REGISTRO MATERIALI FORESTALI DI BASE

REGISTRO MATERIALI FORESTALI DI BASE (D.Lgs. 386/03; D.M. 30/9/20, 6/7/21)  (bosco20)

Soggetti interessati:

Direzione generale di economia montana e foreste del Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF)

Chiunque è interessato alla produzione e vendita di materiale forestale di base (materiale)

Iter procedurale:

MIPAAF, con D.M. 30/9/2020 come integrato da D.M. 11/6/2021, ha istituito il Registro nazionale del materiale forestale di base (Registro), stabilendo che ai fini forestali (compresa arboricoltura da legno e da biomassa, ripristino e restauro delle aree degradate, creazione di boschi urbani e periurbani, ripristino di zone umide e torbiere, ecosistemi costieri) possono essere impiegati solo materiali forestali di moltiplicazione (intesi come semi e parti di piante) ottenuti da materiali iscritti nel Registro. MIPAAF, con D.M. 6/7/2021, ha approvato il Registro suddiviso in base alle categorie (identificate alla fonte, selezionate, qualificate e controllate) che attualmente è costituito da 2230 materiali di base (elenco riportato in Allegato a D.M. 6/7/2021). MIPAAF provvede alla tenuta, aggiornamento semestrale del Registro e sua pubblicazione su sito www.politicheagricole.it nella Sezione “politiche nazionali/foreste/risorse genetiche forestali”. Registro alimentato con i dati dei Registri regionali per le specie indicate in Allegato 1 pubblicato su G.U. 47/21 presenti nel loro territorio (in Registro riportare dati relativi ad ogni materiale di base individuato con riferimento al relativo codice di identità) inviati entro 15 giorni dalla modifica alla Direzione generale di economia montana e foreste del MIPAAF.

Materiali di base possono essere classificati:

  1. come “autoctoni” se provenienti da soprassuolo o da fonte di semi autoctoni, intesi come popolazione continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale (ammessa rigenerazione artificiale tramite materiale di propagazione proveniente da stesso soprassuolo o fonte di semi o ubicato nella loro prossimità);
  2. come “indigeni” se provenienti da soprassuolo o fonti di seme indigeni intesi come soprassuolo o fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è ubicata nella stessa Regione di provenienza;
  3. come “non autoctoni o non indigeni” se provenienti da soprassuolo o fonte di semi non autoctoni o non indigeni, intesi come soprassuolo o fonte di semi la cui origine è diversa da quella riportata nelle lettere a) e b);
  4. come “di origine sconosciuta” se origine del materiale di base non è nota (dicitura da riportare nel Registro, nella certificazione dei materiali di moltiplicazione prodotti da materiale di base);
  5. in base alla loro Regione di provenienza, intesa come territorio “avente condizioni ecologiche sufficientemente uniformi, su cui di trovano soprassuolo o fonti di seme sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico o genotipico”. In Allegato 1 a D.M. 11/6/2021 pubblicato su G.U. 178/21 riportato relativo elenco (soggetto a costante revisione da parte di MIPAAF), che deve essere recepito entro 180 giorni da Organismi ufficiali ai fini delle “nuove demarcazioni almeno a livello comunale”. MIPAAF invia relative cartografie a Commissione UE ed ad altri Stati membri. Materiale di moltiplicazione in fase di coltivazione ed in commercio alla data del 27/7/2021 può continuare ad essere venduto purché indicata la Regione di provenienza;
  6. come “identificati alla fonte”, cioè costituiti da fonte di semi o da soprassuolo ubicati in una singola Regione di provenienza (in Allegato 4 pubblicato su G.U. 47/21 pubblicato relativo elenco);
  7. come “selezionati”, cioè costituiti da soprassuolo ubicato in singola Regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione in grado di soddisfare i requisiti di Allegato 4 pubblicato su G.U. 47/21;
  8. come “qualificati”, cioè costituiti da arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni, i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale ed in grado di soddisfare i requisiti di Allegato IV di D.Lgs. 386/03;
  9. come “controllati”, cioè costituiti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni in grado di soddisfare i requisiti di Allegato IV di D.Lgs. 386/03, di cui occorre dimostrare superiorità di tale materiale mediante prove comparative o stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti del suddetto materiale di base

Materiali di base, in qualunque modo classificati, debbono sempre riportare le relative caratteristiche sia nel certificato principale di identità (Allegato 1 pubblicato su G.U. 47/21), sia negli elenchi regionali e nazionale

Organismi ufficiali debbono provvedere a:

  • individuazione, iscrizione (previa ispezione) ed aggiornamento di elenco dei materiali di base ammessi nei Registri regionali;
  • eliminazione dei materiali di base dai Registri a seguito di: richieste avanzate da portatori di interesse pubblici o privati valutate positivamente; perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale (conformi a quelli minimi fissati in Allegato 4 pubblicato su G.U. 47/21)

Regioni comunicano a MIPAAF:

  • elenco dei materiali di base ammesso in Registro regionale entro 15 giorni dalla sua istituzione per inserimento in Registro nazionale;
  • variazioni del Registro regionale entro 15 giorni, tramite compilazione di scheda con dati aggiornati (Allegato 2 pubblicato su G.U. 47/21)

Osservatorio nazionale del pioppo, in quanto competente per iscrizione di cloni di pioppo e cloni di altre specie similari, comunica a MIPAAF ogni nuova iscrizione o modifica dei materiali iscritti

Nei soprassuoli iscritti al Registro, Regioni prevedono adozione di specifici Piani per gestione dei materiali di base, al fine di una migliore conservazione del suolo e soprassuolo per la produzione di semi, anche in deroga ai regolamenti forestali vigenti o alle prescrizioni di massima di polizia forestale

MIPAAF, in qualità di Organismo di coordinamento per attuazione del D.M. 30/9/2020, invia a Commissione UE elenco degli Organismi ufficiali responsabili o Autorità territoriali delegate (Regioni dovranno comunicare subito ogni variazione intervenuta nei suddetti Uffici, compresi loro recapiti). MIPAAF fornisce ad Organismi ufficiali elenco aggiornato di Organismi ufficiali UE. Organismi ufficiali possono avvalersi del MIPAAF per inviare documenti informativi ad Organismi ufficiali di altri Stati membri

Se materiali forestali di moltiplicazione trasportati da uno Stato membro ad un altro, Organismo ufficiale di Stato membro dove ha sede fornitore comunica informazioni ad Organismi ufficiale di Stato membro di destinazione

Informazioni notificate dal fornitore, mediante modello standard riportato in Allegato 5 pubblicato su G.U. 47/21, entro 3 mesi da data di spedizione dei materiali forestali di moltiplicazione

 

 

 

 

 

 

 

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