale: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali soggetti a controllo fitosanitario senza la documentazione prevista o con documentazione non conforme: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque introduce nel territorio nazionale materiali vegetali senza autorizzazione del Servizio Fitosanitario: multa da 1.500 a 9.000 €

Chiunque introduce, detiene o pone in commercio vegetali o prodotti vegetali per cui i controlli fitosanitari hanno dato esito sfavorevole: multa da 5.000 a 30.000 €

Chiunque sostituisce materiali vegetali oggetto di controllo per esportazione: multa da 3.000 a 18.000 €

Responsabile prove dimostrative o scientifiche di selezione varietale che cedono materiale vegetale prima di svincolo del Servizio Fitosanitario o che non rispettano periodo di quarantena: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque non rispetta prescrizioni impartite da Servizio Fitosanitario in materia di distruzione materiale od imballaggi contaminati: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque non rispetta divieto di messa a dimora o non provvede ad estirpazione entro 15 giorni da notifica di piante contenenti organismi nocivi in zone aventi determinato status fitosanitario: multa da 200 a 1.200 € + estirpazione piante a spese trasgressore. In caso di soggetti autorizzati e di soggetti che si occupano professionalmente della progettazione, realizzazione e manutenzione di parchi e giardini: multa da 400 a 2.400 € .

Chiunque commercializza in imballaggi com marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione: multa da 1.500 a 9.000 €

Chiunque esegue trattamenti di quarantena disposti da Servizi Fitosanitari in impianti non riconosciuti o con modalità non conformi: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque viola disposizioni del D.Lgs. 214/05: multa da 200 a 1.200 €

Fornitori accreditati per commercializzare materiali di moltiplicazione di specie vegetali che non adempiono ad obblighi relativi ad analisi presso laboratorio accreditati o non mettono a disposizione risultati di analisi: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque trasgredisce più volte nel periodo di 3 anni: sospensione autorizzazione per non oltre 120 giorni.

Nessun indennizzo dovuto in caso di distruzione di materiali vegetali imposti da Servizio Fitosanitario, anzi spese sono a carico del produttore.

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