RITIRO AGEA ORTOFRUTTA

RITIRO A.G.E.A. ORTOFRUTTA (Reg. 543/11; D.M. 25/5/04; Circ. 18/4/97, 25/11/97, 4/8/98; D.G.R.M. 7/7/97) (ortofr01)

Soggetti interessati:

Produttori ortofrutticoli che non riescono a commercializzare a prezzi equi i seguenti prodotti: pomodori, pomodori in serra, cavolfiori, melanzane, mele, pere, pesche, nettarine, uva da tavola, albicocche

Iter procedurale:

CE fissa seguenti campagne di ritiro: da 1 Gennaio a 31 Dicembre ad eccezione di mele e pere (da 1 Agosto a 31 Luglio) ed agrumi (da 1 Ottobre a Settembre).

A partire da campagna 2002/2003 Associazioni produttori possono procedere al ritiro di prodotti da mercato con sostegno comunitario nel limite del 10% (8,5% per mele e pere, 5% per agrumi) del quantitativo medio commercializzato per ciascun prodotto dai soci Associazione nei 3 anni precedenti, comprendente produzione dei soci venduta o trasformata da Associazioni produttori, o produzione di soci di altre Associazioni venduta da Associazione in oggetto (Esclusa produzione direttamente commercializzata da soci, produzione ritirata dal mercato per merce destinata a distribuzione gratuita). Limiti possono essere superati di non oltre 3%.

Produttori non aderenti ad Associazione ammessi a ritiro CE purché ne facciano richiesta, quantità conferita inferiore a 10% (8,5% per mele e pere, 5% per agrumi) quantità commercializzata.

Se mercato di un prodotto rischia di manifestare squilibri, tenendo presente informazioni inviate settimanalmente da Stati membri su andamento prezzi riscontrati giornalmente sui mercati rappresentativi (vedi scheda “ortofr08”)

Se quantitativo oggetto di ritiro supera limite fissato, indennità CE di ritiro ridotta nella campagna successiva “proporzionalmente ad entità del superamento”, comunque inferiore a 30%.

Associazioni istituiscono centri di ritiro “in numero strettamente limitato alle necessità delle operazioni di intervento”, aventi seguenti requisiti:

a)       ubicazione idonea a mezzo di trasporto ed idonea recinzione;

b)       bilico ad equilibrio automatico per pesatura;

c)       area unica di ritiro.

Regione Marche approva domanda, previa valutazione idoneità centro ritiro da parte Servizi Decentrati Agricoltura, a cui affidato compito di nominare Commissione controllo del centro di ritiro (2 funzionari regionali, rappresentante ICE, Guardia di Finanza, Nucleo Repressione Frodi).

Associazioni produttori comunicano a Servizio Agricoltura Regionale:

–          ad inizio campagna: elenco soci con relative superfici su cui coltivati prodotti oggetto di ritiro ed eventuali varietà. Notizie desumibili da dichiarazioni notorietà rilasciate da socio e conservate presso Associazione;

–          prima inizio operazioni di ritiro:

a)       elenco soci e non soci interessati ad operazioni di ritiro;

b)       comunicazione inerente: periodo di intervento, tipo prodotto interessato, quantità presumibili oggetto di intervento, destinazioni previste prodotti ritirati, stime produzioni ottenute da singoli soci e non soci;

–          almeno 48 ore prima, programma settimanale di intervento, specificando: ubicazione centro, prodotto da ritirare, quantità presumibile di intervento. Modifiche a programma comunicate, pena mancata indennità di ritiro;

–          entro giorno 3 di ogni mese, stima prodotti venduti nel mese precedente suddivisi per specie;

–          a fine campagna, dati riepilogativi di ritiro distinti per specie e destinazione; 

È compito delle Associazioni produttori riconosciute:

1)       gestire centri di ritiro;

2)       procedere al ritiro della merce, alla rinfusa, in casse di grande volume, indifferentemente dal calibro, purché rispondenti ai requisiti di II categoria in ordine alla qualità ed al calibro, dotati dei seguenti requisiti minimi: prodotti interi, sani (Esclusi prodotti affetti da marciume od alterazioni che ne rendono inadatto il consumo umano), puliti, esenti da corpi estranei visibili e da parassiti o da danni provocati da parassiti, privi di odori e sapori estranei, privi di umidità esterna anormale. Non occorre rispetto della marcatura del prodotto, salvo per i prodotti in miniatura;

3)       concludere operazioni giornaliere di ritiro entro orario di chiusura dei centri fissato da Regione;

