RISO (Reg. 1709/03, 1308/13; Legge 154/16; D.Lgs. 131/17; D.M. 13/5/16, 26/7/17, 7/8/18, 8/11/18, 1/4/20, 9/11/21) (cereal26)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF), Ispettorato Centrale Tutela di Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Ente Nazionale Risi (ENR).
Chiunque produce e trasforma in base a Reg. 1308/13 e D.Lgs. 131/17:
- risone: riso provvisto di lolla dopo trebbiatura
- riso semigreggio: risone da cui asportata soltanto lolla (comprese denominazioni commerciali “riso bruno”, “riso cargo”, “riso sbramato”
- riso semilavorato: risone da cui asportata lolla, parte del germe, strati esterni del pericarpo (in tutto o in parte) ma non quelli interni
- riso lavorato: risone da cui asportata lolla, tutti gli strati esterni ed interni di pericarpo, tutto il germe in caso di riso a grani lunghi e a grani medi, almeno parte di germe in caso di riso a grani tondi, ma in cui possono sussistere striature bianche longitudinali su massimo 10% grani
- riso a grani tondi: riso avente grani di lunghezza inferiore a 5,2 mm. con rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2
- riso a grani medi: riso avente grani di lunghezza compresa tra 5, 2 e 6 mm. con rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3
- riso a grani lunghi: categoria A se di lunghezza superiore a 6 mm. e rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2 e 3; categoria B se di lunghezza superiore a 6 mm. e rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3. Misurazione di grani effettuata su riso lavorato in base a: prelievo campione rappresentativo di partita/selezione di grani interi (compresi quelli a maturazione incompleta); esecuzione di 2 misurazioni ognuna su 100 grani; determinazione risultato medio in mm.
- rotture di riso: frammenti di grani aventi lunghezza inferiore a ¾ di lunghezza media di grano intero
- grani e rotture non di qualità perfetta suddivisi in:
- grani interi: grani a cui tolta parte del dente
- grani spuntati: grani a cui tolto tutto il dente
- grani riti o rotture: grani a cui tolta parte del volume superiore al dente comprendenti: grosse rotture (frammenti di grani di lunghezza superiore a 50% di quella di grano senza costituire grano intero)
- medie rotture (frammenti di grano aventi lunghezza superiore a ¼ lunghezza di grani senza raggiungere taglia grosse rotture); piccole rotture (frammenti di grani che non raggiungono ¼ di grano ma non passano tramite setaccio con maglia di 1,4 mm.) frammenti (piccoli frammenti di grano che passano tramite setaccio con maglie di 1.4 mm.) a cui assimilati grani spaccati (frammenti di grano provocati da spaccatura longitudinale di grano)
- grani striati: grani o rotture con striature di pericarpo pigmentato, la cui lunghezza maggiore di 50% del grano con superficie rivestita da striature inferiore al 25% di superficie totale
- grani pigmentati: grani o rotture con pericarpo di colore diverso da quello tipico della varietà su oltre il25% della superficie del grano
- grani danneggiati: grani o rotture con deterioramento evidente, causato da umidità, infestazioni, malattie altre cause (escluso grano danneggiato da calore)
- grani danneggiati da calore: grani o rotture il cui colore modificato per effetto di riscaldamento di origine microbiologica. Sono compresi grani di colore giallo scuro e quelli di colore arancio/scuro nel riso parboileo
- grani immaturi: grani o rotture a maturazione incompleta
- grani che presentano deformità naturali: grani che mostrano deformità naturali di origine ereditaria o meno, rispetto a caratteristiche morfologiche tipiche di varietà
- grani gessati: grano di cui almeno 75% della superficie presenta aspetto opaco e farinoso (90% per la varietà a perla estesa iscritte nel registro varietale)
- grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo
- grani vaiolati: grani con piccolo carassio ben delimitato di colore scuro e forma più o meno regolare, nonché grani con striature nere leggere e superficiali e macchie non presentano alone giallo o scuro
- grani maculati: grani che hanno subito in un punto ristretto di superficie un’evidente alterazione del colore (Macchie nerastre, rossastre, brune; striature non profonde). Se macchie visibili su ampiezza superiore al 50%, grani considerati come grani gialli
