REGIONE E TARTUFO

REGIONE E TARTUFO (L.R. 5/13)  (fungo09)

Soggetti interessati:

Chiunque raccoglie, coltiva, commercializza tartufi freschi o conservati reperiti in tartufaie:

  • naturali, cioè qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, comprese piante singole che producono spontaneamente tartufi;
  • controllate, cioè tartufaie naturali sottoposte a miglioramenti, compresi anche eventuali operazioni di incremento;
  • coltivate, cioè impianti specializzati, di nuova realizzazione con piante tartufigene, la cui micorizzazione certificata o comunque comprovata produzione di tartufi, disposte con sesto regolare di densità pari almeno a 100 piante/ha. e sottoposte da idonee cure colturali ricorrenti

Iter procedurale:

Regione con L.R. 5/13, come modificata da ultimo da L.R. 31/21, ha definito gli atti di indirizzo per la tutela, sviluppo e valorizzazione della tartuficoltura, riconoscendo “ruolo di ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio economico del territorio”, nonché promuovendo interventi volti a:

  1. conservazione, ripristino e potenziamento di ecosistemi naturali in aree vocate, anche mediante messa a dimora di piante tartufigene e valorizzazione di quelle controllate e gestite da Enti pubblici;
  2. valorizzazione di Associazioni di tartufai, tartuficoltori e consorzi volontari per tutela e sviluppo del tartufo;
  3. conservazione e diffusione di ecotipi locali di tartufi;
  4. studio e conoscenza dei fattori ecologici che consentono conservazione di biodiversità di ambienti dove sviluppato tartufo;
  5. sperimentazione e definizione di cure colturali più idonee per assicurare produzione di qualità e pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
  6. implementazione della produzione di vivai regionali di piante micorizzate idonee allo sviluppo di tartuficoltura;
  7. sostegno a potenzialità turistiche, commerciali, culturali, ambientali legate a raccolta e commercializzazione del tartufo tramite promozione di manifestazioni fieristiche e percorsi gastronomici dedicati.

Al fine di sostenere le azioni di promozione e valorizzazione delle attività legate al patrimonio tartufigeno delle Marche, Giunta Regionale, sentita la Commissione assembleare competente, istituisce con decreto un Tavolo permanente di filiera sul tartufo, che rimane in carica per l’intera legislatura ed è composto da: Assessore agricoltura (lo presiede); 1 rappresentante della Commissione assembleare competente; 1 rappresentante dell’Accademia italiana del tartufo; 2 rappresentanti delle Associazioni agricole delle Marche; 1 rappresentante delle Associazioni regionali di tartuficoltura; 1 rappresentante delle Associazioni nazionali di tartuficoltura con sede nelle Marche; 1 giornalista professionista iscritto all’Albo; 2 rappresentanti delle Associazioni del commercio; 1 rappresentante di ANCI; 1 rappresentante di UNCEM; 1 rappresentante di Associazione del tartufo; 1 rappresentante del Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado

Giunta Regionale, previo parere di competente Commissione assembleare, definisce:

  1. criteri, modalità, orari per esercizio di area e raccolta di tartufi (v. scheda “fungo01”);
  2. modalità di rilascio, rinnovo, sospensione, revoca di abilitazione o autorizzazione per esercizio di cerca e raccolta tartufi, comprese quelle in foreste demaniali;
  3. criteri per riconoscimento ambiti di riserva di tartufaie controllate e coltivate, definendo Ente che rilascia attestazione di riconoscimento ed “obbligo per aventi diritto di identificarle con apposite tabelle”. Attestazioni aventivalidità di 5 anni per tartufaie e controllate e 10 anni per tartufaie coltivate, il cui rinnovo per stessa durata avviene su richiesta di intervento. Enti competenti inviano a Regione entro 31 Gennaio elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui rilasciato attestato di riconoscimento. Tartufaie coltivate realizzate prima di 10/4/2013 “riconosciute tali anche in assenza di attestazione o certificazione”, mentre attestazioni di riconoscimento rilasciate prima di 10/4/2013 rinnovate secondo modalità fissate da Giunta Regionale;
  4. caratteristiche delle tabelle su identificazione tartufaie controllate e coltivate, in cui ammessa realizzazione di recinzione con sostegni infissi al suolo, in legno o metallo, che non prevedono realizzazione di manufatti edilizi, anche se ricadenti in ambiti di tutela di Piano paesaggistico ambientale;
  5. modalità per produzione e certificazione di piante micorizzate e per riconoscimento Organismi delegati a rilasciare riconoscimento a tali piante. Piante micorizzate per tartufaie controllate e coltivate debbono possedere indicazione del vivaio di approvvigionamento ed attestazione del fornitore da cui risulti che tali piante micorizzate con specie di tartufo indicata. Se ciò non possibile, piante prima della loro messa a dimora, debbono essere certificate da Organismi riconosciuti da Regione;
  6. linee guida relative a tecniche di coltivazione, nonché “cure colturali di tartufaie controllate e coltivate”. Interventi di miglioramento efficienza produttiva di tartufaia controllata avviene “senza alterare o distruggere equilibri di ecosistema nel suo complesso”;
  7. criteri per istituzione di elenco di tartufaie coltivate e controllate;
  8. criteri per versamento a Regione di tassa di concessione e comunicazione dati su quantità prodotti commercializzati;
  9. modalità per assegnazione ad Enti competenti di risorse assegnate.

