RISPARMIO ENERGETICO

RISPARMIO ENERGETICO (Legge 244/07; D.Lgs. 102/14)  (energy06)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare (MATT), Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Ministero Istruzione, Università, Ricerca (MIUR), ENEA, ISPRA, ACCREDIA, Comuni, imprese, cittadini, Autorità Energia Elettrica e Gas e Sistema Idrico (AEEG), Gestore Servizi Energetici (GSE), imprese di distribuzione, imprese di vendita energia al dettaglio.

Iter procedurale:

Legge 244/07:

  • istituisce “Fondo per il risparmio ed efficienza energetica” per promuovere campagne informative sulle misure che consentono una riduzione dei consumi energetici (in particolare progressiva sostituzione della lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo) e miglioramento dell’efficienza di illuminazione pubblica
  • vieta a partire da: 01/01/2020 la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A, muniti nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3; 01/01/2017 distribuzione e vendita di lampadine ad incandescenza ed elettrodomestici privi di dispositivo atto ad interrompere il collegamento con la rete elettrica.

 Il D.Lgs. 102 del 4/7/2014, come modificato da ultimo da D.Lgs. 141 del 18/7/2016, definisce modalità per promozione e miglioramento di efficienza energetica, al fine di risparmio energetico

Art. 3 fissa obiettivo a livello nazionale di:

–          ridurre entro 2020 di 20.000.000 t. equivalenti di petrolio (TEP) i consumi di energia primaria, pari a 15,5 TEP di energia finale rispetto al 2010 (dove TEP è unità di misura di energia pari a quella rilasciata da combustione di t. di petrolio grezzo per un valore convenzionale pari a 41,96 GJ)

–          rimuovere gli ostacoli sul mercato che frenano efficienza nella fornitura ed uso ottimali di energia.

Regioni, con coinvolgimento di Enti locali contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo

Art. 4 ENEA, in ambito di Piano di Azione Nazionale per Efficienza Energetica (PAEE) elabora proposta di interventi di medio lungo termine per migliorare prestazione energetica di immobili che sottopone ad approvazione di MISE, sentiti MATT e MIUR. Proposta riguardante edifici pubblici e privati comprende almeno:

  1. a) rassegna del parco immobiliare nazionale;
  2. b) individuazione di interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base a tipologia di edifici e zona climatica;
  3. c) elenco aggiornato delle misure esistenti di incentivazione, disposizione di soggetti pubblici e privati per riqualificazione energetiche e ristrutturazioni importanti di edifici, corredati da esempi e risultati conseguenti;
  4. d) analisi di barriere tecniche, economiche, finanziarie che ostacolano interventi di efficientamento energetico in immobili e di semplificazione ed omogeneità necessarie per ridurre costi e tempi di interventi ed attrarre nuovi investimenti;
  5. e) stima annuale del risparmio energetico ed ulteriori benefici grazie a miglioramento di efficienza energetica del parco immobiliare nazionale con previsione del tasso di riqualificazione annuo;
  6. f) stima su aumento numero di edifici ad energia “quasi 0” specie in edifici di Amministrazione pubblica

Istituita Cabina di regia, composta da MISE (che la presiede) e MATT con il compito di coordinare interventi di efficienza energetica, attivati tramite Fondo legge 296/06. Ai componenti Cabina di regia non dovuto alcun compenso, né rimborso spesa

Art. 5 Nel periodo 2014/20 realizzati interventi su immobili di Amministrazione pubblica centrale (compresi quelli collocati in ambito periferico), in grado di conseguire riqualificazione energetica almeno pari a 3% per anno di superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa, consentono risparmio cumulato di almeno 0,04 MTEP

Art. 6 Amministrazioni pubbliche centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica (requisiti inclusi nei criteri di valutazione delle offerte) nelle procedure di stipula dei contratti di acquisto o  nuova locazione di immobili o di acquisto di prodotti/servizi avviati dopo 18/1/2014, nonché nell’ambito di appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. Nel bando di gara precisare che fornitori sono tenuti ad usare prodotti conformi a requisiti minimi. Rispetto dei suddetti requisiti negli immobili verificato tramite attestato di prestazione energetica

Art. 7 Obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2020 determinato secondo metodologia di Direttiva 2012/27/UE contabilizzando solo i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati risultanti da azioni individuali, la cui attuazione avvenuta dopo 31/12/2008 che continuano ad avere impatto nel 2020

Regime obbligatorio di efficienza energetica costituito dal meccanismo dei “certificati bianchi”, che deve garantire un risparmio energetico al 31/12/2020 almeno pari a 60% di obiettivo di risparmio nazionale cumulato (Restante volume di risparmio ottenuto tramite altre misure di incentivazione di interventi di incremento di efficienza energetica). Provvedimenti successivi al 2016 emanati da MISE possono prevedere estensione di ambito dei soggetti obbligati e modalità alternative o aggiuntive di assolvimento di obbligo se ciò necessario per conseguire obiettivo di risparmio energetico

