REGOLAMENTO ANAGRAFICO

REGOLAMENTO ANAGRAFICO (D.P.R. 223/89, 126/15; Legge 127/97, 2/09, 35/12, 221/12, 125/15; D.Lgs. 82/05)   (social11)

Soggetti interessati:

Cittadini italiani, emigrati ed immigrati in possesso di permesso di soggiorno valido almeno 1 anno.

Iter procedurale:

Decreto Legislativo 82/05, come modificato da Leggi 221/12 e 125/15, istituisce presso Ministero Interno l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base dati di interesse nazionale, che sostituisce: Indice Nazionale delle Anagrafi (INA); Anagrafe della Popolazione Italiana Residente ad Estero (APRE); Anagrafe di popolazione residente e cittadini italiani residenti all’estero tenuta da Comuni. Tale base dati è sottoposta ogni anno ad audit, i cui risultati vengono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

Ministero Interno con Legge 125/15 può, di intesa con Agenzia per Italia digitale, attivare  implementazione di ANPR.

Presidente Consiglio Ministri, su proposta di Ministero Interno, di intesa con Agenzia per Italia digitale e con Conferenza Stato – città, sentito ISTAT ed acquisito parere del Garante protezione dati personali, emana decreto per definire:

  1. modalità di acquisizione per via telematica da parte ANPR dei dati contenuti nelle anagrafi dei Comuni, assicurando loro disponibilità sia dei dati anagrafici di popolazione residente, sia di atti e documenti di competenza statale, sia di sistemi di controllo, gestione ed interscambio dei dati e servizi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate. Comune può continuare ad usare dati anagrafici locali, purchè costantemente allineati con ANPR.
  2. modalità di integrazione (entro 31/12/2018) di ANPR, contenente archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile conservati da Comuni, con dati delle liste per ordinamento militare
  3. certificazione dei dati anagrafici, anche con modalità telematica. Comuni possono, tramite convenzione, consentire “fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto”. ANPR assicura accesso ai suoi dati ad Amministrazioni pubbliche e ad Organismi che erogano servizi pubblici;
  4. integrazione in ANPR dei dati di cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre Amministrazioni, nonché dei dati relativi a carta di identità elettronica della popolazione residente (numero, data di emissione e scadenza);
  5. garanzie e misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali; modalità e tempi di conservazione di questi e loro accesso da parte di Amministrazioni pubbliche, ai fini della gestione e raccolta informatizzata dei dati sui cittadini;
  6. criteri per interoperabilità di ANPR con altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, in modo che le informazioni anagrafiche, una volta rese dai cittadini, siano acquisite d’ufficio da Amministrazioni pubbliche, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte di questi;
  7. erogazione di altri servizi resi disponibili grazie a ANPR (v. servizio invio telematico di attestazioni e dichiarazioni di nascita).

Agenzia per Italia digitale emana regole tecniche per identificazione dei dati di interesse nazionale, con relative modalità di aggiornamento, in modo da garantirne la qualità, secondo standard internazionali.

Iscrizione  ad anagrafe, in base a DPR 223/1989 (come modificato da ultimo da DPR 126/15), impone a ciascun componente della famiglia (intesa come insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione avente stessa dimora) o della convivenza (intesa come gruppo di persone, non necessariamente legate da vincoli di parentela, che convivono) di effettuare:

  • dichiarazione di nascita. Pratica eseguita da: uno dei genitori (madre se genitori in Comuni diversi) o persona cui affidato nascituro (se genitori sconosciuti) entro 10 giorni  al Comune di residenza; medico/ostetrica entro 3 giorni a Direzione di ospedale. Legge 221/12 stabilisce che attestato e dichiarazione di nascita e certificato di morte possono essere inviati da struttura sanitaria e medico necroscopo a Comune per via telematica;
  • iscrizione nel nuovo Comune di residenza in caso di trasferimento della residenza da altro Comune o dall’estero (salvo casi di lavoratori trasferiti per periodi limitati di tempo), nel rispetto delle disposizioni vigenti su persona senza fissa dimora. In caso di emigrati allegare documento rilasciato da Stato estero attestante composizione della famiglia, mentre in caso di immigrati allegare  permesso di soggiorno valido almeno 1 anno. Trasferimento  di residenza in altro Comune o nello stesso Comune comporta anche trasferimento di residenza dei singoli componenti la famiglia/convivenza. Se persona o famiglia  ha trasferito residenza senza averne reso dichiarazione, Ufficiale anagrafe del Comune di origine  deve darne comunicazione al Comune di trasferimento “per i conseguenti provvedimenti”. Se persona dichiara per sé e famiglia di provenire dall’estero e questa risulta già iscritta al Comune, occorre riportarla come proveniente da luogo di residenza già registrato. In caso di trasferimento di residenza da altro Comune od estero, Ufficiale anagrafe fornisce immediata comunicazione (con modalità telematica) a Comune di provenienza, affinché questo  provveda a cancellarlo dai propri registri anagrafici entro i 2 giorni lavorativi successivi, comunicando (sempre con modalità telematica) avvenuta operazione entro successivi 5 giorni lavorativi  al Comune di nuova iscrizione, affinchè provveda ad apportare eventuali rettifiche ed integrazioni ai propri elenchi (se entro tale termine non pervenuta alcuna comunicazione, Comune di nuova iscrizione ne sollecita invio ed informa di ciò la Prefettura). Ufficiale anagrafe è tenuto a verificare entro 20 giorni da richiesta, sussistenza del requisito di dimora abituale da parte del soggetto richiedente iscrizione o mutazione anagrafica. Accertamenti svolti mediante Polizia municipale, od altro personale di Comune, utilizzando specifico modello predisposto da ISTAT. Se nel corso di tali accertamenti emergono discordanze con dichiarazioni rese, Ufficiale anagrafe segnala divergenze ad Autorità di pubblica sicurezza;
  • cancellazione da anagrafe nel caso di: morte o morte presunta; trasferimento all’estero di straniero; irreperibilità accertata (se soggetto ricompare, si procede a nuova iscrizione anagrafica);
  • dichiarazione di esistenza giuridica;
  • dichiarazioni anagrafiche (utilizzare modulistica predisposta da Ministero Interno) sottoscritte  davanti ad Ufficiale di anagrafe da inviare su sito del Comune, completa della documentazione necessaria, riguardanti:
  1. celebrazione di un matrimonio, costituzione di nuova famiglia o convivenza;
  2. cambiamento di abitazione nell’ambito di Comune;
  3. cambiamento di intestatario della scheda di famiglia o di convivenza;
  4. cambiamento della qualifica professionale;
  5. cambiamento del titolo di studio;
  6. sentenza di Autorità giudiziaria riguardante stato civile della persona

Stranieri iscritti in anagrafe hanno obbligo di presentare ad Ufficio anagrafe, dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo  del permesso/carta  di soggiorno (allegarne  copia). Nella fase di rinnovo del permesso/carta di soggiorno non decade iscrizione ad anagrafe. Ufficio anagrafe aggiorna scheda di straniero, comunicandolo a Questore.

Modifiche di anagrafe attuate d’ufficio, qualora vengono accertati eventi non dichiarati da interessato. Nessuna modifica anagrafica (né d’ufficio, né a seguito di richiesta di interessato) si ha in caso di:

  1. militari di leva o di carriera (o in possesso di contratto di fermo); o pubblici dipendenti, o personale Arma dei carabinieri, o Polizia di Stato, o Guardia di Finanza distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o perfezionamento
  2. ricoverati in Istituti di cura, di qualsiasi natura, purchè di durata inferiore a 2 anni
  3. detenuti in attesa di giudizio

Ufficiale anagrafe esegue, entro 2 giorni lavorativi da comunicazione, le variazioni anagrafiche  richieste, che risultano valide a decorrere da invio  delle dichiarazioni stesse.

Nei Comuni in cui Ufficio anagrafe è distinto da quello di Stato civile, comunicazione ad Ufficio anagrafe inviata entro 3 giorni da evento (10 giorni nel caso di persone non residenti nel Comune). In caso di inadempienza, Comune procede di ufficio, notificando verbale di accertamento ad interessato entro 10 giorni.

Nei certificati anagrafici si deve riportare: Comune; data di rilascio; oggetto di certificazione; generalità della persona cui certificato si riferisce; firma di Ufficiale anagrafe. Non vengono invece riportate notizie inerenti a: professioni, arti e mestiere; condizione non professionale; titolo di studio; domicilio o condizione di senza fissa dimora; titolo di soggiorno.

Ufficiale anagrafe, su richiesta di interessato, può rilasciare certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (salvo per certificato stato di famiglia, che deve sempre attestare composizione della famiglia al momento del rilascio).

Ufficiale anagrafe, entro 45 giorni da dichiarazione, accerta effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati (altrimenti silenzio assenso). Se a seguito di accertamenti non positivi, interessato, nonostante comunicazione ufficiale,  non presenta osservazioni o le presenta fuori termine o ritenute non accoglibili, Ufficiale anagrafe provvede a ripristinare posizione precedente, mediante annullamento di iscrizione o modifica  richiesta a decorrere dalla data di ricevimento di questa, con eventuale comunicazione del provvedimento di  cancellazione al Comune di provenienza, al fine di ripristinare posizione anagrafica iniziale. Eventuali vertenze insorte tra diversi Uffici anagrafici vengono risolte da Prefetto se investono Comuni di una stessa Provincia, oppure da Ministero Interno (su segnalazione del Prefetto) che, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti, emana un parere definitivo trasmesso, insieme agli atti connessi, ai Comuni interessati.

Entro 24 ore da conclusione del procedimento, Ufficio anagrafe trasmette variazioni ad ANPR, che provvede a renderle accessibili alle altre Amministrazioni pubbliche.

