REGISTRI CANTINA

REGISTRI CANTINA (Reg. 273/18, 274/18; Legge 116/14, 238/16; D.M. 19/12/94, 1/8/95, 22/11/99) (vino07)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi (ICQRF), persone fisiche o giuridiche, od Associazioni di tali persone che detengono a fini commerciali, o per loro attività professionali prodotti vinici, con esclusione di:

  • rivenditori al minuto, cioè quanti esercitano professionalmente attività commerciali e vendono direttamente al consumatore piccoli quantitativi, purché in assenza di cantina attrezzata, locali di magazzinaggio ed impianti di condizionamento;
  • esercenti attività ambulante di vini trasportati sfusi;
  • rivenditori di bevande da consumarsi sul posto;
  • detentori di aceto di vino;
  • possessori o venditori di prodotti vinici in piccoli recipienti, purché sia sempre possibile eseguire controlli su entrate, uscite, giacenze di questi sulla base di documenti giustificativi commerciali.

Iter procedurale:

Commissione Europea con Reg. 273/18 ad art. 28-30 prescrive l’obbligo della tenuta del registro delle entrate ed uscite. In deroga se tali movimentazioni possono essere verificate in ogni momento in base ai documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria, possono essere esentati dalla tenuta dei suddetti registri gli operatori che

  1. a)vendono bevande da consumare sul posto, o che detengono giacenze di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati;
  2. b)mettono in vendita tali prodotti per un quantitativo totale inferiore a 5 litri (o 5 kg. in caso di mosto di uve concentrato, rettificato o meno) e 100 litri per tutti gli altri prodotti

Stato membro può:

  1. a)obbligare a tenere i suddetti registri anche agli intermediari;
  2. b)consentire ai commercianti, che non effettuano alcuna operazione enologica, di utilizzare come registri l’insieme dei documenti di accompagnamento

Stato membro mantiene Elenco aggiornato degli operatori che hanno obbligo di tenere il registro

Operatori riportano nel registro le trasformazioni ed i trattamenti effettuati in conformità alle pratiche enologiche ammesse dalla UE ed in particolare: correzione del tenore alcolico del vino e riduzione del tenore di zucchero dei mosti mediante accoppiamenti tra membrane; aumento del titolo alcolometrico; trattamento elettromembranaceo per acidificazione o disacidificazione; dolcificazione; trattamento con carbone per uso enologico, o con ferrocianuro di potassio; trattamento mediante elettrodialisi o con scambio di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino o per acidificazione; aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) al vino; impiego di pezzi di legno di quercia; uso di nuove pratiche enologiche sperimentali autorizzate da Stato membro; gestione di gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana; trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carboni attivi; impiego di copolimeri polivinilimidazolo o polivinilpirrolidone; impiego di cloruro di argento. Inoltre, se attuate in cantina, riportare anche le operazioni di: miscelazione e taglio; imbottigliamento; elaborazione di vini spumanti di ogni categoria; elaborazione dei vini frizzanti (gassificati o meno); elaborazione dei vini liquorosi; elaborazione di mosto di uve concentrato (rettificato o meno); elaborazione di vini alcolizzati; trasformazione di vino in vino aromatizzato; imbottigliamento (specificare numero di contenitori riempiti e loro capacità); aggiunta di alcole; declassamento di vini DOP/IGP; distillazione

Stati membri possono altresì prevedere sia l’obbligo di tenere contabilità separate di cantina per singola operazione, sia ulteriori disposizioni per alcune categorie di prodotti od operazioni precedenti. Ad esempio per ogni operazione di correzione del tenore alcolico, o di arricchimento, o di acidificazione e disacidificazione, Stato membro può imporre di notificare, entro un certo termine (nel caso di arricchimento prima della sua esecuzione), alle Autorità competenti tali operazioni; notifica non richiesta se tutte le partite dei prodotti vitivinicoli sono soggette a controlli sistematici da parte delle competenti Autorità di controllo

Commissione Europea con Reg. 274/18 ad art. 13-20 ha stabilito che nel registro occorre riportare:

  1. a)entrate ed uscite di ogni partita di prodotti vitivinicoli in arrivo ed in partenza dagli impianti del produttore;
  2. b)categoria di prodotto;
  3. c)operazioni di trattamento a cui viene sottoposto il vino se effettuate nei locali del produttore

Occorre tenere registri specifici o colonne distinte nello stesso registro per:

–          uva; mosto di uva; vino bianco, rosso, rosato; vini DOP/IGP; “vino varietale” non DOP/IGP; prodotti destinati ad essere trasformati in vino varietale; vini non DOP/IGP destinati ad essere trasformati o condizionati con indicazione dell’annata di raccolta; ogni prodotto non conforme alle pratiche enologiche che deve essere distrutto. In deroga se tali vini sono condizionati in recipienti di contenuto inferiore a 60 litri, etichettati in conformità alle norme UE, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere riportati nello stesso conto, purché le entrate ed uscite di ogni vino DOP/IGP vengono indicate separatamente; in caso di perdita della DOP/IGP i prodotti sono spostati in uno dei conti di vini senza DOP/IGP;