Soggetti obbligati forniscono su richiesta di MISE, comunque almeno 1 volta ad anno:

  1. a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali, in cui evidenziare cambiamenti significativi rispetto a precedenti dati. MISE rende pubbliche le informazioni in forma anonima ed aggregata
  2. b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi profili di carico, segmentazione di clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando integrità e riservatezza della informazione

Regioni pubblicano entro 1 Giugno a partire da 2015 risparmi di energia conseguiti anno precedente derivanti da misure di incentivazione promosse in ambito locale. Risparmi di energia non riconosciuti titoli di efficienza energetica rispetto ad anno precedente rilevabili da bilanci energetici predisposti da imprese che attuano sistema di gestione di energia conforme a norme ISO 50001 ed audit previsti comunicati da imprese ad ENEA in quanto concorrono al raggiungimento obiettivo del risparmio energetico

GSE, avvalendosi di tali dati, pubblica entro 30 Giugno risparmi energetici realizzati da ogni soggetto obbligato, nonché quadro complessivo di certificati bianchi

MISE, con supporto di ENEA e GSE, redige entro 31/12/2016 e 31/12/2018 un rapporto sullo stato di conseguimento obbligo di risparmio energetico. Se da rapporto emerge volume di risparmio insufficiente, MISE introduce, suproposta di AEEG, misure di potenziamento del sistema dei certificati bianchi e nuove misure di promozione di efficienza energetica, nonché ad aggiornare Linee guida per risparmio energetico, comprese eventuali modifiche alla soglia dimensionale richiesta, valorizzare risparmi energetici, prevenire comportamenti speculativi

Ai fini di accesso al conto termico (sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni), contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (EPL) tra beneficiario e fornitore di misura di miglioramento di efficienza energetica (verificata durante intera durata del contratto, in modo da pagare investimenti in funzione del livello di miglioramento di efficienza energetica stabilito in contratto) debbono rispettare elementi minimi riportati in Allegato 8 a D.Lgs. 4/7/2014 pubblicato sin G.U. 165/14. In deroga GSE predispone modalità che consentono ad Amministrazioni pubbliche dioptare per erogazione di incentivo tramite acconto e successivi stato di avanzamento lavori. Incentivo del conto termico mai superiore a 65% delle spese sostenute

Art. 8 Grandi imprese (oltre 25 occupati, oltre 50.000.000 € di fatturato, oltre 43.000.000 € di bilancio netto) eseguono diagnosi energetica, corredata da società esperta in gestione di energia e da ISPRA (Dal 18/7/2016 anche da soggetti certificati da Organismi accreditati, con esclusione di installatori di elementi edilizi connessi a miglioramento di prestazioni energetiche di edifici) nei siti produttivi localizzati in territorio nazionale entro 5/12/2015 (poi ogni 4 anni) in conformità ad Allegato 2 di D.Lgs. 4/7/2014 pubblicato su G.U. 165/14 (esenti grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi a norme ISO 50001 o EN UNI 14001, purché tale sistema includeaudit energetico). Risultati di diagnosi comunicati ad ENEA ed ISPRA, eventualmente a fornitore di servizi energetici qualificato ed accreditato se “cliente lo ritenga opportuno”

Accesso dei partecipanti al mercato dei servizi energetici basato su criteri trasparenti e non discriminatori

Imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire diagnosi di cui sopra, indipendentemente da loro dimensione ed a dare progressiva attuazione ad interventi di efficienza individuati da diagnosi stessa (In alternativa adottare sistemi di gestione conforme a norme ISO 50001). Se impresa soggetta a diagnosi situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o di impianti cogeneratori ad alto rendimento, diagnosi contiene anche valutazione di fattibilità tecnica, convenienza economica e beneficio ambientale derivante da uso di calore cogenerato o da collegamento a rete di teleriscaldamento

ENEA gestisce banca dati di imprese soggette a diagnosi energetica, in cui riportare anagrafica di soggetti obbligati e di auditori, data di esecuzione diagnosi, rapporto di diagnosi

ENEA svolge controlli al fine di accertare conformità di diagnosi a prescrizioni di D.Lgs. 4/7/2014, tramite selezione annuale di percentuale significativa (almeno 3%) di imprese soggette ad obbligo, anche tramite verifiche in loco. ENEA svolge controlli su 100% diagnosi eseguite da auditori interni ad impresa

ENEA entro 30 Giugno comunica a MISE e MATT stato di attuazione obbligo di diagnosi e pubblica rapporto di sintesi su attività diagnostiche svolte e su risultati raggiunti

Entro 31 Dicembre di ogni anno fino al 2020 MISE pubblica bando per cofinanziamento di programmi presentati da Regioni per sostenere esecuzione di diagnosi energetiche nelle PMI o adozione in PMI di sistemi di gestione conformi a norme ISO 50001, nel rispetto della normativa su aiuti di Stato ed a seguito di effettiva realizzazione di misure di efficienza energetica identificata da diagnosi energetica. A tal fine stanziati dal 2014 al 2020 15.000.000 €/anno. A favore di ENEA per gestione banca dati e controlli assegnati 300.000 €/anno da 2014 a 2020

