RISERVE NATURALI DEMANIALI E REGIONALI (Legge 394/91, 426/98, 141/19; D.M. 15/12/84, 10/2/85, 20/7/87, 16/10/13; L.R. 15/94, 44/95; D.G.R.M. 23/4/96, 13/5/96, 29/7/96, 02/09/96) (teramb05)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF); Ministero Ambiente Tutela Territorio, Mare (MATTM); Ente gestore di Riserva/Parco (Ente gestore); Regioni; Comuni; agricoltori; cittadini.
Iter procedurale:
MIPAAF indica a MATTM aree “facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, Regioni, Comuni suscettibili di trasformazione in riserve naturali statali”, allegando apposita cartografia su cui delineare confini della riserva.
MATTM definisce:
- classificazione delle aree protette, in base a delibera del 02/12/1996, in: Parco Nazionale; Riserva naturale statale; Riserva naturale interregionale; Parco naturale regionale; Riserva naturale regionale; Zona umida di importanza internazionale; Zona di protezione speciale ZPS (Territorio idoneo per estensione e localizzazione geografica alla conservazione di specie di uccelli selvatici); Zona speciale di conservazione ZSC (Area naturale comprendente zone terrestri ed acquatiche, che si distingue per certe caratteristiche geografiche, biotiche, naturali, contribuendo a conservare habitat naturale, flora e fauna selvatica, biodiversità dell’ambiente Alpino, Appennino, Mediterraneo)
- con decreto, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, le direttive per la gestione della Riserva naturale demaniale (v. Abbadia di Fiastra), contenente disposizioni in merito a:
- accesso alla Riserva, da ritenersi libero per i residenti del Comune interessato e per i visitatori (singoli o in piccoli gruppi), provenienti da altri Comuni. Ente gestore può, comunque, per “motivi di tutela naturalistica” vietare l’accesso in determinate aree o periodi, o consentirlo solo lungo percorsi prestabiliti. Per gruppi numerosi l’accesso è consentito solo lungo percorsi prestabiliti e previa autorizzazione dell’Ente gestore;
- “raccolta di legna secca a terra nelle zone boschive” da parte della popolazione;
- uso dei pascoli, fissando limiti di carico pascolivo ed eventuali aree da escludere dal pascolo “per motivi di tutela ambientale o per consentire, attraverso la rotazione, il miglioramento del cotico erboso”. Vietato agli allevatori di portare armi;
- interventi di miglioramento del soprassuolo boschivo, atti a “garantire la conservazione di ambienti o le informazioni di speciale significato”;
- piani per migliorare, in quantità e qualità, il patrimonio faunistico, garantendo l’equilibrio biologico;
- Comitato per le aree naturali protette, con il compito di redigere la Carta della Natura;
- parametri di ripartizione delle risorse tra le Regioni, distinguendo tra aree protette di rilievo nazionale e regionale;
- fondo di riserva volto a promuovere attività agricole eco-compatibili (in particolare agricoltura biologica) nelle aree naturali protette.
Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni definisce, su proposta di MATTM, l’Elenco delle aree naturali protette pubblicato su G.U. 205/03. Per la Regione Marche sono incluse nell’elenco: Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga; Parco Nazionale dei Monti Sibillini; Riserva naturale Abbadia di Fiastra (istituita con DM 10/12/1985 pubblicato su GU 4/1996); Riserva naturale della Montagna di Torricchio. Iscrizione in Elenco è condizione indispensabile per ottenere benefici statali. MATTM, con D.M. 16710/2013, ha modificato lo statuto del Parco Nazionale dei Sibillini e del Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga.
Regioni promuovono la costituzione di aree naturali protette, allo scopo di:
- individuare metodi di gestione o di ripristino del territorio capaci di garantire l’equilibrio tra uomo ed ambiente, anche mediante la salvaguardia di attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- conservare: specie animali e vegetali; singolarità geologiche e biologiche; biotopi; foreste; equilibri ecologici;
- promuovere attività di formazione, educazione, ricerca scientifica, “nonché attività ricreative compatibili”;
- ricostruire gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali.
