RICONOSCIMENTO ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI (Reg. 1308/13; D.M. 3/2/16; D.G.R. 2/7/18) (asspro05)
Soggetti interessati:
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF), Direzione Agricoltura e sviluppo rurale (Servizio)
Produttori agricoli singoli ed associati, attivi ed iscritti all’anagrafe delle aziende agricole, possono promuovere Organizzazioni di Produttori (OP) avente:
- forma giuridica di:
- società di capitali, avente per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli ed il cui capitale sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli
- società cooperative agricole e loro consorzi
- società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.
- “carattere universale” (comprende cioè tutti i prodotti di un determinato settore, quali cereali), o “specializzato” (comprende cioè 1 solo o più prodotti di un determinato settore, compresi quelli appartenenti ai regimi di qualità riconosciuti). Ammesse OP che svolgono attività diverse da quelle per cui hanno ottenuto il riconoscimento, purché per non oltre il 40% del volume totale degli affari
- valenza transnazionale, qualora produttori aderenti provengono da 2 o più Stati membri, pur se i maggiori impianti operativi o la quota maggioritaria della produzione commercializzata si trova in Italia.
Iter procedurale:
Giunta Regionale Marche con DGR 890 del 2/7/2018, come modificata da DGR 242 del 14/3/2022, ha definito le modalità per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle OP
Al riguardo OP invia richiesta di riconoscimento alla Regione di riferimento, cioè dove prevale il valore o il volume della produzione commercializzata (VPC) oggetto di riconoscimento (nel caso delle Marche al Servizio via Tiziano 44 Ancona), specificando: ragione sociale; CUAA; codice fiscale e partita IVA; legale rappresentante; sede legale ed operativa; recapito telefonico, fax, PEC ed e-mail; prodotto/prodotti o settore per cui si chiede il riconoscimento; numero dei soci iscritti al Libro soci (distinti tra: soci diretti, cioè aderenti direttamente ad OP; soci indiretti, cioè aderenti a persona giuridica socia di OP, purché sottoposti, in base alle norme statutarie o ai regolamenti interni della società, agli stessi vincoli dei soci diretti); numero di soci produttori agricoli (Se OP ha soci in più Regioni: elenco dei soci distinto per Regione, con relativo VPC da questi conferito); media del volume/fatturato del settore/prodotto commercializzato da OP nei 3 anni precedenti (eventualmente come desumibile dal volume/fatturato dei singoli soci)
Nel caso di OP transnazionali domanda di riconoscimento inviata a MIPAAF, che per le verifiche si avvale delle Regioni in cui operano soci di OP
SRA esegue istruttoria, basandosi sulla documentazione inviata e sulle informazioni reperibili in SIAN, nonché chiedendo eventuali documenti integrativi, al fine di accertare che OP:
- sia costituita su iniziativa dei produttori del settore di riferimento, in possesso di fascicolo aziendale
- abbia un valore di produzione commercializzata (VPC) per settore, o prodotto, o gruppo di prodotti oggetto di riconoscimento proveniente per oltre il 50% dalla cessione/conferimento dei soci
- persegua almeno 1 dei seguenti obiettivi statutari:
- pianificazione della produzione e suo adeguamento alla domanda, in termini di qualità e quantità
- concentrazione dell’offerta ed immissione sul mercato della produzione dei propri soci, anche tramite la vendita diretta
- ottimizzazione dei costi di produzione e redditività degli investimenti, nel rispetto delle norme ambientali, benessere degli animali
- stabilizzazione dei prezzi alla produzione
- esecuzione di ricerche ed iniziative sui metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica, andamento del mercato
- promozione e fornitura di assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere animale
- promozione e fornitura di assistenza tecnica per il ricorso a standard di produzione volti al miglioramento della qualità e sviluppo di prodotti DOP, IGP o con marchio di qualità nazionale