–          saccarosio; mosto di uve concentrato; mosto di uve concentrato rettificato; prodotti utilizzati per operazioni di acidificazione/disadicificazione; alcole ed acquavite di vino; ogni sottoprodotto vitivinicolo da eliminare (specificare se si tratta di sua consegna alla distillazione, o a produzione di aceto, o destinato ad uso diverso dalla vinificazione)

In tali registri o conti separati occorre riportare:

–          a livello di entrate: nome o ragione sociale ed indirizzo del fornitore (eventualmente documento che ha scortato il trasporto); quantità del prodotto; data di entrata;

–          a livello di uscite: quantità del prodotto; data di sua utilizzo o di uscita; ragione sociale o nome ed indirizzo del destinatario

Nei registri riportare inoltre:

–          per ogni partita e tipo di prodotto i seguenti dati:

  1. a)numero di partita del prodotto
  2. b)data dell’operazione in entrata od uscita
  3. c)quantitativo effettivamente entrato o uscito
  4. d)prodotto designato in conformità alle disposizioni UE e nazionali, compresa annotazione di eventuale perdita di DOP/IGP. In caso di prodotti DOP/IGP condizionati in recipienti inferiori a 60 litri acquistati da terzi e detenuti per la vendita, ICQRF può consentirne iscrizione nella stressa colonna delle DOP/IGP prodotte in azienda, purché in modo distinto
  5. e)riferimento al documento di accompagnamento
  6. f)eventuali indicazioni facoltative riportate in etichetta
  7. g)identificazione dei recipienti di magazzinaggio dei vini e loro volume nominale. In caso di recipienti di capacità inferiore a 600 l. riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati insieme nella stessa partita, sufficiente marcatura di intera partita, purché identificabile rispetto ad altre partite
  8. h)nel caso di sottoprodotti o di prodotti vitivinicoli soggetti al ritiro: quantitativi stimati dagli operatori

–          per ogni operazione enologica di cantina di cui al Reg. 273/18:

  1. a)tipo e data della sua esecuzione
  2. b)natura e quantità dei prodotti impiegati nell’operazione
  3. c)variazione del titolo alcolometrico nel caso di acidificazione, o disacidificazione, o dolcificazione, o alcolizzazione
  4. d)quantità di prodotto ottenuto a seguito dell’operazione
  5. e)quantitativo e natura del prodotto risultante dal cambio di categoria in seguito ad una trasformazione non connessa alle precedenti operazioni (v. fermentazione dei mosti di uva)
  6. f)designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione
  7. g)contrassegni dei recipienti in cui prodotti sono contenuti prima e dopo l’operazione
  8. h)nel caso di imbottigliamento: numero di bottiglie riempite e loro capacità; nome ed indirizzo di imbottigliatore se eseguito da terzi
  9. i)in caso di vini spumanti (per ciascuna partita/cuvee): data di preparazione; data di imbottigliamento; volume della partita e indicazione di ogni sua componente (con relativo volume e titolo alcolometrico potenziale ed effettivo); quantità di sciroppo zuccherino usato e quantità di sciroppo di dosaggio; numero di bottiglie ottenute (indicare tipo di spumante ottenuto in base al suo tenore di zucchero residuo, se riportato in etichetta)
  10. j)in caso di vini liquorosi: data, natura e quantità del prodotto aggiunto di cui ad Allegato VII di  1308/13 per ogni partita
  11. k)consumo familiare ed eventuali variazioni di volume “subite accidentalmente dai prodotti vitivinicoli”

Indicazioni da riportare nel registro:

–          entro giorno lavorativo successivo al ricevimento, per quanto riguarda le entrate

–          entro 3° giorno lavorativo successivo per le perdite, consumo personale o familiare

–          entro giorno lavorativo successivo per le operazioni di cantina di cui sopra (entro giorno stesso nel caso di arricchimento)

Stato membro fissa le percentuali massime accettabili delle perdite dovute ad evapotraspirazione durante: deposito in magazzino; operazioni di cantina; cambiamenti di categoria del prodotto. Il responsabile della tenuta del registro comunica, entro un termine stabilito, ad ICQRF se le perdite reali superano le tolleranze ammesse o le percentuali massime fissate, affinché questo possa svolgere indagini al riguardo

Ogni annotazione riportata nel registro va supportata da un documento di accompagnamento o documento commerciale che ha seguito il trasporto del prodotto

Registro può assumere una delle seguenti forme: fogli fissi numerati in ordine progressivo; sistema di registrazione informatico conforme alle norme stabilite dall’Autorità competente; sistema di contabilità riconosciuta dall’Autorità competente; raccolta dei documenti di accompagnamento (contenenti data di redazione, o di presa in consegna da parte del commerciante). Stato membro può ammettere, in deroga, che il registro possa essere tenuto dal produttore sotto “forma di annotazione sul retro delle dichiarazioni di produzione, giacenza o vendemmia”.