Regione Marche distingue le aree naturali protette in:
- Parchi naturali, composti da vaste aree (anche di ambito interregionale), aventi particolari valori naturalistici, ambientali “artistici e delle tradizioni culturali delle popolazioni locali”;
- Riserve naturali, composte da “aree di ridotta dimensione che contengono 1 o più specie naturalistiche rilevanti della flora e fauna”. Riserve sono divise in generali e particolari “a seconda che siano costituite per la tutela dell’ambiente in generale o per la tutela di suoi specifici valori”. Riserve naturali generali si distinguono a loro volta in:
- Integrali, finalizzate alla conservazione dell’ambiente nella sua globalità, in cui non è ammesso alcun intervento (salvo che per ricerca scientifica);
- orientate in cui è vietato costruire od ampliare le opere edilizie vigenti, salvo interventi di restauro di ambienti alterati o degradati;
- aree contigue a Parchi e Riserve naturali “da sottoporre a particolare tutela”.
Regione svolge seguenti funzioni:
- istituisce Parchi regionali con legge regionale e Riserve naturali con delibera del Consiglio regionale, dopo aver indetto una Conferenza a cui sono invitati Comuni, Province, Unioni Montane interessate, che provvede entro 60 giorni ad elaborare un documento comprendente: perimetrazione provvisoria del territorio; obiettivi da perseguire; termini di tutela e sviluppo dell’area; valutazione degli effetti della istituzione dell’area protetta; soluzioni organizzative adeguate all’area protetta. Se documento non predisposto nei termini, Giunta Regionale presenta una propria proposta di istituzione dell’area protetta al Consiglio regionale, che investe prioritariamente aree del demanio e del patrimonio forestale di Regione, Province, Comuni, altri Enti pubblici (esclusi territori già inseriti in Parchi nazionali o Riserve naturali protette). Atto istitutivo dell’area protetta è approvato dal Consiglio regionale, previa consultazione delle Organizzazioni agricole e contiene:
- perimetro provvisorio dell’area (riportato almeno in scala 1:10.000)
- tipo di area protetta istituita
- organi di gestione e criteri per la loro composizione. Gestione del Parco è affidata ad appositi Enti regionali di diritto pubblico, mentre la gestione della Riserva naturale è affidata a:
- Provincia, Comune, Unione Montana se questa ricade interamente nel territorio di questi
- Organismo di emanazione dei Parchi istituiti, od Organismi di carattere privato riconosciuti, o Comunanza/Università agrarie, o altre Associazione agrarie se “l’area naturale protetta è compresa, in tutto od in parte, tra i beni agro-silvo-pastorale costituenti il patrimonio della stessa”;
- sede amministrativa;
- criteri per l’elaborazione ed approvazione del piano di gestione e del regolamento interno, “in relazione agli specifici scopi della Riserva, alla sua classificazione, alla sua estensione”;
- norme di tutela;
- misure di incentivazione per lo sviluppo economico e sociale della Riserva;
- personale della Riserva;
- previsione di spesa e relativi finanziamenti;
- approva il programma triennale di intervento per le aree naturali;
- adotta misure urgenti di salvaguardia per le aree non inserite nei Parchi o Riserve naturali. Entro 1 anno dalla loro approvazione, tali misure sono inserite nel programma triennale, pena la decadenza. Fino all’entrata in vigore del piano del Parco (comunque non oltre 18 mesi dalla sua istituzione), sono applicate in queste aree le norme di salvaguardia vigenti o riportate nell’atto istitutivo, che prevedono, in particolare, il divieto di realizzare nuove costruzioni o “qualsiasi mutamento nell’utilizzo dei terreni con destinazione diversa da quella agricola”. In casi specifici, il Presidente della Giunta Regionale può concedere deroghe, fissando “modalità di attuazione dei lavori e delle opere idonee a salvaguardare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale”. Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili;
- assegna a Comuni e Province, i cui territori ricadono nelle aree protette, risorse per:
- restauri di centri storici o di edifici di particolare valore;
- recupero di nuclei abitati rurali;
- opere di: risanamento di corsi idrici, suolo, aria; restauro ambientale del territorio (comprese attività agricole e forestale);
- agriturismo ed attività agricole compatibili;
- realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, o uso di energie rinnovabili
- attività culturali in area Parco;
- esercita azioni di vigilanza sul regolare funzionamento delle aree protette. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Organismi di gestione delle aree protette, nomina, previa diffida, un Commissario straordinario per la loro gestione. In caso di gravi irregolarità o di persistente inattività, Regione può:
- procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell’Ente gestore e nominare un Commissario straordinario, che rimane in carica fino alla nuova costituzione dell’Ente gestore
- sostituirsi a questi per definire il piano o svolgere gli altri atti obbligatori.