- grani di altre varietà: grani o rotture diverse da quelle compatibili con nome di alimento
- peck: grani o rotture di riso parboiled, dove oltre 25% di superficie è di colore marrone scuro o nero dovuto al processo parboiled
- materie estranee commestibili: presenza di semi o parti di semi e loro derivati commestibili ed altre sostanze alimentari
- materie estranee non commestibili: presenza di sostanze minerali (pietra, sabbia, polvere), o vegetali (frammenti di paglia), o animali (insetti morti) non commestibili, ma non tossiche
Iter procedurale:
Reg. 1709/03 come modificato da ultimo da Reg. 1333/13, stabilisce che:
- produttori/Organizzazioni di produttori inviano ogni anno ad AGEA:
- entro 15 Ottobre dichiarazione delle scorte detenute al 31 Agosto distinguendo tra le varie tipologie di riso, ed indicando per ognuna quantitativi detenuti e rese in grani interi
- entro 15 Novembre dichiarazione di raccolto, distinguendo tra le varie tipologie di riso e indicando per ognuna superficie utilizzata e produzione ottenuta
- riserie inviano entro 15 Ottobre ad AGEA dichiarazione delle scorte di riso detenute al 31 Agosto distinguendo tra le varie tipologie di riso, e tra prodotti UE e prodotti importati da Paesi Terzi, nonché indicando per ognuna i quantitativi in giacenza ripartiti in base alla fase di lavorazione. Per ogni quantitativo di risone o riso semi lavorato indicare anche resa in grani interi
Stato membro invia alla Commissione UE:
- entro 15 Novembre le informazioni indicate in Allegati I e II pubblicati su GUCE 243/03 e quelle derivanti dal riepilogo dei dati delle dichiarazioni relative alle scorte inviate da produttori e riserie
- entro 15 Dicembre le informazioni indicate in Allegato III pubblicato su GUCE 243/03 derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di raccolto inviate da produttori e stime delle rese in grani interi previste per raccolto
Tali informazioni possono essere modificate fino a 15 Gennaio.
Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie per accertare veridicità delle informazioni inviate, comunicando decisioni prese al riguardo (compresa centralizzazione delle dichiarazioni su scala nazionale) a Commissione Europea.
MIPAAF, con DM 13/05/16, ha istituito un tavolo di concertazione per le politiche di mercato del riso, composto da: 4 rappresentanti di Ministero; 2 rappresentanti di Ente Nazionale Risi; 1 rappresentante di AGEA; 1 rappresentante di ISMEA; 1 rappresentante di CREA; 3 rappresentanti di Regioni; 5 rappresentanti di Organismi professionali maggiormente rappresentativi a livello nazionale nella produzione e trasformazione di riso e commercio e distribuzione di prodotti agroalimentari (per ogni componente viene nominato un suo supplente). Tavolo ha il compito di:
- monitorare andamento del mercato nazionale ed internazionale del riso
- eseguire analisi, studi, ricerche su politiche nazionali ed internazionali sul riso, compresa attuazione a livello nazionale di Politica Agricola Comune (PAL), ed Organizzazione Comune di Mercato (OCM)
- eseguire analisi, studi, ricerche (anche di mercato) su aspetti di interesse per il settore del riso
- individuare criticità nel mercato e nelle politiche (nazionali ed internazionali) del settore riso (comprese quelle relative a sua commercializzazione)
- elaborare proposte volte a definire strumenti ed azioni per mitigare eventuali criticità intervenute nel settore, nonché migliorare le condizioni di mercato, anche tramite aggregazione dell’offerta di riso
- realizzare, su indicazione del Tavolo, attività di studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle materie precedenti
- coordinare eventuali gruppi di lavoro costituiti dai soggetti componenti il Tavolo ed altri Enti/Istituti di ricerca su particolari materie, riferendo al Tavolo i risultati conseguiti
D.Lgs. 131/17 ha definito le modalità di produzione e vendita di “riso greggio” per alimentazione umana (cioè seme della pianta di riso ancora rivestito della glumella), “riso semi greggio o integrale” (cioè prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della glumella), “riso” (cioè prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della glumella e successiva asportazione, totale o parziale, di pericarpo e germe), con esclusione del prodotto DOP/IGP o del prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.
