REGISTRO CONTROLLI IMPRESE AGRICOLE (DM 22/07/15, 31/07/17; LR 15/17, 34/17) (progr 09)
Soggetti interessati:
Imprese agricole, Autorità di controllo e vigilanza in materia, Organismi privati incaricati di svolgere controlli nell’ambito delle produzioni di qualità, Organismi pagatori, Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
Iter procedurale:
Istituito presso MIPAAF il Registro unico dei controlli ispettivi delle imprese agricole (RUCI) integrato nell’ambito di Anagrafe nazionale delle aziende agricole tramite SIAN, avente il compito di essere di supporto alle Amministrazioni pubbliche per: esecuzione controlli di loro competenza; migliorare programmazione dei controlli straordinari. Nel RUCI confluiscono per via informatica anche dati concernenti i controlli eseguiti da: Organi di polizia e competenti organi di vigilanza; Organismi pagatori; Organismi privati incaricati di controllo su imprese agricole. Istituiti Regione e/o Organismi pagatori possno istituire propri Registri Unici di Controllo.
Pubblico funzionario incaricato dei controlli verifica tramite RUCI informazioni riconducibili a sue competenze, evitando così duplicazioni e minore intralcio ad attività di impresa.
Tramite RUCI è possibile avere seguenti informazioni sui controlli eseguiti (escluse quelle inerenti “fatti di reato a carico di persone fisiche, titolari di ditte individuali o legali rappresentanti di altre imprese”):
- data e anno di controllo
- Ente competente/esecutore del controllo, comprensivo di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
- nominativo del controllore
- impresa agricola controllata (denominazione, ragione sociale, CUAA, indirizzo)
- settore del controllo (ambientale, agricolo, sanitario, veterinario, fiscale, previdenziale, urbanistico, sicurezza sul lavoro, qualità prodotti agroalimentari)
- tipologia di controllo (controllo documentale e/o fisico)
- estremi del verbale (modello riportato in Allegato II a DM 22/07/2015 pubblicato su GU 252/15) e sua riproduzione, contenente: qualifica e generalità di controllore ed Ente esecutore di controllo; denominazione di impresa agricola controllata; generalità di legale rappresentante, CUAA e sede di impresa; sede di unità produttiva visitata; generalità di personale di impresa intervenuto al controllo; settore oggetto di controllo; tipologia di controllo eseguito; esito del controllo.
RUCI consente interscambio di documentazione relativa ai controlli eseguiti tra Organi di polizia e vigilanza, Organismi pagatori, Regioni Organismi privati autorizzati tramite invio telematico dei singoli verbali redatti da altro organo. Se ciò impossibile Organo valuta, entro 10 giorni la richiesta, tenendo conto di eventuali indagini penali in corso o altri elementi ostativi ad accogliere richiesta (mancato invio documenti senza giustificazione viene considerato comportamento di rilevanza disciplinare).
Ai fini di programmazione di attività di controllo in settori diversi da quelli delle imprese agricole, Organismi di cui sopra possono avvalersi di RUCI.
Ai fini della tempistica di acquisizione dei dati, Organismi di cui sopra inviano a RUCI, anche tramite registro unico dei controlli regionale le informazioni di competenza , avvalendosi di accordi di servizio per la cooperazione tra le banche dati.
Modalità di accesso a RUCI sono riportate in Allegato III a DM 22/07/15 pubblicato su GU 252/15. MIPAAF è titolare dei dati conservati in RUCI e ne assicura gestione tecnica ed informatica. Utilizzo dati ed informazioni in RUCI è soggetto a norme sulla privacy. MIPAAF adotta misure per: ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati; accesso non autorizzato, o trattamento non consentito, o non conforme alle finalità della raccolta dati; adottare sistema di gestione degli accessi con relativa registrazione delle operazioni di accesso.
Amministrazioni pubbliche interessate provvedono ad attuazione delle disposizioni in oggetto mediante proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, senza maggior oneri per la finanza pubblica.
LR 15/17 ad art. 2 incarica Giunta Regionale, al fine di semplificare attività di ispezione, vigilanza, controllo in loco, di:
- adottare un sistema informativo integrato per il coordinamento delle verifiche su imprese del settore agricolo ed agroalimentare effettuate da Enti competenti
- istituire il Registro unico informatico dei controlli su imprese agricole ed agroalimentari (RUCIAA), in cooperazione con SIAN e SIAR
- definire modalità di: organizzazione e funzionamento del Registro; implementazione ed adesione al sistema in questione
LR 34/17 ad art. 9 prescrive che le agevolazioni tributarie per IRAP siano riportate nel Registro degli aiuti di Stato istituito con DM 31/07/15