- gestione dei sottoprodotti e rifiuti, ai fini della tutela della qualità delle acque, suolo, paesaggio e biodiversità
- contribuzione ad un uso sostenibile delle risorse naturali ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici
- sviluppo di iniziative nel settore della promozione e commercializzazione
- fornitura di assistenza tecnica per l’utilizzo dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi
- gestione dei fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo
Per conseguire i suddetti obiettivi, attraverso la realizzazione di specifici programmi OP possono costituire Fondi di esercizio, alimentati dai contributi de soci (versati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti commercializzati), con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato
- preveda nello statuto i seguenti obblighi per i soci produttori agricoli, singoli od associati:
- rispettare le regole adottate da OP in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale (comprese le procedure per fissare, adottare e modificare tali regole)
- aderire ad una sola OP operante nel territorio regionale per lo stesso settore/prodotto. Soci, in possesso di più unità produttive ricadenti in aree geografiche distinte, o di unità produttive ad indirizzo convenzionale e/o biologico, possono aderire a più OP per lo stesso prodotto
- cedere o conferire ad OP almeno il 50% della propria produzione (espressa in quantità o in volume) calcolata sulla media dell’anno precedente. OP può autorizzare il socio a commercializzare e fatturare direttamente (anche agli stessi interlocutori di OP): fino al 50% della sua produzione (socio comunica ad OP eventuale quantità di prodotto venduto fuori dalle condizioni di vendita e dai contratti stipulati da OP, che deve essere riportato nel registro di carico e scarico di OP, evidenziando che si tratta di deroga all’immissione di prodotti sul mercato); prodotti attinenti ad una tipologia merceologia non commercializzata da OP, che rappresentano volumi marginali per questa. Prodotti commercializzati in deroga (subito comunicati alla Regione) non concorrono a far conseguire ad OP i requisiti minimi per il riconoscimento. Nel caso di carni bovine e di cereali/seminativi, vi deve essere impegno dei soci a sottoscrivere (per almeno il 50% della propria produzione) un “mandato a vendere” a favore di OP, che intende negoziare, per la “totalità o parte della produzione aggregata dei soci”
- fornire le informazioni richieste da OP a fini statistici, o di programmazione della produzione
- consentire ad OP l’accesso al proprio fascicolo aziendale, al fine di acquisire dati inerenti alla propria produzione
- preveda nello statuto disposizioni relative a:
- regole che garantiscono ai soci il controllo democratico di OP e delle decisioni prese da questa. Al riguardo statuto o regolamento interno deve prevedere che produttore non possa detenere:
- oltre il 35% dei diritti di voto. Tale percentuale può essere diversa se OP è costituita solo da: 2 soci produttori costituiti in forma di cooperativa (comunque mai oltre il 50%); 2 soci, di 1 solo è costituito in forma di cooperativa (comunque mai oltre il 50%)
- oltre il 49% delle quote societarie. Tale percentuale può essere diversa se: OP è costituita in forma di cooperativa (quote societarie di un socio produttore mai superiori al 74%); produttore è detentore di quote in società aderenti ad OP (quote di OP da questo direttamente controllate o tramite società mai superiore al 49%, fermo restando diritti di voto da questo espressi, direttamente o tramite società, mai superiore al 35%)
- modalità trasparenti di adesione (Durata minima non inferiore a 1 anno) e di recesso dei soci (da inviare per scritto ad OP con preavviso di almeno 30 giorni e non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio), avente efficacia a fine dell’esercizio sociale, o a conclusione del programma operativo. A seguito di recesso, OP rilascia ad ex socio documentazione necessaria per consentirgli di aderire eventualmente ad altra OP