D.Lgs. 131/17 ha classificato il riso in “riso a grani tondi” o “riso tondo”, “riso originario”, “riso a grani medi” o “riso medio”, “riso a grani lunghi A” o “riso lungo A”, “riso a grani lunghi B” o “riso lungo B”, le cui caratteristiche sono riportate sopra (per “riso semi greggio o integrale” i parametri biometrici sono relativi ai grani del corrispondente riso lavorato).
Nella denominazione dell’alimento deve figurare:
- nome delle varietà del riso greggio elencate nel Registro, purché non siano le varietà tradizionali
- indicazione “semilavorato” o “integrale” o “semigreggio”, se lavorazione subita è diversa da quella indicata per il riso
- particolare trattamento subito
- colore del pericarpo, se diverso da biancastro e dovuto alle caratteristiche delle varietà di riso greggio da cui ottenuto
- dicitura “miscela di risi colorati” in caso di prodotto ottenuto da 2 o più varietà di riso greggio, aventi pericarpo di colore diverso, appartenenti in combinazione a gruppi diversi, che hanno subito lavorazioni o trattamenti diversi. È vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled, se nelle miscele non sono presenti anche risi colorati
Sulla confezione è ammesso riportare nomi di fantasia e particolari caratteristiche del prodotto, purché non in contrasto con la denominazione di alimento e non traggono in inganno il consumatore in merito a qualità e composizione del prodotto.
Vietato invece riportare in confezione qualunque riferimento a “riso tondo”, o “riso medio”, o “riso lungo A/B”, mentre è consentito indicare le varietà componenti la miscela.
Denominazione “riso” è riservata alla definizione di “riso” e “riso semigreggio”. Vietato vendere o immettere in consumo per alimentazione umana con il nome di “riso” un prodotto non corrispondente alle caratteristiche qualitative riportate in Allegato 4 a D.Lgs. 131/17 pubblicato su GU 209/17 ed individuate applicando metodi di analisi merceologici di cui ad Allegato 5 pubblicato su GU 209/17.
D.Lgs. 131/17 istituisce le denominazioni “riso Arboreo”, “riso Roma”, “riso Baldo”, “riso Carnaroli”, “riso Ribe”, “riso Vialone nano”, “riso S. Andrea”, le cui caratteristiche sono riportate in Allegato 2 pubblicato su GU 209/17. Tali denominazioni sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione della omonima varietà di riso greggio descritta nel Registro, o di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate in Allegato 2 iscritta nel Registro. Nella denominazione di tale prodotto è vietato utilizzare denominazioni “riso tondo”, “riso medio”, “riso lungo A/B”, mentre deve figurare le indicazioni “semi lavorato” o “integrale o semi greggio” seguito dal particolare trattamento subito dal riso.
Ammessa indicazione “classico” in caso di alimento per cui è garantita la tracciabilità varietale secondo criteri fissati con decreto da MIPAAF.