4)       al momento del ritiro, pesare e classificare il prodotto conferito sulla base dei criteri di qualità fissati da CE. Al produttore rilasciata bolla consegna indicante: data e centro di ritiro, quantità e  qualità prodotto conferito, entità importo spettante. Sulla base di tali bolle A.G.E.A. provvede a liquidare importo dovuto;

5)       comunicare ad AGEA elenco dei prodotti conferiti ad intervento, specificando loro caratteristiche principali qualitative, stima del quantitativo di ogni prodotto, destinazione prevista, luogo dove depositati prodotti ritirati per eventuali controlli;

6)       tenere dei registri giornalieri;

7)       inviare ad AGEA attestato di conformità dei prodotti ritirati a norme di qualità CE e modalità adottate per rispettare ambiente durante operazioni di ritiro;

8)       inviare ad AGEA, tramite Servizio Regionale Agricoltura, domanda indennità di ritiro entro 1 mese da conclusione campagna, corredata da documenti giustificativi relativi a:quantità commercializzata di ogni prodotto ad inizio campagna; quantitativi di prodotto ritirati da mercato (Fatture vendite di singolo produttore distinto tra socio e non socio), entrate nette realizzate grazie a prodotti immessi sul mercato, destinazione finale di ciascun prodotto attestata da certificato di presa in consegna dei prodotti da terzi, avvenuta autorizzazione delle operazioni di ritiro, adeguato controllo in caso di destinazione prodotto ritirato a processo di compostaggio o biodegradazione. In caso di ritardo nell’invio di domanda aiuto ridotto del 20% in caso di ritardo di 1 mese (50% per ritardo inferiore a 3 mesi, 100% se ritardo superiore a 3 mesi).  Servizio esaminata regolarità documenti ed operazioni di ritiro, in particolare percentuale di produzione ritirata rispetto a quella commercializzata, invita AGEA ad erogare aiuto;

9)       procedere a smaltimento prodotto ammassato, secondo programmi e destinazioni concordati con Regioni ed AGEA. Priorità assegnata a:

  • Istituti ed Enti di beneficenza o caritatevoli riconosciuti per distribuzione gratuita di ortofrutticoli freschi o trasformati (trasformazione a spesa Enti beneficenza) a favore di “persone riconosciute da legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza”. Enti di beneficenza entro data fissata si impegnano a comunicare a MI.P.A.F. “il proprio fabbisogno in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ritirati dal mercato e si impegnano a prenderli in consegna e distribuirli gratuitamente fino ad esaurimento. MI.P.A.F. può organizzare gare pubbliche per affidare trasformazione dei prodotti   ortofrutticoli ritirati a soggetti che “accettino pagamento in natura” e che si impegnano a loro trasformazione entro 1 anno dalla presa in consegna. Nel bando di gara specificare tipo di prodotto, periodo di disponibilità dei prodotti ritirati da mercato, zone geografiche di reperimento prodotti ritirati, procedura di selezione del trasformatore adottate, identità del trasformatore prescelto, tipo di prodotto trasformato da ottenere (Indicare quantitativo da fornire per determinata quantità di materia prima ottenuta, data limite di consegna), identità Enti di beneficenza cui consegnare prodotto trasformato, garanzia di esecuzione offerta (Importo calcolato in funzione di peso netto di prodotto fresco necessario per ottenere il prodotto trasformato appaltato per indennità di ritiro). MI.P.A.F. trasmette progetto di attivazione a Commissione CE che può non accettarlo se ritiene che “quantità di prodotto fresco troppo elevata rispetto a quantità di prodotto trasformato”. Se Commissione approva, MI.P.A.F. comunica a trasformatore aggiudicatario OP presso cui può ritirare merce.

Trasformatore lavora “totalità dei prodotti ritirati dal mercato che gli vengono ceduti” e cede il prodotto trasformato, mantenendo un quantitativo determinato “a compensare spese di fabbricazione”, ad Ente beneficenza entro 2 mesi da ricevimento materia prima. MI.P.A.F. svincola cauzione in proporzione  ad invio prova di avvenuta trasformazione dei prodotti freschi messi a disposizione.