- mancata partecipazione alle decisioni di OP da parte dei soci non produttori, che non possono neppure rappresentare oltre il 10% dei diritti di voto di OP, né assumere cariche sociali, né svolgere attività concorrenziali con quelle di OP, né beneficiare di eventuali contributi in quanto aderenti ad OP
- modalità di imposizione ai soci del versamento dei contributi per il finanziamento di OP
- sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari (v. Mancato pagamento dei contributi finanziari, o mancato rispetto delle regole fissate da OP)
- regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento di OP
Contenuti di uno statuto tipo sono riportati in Allegato a DGR 890 del 2/7/2018 pubblicato su BUR 61/18
- disponga di un regolamento interno, in cui definite le “modalità di produzione, conferimento, immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci”
- offra sufficienti garanzie circa: corretto svolgimento delle proprie attività, in termini di durata ed efficienza dell’assistenza fornita ai propri aderenti, mediante risorse umane, materiali e tecniche interne; concentrazione dell’offerta
- associ un numero minimo di produttori (se OP è costituita da persone giuridiche, occorre contabilizzare il numero dei produttori aderenti alla singola persona giuridica socia) e rappresenti un valore minimo di produzione commercializzata (VPC) ceduta o conferita dai soci, fissato nelle Marche a:
- 200 produttori e 20.000.000 € di VPC per cereali
- 20 produttori e 4.000.000 € di VPC per carni bovine
- 30 produttori e 2.000.000 € di VPC per sementi
- 5 produttori e 500.000 € di VPC per luppolo, lino e canapa
- 5 produttori e 2.000.000 € di VPC per floricoltura
- 10 produttori e 1.000.000 € di VPC per carne di ovicaprini
- 100 produttori e 10.000.000 € di VPC per comparto vitivinicolo
- 10 produttori e 5.000.000 € di VPC per latte e prodotti lattiero caseari bovini, carni cunicole e pollame. In deroga se il riconoscimento è richiesto da una OP che tratta solo latte crudo dei propri aderenti, questa deve: rappresentare almeno 500 t. di latte di vacca, o 1.500 t. di latte di bufala, o 900 t. di latte ovicaprino; disporre di un mandato a vendere rilasciato dai produttori soci, in cui riportare il quantitativo di latte oggetto del mandato (mai inferiore al 50% della quantità media di latte ottenuto dal produttore negli ultimi 2 anni). Se OP intende negoziare tutta o parte della produzione lattiero casearia dei soci, può chiedere uno specifico riconoscimento per definire contratti di consegna del latte crudo all’industria di trasformazione o al collettore, purché provveda poi, entro il 31 Gennaio, ad informare la Regione sui volumi di latte crudo contrattati nell’anno precedente, distinti per singolo prodotto oggetto di negoziato, pena la revoca del riconoscimento. Regione invia subito le suddette informazioni al MIPAAF che le trasmette ad Autorità nazionale della concorrenza e mercato (AGCM)
- 5 produttori e 1.000.000 € di VPC per latte e prodotti lattiero caseari ovicaprini, carni suine
- 5 produttori e 5.000.000 € di VPC per uova
- 10 produttori e 30.000.000 € di VPC per carne di pollame
- 10 produttori e 500.000 € per prodotti dell’apicoltura ottenuti da imprenditori di cui alla Legge 313/04
- 25 produttori e 1.000.000 € di VPC per settore pataticolo
- 50 produttori e 3.000.000 € di VPC per prodotti biologici (OP multiprodotto)
- 5 produttori e 500.000 € di VPC per piante officinali
- 50 produttori e 2.000.000 € di VPC per colture proteoleaginose
VPC, sempre considerata al netto di IVA, è desumibile da:
- bilancio e/o altri documenti contabili di OP relativi al prodotto/i o settore oggetto di riconoscimento
- documentazione dei soci inerente all’ultimo esercizio chiuso prima di invio della domanda di riconoscimento in caso di OP di nuova costituzione
Dal calcolo di VPC occorre escludere:
- prodotto reimpiegato nell’attività aziendale del socio
