SANITA’ ANIMALE/VEGETALE UE (Reg. 652/14) (cee34)
Soggetti interessati:
Stati membri; chiunque dispone di colture vegetali ed allevamenti ed intendono attivare azioni di prevenzione e lotta contro seguenti:
– malattie animali: tubercolosi bovina; brucellosi bovina, ovina e caprina; febbre catarrale di ovini; pesta suina africana; malattia vescicolare dei suini; peste suina classica; antrace; pleuropolmonite contagiosa dei bovini; influenza aviaria; rabbia; echinococcosi; encefalopatie spongiformi trasmissibili; campilobatteriosi; misteriosi; salmonellosi; trichinellosi; coliproduttori di verocitotossine; setticemia emorragica virale; necrosi ematopoietica infettiva; virus erpetico delle carpe; anemia infettiva del salmone; infezione da Martella Refrigens; infezione da Bonamia Ostrea; malattia dei punti bianchi nei crostacei
– organismi nocivi per vegetali con priorità per quelli di cui non nota presenza in territorio UE; organismi nocivi soggetti a misure UE; organismi nocivi non elencati in Direttiva 2000/29/CE che rappresentano pericolo imminente per territorio UE; organismi nocivi potenzialmente in grado di garantire situazione di crisi con gravi conseguenze economiche e ambientali; organismi nocivi con incidenza su scambi con Paesi Terzi e su commercio intraUE
Iter procedurale:
Commissione Europea, con Reg. 652/14, definito interventi per periodo 2014/20 relativi a:
a) alimenti e sicurezza alimentare in ogni fase di produzione, trasformazione, distribuzione e smaltimento di alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase di produzione, trasformazione, distribuzione e smaltimento, nonché loro uso;
c) prescrizioni in materia di sanità e benessere di animali;
d) misure di protezione contro organismi nocivi per piante e prodotti vegetali;
e) produzione ed immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, nonché di prodotti fitosanitari (uso sostenibile dei pesticidi);
f) prevenzione e riduzione al minimo di rischi per sanità pubblica e sanità animale derivante da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
g) immissione in ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM);
h) protezione diritti di proprietà intellettuale in relazione a varietà vegetali e conservazione e scambio di risorse fitogenetiche
Obiettivo generale da conseguire con tali interventi è quello di elevare livello di protezione salute di uomo, animali, piante lungo intera filiera alimentare, tramite prevenzione ed eradicazione di malattie ed organismi nocivi, così da assicurare livello elevato di protezione di consumatori ed ambiente. In particolare si intende conseguire seguenti obiettivi specifici:
a) elevare livello di sicurezza di alimenti e sistemi di produzione alimentare, migliorando nel contempo sostenibilità della loro produzione;
b) ottenere migliore situazione sanitaria e sostenere miglioramento benessere di animali in UE;
c) individuare tempestivamente organismi nocivi e loro eradicazione, accertando eventuale loro presenza nel territorio UE;
d) rafforzare efficacia ed affidabilità dei controlli ufficiali.
Al fine di misurare conseguimento suddetti obiettivi usati seguenti indicatori:
a) riduzione numero casi di malattie umane in UE legate a zoonosi ed alimenti;
b) aumento numero Stati membri o loro Regioni indenni da malattie animali e riduzione globale incidenza di malattia e numero di focolai;
c) estensione a tutto il territorio UE di indagini su organismi nocivi (in particolare quelli sconosciuti o ritenuti particolarmente pericolosi per UE) e durata e tasso di riuscita di eradicazione organismi nocivi;
d) evoluzione positiva nei risultati dei controlli effettuati da Stati membri in settori che destano particolari preoccupazioni
Sanità animale
Commissione può integrare Elenco malattie animali, tenendo conto di:
– situazione di malattie animali con incidenza significativa su allevamento o commercio di bestiame in UE;
– sviluppo di zoonosi che possono rappresentare minaccia per salute umana;
– progressi in campo scientifico ed epidemiologico
– loro significativa incidenza su sanità umana, salute o benessere di animali, o produzione agricola o acquicoltura o settore di economia correlati
Commissione entro 30 Aprile adotta programmi di lavoro annuali o pluriennali, in cui definire obiettivi operativi perseguiti, conformi a quelli generali e specifici, risultati attesi, modalità di attuazione e loro importo totale, descrizione misure da finanziare, indicazione dotazioni per ogni misura, calendario attuativo orientativo, azioni prioritarie, criteri di valutazione, tasso di finanziamento, Elenco indicativo delle misure e costi ammissibili.
