RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA (D.M. 1/6/21) (agreco01)
Soggetti interessati:
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Amministrazioni pubbliche, Enti di diritto pubblico vigilati da MIPAAF, Dipartimenti ed Istituti universitari, Enti aventi come scopo istituzionale la ricerca senza scopo di lucro
Iter procedurale:
MIPAAF con D.M. 1/6/2021 prevede ad:
Art. 1 campo di applicazione del D.M. 1/6/2021 riguarda criteri per la concessione di contributi per programmi di ricerca e sperimentazione nel settore di agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione tra Amministrazioni pubbliche. Azioni previste nei programmi di ricerca possono essere realizzate mediante: procedure ad evidenza pubblica; affidamento diretto di contributi ad Enti di diritto pubblico vigilato da MIPAAF se adeguatamente motivato; accordi di collaborazione tra Amministrazioni pubbliche per svolgimento di attività di interesse comune
Art. 2 v. Entità aiuto
Art. 3 pubblicazione da parte di MIPAAF sul sito www.politicheagricole.it e su G.U. di un avviso pubblico, assegnando termine di 45 giorni per inviare proposte progettuali. In caso di attività di rilevante interesse pubblico MIPAAF può invitare Enti vigilati da MIPAAF stesso o da Regioni, Istituti universitari, Enti di ricerca a presentare proposte progettuali (anche di tipo pluriennale) in agricoltura biologica “che soddisfino determinati requisiti tecnici e qualitativi”
Documenti inviati tramite PEC (saq1@pec.politicheagriucole.it) corredati da lettera di invio firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente
MIPAAF può chiedere integrazioni/chiarimenti su documenti inviati da trasmettere entro termine fissato, pena rigetto della domanda stessa
Art. 4 possibilità per MIPAAF di avvalersi per istruttoria di: Commissione di valutazione, composta da funzionari ministeriali esperti in analisi dei progetti o da esperti esterni designati come “qualificati nelle tematiche dei progetti”
Art. 5 verifica da parte della Commissione dei requisiti di ammissibilità e valutazione dei contenuti tecnico scientifici dei progetti pervenuti (compreso loro piano finanziario) sulla base dei documenti inviati e dei seguenti criteri:
- rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
- qualità scientifica del progetto e suo grado di innovazione;
- trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi;
- competenza ed esperienza tecnico scientifica in ricerca applicata in agricoltura biologica da parte del soggetto proponente e/o delle unità operative coinvolte;
- impostazione del progetto sulla base di un approccio multidisciplinare riferito ai sistemi produttivi biologici;
- competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione al monitoraggio interno del progetto e verificabilità dei risultati;
- coerenza con avviso pubblico del MIPAAF;
- rilevanza ai fini del supporto normativo/gestionale nel settore di agricoltura biologica;
- valutazione di impatto tecnico scientifico ed economico in particolare nei confronti di utenti o fruitori e trasferibilità dei risultati al mondo produttivo;
- grado e qualità della partecipazione delle aziende nella realizzazione del progetto;
- ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nel relativo avviso pubblico
MIPAAF, su indicazione di Commissione, può chiedere al soggetto proponente di:
- prevedere coinvolgimento del mondo produttivo, delle Associazioni e della formazione;
- rimodulare alcuni obiettivi specifici della ricerca;
- effettuare variazioni di carattere tecnico ed economico;
- eliminare alcune attività di ricerca ritenute non indispensabili per conseguire obiettivi del progetto e/o già finanziate con altri progetti;
- modificare percentuale di contributo finanziario richiesto
Esito della valutazione del progetto comunicato tramite PEC al coordinatore e soggetto proponente
Art. 6 individuazione nel decreto di concessione del contributo di: Ente beneficiario; eventuali Unità operative partecipanti; coordinatore del progetto (ne assume responsabilità amministrativa e scientifica); importo totale di spesa ammessa; importo del contributo concesso (eventualmente ripartito tra le varie Unità operative); ammontare di anticipo; ripartizione delle spese per singola voce; durata e termine di conclusione del progetto
MIPAAF eroga contributo per realizzare progetto approvato sotto forma di:
- anticipo (pari a 30% del contributo concesso) a seguito invio di specifica richiesta
- acconto (pari a ulteriore 30% del contributo concesso) a seguito invio di relazione tecnico scientifica e rendiconto finanziario delle spese sostenute, con eventuale recupero di somme anticipate
- saldo (pari a rimanente 40% del contributo concesso) a conclusione del progetto a seguito invio di relazione tecnico scientifica e rendiconto delle spese sostenute (indicate per singola Unità operativa), con eventuale recupero delle somme anticipate
Art. 7 possibilità per MIPAAF, in caso di accordi di collaborazione tra Amministrazioni pubbliche per svolgere attività di interesse comune, di concedere contributo sotto forma di:
- anticipo (pari a 30% del contributo concesso) a seguito invio di specifica richiesta
- acconto (pari a ulteriore 30% del contributo concesso) a seguito invio di relazione tecnico scientifica e rendiconto finanziario delle spese sostenute, con eventuale recupero di somme anticipate
- saldo (pari a rimanente 40% del contributo concesso) a conclusione del progetto a seguito invio di relazione tecnico scientifica e rendiconto delle spese sostenute (indicate per singola Unità operativa), con eventuale recupero delle somme anticipate
MIPAAF nella stipula di accordo di collaborazione con Amministrazione pubblica (controparte) individua:
- obblighi a carico di MIPAAF e della controparte;
- importo totale della spesa ammessa, eventualmente ripartito tra singole Unità operative;
- ammontare di anticipo;
- ripartizione della spesa ammessa per singole voci;
- durata e termine di conclusione di accordo
Art. 8 v. Entità aiuto
Art. 9 possibilità per beneficiari del contributo e controparte di apportare durante esecuzione del progetto, previa comunicazione a MIPAAF, variazioni compensative inferiori a 20% tra importi delle voci di spesa approvate. Per variazioni superiori a 20% o variazioni inerenti attività previste o attrezzature (specificare sempre motivi di variazione ed allegare quadro di raffronto tra preventivo approvato e variante richiesta) occorre approvazione del MIPAAF prima dell’esecuzione delle relative spese (escluse varianti relative a spese generali). Se variante determina aumento di importo, questo deve trovare compensazione con diminuzione relativa ad altre voci di spesa.
Art. 10 possibilità di presentare, in caso di circostanze eccezionali, richieste di proroga da parte del coordinatore e/o controparte prima della data di conclusione del progetto/accordo, corredata da relazione su stato di attuazione del progetto. Proroga non consente mai ammissibilità di nuove quote di ammortamento
Art. 11 completamento della realizzazione del progetto entro termini fissati nel decreto di concessione del contributo o in accordo di collaborazione, fermo restando che MIPAAF può sempre concedere proroga (se data di inizio del progetto non indicata nel decreto/accordo, coincide con quella di registrazione del provvedimento da parte di Organo controllo)
Art. 12 obbligo per beneficiari, ai fini della liquidazione di acconto e saldo, di inviare entro 6 mesi da conclusione progetto:
- richiesta di liquidazione tramite PEC a saq1@pec.politicheagricole.gov.it
- relazione tecnico scientifica su attività svolta, evidenziando obiettivi parziali e finali conseguiti ed eventuali scostamenti tra quanto previsto nel progetto e quanto realizzato con relative motivazioni
- rendiconto finanziario delle spese sostenute
- giustificativi di spesa sostenuta, corredati da: attestazione di conformità ai documenti originali; dichiarazione attestante che spese sostenute per realizzare progetto finanziato e le stesse non imputate ad altri progetti
Eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate a totale carico del beneficiario
MIPAAF procede alla liquidazione del contributo previo accertamento delle spese, avvalendosi di Commissione tecnico amministrativa
Art. 13 esecuzione da parte di MIPAAF di controlli su stato di avanzamento dei progetti sulla base di relazioni tecnico scientifiche prodotte da beneficiario con cadenza semestrale o annuale come indicato nel decreto di concessione. Beneficiari sono tenuti a:
- comunicare preventivamente avvenimenti od iniziative pubblico/private inerenti al progetto, in modo da consentire ai funzionari di MIPAAF di parteciparvi;
- inviare eventuali pubblicazioni di materiale divulgativo inerente al programma di ricerca