Art. 9 ENEA individua modalità con cui imprese distributrici in qualità di esercenti attività di misura forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffrescamento ed acqua calda per uso domestico, contatori di fornitura, in sostituzione di quelli esistenti (anche in occasione di allacci in nuovi edifici o di ristrutturazioni), che individuano con precisione consumo effettivo e forniscono informazioni su tempo effettivo di utilizzo di energia e delle relative fasce temporali

AEEG, tenuto conto di standard internazionali e raccomandazioni di Commissione europea, predispone specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui imprese distributrici sono tenute ad uniformarsi, affinché:

  1. a) tali sistemi forniscono ai clienti finali informazioni precise su fatturazione, basate su consumi effettivi e fasce temporali di uso di energia;
  2. b) garantita sicurezza dei contatori, comunicazione dei dati misurati al momento di raccolta e loro riservatezza, conservazione ed elaborazione dati nel rispetto di norme su privacy. AEEG assicura trattamento dati storici di proprietà del cliente, tramite struttura indipendente rispetto ad operatori di mercato, distributori ed altri soggetti con interessi specifici nel settore energetico o con potenziale conflitto di interessi (anche tramite azionisti) “secondo criteri di efficienza e semplificazione”;
  3. c) su richiesta di cliente finale, contatori di energia elettrica sono in grado di tenere conto anche di energia elettrica immessa in rete direttamente da cliente finale;
  4. d) su richiesta di cliente finale dati del contatore relativi ad immissione e prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o di soggetto terzo indicato in formato comprensibile “in modo da confrontare offerte comparabili”;
  5. e) adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di informazione, trasmissione e distribuzione di energia

AEEG provvede affinché esercenti attività di misura assicurano che senza installazione di contatori di fornitura clienti ottengono informazioni adeguate con riferimento a lettura dei dati e monitoraggio di consumo energetico

Per favorire contenimento di consumi energetici tramite contabilizzazione dei consumi di ogni unità immobiliare e suddivisione delle spese in base a consumi effettivi:

  1. a) qualora riscaldamento, raffreddamento, fornitura di acqua calda ad edificio o condominio effettuati tramite allaccio a rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento (anche centralizzato) obbligatorio entro 31/12/2016installazione contatore di fornitura in corrispondenza di scambiatore di calore di collegamento a rete o dal punto di fornitura ad edifici o condominio
  2. b) in condomini ed edifici polifunzionali o forniti da fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da rete di teleriscaldamento a sistema di fornitura centralizzata che alimenta pluralità di edifici obbligatorio installare entro 31/12/2016a cura del proprietario di sotto contatori per misurare effettivo consumo di calore o raffreddamento o acqua calda per ogni unità immobiliare se ciò tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto a risparmio energetico potenziale. Eventuali casi di impossibilità tecnica ad installazione e/o inefficienza in termini di costo rispetto ai risparmi energetici riportati in apposita relazione tecnica del progettista o tecnico abilitato
  3. c) qualora sotto contatori non tecnicamente possibile o non efficienti in termini di costi per misure di riscaldamento si ricorre ad installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuale per quantificare consumo di calore in corrispondenza ad ogni corpo scaldante posto in unità immobiliare di condomini/edifici polifunzionali, salvo che installazione risulti essere non efficiente in termini di costi
  4. d) se condomini od edifici polifunzionali alimentati da teleriscaldamento o teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento per corretta suddivisione delle spese connesse a consumo di calore per riscaldamento, raffreddamento di unità immobiliare o aree comuni, nonché uso di acqua calda per fabbisogno domestico, se prodotto in modo centralizzato, importo complessivo suddiviso tra utenti finali. Se ciò impossibile o comprovata, tramite relazione tecnica asseverata, differenza di fabbisogno tecnico per di unità immobiliare costituente condominio/edificio polifunzionale superiore a 50%, possibile suddividere importo tra utenti attribuendo quota almeno pari a 70% ad effettivi prelievi volontari di energia. In tal caso importi rimanenti ripartiti secondo millesimi o mq/mc utili o potenza installate. Tali disposizioni sono facoltative in condizioni/edifici polifunzionali che al 18/7/2014hanno già provveduto ad installazione dei suddetti dispositivi ed alla suddivisione di spesa

AEEG individua modalità con cui, se tecnicamente possibile:

  1. a) imprese di distribuzione o società di vendita di gas ed energia elettrica provvedono affinché informazioni su fatture emesse siano fondate su consumo effettivo di energia:

Ø       fatturazione attuata in base a consumo effettivo almeno con cadenza annuale, in modo da consentire a cliente finale di regolare proprio consumo (Escluso gas solo per fini di cottura)