Priorità per quanto concerne eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi:
– malattie con impatto su salute umana;
– malattie con impatto su salute animale, considerando loro potenziale diffusione e tasso di morbilità e mortalità nella popolazione animale;
– malattie e zoonosi che rischiano di essere introdotte e/o reintrodotte nel territorio UE da Paesi Terzi;
– malattie parzialmente in grado di generare situazione di crisi con gravi conseguenze economiche;
– malattie con incidenza su scambi con Paesi Terzi e sul commercio intraUE
Entro 31 Maggio di ogni anno, pena nullità, Stati membri inviano a Commissione programmi nazionali, evidenziando:
a) situazione epidemiologica di malattie animali o zoonosi prima di dato avvio programma;
b) descrizione e delimitazione di zone geografiche ed amministrative oggetto di programma;
c) durata del programma;
d) misure da attuare;
e) bilancio di previsione;
f) obiettivi da raggiungere alla scadenza del programma e vantaggi attesi;
g) indicatori adeguati per misurare conseguimento di obiettivi di programma
Se diffusione di malattia animale o zoonosi elencate rischia di minacciare situazione sanitaria UE ed al fine di proteggere territorio UE da questa, Stati membri possono includere nei programmi nazionali misure da applicare nel territorio di Paesi Terzi limitrofi in collaborazione con Autorità di tali Paesi
Commissione valuta programmi nazionali, tenendo conto delle priorità e criteri definiti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali UE, e comunica a Stato membro entro 30 Settembre:
a) elenco dei programmi nazionali approvati e proposti per cofinanziamento
b) importo provvisorio assegnato ad ogni programma
c) livello massimo provvisorio di contributo finanziario UE e per ogni programma
d) eventuali condizioni provvisorie cui soggetto contributo finanziario UE
Commissione approva programmi nazionali annuali con relativo finanziamento entro 31 Gennaio, tramite decisione di sovvenzione relativa a misure applicate e costi sostenuti nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre, eventualmente rivista a seguito di invio da parte di Stato membro:
– entro 30 Aprile, della relazione intermedia in cui evidenziare risultati raggiunti (misurati in base ad indicatori) e costi ammissibili sostenuti;
– entro 31 Agosto della relazione finanziaria intermedia
Stato membro invia domanda di pagamento dei programmi nazionali entro 30 Aprile successivo a Commissione, che procede ad impegno di bilancio e versa contributo, previa verifica delle relazioni inviate
Sanità vegetale
Commissione concede sovvenzioni a Stato membro se misure di emergenza applicate con effetto immediato, rispettando le disposizioni UE e se soddisfatte 1 o più delle seguenti condizioni:
a) riguardano organismi nocivi indicati in premessa;
b) riguardano organismi nocivi oggetto di specifica misura adottata da Commissione (Sovvenzione non copre costi sostenuti dopo scadenza di tali misure)
c) riguardano organismi nocivi per cui adottate misure di prevenzione;
d) riguardano organismi nocivi che seppur non elencato in Direttiva 2000/29/CE sono oggetto di misure adottate da Autorità competente di Stato membro. Esclusi costi sostenuti dopo oltre 2 anni da entrata in vigore misurada parte Stato membro
Stato membro invia entro 31 Maggio a Commissione programmi di indagine anno successivo oggetto di richiesta sovvenzione, in cui evidenziare:
a) organismi nocivi oggetto di programma;
b) descrizione e delimitazione di zone geografiche e amministrative in cui applicato programma con descrizione di loro situazione in relazione ad organismi nocivi in questione;
c) durata del programma;
d) numero controlli visivi, campioni e test provvisti per organismi nocivi, piante, prodotti vegetali;
e) bilancio di previsione;
f) obiettivi da raggiungere alla scadenza del programma e vantaggi attesi;
g) indicatori per misurare conseguimento di obiettivi del programma
Commissione valuta programmi di indagine in base a priorità e criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali UE ed entro 30 Novembre comunica a Stati membri:
a) elenco dei programmi di indagine appropriati e proposti per cofinanziamento;
b) importo provvisorio assegnato ad ogni programma;
c) livello massimo di contributo finanziario UE per ogni programma;
d) eventuali condizioni cui soggetto contributo finanziario UE
Commissione approva programmi di indagine con relativo finanziamento in via definitiva entro 31 Gennaio relativamente a costi sostenuti tra 1 Gennaio e 31 Dicembre (a seguito relazioni intermedie, Commissione può modificare decisioni)
Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza di organismo nocivo o abbia motivo di sospettare tale presenza invia comunicazione scritta ad Autorità competente entro 10 giorni di calendario, fornendo a questa tutte le informazioni in suo possesso
Stato membro presenta a Commissione:
– entro 30 Aprile relazione tecnica per anno precedente in cui evidenziati risultati raggiunti (misurati in base ad indicatori scelti), costi ammissibili sostenuti
– entro 31 Agosto relazione finanziaria intermedia
– entro 30 Aprile successivo domanda di pagamento per programma di indagine realizzato
Commissione versa contributo, previa verifica costi ammissibili
Commissione adotta atti con relativa decisione di contributo finanziario “per rispondere ad eventi imprevedibili”, nonché atti in cui fissa modalità di presentazione da parte di Stati membri di domande, relazioni, richieste di pagamento per le sovvenzioni
Commissione, al fine di sviluppare approccio uniforme nei controlli ufficiali, mette a punto programmi di formazione, fissando ambiti di intervento prioritari in base a rischi individuati per sanità pubblica, salute, benessere animale, sanità vegetale. Autorità competenti si impegnano a diffondere nei programmi di formazione nazionale le conoscenze acquisite nei programmi UE
Commissione organizza controllo presso sedi dei beneficiari per verificare:
a) applicazione efficace di misure beneficiarie del contributo finanziario UE
b) conformità della prassi amministrativa con norme di UE
c) esistenza di documenti giustificativi e loro correlazione con misure beneficiarie di aiuto UE
Stati membri e beneficiari tengono a disposizione di Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare attuazione di misure e favoriscono controlli della Commissione al riguardo (in particolare controlli in loco), nonché provvedono a dare adeguata pubblicità per far conoscere ad opinione pubblica ruolo UE nel finanziamento delle suddette misure. Commissione realizza iniziative di informazione e comunicazione su misure finanziate e loro risultati, nonché priorità di intervento di politica UE
Commissione tutela interessi finanziari UE, applicando misure preventive contro frode, corruzione ed ogni attività illecita mediante controlli efficaci, recupero di importi indebitamente versati e sanzioni “efficaci, proporzionate, dissuasive”. Commissione e Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile da esercitare in base a documenti e sul posto su tutti i beneficiari di sovvenzioni, Organismi di esecuzione, contraenti e subcontraenti beneficiari aiuti UE
Ufficio Europeo Lotta Antifrode (OLAF) autorizzato ad eseguire controllo in loco presso operatori economici, direttamente od indirettamente, interessati da finanziamenti UE per accertare eventuali frodi, casi di corruzione ed altre attività illecite
Accordi di cooperazione con Paesi Terzi ed Organizzazioni internazionali debbono consentire a Commissione, Corte dei Conti, OLAF di eseguire controlli in loco
Commissione entro 30/6/2017 presenta a Parlamento europeo e Consiglio relazione di valutazione intermedia riguardante raggiungimento o meno di obiettivi, uso efficace delle risorse e loro valore aggiunto a livello UE, possibilità di semplificazione, continuità e pertinenza di obiettivi e contributo delle misure a priorità UE in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, valutazioni relative ad incidenza a lungo termine delle misure, proposte legislativa di modifica
Commissione entro 30/6/2022 comunica a Parlamento europeo e Consiglio valutazione ex post, in stretta collaborazione con Stati membri, in cui valutata efficacia ed efficienza di spese e loro ripercussioni, nonché misurati progressi compiuti in base ad indicatori
Commissione esercita potere di adottare atti delegati per 7 anni a decorrere da 30/6/2014 elaborando relazione non oltre 9 mesi prima di scadenza per proroga delega di altri 7 anni, salvo opposizione di Parlamento europeo e Consiglio manifestato almeno 3 mesi prima di scadenza. Delega revocata in ogni momento da Parlamento europeo o Consiglio, la cui decisione entra in vigore da giorno successivo a pubblicazione su G.U.CE, fermo restando mantenimento validità atti delegati adottati. Atto delegato preso da Commissione subito notificato a Parlamento europeo e Consiglio, che può presentare opposizione entro 2 mesi (Ammessa proroga su richiesta motivata di Parlamento europeo o Consiglio) altrimenti atto si intende approvato
Commissione assistita da Comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi
Entità aiuto:
Stanziati per programma 2014/20 1.891.936.000 €, comprese spese per attività di progettazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione necessaria a realizzazione obiettivi del programma. Spese per reti informatiche legate al trattamento e scambio di dati. Costi di assistenza tecnica ed amministrativa necessari per assicurare avvio programma e sua conclusione (spese avviate ma non completate entro 31/12/2020)