- prodotto destinato al consumo proprio del socio
- prodotto acquistato da terzi da parte di OP o dei soci conferenti
- prodotto rivenduto tal quale da OP ai propri soci (ammesso invece il prodotto che abbia subito un processo di trattamento di trasformazione o confezionamento da parte di OP)
In caso di svolgimento attività in più settori o prodotti o gruppi di prodotto, OP può prevedere nello statuto o in regolamento interno, la costituzione di una o più “Sezioni OP” per ogni settore o prodotto o gruppo di prodotto trattato. Se il riconoscimento è richiesto per la specifica “Sezione OP”, i requisiti ed i parametri di cui sopra riguardano solo tale Sezione ed i soci che vi aderiscono
Regione riconosce OP per prodotto, o gruppo di prodotti, o prodotti appartenenti a regimi di qualità (quali: prodotti DOP/IGP; vini DOC, DOCG, IGT; prodotti a marchio collettivo di qualità, come QM o ai sensi del Reg. 1974/06). Nel caso di produzioni biologiche multiprodotto (esclusi prodotti ortofrutticoli e quelli non certificati come biologici alla vendita) occorre specificare nel riconoscimento in quale settore OP intende operare e l’elenco dei soci conferenti uno specifico prodotto, al fine di evitare doppie adesioni (adesione ad OP per prodotto convenzionale e biologico). Non può essere riconosciuta una OP che rappresenta prodotti non rientranti nell’elenco dell’art. 1 del Reg. 1308/13, pur se la Commissione consente allo Stato membro di riconoscere le OP in base alla normativa nazionale (in particolare per le piante officinali, fresche o refrigerate, non comprese nel settore ortofrutticolo, quali: basilico; melissa; menta; origano; maggiorana selvatica; rosmarino; salvia), anche ai fini dell’acquisizione dei benefici previsti dal PSR. Regione può avvalersi di tale deroga, purché:
- richiami nell’atto di riconoscimento della OP la norma nazionale di riferimento;
- applichi i criteri di riconoscimento fissati nel D.M. 3/2/2016;
- comunichi l’avvenuto riconoscimento al MIPAAF, che inserisce OP in una specifica Sezione dell’Elenco nazionale
Regione:
- verifica che ogni socio aderisce ad 1 sola OP per stesso settore e/o prodotto, e comunichi a questa il prodotto oggetto di adesione con i relativi impegni al riguardo (Tali dati sono riportati da OP nell’elenco annuale dei produttori). Se ciò non avviene socio risulta vincolato per tutto il settore di riconoscimento di OP. Sono esclusi soci aderenti a strutture societarie o cooperative nel cui statuto è previsto l’obbligo di conferimento del prodotto oggetto di riconoscimento, pur se queste non aderiscono a nessuna OP
- verifica produzione ceduta/conferita dal socio ad OP tramite confronto tra fatture e/o bolle di conferimento emesse dal socio con produzioni stimate in base ai dati riportati nel fascicolo aziendale e/o in altre banche dati ufficiali
- riconosce OP entro 120 giorni da invio della domanda. Se OP associa anche produttori di altre Regioni, Regione di riferimento coordina le verifiche attuate da ogni Regione interessata su tutti i soci aderenti ad OP ubicati nel proprio territorio, con particolare riferimento a VPC realizzata da OP in base al prodotto conferito da tali soci
- inserisce OP riconosciuta nell’Elenco Regionale (gestito su supporto informatico), riportando per ognuna: ragione sociale; sede legale ed operativa; settore/prodotto di riconoscimento; eventuali altre Regioni in cui opera OP; numero identificativo (se richiesta di iscrizione riguarda più settori, ognuno di questi è identificato con numero specifico)
- trasmette a MIPAAF informazioni sulle OP riconosciute, affinché vengano inserite nell’Elenco nazionale delle OP, con attribuzione di codice univoco di riconoscimento. Elenco, aggiornato almeno ogni 3 mesi, è tenuto pubblicato sul sito politicheagricole.it Iscrizione nell’Elenco nazionale è valida sull’intero territorio nazionale e consente l’accesso ad eventuali contributi pubblici da parte di OP e loro soci