Sorveglianza è affidata a: personale degli Organismi di gestione dell’area protetta; Comando Forestale dei carabinieri; guardie di caccia e pesca; agenti di polizia locale; guardie ecologiche volontarie; guardie giurate di consorzi forestali o aziende speciali
Legge 426/98 ad art. 2 prevede che nelle aree protette si ha acquisizione gratuita delle opere abusive, con il Sindaco che è tenuta a segnalare a MATTM ed all’Ente interessato gli “accertamenti ed ingiunzioni alla demolizione” (MATTM può procedere direttamente alla demolizione).
Importi delle sanzioni connesse agli abusi nelle aree protette sono versati agli Enti gestori e ai Comuni per il ripristino naturalistico dei suddetti siti.
Legge 141/19 ad art. 4 ter stabilisce istituzione, all’interno di ogni Parco nazionale, di una Zona Economica Ambientale (ZEA), allo scopo di favorire in tali aree gli investimenti per contrastare i cambiamenti climatici, efficientamento energetico, economia circolare, protezione della biodiversità e della coesione sociale e territoriale. Per conseguire tali obiettivi possono essere concesse forme di sostegno a nuove imprese ed a imprese esistenti che avviano un programma di attività economica o di investimento compatibile con le suddette finalità, purchè queste:
- mantengono la loro attività nella ZEA per almeno 7 anni dopo il completamento del programma/investimento oggetto di agevolazione, pena revoca di questa
- non siano in stato di liquidazione al momento dell’invio della domanda
- svolgano attività compatibili con le finalità di Legge 394/91
MATTM con proprio decreto definisce le modalità per concedere tali misure di sostegno.
Entità aiuto:
Legge 141/18 stabilisce che una quota dei proventi delle aste di competenza MATTM effettuate negli anni 2020, 2021, 2022 è destinata a:
- concessione di contributi a favore di attività economiche ecocompatibili intraprese da micro, piccole e medie imprese aventi sede legale ed operativa, in Comuni, la cui superficie ricade per il 45% all’interno di ZEA
- rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale, ai fini della concessione di agevolazioni per il miglioramento della qualità ambientale dell’area; riduzione dell’emissione di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani; adattamento ai cambiamenti climatici mediante riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa; diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni; efficientamento energetico degli edifici, riduzione delle emissioni di anidride carbonica in aree portuali.
Sanzioni:
Chiunque effettua opere o modifica la destinazione dei terreni agricoli o esegue altre azioni in grado di recare danno alla morfologia del territorio, equilibri ecologici, idraulici …, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione: arresto fino ad 1 anno + multa da 100 a 25.000 € (In caso di recidiva sanzione è raddoppiata).
Chiunque procede alla cattura di fauna o alla raccolta di flora o alla modifica del regime delle acque o all’uso di fuochi all’aperto o introduce forme di distruzione dell’ambiente o altera cicli biochimici: arresto fino a 6 mesi + multa da 100 a 1.250 € (in caso di recidiva sanzione è raddoppiata).
Chiunque procede al danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico: arresto fino ad 1 anno + multa non inferiore a 2.000 €.
Chiunque procede alla distruzione o deturpamento delle bellezze naturali: multa da 1.000 a 6.000 € + ripristino dei luoghi a proprie spese.
Chiunque determina danni con possibilità di ripristino integrale dell’ambiente danneggiato: multa pari a 2-3 volte il presumibile profitto derivante al trasgressore. Se il ripristino viene eseguito subito: sanzione minima ridotta ad 1/3. Se ripristino viene eseguito entro 120 giorni: sanzione aumentata del 20%. Se il ripristino viene eseguito dopo 120 giorni: sanzione aumentata del 110% + esecuzione di opere da parte dell’Ente gestore a spese del trasgressore.
Chiunque determina danni irreversibili all’ambiente: risarcimento del danno + multa pari a 3-4 volte il presumibile profitto derivante al trasgressore + ingiunzione al recupero ambientale “per quanto possibile o ad interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata”. Se il trasgressore ottempera entro 120 giorni: sanzioni aumentate del 20%. Se invece non ottempera entro 120 giorni: sanzione aumentata del 100% + Ente gestore esegue direttamente le opere a spese del trasgressore.
Chiunque determina danni ambientali di minima entità: multa da 50 a 250 € (ridotta a 25 € se non esiste profitto).