Art. 14 obbligo per beneficiari di:
- mettere a disposizione conoscenze, esperienze e soluzioni individuate nell’ambito dei progetti finanziati nel rispetto delle norme vigenti e degli accordi stipulati
- pubblicare prima di avvio di progetto nel sito SINAB ogni informazione inerente situazione e finalità di questo
- mantenere risultati dei progetti della ricerca a disposizione sui loro siti istituzionali per almeno 5 anni da conclusione del progetto, in modo da garantirne ampia diffusione
Iniziative di comunicazione e divulgazione del progetto debbono evidenziare finanziamento pubblico ed essere inviate a MIPAAF per accertare loro compatibilità con standard dei prodotti editoriali del MIPAAF stesso
Entità aiuto:
Art. 2 ammissibilità a contributo delle spese relative a:
- ricerca e sperimentazione di interesse pubblico, anche in funzione della dimensione economica del settore biologico e connesse attività di rilevazione, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni;
- progetti volti ad introdurre sistemi alternativi e di semplificazione, anche in riferimento a banche dati e strumenti informatici, per migliorare sistema di controllo;
- progetti volti a cofinanziare programmi di ricerca definiti nell’ambito di iniziative internazionali cui partecipa MIPAAF
- progetti ritenuti di interesse nel settore di agricoltura biologica nell’ambito del Tavolo e dei Comitati istituiti a livello nazionale o di Commissione UE
Art. 6 concessione da parte del MIPAAF di un contributo per realizzare progetto fino ad un massimo del 90% della spesa sostenuta
Art. 7 concessione da parte del MIPAAF, in caso di accordi di collaborazione tra Amministrazioni pubbliche per svolgere attività di interesse comune, di un contributo pari al 100% delle spese sostenute
Art. 8 ammesse a finanziamento spese per:
- coordinamento, quali partecipazione ad incontri, riunioni di progetto, convegni/congressi (anche all’estero), visite di studio legate al progetto, e/o spese di supporto ad attività di coordinamento (v. segreteria, monitoraggio, rendiconto del progetto) e/o eventuali altre spese (v. eventi di divulgazione dei risultati, iscrizione a convegni) nel limite di 30.000 € per contributo concesso fino a 200.000 € (50.000 € per contributo fino a 500.000 €; 120.000 € per contributo da 500.000 a 1.500.000 €; 180.000 € per contributo da 1.500.000 a 3.000.000 €)
- personale a tempo indeterminato (quali: professori; ricercatori; tecnici; personale ausiliario) o a tempo determinato (quali: ricercatori; tecnici; amministrativi; personale ausiliario; lavoratori interinali) impiegato tramite borse di studio, dottorati o assegni di ricerca, prestazioni professionali occasionali per cui non aperta partita IVA, manodopera agricola
- missioni del suddetto personale nel limite di 10% delle voci di spesa ammissibili, con esclusione delle spese per personale a tempo indeterminato, attrezzature e spese generali
- consulenze di carattere tecnico scientifico da parte di soggetti con partita IVA o persone giuridiche
- convenzioni tra soggetto proponente ed Enti esterni per prestazioni di carattere tecnico scientifico
- servizio di vario genere necessari a ricerca (compresi servizi di manutenzione e riparazione di opere/impianti)
- affitto terreni
- attrezzature tecnico scientifiche, macchine agricole ed altro materiale funzionale ad attività di ricerca (ammessa quota di ammortamento per durata del progetto)
- beni di consumi (v. acquisto di software con relative licenze, sementi e/o piante, fertilizzanti, antiparassitari, diserbanti, alimenti; spese sanitarie e veterinarie; riproduttori/inseminazione artificiale, novellame; costi editoriali e di pubblicazione degli atti del progetto; noleggio di sale/aule; utilizzo di impianti aziendali; spese per recinzioni; utilizzo di macchine agricole ed attrezzature scientifiche; vetrerie, reagenti ed altro materiale di laboratorio; riscaldamento serre)
- spese generali (v. telefoniche, illuminazione, riscaldamento uffici, materiale uso ufficio, postali, registrazione convenzioni) nel limite di 10% del totale del progetto
Spese suddette riconosciute, in sede di verifica del rendiconto inviato, solo se: sostenute durante periodo di esecuzione del progetto; attinenti allo svolgimento delle attività progettuali; descritte in modo tale da consentirne “efficace valutazione di attività svolta, risultati ottenuti, costi sostenuti”