RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIA ZUCCHERO

RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIA ZUCCHERO (Legge 35/12, 96/17, 205/17, 44/19; L.R. 28/11, 10/13; D.G.R.M. 17/2/10, 26/9/11)  (bietol11)

Soggetti interessati:

CIPE, Regione, zuccherifici (in primo luogo SADAM).

Iter procedurale:

Legge 35/12 ha stabilito che progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestono interesse nazionale, anche ai fini della definizione e perfezionamento dei processi autorizzativi per la loro effettiva entrata in esercizio. CIPE emana direttive per definire le “competenze amministrative regionali atte a garantire l’esecutività dei progetti suddetti, pena la nomina di un Commissario ad acta, che si occupa della loro realizzazione”.

L.R. 10/13 stabilisce che alle attività commerciali rientranti nell’ambito dell’accordo per la ristrutturazione dell’ex zuccherificio di Jesi non viene applicato l’art. 99 comma 2 della L.R. 27/09 (testo unico commercio), mentre continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 26/99, in quanto compatibile con la normativa statale ed europea “in materia di tutela della concorrenza, libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento”. Le plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni immobili dopo il 01/01/2012 sono destinate al finanziamento degli investimenti e costituiscono una riserva del patrimonio netto.

Le parti riconoscono alla Regione Marche il ruolo di coordinamento e di esecuzione di azione di monitoraggio periodico per la verifica dello stato di avanzamento dei singoli progetti previsti nell’accordo, facilitando eventuali iter autorizzativi

Entità aiuto:

Legge 96/17 ha rifinanziato la Legge 35/12 per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 con un importo annuo di 5.000.000 € (importo incrementato, con Legge 205/17, di: 4.000.000 € per anno 2018; 5.000.000 € per anno 2019; 6.000.000 € per anno 2020).

Legge 44/19 ad art. 10 quinques ha stabilito che i procedimenti di recupero degli aiuti nei confronti delle imprese del settore saccarifero concessi con il Reg. 320/06 restano “sospesi fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e conseguentemente le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate, sono prive di effetti”.

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