Ø       informazioni su fatturazione disponibili, almeno ogni 2 mesi, anche tramite autolettura periodica del contatore da parte di utente finale (Dati dei propri consumi forniti a fornitore di energia)

Ø       fatturazione basata su consumo stimato se cliente non comunicato lettura del proprio contatore, se questo non consente trasmissione dati per via telematica

  1. b) imprese di distribuzione o società vendita di energia elettrica e gas se installati contatori conformi a Direttive UE provvedono affinché clienti possono accedere ad informazioni su consumi storici relativamente a:

Ø       dati cumulativi relativi ad almeno 3 anni precedenti o periodo inferiore se contratto più recente

Ø       dati dettagliati comprendenti al tempo di utilizzo per ogni giorno, mese, anno (Dati a disposizione via internet a cliente per almeno 24 mesi precedenti)

AEEG individua modalità in cui società di vendita al dettaglio, indipendentemente da installazione o meno di contatori intelligenti, provvedono affinché:

  1. a) informazioni relative a fatturazione energetica e consumi storici resi disponibili, su richiesta di cliente finale, a fornitore di servizi energetici da questo designato;
  2. b) offerta a clienti finali opzione di ricevere informazioni su fatturazione e bollette in via elettronica, fornendo loro spiegazione comprensibile su compilazione fattura;
  3. c) fornite a clienti finali, oltre a fattura, anche seguenti informazioni:

Ø       prezzi correnti e consumo energetico effettivo;

Ø       confrontare consumo attuale di energia del cliente e suo consumo in anno precedente;

Ø       punti di contatto per Organizzazioni dei consumatori, Agenzie per energia (compresi siti internet) da cui possibile ottenere informazioni ai fini miglioramento di efficienza energetica, profili comparativi di utenza finale

  1. d) in occasione di invio di contratti o loro modifiche e fatture di clienti finali, distributori di energia e società di vendita di energia includono elenco dei recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti (compresi loro indirizzi internet) dove clienti possono ottenere informazioni su misure di efficienza energetica, profili comparativi su loro consumi di energia, indicazioni su utilizzo apparecchiature domestiche per ridurne consumi energetico. Elenco predisposto da AEEG ed aggiornato ogni anno;
  2. e) fornite in fatture, su richiesta del cliente, informazioni aggiuntive per consentire migliore valutazione globale dei consumi energetici, con “offerte soluzioni flessibili per pagamenti effettivi”;
  3. f) informazioni e stime dei consumi energetici forniti a consumatori, su loro richiesta, in modo da consentire loro di confrontare offerte comparabili

AEEG, avvalendosi di Sistema Informativo Integrato (SII) e banca dati di incentivi, assicura: che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per ricezione di fatture; informazioni su fatturazione con accesso ai dati relativi ai loro consumi

Ripartizione dei costi relativi ad informazioni su fatturazione per consumi individuali di riscaldamento e raffreddamento nei condomini ed edifici polifunzionali eseguita senza scopo di lucro. AEEG stabilisce entro 31/12/2016costi di riferimento indicativi per fornitori del servizio

Art. 10 GSE invia a MISE e Regioni rapporto, articolato per Regione, contenente valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento, comprendente informazioni di cui Allegato 3 pubblicato su G.U. 165/14, tenendo conto dei piani energetici ambientali elaborati da Regioni, analisi costi/benefici relativi a territorio nazionale, basata su condizioni climatiche, fattibilità economica, identità tecnica (Obiettivo è quello di individuare soluzioni più efficienti in termini di uso di ricorse e costi). MISE approva entro 31/12/2015 rapporto (aggiornato ogni 5 anni) e lo invia a Commissione Europea

Ai fini di tale valutazione GSE istituisce banca dati su cogenerazione e infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti ed in corso di realizzazione. Dati da condividere con Regioni. Ai fini di aggiornamento banca dati:

  1. a) Agenzia dogane mette a disposizione di GSE con cadenza annuale informazioni su impianti di cogenerazione
  2. b) titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento inviano a GSE dati relativi a propria infrastruttura e relativi aggiornamenti in caso di variazioni
  3. c) titolari/responsabili di impianti di cogenerazione dotano impianto di apparecchi di misurazione del calore utile (esonerate unità di cogenerazione con capacità inferiore a 50 Kwe i cui soggetti autocertificano calore utile)
  4. d) Amministrazioni pubbliche inviano dati su impianti autorizzati o agevolati e modalità di sostegno adottate
  5. e) Terna spa invia a GSE informazioni su impianti di cogenerazione

GSE definisce modalità tecniche di invio delle suddette informazioni

In base a risultati della valutazione delle analisi costi/benefici, MISE individua misure da adottare entro 2020 e 2030 può:

  1. a) sfruttare potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento, nonché teleriscaldamento e teleraffreddamento;
  2. b) definire soglie (espresse in termini di calore di scarto utile) domanda di calore o distanza tra impianti industriali e reti di teleriscaldamento;
  3. c) definire esenzioni (da aggiornare ogni 3 anni)