Stato membro può consentire ad Organizzazioni ed Istituzioni caritatevoli di “chiedere contributo simbolico ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato”, purché tengono contabilità separata per suddette operazioni;  

  • popolazioni bisognose di Paesi Terzi (Tali operazioni non beneficiano delle restituzioni ad esportazioni). Associazioni produttori comunicano programmi di distribuzione ad Assessorato Regionale Agricoltura, Prefettura competente, Ministero Interno;
  • istituti di pena, colonie estive, ospedali, asili, istituti psichiatrici, ospizi per persone anziane per distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati;
  • utilizzazione diretta o previa trasformazione da parte industrie mangimistiche per alimentazione animali;
  • utilizzazioni per fini non alimentari. Destinazione ammessa solo dopo aver accertato che “non è possibile avviare il prodotto ritirato a tutte le altre destinazioni”;
  • trasformazione mediante distillazione in alcole avente gradazione superiore a 80°. AGEA affida procedimento a distillerie riconosciute (Elenco inviato a Commissione CE), mediante bandi di gara pubblici (Garantita concorrenza tra operatori) da effettuarsi entro 3 mesi da conclusione campagna prodotto in questione. Distilleria vincitrice si impegna durante periodo di distillazione ortofrutta a non eseguire altre lavorazioni.      Associazioni produttori comunicano a Regione, con oltre 48 ore di anticipo, programmi     settimanali di consegna a distillerie vincitrici gara. Servizi Decentrati Agricoltura eseguono controlli per accertare effettiva consegna prodotto a distillerie, tramite controlli fisici e documentali, ed esecuzione della distillazione con ottenimento di alcool avente gradazione superiore a 80%vol. Alcole ottenuto oggetto di denaturazione per renderlo inadatto a consumo umano (Vietato uso alimentare o impiegato per bevande spiritose) verrà acquistato da AGEA per successiva cessione ad utilizzatori finali (Uso industriale) e non beneficia di aiuti CE. Regione comunica a MI.P.A.F. ed AGEA quantitativi di frutta ritirati avviati a distillazione ripartendoli per specie, Associazioni produttori, impresa distillazione;

·         cessione ad industria trasformazione “purché ciò non comporti distorsione di concorrenza per industrie CE”

Se nessuna di queste destinazioni possibili, prodotti ritirati inviati a “compostaggio o processi di biodegradazione consentiti da Stato membro”.

Stato membro invia a Commissione documento attestante metodi di compostaggio e biodegradazione autorizzati, le procedure da seguire da parte delle OP, la destinazione finale ammessa, le modalità di invio domanda di aiuto con relativi documenti giustificativi. 

Nel caso di distribuzione gratuita, spese trasporto a carico CE in funzione a distanza punto di ritiro e luogo di consegna versate a soggetto che ha sostenuto trasporto previo invio di documento giustificativo attestante: denominazione Organismi beneficiari, quantità prodotti considerati, presa in consegna merce da parte Organismi beneficiari, modalità trasporto, spese di trasporto sostenute.

Su imballaggi riportare simbolo CE corredato da dicitura “prodotto destinato a distribuzione gratuita Reg. CE 103/2004”, salvo quelli destinati a prodotti ortofrutticoli trasformati. Spese di cernita ed imballaggio pagate ad OP se inviati documenti giustificativi attestanti: denominazione Organismo beneficiario, quantitativo prodotto considerato, modalità di presentazione prodotti, preso in consegna prodotti da parte Organismo beneficiario.

Operazioni di smaltimento dovranno svolgersi entro orario apertura centro e con modalità rispettose dell’ambiente. Se ciò non fosse possibile, prodotto custodito a carico e sotto la responsabilità Associazione interessata, in locali chiusi e debitamente sigillati da Commissione.

Servizio Decentrato Agricoltura:

a)       fissa durata giornaliera delle operazioni di ritiro (Non oltre 7 ore);

b)       vigila su regolarità operazioni di ritiro. Controlli di tipo documentale di identità su 100% quantitativo complessivo ritirato dal mercato di ogni prodotto, nonché controllo materiale a campione (Almeno 5%) circa il peso o la conformità qualitativa dei prodotti ritirati. Se dai controlli emergono irregolarità attuati controlli supplementari. Se controlli favorevoli, operazione di ritiro autorizzata;

c)       verifica che prodotti invenduti conformi a qualità CE;

d)       esegue controlli di 2° livello su OP e destinatari dei prodotti ritirati, al fine di accertare condizioni per pagamento indennità di ritiro. Controlli riguardano almeno 30% OP e destinatari, in modo ogni OP controllata ogni 5 anni, verificando: contabilità finanziaria delle OP (Produzione conferita da soci e non soci, vendite della OP distinte tra mercato fresco e altra destinazione compresa la trasformazione, prodotti ritirati dal mercato); corrispondenza tra dati dichiarati in domanda aiuto, contabilità di magazzino e fatture; verifica delle entrate nette dichiarate; proporzionalità delle spese; trasferimento indennità di ritiro ai produttori soci; controllo di destinazione dei prodotti (Controllo a campione su contabilità di magazzino dei destinatari e contabilità finanziaria di Istituti caritatevoli; contabilità tenuta da destinatario, verifica rispetto ambientale dello smaltimento in caso di distillazione, alcool con gradazione superiore a 80% vol denaturato ed impiegato in usi industriali). In caso di irregolarità riscontrate, controlli incrementati;

In caso di illecito, oltre a denuncia legale, Regione provvede ad informare subito AGEA che può decidere sospensione cautelare pagamento indennità per tutti i quantitativi conferiti al centro inquisito.

