RISPARMIO ENERGETICO IN AGRICOLTURA (Legge 10/91; D

ENERGIA RINNOVABILE IN AGRICOLTURA (D.Lgs. 173/98; Legge 266/05; D.M. 11/9/99; L.R. 31/09)  (energy09)

Soggetti interessati:

Imprese agricole, singole o associate, che intendono:

a)       realizzare produzione di biomasse (ottenute da legna da ardere, residui ligneo cellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agro-industriale, colture agricole e forestali specifiche, liquami e reflui zootecnici ed acquicoli) da destinare a finalità energetiche;

b)       utilizzare fonti energetiche rinnovabili (sole, vento, energia idraulica, risorse geotermiche,  maree, moto ondoso) nel settore agricolo ed agroindustriale. 

Utilizzo di produzioni forestali non strettamente aziendali ammesso se esiste piano di assestamento forestale.

Iter procedurale:

Per coltivazioni energetiche specifiche, aiuto concedibile se stipulato contratto di fornitura a fini industriali.

Domanda inviata a Servizio Industria allegando progetto specifico attestante perseguimento finalità produzione energia rinnovabile. Servizio esegue istruttoria, eroga aiuti e provvede a svolgere azione di monitoraggio per accertare esecuzione progetto, impatto determinato, mantenimento impianto.

Con L.R. 31/09 Regione Marche ha stabilito che gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentata da biomasse possono essere autorizzati se possiedono seguenti caratteristiche:

a)       capacità di generazione non superiore a 5 MW termici

b)       autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale

c)       utilizzazione del calore di processo in modo da evitare la dispersione nell’ambiente (Sono esclusi impianti a biogas)

d)       valutazione positiva espressa da Provincia in merito a “procedure di verifica di impatto ambientale” in cui definire “modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, al fine di verificare impatti ambientali derivanti dalle opere approvate”

Nel caso di impianti di biomassa attuati a seguito di processo di ristrutturazione industriale, impianto può essere approvato da Regione se presenta seguenti caratteristiche:   

a)       esistenza di piano industriale che prevede dimensione di impianto

b)       preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale

c)       utilizzo di nuove tecnologie sostenibili

d)       valorizzazione delle produzioni in organizzazione di filiera corta    

Entità aiuto:

Contributo pari a 55% spesa sostenuta o mutuo agevolato 20 anni “per investimenti finalizzati all’autoproduzione aziendale o recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, o di sistemi idonei a limitare inquinamento e ridurre consumi energetici, nonché per realizzare progetti, con essi coordinati, di assistenza tecnica”. Nel caso di società di produttori agricoli e forestali ammesse pure spese si costituzione, funzionamento amministrativo e per personale assunto per un periodo di 5 anni con aiuto decrescente (100%, 80%, 60%, 40%, 20%).

Ammessi interventi di locazione finanziaria, purché sottoscritti con società autorizzate da Ministero Industria.

Concessi aiuti ad ha. per coltivazioni energetiche (calcolati in funzione valore energetico della produzione e livello di intensità colturale cui produzione è soggetta), purchè stipulato contratto di fornitura e colture non oggetto di altri aiuti CE.

La Legge 266/05 ha sancito che la produzione e cessione di:

–          energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaici,

–          carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo

–          prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,

eseguite da imprenditori agricoli costituiscono attività agricola connessa, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, rientrando tra quelle produttive di reddito agrario.

A tal fine stanziato a decorrere da 1/1/2007 1.000.000 €/anno

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