Contributo UE non superiore a 50% costi ammissibili, eventualmente elevato a 75% per:
– attività transfrontaliera svolte da più Stati membri a fini di lotta contro organismi nocivi e malattie animali o loro prevenzione/eradicazione
– Stati membri il cui prodotto interno lordo pro capite inferiore a 90% media UE
Contributo elevato a 100% se le attività oggetto di aiuto UE riguardano:
– prevenzione e controllo di rischi gravi per sanità umana, vegetale, animale in UE
– rivolte ad evitare perdita di vite umane e gravi perturbazioni economiche in UE
– attività indispensabili per UE
– realizzate in Paesi Terzi
Concesse sovvenzioni dirette ad Autorità competenti di Stati membri senza necessità di presentare proposte, nonché pagamenti volontari ad Organizzazioni internazionali operanti nei settori disciplinati dal reg. 652/14 di cui UE è membro. Sovvenzioni possono essere concesse a:
– Stati membri per affrontare in modo singolo o congiunto insorgenza di malattie ed animali, confermate o sospettate (poi confermate)
– Paesi Terzi e Organizzazioni internazionali riguardo a misure di protezione adottate se situazione sanitaria UE minacciata da comparsa o diffusione in Paese Terzo o Stato membro di malattie animali
Sovvenzione può coprire seguenti costi per peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale di bovini ed ovini, malattia di Teschaen, vaiolo di ovini e caprini, febbre della Rft Valley, dermatite nodulare contagiosa, peste equina, stomatite vescicolare, encefalite equina virale venezuelana, malattia emorragica epizootica dei cervi, peste suina classica/africana, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, influenza aviaria, malattia di Newcastle, afta epizootica, necrosi ematopoietica epizootica dei pesci, sindrome ulcerativa epizootica nei pesci, infezione da Bonamia exitiosa, infezione Perkinus marinus, infezione di Microcytos mackin, sindrome di Taura nei crostacei, malattia della testa gialla nei crostacei:
– costituzione di scorte di prodotti biologici destinate a lotta contro malattie animali o acquisto di dosi di vaccino se diffusione di malattia o zoonosi potrebbe rappresentare minaccia per UE
– indennizzi a proprietari di animali macellati o abbattuti di importo limitato al valore di mercato di tali animali sani
– macellazione o abbattimento animali e relative spese di trasporto
– indennizzi a proprietari per prodotti di origine animale distrutti di importo limitato al loro valore di mercato
– pulizia e disinfezione di azienda ed attrezzature in funzione di epidemiologia e caratteristiche di agente patogeno
– trasporto e distruzione di mangimi contaminati e, ove non possibile disinfezione, di attrezzature contaminate
– acquisto, magazzinaggio e distribuzione di vaccini ed esche e loro inoculazione in animali
– trasporto e smaltimento di carcasse
– altri costi necessari in casi eccezionali debitamente giustificati per eradicazione di malattia
Costi ammissibili da insorgenza malattia notificata a Commissione da Stati membri, anche se solo sospetta (purché poi confermata)
Ammesse sovvenzioni a Stati membri che presentano programmi annuali o pluriennali relativi a eradicazione, lotta, sorveglianza delle malattie di cui in premessa che coprono costi per:
– campionamento di animali;
– realizzazione di test, purché limitati al kit di analisi, reagenti e materiali di consumo utilizzati specificamente per test, nonché costi per personale coinvolto nell’esecuzione test;
– indennizzo ai proprietari di animali macellati o abbattuti di importo limitato al loro valore di mercato qualora sani;
– macellazione o abbattimento di animali, detratto valore di recupero di animale;
– indennizzi ai proprietari per prodotti di origine animale distrutti di importo limitato al loro valore di mercato detratto valore di recupero per uova, trattate termicamente;
– acquisto, magazzinaggio, inoculazione, somministrazione, distribuzione di vaccini ed esche utilizzati in ambito del programma;
– pulizia, disinfezione di azienda ed attrezzature in funzione di epidemiologia e caratteristiche dia gente patogeno;
– altre misure necessarie in casi eccezionali debitamente giustificati, per eradicare malattia
Per sanità vegetale ammesse sovvenzioni a Stato membro per:
a) misure di eradicazione organismo nocivo da zona infestata prese da Autorità competente o in applicazione di misure decise da UE;
b) misure destinate ad arginare diffusione di organismo nocivo nei confronti del quale UE adottato misure di contenimento per evitare sua diffusione in UE, in zona infestata in cui impossibile eradicare tale organismi nocivi. Misure riguardano eradicazione di organismi in zona tampone;