Istituito presso ENR un Registro contenente elenco di:
- varietà agronomiche di riso greggio, il cui nome può accompagnare alimento con relativa descrizione morfologica dei grani
- varietà agronomiche, il cui prodotto può rientrare nella denominazione di alimento, purché avente caratteristiche del grano di cui ad Allegato 2 pubblicato su GU 209/17
- descrizioni morfologiche dei grani delle varietà di cui alla lettera b)
Ente comunica istituzione del Registro ai costitutori delle varietà, ai responsabili della conservazione in purezza, ai portatori di interesse, affinché possano fare richiesta di inserimento di nuova varietà nel Registro, nel rispetto delle disposizioni riportate in Allegato e pubblicato su GU 209/17.
Registro, pubblicato sul sito di ENR, viene aggiornato con iscrizione di nuove varietà o cancellazione di quelle esistenti entro il 31 Agosto, con effetto a partire dalla campagna di commercializzazione successiva che inizia il 1 Settembre.
Qualora il riso benefici di marchi collettivi sulla confezione e/o nella denominazione dell’alimento, può riportare le indicazioni previste dai rispettivi regolamenti d’uso.
MIPAAF e ENR svolgono attività di controllo sulla corretta applicazione del D.Lgs. 131/17. In caso di irregolarità accertate, ICQRF provvede a comminare le sanzioni, il cui versamento deve avvenire a favore della Tesoreria di Stato.
D.M. 7/8/2018, come modificato dal D.M. 8/11/2018, definisce modalità per utilizzo volontario dell’indicazione “riso classico” da parte di soggetti che si impegnano a:
- coltivare e produrre in Italia o acquistare risone delle varietà Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano, Ribe
- lavorare il risone delle suddette varietà e confezionarne il prodotto ottenuto
Soggetti che coltivano risone tutelato da una DOP/IGP riconosciuta da UE, al fine di apporre termine “classico”, debbono aderire ad un sistema di tracciabilità varietale del riso, in grado di assicurare il rispetto dei seguenti adempimenti da parte di:
- risicoltore, che è tenuto a:
- produrre solo il riso delle varietà scelte di cui sopra, utilizzando semente certificata (conservare in azienda: documenti di trasporto; fatture, cartellini relativi all’acquisto del seme) in quantità almeno pari a 180 kg/Ha in caso di semina a file interrate (ammessa una tolleranza in meno del 5% per varietà Arboreo, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea e Vialone nano e del 10% per la varietà Ribe), ridotta ad almeno 50 Kg/Ha in caso di semina con utilizzo della pacciamatura
- inviare ad ENR, entro il 20 Luglio: modulo di adesione al sistema di tracciabilità (comprendente accettazione di sottoporsi ai controlli e di inserire la propria ragione sociale e varietà di riso classico in produzione in Albo di ENR pubblicato sul suo sito web); denuncia di superficie investita a “riso classico”
- conservare la produzione di ogni varietà di “riso classico” in un magazzino o contenitore separato ed identificato in modo da garantirne la tracciabilità
- presentare ad ENR la denuncia di produzione entro il 10 Novembre, evidenziando la produzione ottenuta per ogni codice di varietà di “riso classico”
- riportare nel contratto di compravendita, o nel documento di trasporto, o nella fattura di vendita che il prodotto è destinato alla produzione di “riso classico”
- presentare ad ENR a fine campagna la denuncia delle rimanenze, distinta per codice di varietà di “riso classico”
- riseria/pileria, confezionatore, commerciante di risone, che è tenuto a:
- indicare nel contratto di compravendita, o documento di trasporto che il prodotto è destinato a riso “classico” (documenti da conservare in azienda)
- mantenere ogni varietà destinata alla produzione di riso “classico” in magazzino o in contenitore separata ed identificata
- eseguire la lavorazione ed il confezionamento di riso “classico” in modo separato rispetto al resto, indicando il locale di stoccaggio ed i lotti dei prodotti ottenuti
- se il riso viene trasferito al confezionatore, indicare nei documenti di trasporto e nei registri di carico e scarico che si tratta di riso “classico”
