LOCAZIONE FINANZIARIA

LOCAZIONE FINANZIARIA (Legge 124/17)                         (credit13)

 

Soggetti interessati:

Banche ed intermediari finanziari iscritti ad Albo, chiunque intende acquistare un bene attraverso contratto di locazione finanziaria.

Iter procedurale:

Legge 124/17 definisce come locazione finanziaria quel tipo di contratto con cui banca o intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene secondo le indicazioni di utilizzatore, che “ne assume tutti i rischi, anche di perimetro”, e lo pone a disposizione di questo per un determinato periodo di tempo, dietro corrispettivo fissato in funzione di: prezzo di acquisto o costruzione; durata del contratto. Alla scadenza del contratto utilizzatore può acquistare proprietà del bene al prezzo prestabilito, o restituirlo.

Costituisce un grave inadempimento da parte di utilizzatore il mancato pagamento di:

  • almeno 6 canoni mensili o 2 canoni trimestrali (anche non consecutivi), od un importo equivalente in caso di leasing immobiliare
  • 4 canoni mensili (anche non consecutivi), od un importo equivalente per altri contratti di locazione finanziaria.

In caso di risoluzione del contratto per tale causa, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a corrispondere ad utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene (effettuata al valore di mercato), previa deduzione di: ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione; ammontare dei canoni a scadere (solo parte di  capitale); prezzo concordato  per l’esercizio dell’opzione di acquisto; spese anticipate per il recupero del bene, stima del suo valore, conservazione di questo fino alla vendita. Resta fermo il diritto di credito (nella misura residua) del concedente nei confronti dell’utilizzatore, qualora  il valore realizzato dalla vendita risulta inferiore all’ammontare calcolato come sopra dovuto da utilizzatore. Concedente procede alla vendita o alla ricollocazione del bene in base ai valori risultanti da rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati, o in mancanza di questi in base ad una stima effettuata da un perito scelto in comune dalle parti nei 20 giorni successivi a risoluzione del contratto (in caso di mancato accordo, nominato dal concedente un perito indipendente cioè privo di rapporti personali o di lavoro con questo, il cui nominativo viene comunicato preventivamente all’utilizzatore). Nella  procedura di vendita o di ricollocazione del bene, il concedente  si attiene sempre a: “criteri di celerità, trasparenza e pubblicità”,  in modo da “individuare il migliore offerente possibile”; tempestiva informazione di utilizzatore.

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