c) misure di protezione supplementari al fine di evitare diffusione di organismo nocivo nei confronti del quale adottate misure UE diverse da eradicazione e contenimento di cui sopra se indispensabili per proteggere da sua diffusione
Sovvenzioni concesse anche in caso di:
– sospetto presenza di tale organismo, purché poi presenza confermata;
– Stato membro nel cui territorio organismo nocivo è assente se adottate misure volte ad evitare rischio di sua diffusione da altro Stato membro o Paese Terzo limitrofo;
– collaborazione tra diversi Stati membri per limitare diffusione organismo nocivo;
– intervento di Organizzazioni internazionali
Concesse sovvenzioni a Stati membri per programmi di indagine annuale o pluriennale finalizzati ad accertare presenza di organismi nocivi contemplati da misure adottate da Commissione (Sovvenzione non copre costi sostenuti dopo scadenza misura) o inseriti in Elenco di Direttiva 2000/29/CE. Indagine riguarda valutazione rischio di loro ingresso, insediamento e diffusione nel territorio di Stato membro (Priorità ad organismi nocivi con maggior rischio per piante). Ammessi costi per: campionamento; realizzazione di test relativamente a:
a) personale di qualunque tipo coinvolto direttamente nell’attuazione delle misura, nonché noleggio di apparecchiature, materiali consumabili ed altri materiali necessari, prodotti per trattamenti, campionamento e test di laboratorio;
b) contratti di servizi con terzi per esecuzione di parte delle misure;
c) indennizzi ad operatori o a proprietari per trattamento, distruzione e successiva rimozione di piante prodotti vegetali ed altri oggetti, nonché pulizia e disinfezione di locali, terreno, acqua, suolo e substrati di coltivazione, impianti, macchinari ed attrezzature. Indennizzo ammesso sotto supervisione di Autorità competente;
d) indennizzi a proprietari interessati per valore di piante, prodotti vegetali o altri soggetti distrutti, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti se non interessati da tali misure (valore di recupero detratto da indennizzo);
e) kit di analisi, reagenti, materiali consumabili identificabili e specificamente utilizzati per tali test
f) in casi eccezionali e debitamente giustificativi, costi per attuazione di misure necessarie diverse dalle precedenti, purché specificate nella decisione di finanziamento
Costi ammissibili a decorrere da data in cui Stati membri notificano a Commissione presenza di organismo nocivo, compresi quelli sostenuti in caso di presenza sospetta di organismo nocivo, purché questa poi confermata. Commissione provvede al pagamento dopo valutazione domande inviate da Stati membri
Sovvenzioni concesse a laboratori di riferimento UE per costi relativi a:
– personale di qualunque tipo direttamente coinvolto sulle attività di laboratorio;
– beni strumentali;
– materiali consumabili;
– spedizione di campioni, missioni, riunioni, attività di formazione
Sovvenzioni concesse per formazione personale di Autorità competente responsabili dei controlli ufficiali. Ammessi a contributo seguenti costi:
– organizzazione di formazione, compresa quella aperta a partecipanti di Paesi Terzi;
– viaggio, vitto, alloggio di personale Autorità competente partecipante a formazione
Contributo concesso da UE anche per spese di viaggio, alloggio, soggiorno sostenute da esperti di Stati membri nominati da Commissione per assistere propri esperti
Concesse sovvenzioni a Stati membri per sostenere costi relativi al campionamento e test di laboratorio e costi di attrezzature necessarie per realizzare controlli ufficiali e raccolta dati
UE finanzia creazione e funzionamento di banche dati e sistemi informatizzati di gestione delle informazioni da parte di Commissione, ma anche di terzi, comprese Organizzazioni internazionali, purché apportano comprovato valore aggiunto per UE,a accessibili sul suo territorio a tutti gli interessati, necessari per efficace applicazione delle norme
UE può finanziare lavori tecnici e scientifici (compresi studi ed attività di coordinamento) necessari per corretta attuazione delle norme e loro adeguamento a sviluppi scientifici, tecnologici, sociali. UE può finanziare Stati membrio Organizzazioni internazionali per attività destinate ad elaborazione ed attuazione di norme nel settore sanità animale e vegetale
UE finanzia progetti organizzati da 1 o più Stati membri per migliorare efficienza dei controlli tramite tecniche e protocolli innovativi
UE finanzia iniziative di informazione e sensibilizzazione intraprese da UE e Stati membri al fine di garantire comportamento più corretto e sostenibile nell’attuazione delle norme