Legge 116/14 ha stabilito che:

  1. a)registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e compresi nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). MIPAAF può emanare decreti per semplificare la tenuta dei registri dematerializzati da parte delle aziende vitivinicole che producono meno di 1000  di vino/anno, ottenuto prevalentemente con uve di produzione aziendale
  2. b)titolari degli stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 hl., con annesse attività di vendita diretta o di ristorazione, assolvono all’obbligo della tenuta del registro tramite presentazione della dichiarazione di produzione e giacenza.

Registri chiusi ogni anno entro il 31 Agosto, stilando il bilancio delle entrate ed uscite e riportando eventuali giacenze nel registro dell’anno successivo (iscriverle come “entrata”). Se dal bilancio emerge una differenza tra le giacenze teoriche e quelle reali occorre indicarla nella chiusura del registro

Registro e documenti (bolle di accompagnamento, fatture) inerenti alle operazioni in questo riportate sono conservati per almeno 5 anni dopo la chiusura del bilancio annuale (Se in registro sussistono più conti ancora aperti riguardanti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro, “indicando il riporto nel registro originario”,  e conservati per 5 anni decorrenti dalla data del riporto) presso:

1)       luogo di deposito dei prodotti viticoli. Se impresa possiede diversi punti di vendita diretta riforniti da un unico deposito centrale, registri possono essere tenuti presso quest’ultimo (consegne registrate tra le uscite), purché sia sempre possibile accertare la presenza dei prodotti viticoli nei luoghi di detenzione, o il loro trasferimento attraverso i relativi documenti giustificativi;

2)       sede legale e/o amministrativa della impresa, qualora i prodotti vinicoli siano depositati in magazzini diversi, ubicati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi;

3)       soggetto  specializzato, a cui è affidato l’incarico di tenere tali registri, che può essere:

  • libero professionista iscritto ad Albo, il cui curriculum di studi preveda “conoscenze in materia di contabilità o produzione vitivinicola”;
  • persona fisica o giuridica, iscritta alla Camera di Commercio nella sezione “esercizio attività di consulenza alle imprese in materia di contabilità o produzione vitivinicola”;
  • Enti ed Associazioni, “aventi per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori agricoli”, la cui sede operativa, dotata di fax, è ubicata in locali diversi dall’abitazione, ed il cui legale rappresentante abbia inviato ad ICQRF una lettera su carta intestata indicante i dati dell’Organizzazione e l’impegno a rispettare gli obblighi della tenuta dei registri di cantina.

Titolare del deposito vinicolo chiede l’autorizzazione ad ICQRF di tenere i registri di cantina in luoghi diversi dal deposito viticolo (vedi presso la sede legale della ditta o del soggetto specializzato), allegando una dichiarazione in cui si impegna a rispettare eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione stessa. Autorizzazione viene concessa, purché ICQRF possa determinare il movimento in entrata ed in uscita dei prodotti vitivinicoli in deposito, ha una validità indeterminata (salvo rinuncia da parte del richiedente comunicata ad ICQRF) e viene inviata al titolare del deposito, che ne trasmette copia all’eventuale soggetto specializzato. ICQRF comunica a MIPAAF ogni 6 mesi l’elenco delle richieste pervenute e delle imprese specializzate o sedi legali di ditta presso cui sono tenuti i registri.

In caso di irregolarità nella tenuta dei registri, la responsabilità rimane sempre a carico del titolare dei registri stessi.

Stato membro può consentire, in deroga sui tempi di annotazione sul registro previsti dal Reg. 274/18:

  • unica registrazione mensile, in caso di prodotti confezionati in contenitori di capacità inferiore a 5 litri
  • registrazione, in caso tenuta di contabilità informatizzata, entro 30 giorni, purché movimenti dei prodotti vinici risultino sempre controllabili con altri documenti giustificativi.

ICQRF  verifica ogni anno la regolare tenuta dei registri (corrispondenza con i documenti giustificativi) e se rilevate gravi anomalie, può revocare l’autorizzazione alla tenuta dei registri presso la sede legale della ditta o del soggetto specializzato.

Sanzioni:

Chiunque viola gli obblighi relativi alla tenuta dei registri ed alla documentazione di accompagnamento: multa da 500 a 15.000 €. Nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati o della quantità e qualità del prodotto, o nel caso di quantitativi di prodotto oggetto di irregolarità inferiori a 100 hl. o 10 t. o 10 hl. di prodotti confezionati: multa da 150 a 4.500 €

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