- riportare nel registro di magazzino l’indicazione che il prodotto è destinato alla produzione e commercializzazione di riso “classico”
- comunicare entro giorno 15 del mese successivo a ENR i movimenti giornalieri di carico e scarico di riso “classico” (distinti per varietà) intervenuti nel mese precedente, utilizzando il Modello D5 (per il trasformatore) o D5 bis (per il commerciante)
- presentare denuncia delle rimanenze di riso “classico” ad ENR distinta per codice varietale
ENR è tenuto a:
- inserire entro il 31 Luglio nell’Albo i nominativi dei risicoltori che ogni anno presentano domanda di adesione al sistema di tracciabilità, evidenziando: loro ragione sociale; varietà richiesta a riso “classico”; superficie coltivata per ogni codice varietale
- riportare, nel proprio sistema informatico, le produzioni denunciate a riso “classico” dai risicoltori, distinte per codice varietale
- implementare il data base del proprio sistema informatico con le partite destinate alla produzione di riso “classico”, indicando: produttore; varietà; quantitativo iniziale; uscite del prodotto
- prevedere nell’ambito del proprio sistema informatico un controllo automatico, in grado di segnalare, al momento della emissione dei documenti di trasporto, la disponibilità o meno del quantitativo di risone destinato a riso “classico”
- indicare nel documento di trasporto emesso che il prodotto è destinato a riso “classico”, con relativo codice varietale
- indicare nel proprio sistema informatico le rimanenze di riso “classico” vigenti a fine campagna distinte per codice varietale
Operatori della filiera chiedono di registrarsi presso il sistema informatico di ENR (modulistica reperibile presso il sito di questo) ai fini della tracciabilità varietale di riso “classico”. La registrazione consente ad essi di accedere al sistema, visualizzare i propri movimenti e gestire le denunce.
Risicoltore può sempre ritirarsi dal sistema di tracciabilità per l’intera superficie dichiarata prima della denuncia di produzione, tramite comunicazione inviata ad ENR.
ENR verifica la congruità della documentazione inviata con i dati presenti nel proprio sistema informatico ed esegue controlli in loco.
MIPAAF, con D.M. 26/7/17, modificato da ultimo con D.M. 28/12/2021, ha stabilito in via sperimentale fino al 31/12/2022 l’obbligo di riportare nella etichetta del riso, salvo per prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altro Stato membro o Paese terzo:
- nome del paese di coltivazione del riso
- nome del paese in cui viene eseguita lavorazione e/o trasformazione del risone
- nome del paese di confezionamento del riso
Se riso coltivato, lavorato, confezionato nello stesso Paese, sufficiente riportare solo dicitura “origine del riso” seguita dal nome del Paese in cui avvengono tali operazioni. Se ogni operazione avviene invece nel territorio di più Stati membri o di Paesi situati fuori da UE, occorre indicare luogo dove operazione è attuata (anche in assenza di miscele) usando dicitura “UE”, “non UE”, “UE e non UE”.
Indicazione di origine è apposta in etichetta in modo ben visibile, con caratteri facilmente riconoscibili, leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a 1,2 mm.
MIPAAF definisce campagne di promozione per far conoscere suddetti sistemi di etichettatura.
Entità aiuto:
MIPAAF, con D.M. 9/11/2021, ha stabilito in 0,34 €/100 kg di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2021/2022.
Partecipazione al Tavolo non prevede l’erogazione di alcun compenso o indennità.
Proventi delle sanzioni sono destinati per il 50% al miglioramento di efficienza delle attività di controllo.
Sanzioni:
Chiunque riporta i nomi di varietà di riso greggio nella confezione senza che queste siano presenti nella denominazione dell’alimento: multa da 600 a 3.500 €.
Chiunque non rispetta le disposizioni su indicazione/origine del riso di cui al D.M. 26/7/2017: multa da 1.600 a 9.500 €
In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti nel sistema di tracciabilità, o eventuali irregolarità rilevate nel sistema di tracciabilità varietale: divieto di commercializzare il riso come “classico”.