AGEA versa indennità di ritiro ad OP entro 4 mesi da domanda, dopo aver detratto “le entrate nette da queste realizzate grazie ai prodotti ritirati da mercato” e nei limiti previsti da CE (Quantitativi in eccesso riportati nella domanda successiva).

Nessun aiuto concesso per alcool ottenuto da uve da tavola ritirate dal mercato.

AGEA comunica a Commissione CE, pena sospensione versamento aiuti comunitari:

–          entro giorno 15 di ogni mese: stima dei prodotti non commercializzati nel mese precedente distinta per prodotto;

–          al termine di ogni campagna (cioè entro 15 Maggio per pomodori, melanzane, cavolfiori, albicocche, pesche, nettarine, uva, melone, anguria ed entro 15 Febbraio per pere, mele, limoni, arance, mandarini, satsuma, clementine) e per ogni prodotto: quantitativi non messo in vendita, importi concessi per indennità di ritiro

Entità aiuto:

Indennità di ritiro concessa da CE unica per tutti i prodotti ortofrutticoli pari a 100% delle spese sostenute per quantitativo ritirato non superiore a 5% del volume della produzione commercializzazione mediamente nei 3 anni precedenti (in mancanza, valore produzione commercializzata per ottenere riconoscimento di OP)   

Stato membro può fissare importo massimo per indennità di ritiro, tenendo conto che ritiro costituisce strumento di stabilizzazione a breve termine dell’offerta dei prodotti ortofrutticoli freschi per cui ritiri non possono costituire sbocchi alternativi al mercato, né perturbare la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione (Analoghe considerazioni applicate da OP nel fissare prezzi di ritiro)

Per produttori non aderenti ad Associazione, indennità di ritiro ridotta del 10% e delle spese sostenute da Associazione per ritiro.

Indennità di ritiro ridotta in proporzione ad esubero limiti di intervento, da applicare nella campagna successiva, fino ad una riduzione di prezzo pari a 20%.

Nel caso di distribuzione gratuita, spese trasporto a carico CE in funzione a distanza punto di ritiro e luogo di consegna (15,5 €/t. per distanze inferiori a 25 km.; 32,3 €/t. per distanze tra 25 km. e 200 km.; 45,2 €/t. per distanze tra 200 km. e 350 km.; 64,5 €/t. per distanze tra 350 km. e 500 km.; 83,9 €/t. per distanze tra 500 km. e 750 km.; 102 €/t. per distanze oltre a 750 km.). In caso di trasporti marittimi applicato coefficiente 0,6).

Spese di cernita ed imballaggio per operazioni di distribuzione gratuita ammesse nel limite di 132 €/t. per prodotti ortofrutticoli freschi in imballaggi fino a 25 kg. (Escluso aiuto CE per imballaggi prodotti trasformati).

Sanzioni:

“Chiunque mediante esposizione di dati o notizie false, consegue per se o per altri aiuti, premi, indennità …”: arresto da 6 mesi a 3 anni + restituzione importo indebitamente percepito + multa pari ad importo indebitamente percepito.

OP che beneficia di indennità comunitaria di ritiro per prodotti invenduti non conformi a norme qualità CE o prodotti invenduti smaltiti in modo irregolare, o tale da provocare danni ad ambiente: restituisce somma pari ad importo indebitamente percepito + interessi legali.

In caso di irregolarità nei requisiti minimi di qualità ritirati: rimborsare

–          indennità percepita per quantità non conforme se inferiore a 10% a quantità  comunicata

–          somma pari a 2 volte importo percepito per quantità non conforme se irregolarità compresa tra 10% e 25%

–          intera indennità percepita se irregolarità superiore a 25%.

Salvo caso di errore manifesto, irregolarità accertata determina: restituzione 50% importo indebitamente percepito (100% in caso di frode) + revoca riconoscimento per almeno 1 campagna (Istituti di beneficenza non ammessi a distribuzione gratuita nella campagna successiva) + restituire indennità di trasporto e spese di cernita ed imballaggio maggiorata di interessi legali + rimborso valore prodotti messi a disposizione da parte del destinatario   

Se irregolarità non imputabile a beneficiario: restituzione somma percepita + interessi legali.

OP che effettua falsa dichiarazione o grave negligenza: esclusa da indennità di ritiro per campagna successiva.

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