MISE notifica decisioni adottate a commissione Europea

Se valutazione non individua “potenziale economicamente sfruttabile”, MISE individua aree territoriali od interventi esentati da obblighi imponendo a Regione di indicare priorità di intervento “in considerazione del loro impatto su obiettivi dei prezzi energetici adottati”. Nel predisporre strumenti di pianificazione urbana, Comuni debbono tenere conto di tali misure

Sono tenuti ad eseguire analisi dei costi/benefici (anche avvalendosi di società responsabili reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento) quanti procedono a:

1)       nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica di oltre 20 MW

2)       ammodernamento di impianti di generazione elettrica con potenza termica di oltre 20 MW (installazione di attrezzature per cattura di biossido di carbonio prodotto da impianto di combustibile a scopo di stoccaggio non considerata ammodernamento)

3)       nuovi impianti industriali o loro ammodernamenti sostanziali con potenza termica totale superiore a 20 MW che generano calore di scarto a livello di temperatura utile

4)       nuove reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento o loro ammodernamento sostanziale

5)       installazione di nuovo impianto di produzione di energia termica totale superiore a 20 MW

Sono esentate da tali analisi:

  1. a) impianti di produzione di energia elettrica per carichi di punta ed energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1.500 ore/anno in 5 anni
  2. b) impianti ubicati in prossimità di sito di stoccaggio geologico approvato

Ai fini di rilascio di autorizzazioni, Stato, Regioni, Enti locali debbono tenere conto delle valutazioni di cui sopra, nonché per “motivi di diritto, proprietà o bilancio” esentare singoli impianti da obbligo di applicare opzioni considerate, “anche quando benefici sono superiori ai costi”. MISE invio a Commissione notifica delle decisioni adottate entro 3 mesi

Elettricità da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto dl rilascio, su richiesta di operatore, di garanzia di origine rilasciata da GSE:

  1. a) corrisponde a quantità standard di 1 MWh ed è relativa a produzione netta di energia misurata ad estremità di impianto o trasferita a rete. Rilascio avviene solo per elettricità annua da cogenerazione ad alto rendimento superiore a 50 MWh;
  2. b) utilizzabile da produttori per dimostrare che elettricità prodotta deriva da cogenerazione ad alto rendimento;
  3. c) rilasciata dopo verifica di attendibilità dati forniti da richiedente e loro conformità a disposizioni vigenti mediante controllo su impianti di esercizio;
  4. d) se rilasciata in altri Stati membri riconosciuta in Italia, purché garanzia include elementi di Allegato 5 pubblicato su G.U. 165/16; provenienti da Paesi che adottano strumenti di promozione ed incentivazione dicogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli italiani

Qualsiasi rifiuto di riconoscere garanzia di origine (in particolare ragioni connesse a prevenzione di frodi) fondato su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori. GSE comunica tale rifiuto con relative motivazioni a MISE che lo notifica a Commissione Europea

Qualunque forma di sostegno pubblico a favore di cogenerazione subordinata alle condizioni che energia elettrica provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che calore di scarto usato per soddisfare domanda economicamente giustificabile

Ai fini di individuazione tecnologie di cogenerazione, calcolo produzione da cogenerazione si applica D.lgs. 20/07 per determinare rendimento del processo di cogenerazione

MISE al fine di promuovere teleriscaldamento e teleraffreddamento:

  1. a) definisce standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio, compresi impianti per fornitura di calore e relativi sistemi di contabilizzazione
  2. b) stabilisce criteri per determinazione di tariffe di allaccio di utenza a rete di teleriscaldamento e modalità per esercizio diritto di scollegamento
  3. c) individua modalità con cui pubblicizzati da parte gestore di rete i prezzi di fornitura del calore, allaccio e disconnessione, attrezzature accessorie ai fini di analisi costi/benefici di teleriscaldamento
  4. d) individua condizioni di riferimento per connessione a reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, così da favorire integrazione di nuove unità di promozione del calore e numero di questa in ambito locale
  5. e) stabilisce tariffe di cessione del calore nei casi di nuove reti di teleriscaldamento se sussiste obbligo di allaccio a rete di teleriscaldamento imposto da Comuni o Regioni

Art. 11 AEEG provvede:

  1. a) previa valutazione di potenziali di aumento di efficienza energetica di infrastrutture per gas ed energia elettrica, introduce nella remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione misure per eliminare componenti che possono pregiudicare efficienza e promuovere responsabilità di operatori di rete verso sfruttamento del potenziale di efficienza esistente attraverso misure ed investimenti per introdurre nelle infrastrutture miglioramenti di efficienza vantaggiosi in termini di costi di cui tenere conto nel piano di sviluppo delle infrastrutture
  2. b) aggiornare disciplinare di accesso ad uso di rete elettrica
  3. c) verificare ed aggiornare misure di attuazione per sostenere diffusione efficiente di fonti rinnovabili e generazione distribuita
  4. d) consentire partecipazione di generazione distribuita, fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto rendimento e domanda al mercato di energia e servizi, stabilendo requisiti e modalità di partecipazione di singole unità di consumo e produzione
  5. e) regolare accesso e partecipazione di domanda ai mercati di bilanciamento, riserva ed altri servizi di sistema, definendo modalità tecniche con cui gestori organizzano partecipazione dei fornitori di servizi e consumatori o unità di consumo ed unità di produzione in base a requisiti tecnici di mercato e capacità di gestione di domanda ed aggregati
  6. f) adottare disposizioni affinché dispacciamento di energia elettrica effettuata con precedenza a parità di offerta economica, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili, impianti dicogenerazione ad alto rendimento

AEEG entro 31 Dicembre redige relazione su modalità di attuazione di quanto sopra e la invia a MISE e competenti Commissioni parlamentari

AEEG adegua componenti di tariffa elettrica al fine di superare struttura progressiva rispetto a consumi e adattarla a costi del servizio o secondo criteri di gradualità. Adeguamento di tariffe tale da stimolare “comportamenti virtuosi di cittadini, migliorare efficienza energetica. Su proposta di AEEG, MISE, al fine di tutelare clienti in fasce economicamente svantaggiose, può definire criteri per compensazione della spesa sostenuta

Art. 12 ACCREDIA sottopone a MISE e MATT per approvazione schemi di certificazione ed accreditamento per conformità di norme tecniche, esperti in gestione di energia, sistemi di gestione di energia

Ai fini di favorire diffusione uso di diagnosi energetiche da parte di clienti UNI-CEI elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetica rivolta a settori residenziale, industriale, terziario, trasporti, certificazione volontaria di auditori energetici nei settori di industria, terziario, trasporto ed installatori di elementi edilizi per miglioramento di prestazione energetica di edifici. Regione definisce programmi di formazione finalizzati a qualificazione diauditori energetici

A partire da 18/7/2016 ammesso beneficio su certificati bianchi solo a soggetti in possesso di certificazione a norme UNI CEI 11352 e 11339

ENEA definisce protocollo per iscrizione ad Elenco di ESCO certificate UNI ENI 11352, esperti in gestione di energia certificata secondo norme UNI ENI 11339, organizzazioni certificate ISO 50001, auditori energetici certificati

Art. 13 ENEA predispone programma triennale di informazione e formazione finalizzata a promuovere un efficiente uso di energia, comprendente azioni volte a:

1)       sostenere, sensibilizzare, incoraggiare imprese nell’esecuzione di diagnosi energetiche con successivo uso di incentivi per istallazione di tecnologie efficienti;

2)       stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscono a ridurre consumi di energia in Amministrazioni pubbliche;

3)       educare studenti di scuole di ogni ordine e grado ad uso consapevole di energia;

4)       sensibilizzare famiglie (in particolare condomini) rispetto a benefici di diagnosi energetiche ed uso consapevole di energia;

5)       favorire partecipazione di banche ed istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento di efficienza energetica, anche tramite messa a disposizione di esperienze di partenariato pubblico e privato;

6)       sensibilizzare imprese e clienti domestici su uso efficiente di energia, anche tramite diffusione informazioni su meccanismi di incentivazione e modalità di accesso a privati;

7)       promuovere programmi di formazione per qualificare soggetti operanti nei servizi energetici (in particolare auditori energetici, installatori elementi edilizi connessi ad energia)

Programma sottoposto a MISE e MATT per copertura finanziaria (Stanziati 1.000.000 € per anni 2016 e 2017)

ART. 14 Contratto di prestazione energetica stipulato da Amministrazione pubblica, contiene elementi minimi di Allegato 5 pubblicato su G.U. 165/16, così come modificato da ENEA. Regioni forniscono supporto tecnico ad Amministrazioni pubbliche nella stesura di contratti

MISE approva con decreto Linee guida per semplificare ed armonizzare procedure autorizzative per: installazione in ambito residenziale e terziario di impianti tecnologici per efficienza energetica e sfruttamento delle fonti rinnovabili; regole per attestazione di prestazione energetica di edifici; requisiti di certificatori; sistema di controllo e sanzioni. Linee guida mirano a

–          gestione procedure autorizzative tramite portali on line accessibili a cittadini ed imprese, contenenti vincoli emergenti da pianificazione urbanistica

–          conformità e snellimento di documenti a supporto di richieste autorizzative

–          applicazione di costi amministrativi od istruttori massimi, tali da incoraggiare installazione di tecnologie efficienti

In caso di edifici di nuova costruzione con riduzione minima del 20% di prestazione energetica, spessore di murature esterne, tamponature, muri portanti, solai intermedi, chiusure superiori ed inferiori comprese tra 30 e 60 cm. non considerate nel computo per determinare volumi, altezze, superfici, rapporti di copertura (Deroghe a rilascio titoli abilitativi in merito a distanze minime tra edifici, confini di proprietà, protezione da strada/ferrovia, nonché ad altezze massime di edifici)

