REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE (Legge 221/15; L.R. 19/88) (infrast01)
Soggetti interessati:
Enti pubblici o privati che intendono realizzare linee o impianti elettrici.
Iter procedurale:
Legge 239/03, come modificata da Legge 99/09, prevede autorizzazione unica per la costruzione di elettrodotti, comprese opere connesse ed infrastrutture se indispensabili al loro esercizio.
Domanda di autorizzazione presentata al Presidente Giunta Regionale che attraverso Servizi Decentrati Opere Pubbliche e Difesa Suolo esegue istruttoria domanda, pubblicandone copia e relativa documentazione su Albo pretorio dei Comuni interessati, nonché inviando raccomandata “ai soggetti direttamente interessati”. Se intervento prevede valutazione di impatto ambientale (VIA). Legge 221/15, che modifica D.Lgs. 152/06, stabilisce che questa istruita e rilasciata da stessa Autorità competente di autorizzazione. In caso di condotte o cavi facenti parte di rete nazionale di trasmissione di energia elettrica, o connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggette a VIA, autorizzazione rilasciata da Ministero ambiente, sentite Regioni interessate nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione della suddetta.
Dalla data di comunicazione di avvio dei procedimenti autorizzativi, è “sospesa ogni determinazione comunale in ordine a domande di permesso a costruire nelle aree potenzialmente impegnate da elettrodotto, fino a conclusione dei procedimenti autorizzativi” (comunque non oltre 3 anni). Se elettrodotto insiste su più Regioni e non vi è accordo tra queste, Ministero Sviluppo Economico e Ministero Ambiente nominano una Commissione, che entro 90 giorni decide su richiesta avanzata (Se neppure in questa circostanza si giunge ad un accordo, interviene Consiglio dei Ministri, integrato con rappresentanti delle Regioni interessate, che decide entro 60 giorni).
Cittadini e proprietari dei fondi hanno 30 giorni di tempo da pubblicazione per inviare osservazioni od opposizioni. Conferenza dei Servizi esamina ricorsi dei cittadini ed eventuali controdeduzioni di Ente proponente (avvalendosi del parere del Servizio Decentrato Opere Pubbliche) e può chiedere modifiche al tracciato, o “valutare fattibilità delle soluzioni alternative”, o acquisire pareri di altri soggetti coinvolti (v. Comune nel caso opera non sia prevista nello strumento urbanistico vigente).
Se Comune od Organi competenti alla tutela paesaggistica hanno espresso parere negativo, Servizio Decentrato Opere Pubbliche deve esprimersi entro 30 giorni in merito ad opera.
Autorizzazione rilasciata da Presidente Giunta Regionale determina urgenza, pubblica utilità ed indifferibilità dei lavori.
Se tutti i proprietari dei fondi sono d’accordo, si attua procedura abbreviata.
Non richiesta autorizzazione per interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti (v. Riparazione, rimozione, sostituzione componenti di linea “con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione di evoluzione tecnologiche”). Sufficiente Denuncia Inizio Attività (DIA) in caso di:
- interventi su elettrodotti che comportano varianti di lunghezza inferiore a 1.500 m., utilizzando stesso tracciato, o discostandosene per meno di 40 m. con stesse componenti di linea;
- varianti all’interno di stazione elettriche che non comportano aumento di cubatura di edifici.
Se variante incide su area sottoposta a vincolo, termine di 30 giorni per procedimento decorre da data di assenso di Ente gestore del vincolo. Se parere negativo, DIA non valida.
Gestore elettrodotto, almeno 30 giorni prima di inizio lavori, presenta a Ministero Sviluppo Economico e Comuni interessati la DIA, corredata dal progetto esecutivo e da relazione sottoscritta da progettista abilitato, attestante: conformità di opere realizzate a strumenti urbanistici vigenti; rispetto delle norme su elettromagnetismo, costruzione ed esercizio linee elettriche, costruzioni.
Alle linee elettriche ed impianti di rete elettrica nazionale si applica in materia di distanza, le disposizioni di cui al DM 21/03/1968.
Se Comune riscontra, entro 30 giorni, assenza delle suddette condizioni o documenti, informa Ministero e notifica ad interessato “ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” ed eventualmente di ripresentare DIA con modifica ed integrazioni necessarie per renderla conforme a normativa urbanistica ed edilizia.
Ultimato intervento, occorre inviare a Ministero Sviluppo Economico il certificato di collaudo finale, attestante conformità dell’opera al progetto presentato con DIA. Varianti da apportare a progetto approvato, intervenute in sede di realizzazione delle opere se non assumono rilievo dal punto di vista localizzativo (v. varianti di tracciato nell’ambito del corridoio individuato in sede di approvazione progetto o nelle fasce di rispetto previste da norme su elettromagnetismo; varianti di stazioni elettriche senza aumento cubatura di edifici), sono soggette a DIA con relativa modifica di “dichiarazione di pubblica utilità di Autorità espropriante” senza applicazione del vincolo preordinato ad esproprio. Se varianti assumono un rilievo localizzativo debbono essere approvate da Ministero Sviluppo Economico, con consenso delle Regioni interessate.
Realizzazione di stazioni o cabine elettriche comporta sempre il rilascio di concessione edilizia da parte del Comune, nel cui territorio ricade opera.
Titolare di autorizzazione adotta tutte le misure di sicurezza per eseguire lavori e può in caso di necessità eseguire diramazioni non previste del progetto, entro un raggio di 1.000 m. e con tensioni non superiori a 1.000 volt.
Legge 221/15 stabilisce che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali (comprese strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, linee di telecomunicazioni di servizio pubblico, linee elettriche e gasdotti) interessati al passaggio di opere della rete di trasmissione elettrica nazionale, sono tenuti ad approvare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine soggetto autorizzato alla costruzione delle suddette opere, propone modalità di attraversamento ai soggetti di cui sopra, che decidono nel merito entro 60 giorni (altrimenti silenzio assenso).
Sanzioni:
Realizzazione impianto elettrico in assenza o difformità di autorizzazione: multa da 25 a 250 € + eventuali spese di demolizione opere abusive.