SAN GINESIO

SAN GINESIO (D.M. 5/10/10, 19/5/11)  (vino66)

Soggetti interessati:

Chiunque produce e commercializza vino doc “San Ginesio”

Iter procedurale:

MI.P.A.F. riconosciuto con D.M. 5/10/10 denominazione di origine controllata “San Ginesio” ed approvato a partire da campagna 2010/11 seguente relativo disciplinare di produzione:

·         denominazioni ammesse: “San Ginesio” rosso; “San Ginesio” spumante (secco o dolce)

·         vitigni ammessi per “San Ginesio” rosso: Sangiovese minimo 50% + Vernaccia nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Ciliegiolo da soli od insieme per un minimo di 35% + vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione nelle Marche presenti in azienda fino a 15%. Vitigni ammessi per “San Ginesio” spumante: Vernaccia nera minimo 85% + vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione nelle Marche fino a 15%

·         zona di produzione comprende: territorio Comune di San Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant’Angelo in Pontano, Loro Piceno come delimitati nel testo riportato in G.U. 245/10

·         tecniche colturali: sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura tradizionali della zona o “comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino”. Vietata la forma di allevamento a pergola detta “tendone”, nonché ogni pratica di forzatura, mentre consentita irrigazione di soccorso. Nuovi impianti debbono avere almeno 2.500 ceppi /ha.

·         rese in uva per ha.: pari a 11 t./ha. con gradazione naturale minima di 10,5%vol. per rosso e 9,5% vol. per spumante. Nelle annate favorevoli ammesse rese maggiori, mai comunque superiore a 20% di quelle precedenti. Regione ogni anno, sentite le Organizzazioni agricole, tenuto conto condizioni climatiche può fissare limite massimo di produzione per ha. inferiore a quello riportato, comunicandolo a MI.P.A.F. Comitato nazionale per tutela e valorizzazione delle DOP ed IGP

·         rese in vino: non superiore a 70% (Resa ammessa fino a 75%, ma eccedenza non venduta come DOC. Oltre 75%, tutto il prodotto decade da DOC)

·         operazioni di vinificazione realizzate nella zona di produzione delimitata o nelle immediate vicinanze, comunque entro un raggio di 2,5 km. da zona di produzione (In deroga MI.P.A.F., su richiesta ditte interessate, può autorizzare elaborazione di “San Ginesio spumante” entro un raggio di 35 km. da zona delimitata di produzione, purché ditte dimostrano di procedere all’elaborazione di tale spumante prima del 19/10/2000) utilizzando “pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche”. Nel “San Ginesio rosso” ammessa pratica di dolcificazione

·         caratteristiche del vino:

a)       “San Ginesio” rosso: colore rosso rubino, più o meno intenso; odore caratteristico, delicato; sapore armonico; titolo alcolometrico minimo 11,5%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 20 g/l; zuccheri riduttori fino ad un massimo di 15 g./l.

b)       “San Ginesio” spumante secco: spuma persistente a grana fine; colore rubino con riflessi da violacei a granata; odore caratteristico, fruttato; sapore caratteristico con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico minimo 11%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 20 g/l; zuccheri riduttori da 17 a 35 g./l.

c)       “San Ginesio” spumante dolce: spuma persistente a grana fine;  colore rubino con riflessi da violacei a granata; odore caratteristico, fruttato; sapore caratteristico; titolo alcolometrico minimo 11%vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 20 g/l; zuccheri riduttori minimo 50 g./l  MI.P.A.F. con proprio decreto può modificare limiti di acidità totale ed estratto non riduttore minimo 

·         etichettatura, designazione, presentazione: vietata aggiunta di qualifica “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari, mentre consentito uso di indicazione facoltative ammesse da normativa vigente. Obbligatorio riportare annata di produzione

·         confezioni: in recipienti e con sistemi di chiusura ammessi da vigente normativa. Utilizzo del bag box limitato alla sola tipologia “San Ginesio rosso”

MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati

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