In caso di interventi di riqualificazione energetica in edifici esistenti che comportano maggiore spessore in murature esterne ed elementi di chiusura superiore ed inferiore necessari per ottenere riduzione di almeno 10% dei limiti ditrasmittenza consentito derogare nei procedimenti di rilascio titoli abilitativi da normative e regolamenti edilizi in merito a distanze minime nella misura massima di 25 cm. per maggiore spessore di pareti verticali esterne ed altezze massime di edifici, 30 cm. per maggiore spessore di elementi di copertura

Per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni (Oltre 35.000 TEP/anno) riconoscimento certificati bianchi prorogata per anni 2015 e 2016, previa verifica di “reali peculiarità dei progetti in grado di produrre nuovi risparmi di energia almeno pari a soglia minima indicata ed avviati entro 31/12/2015, rispondendo a collegamento funzionale ad impianti energeticamente efficienti installati nello stesso sito industriale, efficientamento energetico di impianti collegati a stessa filiera produttiva”

Vietato ai distributori di energia, gestori sistemi di distribuzione e società di vendita al dettaglio di tenere comportamenti che possono ostacolare sviluppo mercato dei servizi energetici, compresa preclusione di acceso al mercato a concorrenti. Stato, Regioni, Enti locali favoriscono eliminazione di ostacoli ad efficienza energetica tramite semplificazione di procedure amministrative, adozione orientamenti e comunicazioni interpretative, messa a disposizione di informazioni chiare e precise per promozione di efficienza energetica

Art. 15 Istituito presso MISE “Fondo nazionale per efficienza energetica”, la cui dotazione iniziale di 25.000.000 € può essere integrata

–          nel periodo 2015-2020 da risorse confluite nel Fondo in base a D.Lgs. 28/11;

–          fino a 15.000.000 €/anno nel periodo 2014-2020 a carico di MISE e 35.000.000 € a carico di MATT;

–          ulteriori risorse a carico di MISE e MATT “a valere sui proventi annui di aste di quote di emissione di CO2 destinati a progetti energetico ambientali

Fondo avente natura rotativa destinato a sostenere finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati, anche tramite ESCO, forme di partenariato pubblico–privato, società di progetto o scopo appositamente costituite mediante 2 sezioni destinate a:

1)       concessione di garanzie su singole operazioni o portafogli di operazioni finanziarie

2)       erogazione di finanziamenti direttamente o attraverso banche ed intermediari finanziari (compresa BEI), anche mediante sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso

Fondo destinato a favorire finanziamento di interventi coerenti con raggiungimento obiettivi di efficienza energetica, promuovendo coinvolgimento di Istituti finanziari nazionali e UE ed investitori privati per:

1)       interventi di miglioramento di efficienza energetica di edifici di Amministrazione pubblica;

2)       realizzazione e/o ampliamento di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

3)       efficienza energetica di servizi ed infrastrutture pubbliche (compresa illuminazione pubblica);

4)       efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale (compresa edilizia popolare);

5)       efficienza energetica e riduzione consumi di energia nei settori di industria e servizi

MISE individua priorità di intervento, criteri e condizioni di funzionamento ed intervento di Fondo, nonché modalità di articolazione per Sezioni (di cui 1 dedicata a teleriscaldamento) e relative prime dotazioni. Nell’ambito di programmi ammissibili al Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, priorità concessa ad interventi volti a:

1)       creare nuova occupazione;

2)       migliorare efficienza energetica di intero edificio;

3)       promuovere nuovi edifici ad energia “quasi zero”;

4)       introdurre misure di protezione antisismica, oltre a riqualificazione energetica;

5)       realizzare reti per teleriscaldamento e teleraffreddamento in ambito agricolo o connesse a generazione distribuita a biomassa

Dotazione di Fondo incrementata mediante versamento volontario di contributo da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Enti ed Organismi pubblici, compresi fondi di programmazione europea

Interventi di garanzia del Fondo assistiti da garanzia di Stato, secondo criteri stabiliti con decreto da MEF, nonché da garanzia del Fondo Europeo di Investimenti

Gestione del Fondo e dei relativi interventi affidata, sulla base di 1 o più convenzioni a società in house o a società in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi

Art. 16 Sanzioni erogate da MISE, Regioni, AEEG “in modo da assicurare ad interessai piena conoscenza di atti istruttori, contraddittorio in forma scritta ed orale, verbalizzazione e separazione tra funzioni istruttorie e decisionali.