Regione e Comunità Montane per territori di propria competenza svolgono funzioni nella cerca e raccolta dei tartufi (v. scheda “raccolta tartufo”)

Comuni ed Unioni montane esercitano funzioni inerenti a: applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 5/13 (compresa la ”confisca e smaltimento del prodotto”), di cui “introitano i proventi”; custodia del tesserino

Centro Sperimentale di Tartuficoltura con sede in Sant’Angelo in Vado, svolge funzioni di:

  1. supporto tecnico scientifico nelle fasi di produzione, controllo e certificazione di piantine tartufigene micorizzate prodotte in vivai regionali ed impiantate nelle Marche;
  2. sperimentazione delle tecniche vivaistiche per produzione di piante tartufigene, pratiche colturali per tartuficoltura ed operazioni funzionali a tutela di habitat naturale;
  3. divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica ad operatori e tartuficoltori;
  4. rilascio di parere per derogare a periodo di raccolta tartufo;
  5. analisi di specie tartufi in base a caratteristiche botaniche ed organolettiche.

Titolari di aziende agricole e forestali e chiunque “a qualsiasi titolo conducono tartufaie” (compresi Comuni e Unioni Montane) possono costituire Consorzi per difesa e valorizzazione del tartufo, raccolta e commercializzazione, nonché impianto di nuove tartufaie. Consorzi possono procedere a tabellazione di tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza.

Tartufai e tartuficoltori possono costituire Associazioni, al fine di contribuire a salvaguardia e miglioramento di ecosistemi tartufigeni locali. Associazioni possono realizzare interventi di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenuti da Regione e da altri Enti locali.

Imprese attive nel settore di commercio e trasformazione dei tartufi debbono comunicare ogni anno a Regione quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e provenienza territoriale, in base a risultanze contabili, secondo modalità fissate da Giunta Regionale

Analisi morfologiche su campioni di prodotto sequestrato eseguite da Centro Sperimentale Tartuficoltura di ASSAM

Entità aiuto:

A decorrere da 2017 il gettito della tassa di concessione è iscritto in bilancio regionale, destinato per 70% alle funzioni esercitate da Unioni Montane e per 30% agli interventi promossi dalla Regione di cui sopra.

Partecipazione alle attività del Tavolo permanente non comporta la corresponsione di alcuna indennità o rimborsi spesa per i suoi componenti

Sanzioni:

Mancati interventi colturali su tartufaia coltivata e controllata: revoca attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata e coltivata + obbligo rimozione tabelle di identificazione tartufaia entro 15 giorni successivi a notifica di revoca

In caso di apposizione o mantenimento di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute: multa da 516 a 5.170 € + sequestro prodotto + sospensione da 1 a 2 anni di abilitazione o impossibilità ad ottenerla per stesso periodo se tale documento non acquisito

Chiunque effettua commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammessa senza rispettare modalità di cui a Legge 752/85: multa da 2.582 a 10.340 € + sequestro prodotto + sospensione attività commerciale fino a 2 anni

Chiunque commercializza e somministra tartufi non maturi conservati da soggetti diversi da quelli ammessi da Legge 752/85: multa da 516 a 2.582 € + sequestro prodotto + sospensione attività commerciale fino a 2 anni

Chiunque commercializza tartufi conservati senza rispetto di modalità prescritte da Legge, salvo che fatto non costituisce reato penale: multa da 516 a 5.170 € + sequestro prodotto + sospensione attività commerciale fino a 2 anni

In caso di mancata o errata comunicazione a Regione della quantità di tartufi commercializzata: multa da 516 a 2.582 € + sequestro prodotto

Per ogni altra violazione della Legge regionale: multa da 52 a 516 €.€

In caso di recidiva: sanzione raddoppiata + revoca abilitazione o permesso negato in via permanente.

Oltre alle sanzioni amministrative, violazione della LR 5/03 comporta: confisca del prodotto + ritiro del tesserino.

 

 

 

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