OP precedentemente riconosciute mantengono il riconoscimento se entro il 12 Ottobre 2018 inviano alla Regione la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla D.G.R. 890 del 2/7/2018. Se ciò non avviene, la Regione attiva le procedure di revoca del riconoscimento
OP riconosciuta deve:
- registrare il prodotto che ogni socio (diretto od indiretto) conferisce/cede ad OP, nonché la sua uscita. In caso di OP con soci in più Regioni, tali registrazioni sono distinte per ogni Regione e prodotto;
- predisporre l’estratto riepilogativo del registro di carico e scarico (Modello pubblicato su BUR 61/18), eventualmente distinto per Regione e settore di attività;
- inviare alla Regione copia degli atti con cui OP modifica: statuto; sede legale e/o operativa; forma societaria; oggetto di attività; legale rappresentante; amministratore delegato. Se modifiche hanno carattere sostanziale, Regione, nel corso del controllo annuale, accerta il mantenimento dei requisiti prescritti e provvede ad aggiornare l’Elenco qualora risulti modificata: ragione sociale; CUAA; settore/prodotto oggetto di riconoscimento; sede legale/operativa (specie se spostata fuori dalla Regione). Aggiornamenti comunicati a MIPAAF;
- inviare alla Regione, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo all’esercizio precedente, corredato da: relazione del Consiglio e del Collegio revisori dei Conti; verbale di approvazione dell’Assemblea soci
Regione esegue controlli (almeno 1 ispezione ogni 3 anni presso tutte le OP riconosciute ed un campione di aziende agricole socie) per accertare il mantenimento dei requisiti prescritti (in particolare verificare VPC in base al bilancio ed altri documenti contabili relativi all’anno precedente a quello di controllo), comunicandone l’esito al MIPAAF. In caso di OP con soci in più Regioni, tali controlli sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti dalle Regioni interessate per la parte di loro competenza.
Se viene rilevato che il parametro minimo di VPC non è rispettato per 3 anni consecutivi nella Regione di riconoscimento, OP deve trasferire la sede legale nella Regione dove si realizza il maggior VPC, secondo le modalità definite dalla Regione interessata. Regione, accertata la regolarità del suddetto trasferimento, iscrive OP nel proprio Elenco regionale.
Regione comunica le decisioni prese in merito al riconoscimento, sospensione, revoca di OP a MIPAAF e ad OP stessa, ed entro 15 Marzo invia una relazione in merito ai riconoscimenti, sospensioni, revoche adottate nell’anno precedente. MIPAAF notifica entro il 31 Marzo alla Commissione Europea le OP riconosciute, sospese, revocate nell’anno precedente.
Sanzioni:
In caso di perdita di 1 o più requisiti previsti per il riconoscimento, o di mancato rispetto delle norme statutarie, o di mancato invio dei dati ed informazioni richieste ai fini del controllo o del rispetto degli adempimenti legislativi: comunicazione da aprte della Regione, entro 60 giorni dall’accertamento, tramite PEC, le misure correttive con i relativi termini (non oltre 120 giorni) che OP deve adottare + sospensione del pagamento di eventuali contributi. Se non rispettati i termini fissati: sospensione del riconoscimento per non oltre 12 mesi (Durante tale periodo OP può continuare la propria attività, maturando eventuali contributi che vengono versati alla revoca della sospensione, da eseguire non appena rimosse le cause della sospensione stessa)
Se nessun adeguamento è eseguito nei termini fissati: revoca del riconoscimento, con effetto a partire dalla data in cui sono venute meno le condizioni di questo + mancato versamento dei contributi da erogare + recupero degli importi indebitamente versati.
Regione può derogare per l’anno considerato dal volume o dal valore minimo della produzione commercializzata, se OP fornisce prova che su questo ha influito cause di forza maggiore (calamità naturali, condizioni avverse, fitopatie, epizoozie) accertate dalle Autorità competenti, pur avendo adottato tutte le misure necessarie per prevenire tali rischi.