Autorità competenti valutati elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, avvia procedimento sanzionatorio (anche in forma semplificata) mediante contestazione o notifica estremi di violazione, specificando: Autorità competente; oggetto di contestazione; esposizione dei fatti essenziali circa violazione contestata; nominativo del responsabile del procedimento ed Ufficio dove possibile presentare memorie; indicazione termine di ricorso (comunque almeno 30 giorni); diffida a regolarizzare posizione; possibilità di estinguere illecito ottemperando a diffida e pagamento di sanzione; menzione di effettuare pagamento in misura ridotta; termine di conclusione del pagamento

In caso di accertata violazione, trasgressore ed eventuali obbligati in solido sono diffidati a regolarizzare posizione entro 45 giorni da contestazione

In caso di ottemperanza a diffida trasgressore può pagare minimo di sanzione entro 30 giorni da termine fissato con conseguente estinzione di illecito. Pagamento avviene mediante versamento ad Amministrazione competente senza possibilità di compensazione. Di pagamenti effettuati data comunicazione mensile ad Autorità competente con modalità informatiche

Proventi derivanti da applicazione di sanzioni versati in apposito capitolo di bilancio

Art. 17 A partire dal 2016 e poi ogni 3 anni MISE, di concerto con MATT e su proposta di ENEA, approva ed invia a Commissione Europea piano di azione nazionale per efficienza energetica comprendente:

  1. a) misure significative per miglioramento di efficienza energetica;
  2. b) risparmi energetici conseguiti ed attesi, inclusi quelli su fornitura, trasmissione e distribuzione di energia, nonché in usi finali di questa in vista di conseguimento di obiettivi nazionali di efficienza;
  3. c) stime aggiornate su consumo di energia primaria prevista nel 2020;
  4. d) esame quantitativo riguardante sviluppo attuale e furto di mercato servizi energetici

Entro 30 giorni MISE, su proposta di GSE, approva  ed invia a Commissione Europea relazione annuale su cogenerazione, contenente:

  1. a) statistiche su produzione nazionale di energia elettrica e calore di cogenerazione ad alto o basso rendi,mento in relazione a produzione totale di calore ed energia elettrica;
  2. b) statistiche relative a capacità di cogenerazione di calore ed energia elettrica e combustibili usati per cogenerazione;
  3. c) statistiche relative a produzione e capacità di teleriscaldamento e teleraffreddamento in relazione a produzione e capacità totale di calore ed energia elettrica;
  4. d) statistiche su risparmi di energia primaria realizzati applicando cogenerazione

Sanzioni:

Grandi imprese ed imprese a forte consumo di energia che non effettuano diagnosi: multa da 4.000 a 40.000 €

Se diagnosi non eseguita in conformità a prescrizioni di legge: multa da 2.000 a 20.000 €

Esercente attività di misura che in violazione alle modalità individuate da AEEG non fornisce ai clienti finali contatori di fornitura aventi caratteristiche prescritte: multa da 500 a 2.500 €/contatore

Esercente attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi a specifiche fissate da AEEG: multa da 500 a 2.500 €

Esercente attività di misura che al momento installazione contatori di fornitura non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate a quanto stabilito da AEEG (in particolare su effettivo potenziale con riferimento a lettura dei dati e monitoraggio di consumo energetico): multa da 250 a 1.500 €

Esercente attività di misura che non ottempera ad obbligo di installazione di contatori di fornitura entro termine prescritto: multa da 500 a 2.500 €

Proprietario di unità immobiliare che non insilala entro termine prescritto sottocontatore: multa da 500 a 2.500 €/unità immobiliare. Esclusi immobili per cui progettista o tecnico abilitato redige relazione attestante che installazione del contatore non è tecnicamente possibile o non efficiente in termini di costi o non proporzionale rispetto a risparmio energetico

Proprietario di unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuale per misurare consumo in prossimità di ogni corpo scaldante presente in unità immobiliare: multa da 500 a 2.500 €/unità immobiliare. Disposizione non applicata in caso di relazione tecnica redatta da progettista o tecnico abilitato attestante non efficienza in termini di costi di tale installazione

Condominio alimentato da teleriscaldamento o teleraffreddamento o sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese: multa da 250 a 2.500 €

Impresa distribuzione o società di vendita al dettaglio che non fornisce nelle fatture emesse nei confronti di clienti presso cui non installati contatori intelligenti le informazioni previste da AEEG: multa da 150 a 2.500 €/omissione

Impresa distribuzione o società di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas che non consente a cliente di accedere ad informazioni complementari su consumi storici secondo quanto previsto da AEEG: multa da 150 a 2.500 €/cliente

Impresa di vendita energia al dettaglio con non rende disponibili su richiesta di cliente le informazioni sulla fatturazione emessa, o non offre al cliente opzione di ricevere informazioni su frattura e bolletta per via informatica, o non fornisce su richiesta di cliente spiegazioni adeguate, o non fornisce a cliente informazioni su stime dei costi energetici tali da consentirgli di confrontare le offerte comparabili: multa da 150 a 2.500 €/violazione

Impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente per ricezione di fatture od informazioni su fatturazioni o per accesso a dati relativi a consumi: multa da 300 a 5.000 €

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