Ufficiale anagrafe rilascia a:

  • Amministrazioni pubbliche richiedenti, “per uso esclusivo di pubblica utilità”, elenco degli iscritti residenti nel Comune
  • interessati che ne fanno richiesta per fini statistici e di ricerca, dati in forma anonima ed aggregata) nel rispetto delle “misure su sicurezza dei dati”.

Comune può chiedere un rimborso spese per il materiale fornito.

Ufficiale anagrafe (anche di Comune diverso da quello di residenza) rilascia a chiunque ne faccia richiesta (previa identificazione) certificati di residenza e stato di famiglia di iscritti a ANPR, nonché ogni altra informazione in questi contenuta, avente validità su tutto il territorio nazionale e per:

  • un periodo di tempo illimitato in caso di documenti relativi a fatti personali non modificabili (v. nascita, morte)
  • 6 mesi negli altri casi (ammessa proroga se interessato dichiara “in fondo al documento, che le informazioni contenute in questo non hanno subito variazioni dalla data di rilascio)

Qualunque richiesta avanzata al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti “al di fuori di quelli indispensabili per la formazione ed annotazione degli atti di stato civile, costituisce violazione dei doveri di ufficio”.

 Ad ogni persona residente nel Comune viene intestata una scheda individuale in cui annotare: cognome e  nome; sesso; data e luogo di nascita, codice fiscale; cittadinanza; indirizzo di abitazione o condizione di senza fissa dimora; paternità e maternità; estremi atto di nascita; stato civile ed eventi modificativi; cognome e nome di coniuge; professione o condizione non professionale; titolo di studio; estremi carta di identità; domicilio digitale; cittadinanza; estremi del documento di soggiorno per stranieri. Nel caso  di donne coniugate o vedove, scheda intestata al loro cognome da nubile. Scheda sempre aggiornata ed archiviata quando persona non rientra più tra la popolazione residente.

Per ogni famiglia residente compilata una “scheda di famiglia”, in cui riportare: posizioni anagrafiche di ogni persona che entra a far parte o esce da famiglia; mutazioni delle posizioni interne. Scheda intestata a persona indicata al momento di costituzione della famiglia (modifica ammessa in caso di decesso o trasferimento). In mancanza di tale indicazione, scheda intestata al componente più anziano. Scheda archiviata in caso di scioglimento di famiglia o di cancellazione delle persone componenti.

Per ogni convivenza presente in Comune compilata “scheda  di convivenza”, in cui riportate: posizioni anagrafiche di persone conviventi; specie  e denominazione di convivenza; nominativo  di persona che la dirige; sede della convivenza. Scheda aggiornata in relazione a mutazione di denominazione o di specie della convivenza (inserire/cancellare persone che entrano/escono da convivenza), Scheda archiviata a seguito di cessazione o trasferimento di convivenza.

Comune aggiorna scheda della popolazione temporanea, in cui annotare emigrati ed immigrati che, pur presenti nel Comune da oltre 4 mesi, non intendono stabilirvi la loro residenza. Comune di dimora abituale, risultante da ultimo censimento di popolazione se diverso da Comune di residenza, dispone mutazione anagrafica a decorrere dalla data di invio della dichiarazione di trasferimento residenza (se persona abitualmente dimorante in Comune e non iscritta in nessun altro luogo, viene iscritta d’ufficio).

Prefetto vigila affinchè gli adempimenti di carattere anagrafico, topografico, statistico vengano eseguiti dai  Comuni nel rispetto delle norme di DGR 223/89.

Cittadini, che ne fanno richiesta, possono ottenere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), eleggendo questa a “domicilio digitale”, attraverso cui attuare senza oneri comunicazioni nei confronti della Amministrazione pubblica (analogamente “notificazione per mezzo posta”).

Legge 221/12 stabilisce che a partire da 1/1/2013 Amministrazioni pubbliche e Gestori di servizi pubblici comunicano con cittadino solo mediante “domicilio digitale” ed in assenza di questo tramite documenti informatici, sottoscritti con firma digitale, da conservare in archivio (copia inviata a cittadini per posta ordinaria, riportando dicitura attestante che documento è “predisposto e conservato presso Amministrazione, comunque non utilizzabile nei rapporti tra privati”).

Legge 221/12 stabilisce altresì che Sindaci, facenti parte di Unione Comuni, possono delegare, previa apposita convenzione, funzioni di Ufficiale di stato civile ed anagrafe a personale idoneo di tali Unioni.

Legge 35/12 stabilisce che possono essere effettuate solo per via telematica:

  1. comunicazioni e trasmissioni tra Comuni ed altri Organismi pubblici di atti e documenti inerenti anagrafe (compresa tenuta e revisione di liste elettorali), “garantendo diritto alla riservatezza delle persone”;
  2. comunicazioni tra Comune e Questure;
  3. comunicazioni tra Comuni e notai ai fini di annotazione di convenzioni matrimoniali;
  4. trasmissioni ed accesso a liste di leva;
  5. acquisizioni di certificazione antimafia (compresa certificazione di Camera di Commercio con dicitura antimafia)

Entità aiuto:

Dichiarazioni, iscrizioni, cancellazioni da anagrafe sono esenti da tasse e bolli.

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