QM BIRRA (DGR 04/06/2014) (luppolo 2)
Soggetti interessati:
Malterie, birrifici che intendono produrre, distribuire, commercializzare, birra QM senza obbligo di esclusività, purchè garantita, in tutte le fasi del processo, la separazione del prodotto a marchio QM, ai fini della identificazione e rintracciabilità del prodotto stesso.
Iter procedurale:
Giunta Regionale, con DGR 667 del 04/06/2014, approvato disciplinare di produzione della “Birra QM” comprendente:
- caratteristiche comuni oggetto di certificazione a malto e birra:
- provenienza dal circuito QM di tutti gli ingredienti principali (oltre 5% in peso) o caratterizzanti (presenti nella denominazione del prodotto, o apportanti caratteristiche peculiari al prodotto stesso). In mancanza di ingredienti QM, ammesso approvvigionamento da altri circuiti di qualità certificata (DOP, IGP, biologico), purchè garantita assenza di OGM
- processi produttivi in cui in nessuna fase utilizzati OGM
- divieto di impiego di conservanti e coloranti
- rispetto delle modalità di etichettatura
- caratteristiche oggetto di certificazione del malto, ottenuto impiegando al 100% granella di frumento e/o di orzo a marchio QM (ammessa aggiunta di farro QM nei limiti consentiti da legge) avente, umidità inferiore a 13%; contenuto proteico maggiore di 9% di sostanza secca, calibro di granella superiore a 2,5 mm. Se impossibile usare malto QM ammesso impiego di malto proveniente da altri circuiti di qualità certificata (DOP, IGP, biologico), purchè garantita assenza di OGM. Processo di maltazione attuato in modo separato per singola varietà della specie utilizzata
- garantita rintracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo, avvalendosi di SITRA o di sistema equivalente. In particolare occorre garantire, per ogni unità minima di prodotto al momento del suo acquisto, informazioni su: caratteristiche del prodotto; flussi dei materiali coinvolti; tipologia di organizzazioni coinvolte; aspetti organizzativi tra queste; in caso di ingredienti non provenienti dal circuito QM, informazioni circa loro provenienza (informazioni non necessarie per spezie ed aromi, salvo se non caratterizzanti il prodotto)
- etichettatura, oltre a rispettare obblighi di legge, deve contenere: logo QM (utilizzato nella sua integrità, in dimensioni tali da essere ben visibile ed apposto in modo da non confondersi con altri elementi grafici addizionali o confuso/associato con altre scritte riportate in etichetta) indicazione sito qm.marche.it (nello stesso campo visivo del logo QM); logo di Ente terzo certificatore; eventuali altre certificazioni possedute. Indicazioni in etichettatura riportate nella lingua di commercializzazione del prodotto
- descrizione del processo produttivo comprendente: disponibilità di granella QM e di malto QM; macinazione del malto con aggiunta di acqua; ammostamento; filtraggio con trebbia; bollitura con aggiunta di luppolo; raffreddamento; aggiunta di lievito; prima fermentazione; fermentazione e maturazione; imbottigliamento ed infustamento
- definizione della filiera, composta da maltiere e birrifici, coordinata da un Concessionario che svolge funzione di capofila
- compiti del Concessionario sono quelli di:
- rispettare obblighi assunti nei confronti di Regione come sottoscritto in convenzione per concessione del marchio
- rispettare obblighi assunti nei confronti di altri aderenti a filiera quali:
- stipulare apposito contratto con Organismo di controllo indicato in domanda
- stipulare convenzioni con aderenti a filiera e tenerli aggiornati su scadenza licenza d’uso del marchio
- svolgere ruolo di capofiliera nell’ambito di gestione SITRA
- predisporre linee di autocontrollo aziendale a beneficio di aderenti alla filiera
- svolgere controllo di parte seconda, circa rispetto del disciplinare da parte aderenti alla filiera
- conservare requisiti giuridici previsti dal disciplinare
- vigilare sul corretto operato dei propri associati ed altri aderenti alla filiera ai fini di apposizione del marchio QM
- compiti degli altri soggetti della filiera sono:
- attenersi a quanto previsto dal sistema documentale del marchio QM
- rispettare regolamento d’uso del marchio
- rispettare disciplinare di produzione approvato da Regione
- usare marchio solo dopo aver ottenuto licenza d’uso
- usare logo QM nei casi in cui prevista etichettatura, rispettando modalità di fissate nel regolamento d’uso
- assoggettarsi al controllo da parte Organismo di controllo individuato
- rispettare procedure di autocontrollo e consentire controlli presso propria sede e strutture operative da parte di soggetti pubblici e privati autorizzati
- assoggettarsi al controllo di parte seconda da parte di Concessionario
- consentire accesso presso propria sede ed unità produttive interessate a soggetti responsabili della vigilanza
- usare sistema SITRA o sistemi analoghi per la tracciabilità delle produzioni
- individuare responsabile della qualità, da comunicare al Concessionario, che si interfaccia con questo e con Ente terzo di controllo
- condizioni che soggetti aderenti debbono garantire per uso del marchio QM, oltre a quanto riportato sopra, sono per:
- malterie: definizione rapporti con aziende agricole nel rispetto del disciplinare; possesso di idonee strutture in grado di soddisfare dal punto di vista tecnico ed igienico sanitario, quanto previsto dal disciplinare
- birrifici: possesso di idonee strutture per ottenere birra, avente le caratteristiche previste dal disciplinare; esecuzione di una lavorazione separata della birra a marchio da quella non a marchio
- piano dei controlli, ai fini della verifica del mantenimento di conformità del sistema di commercializzazione alle disposizioni del disciplinare comprende:
- autocontrollo, attuato dai singoli operatori della filiera nel rispetto delle linee guida predisposte dal Concessionario, che individua punti critici del processo
- controlli di parte seconda attuati dal Concessionario su soggetti della filiera, tramite verifiche iniziali ai fini di adesione a sistema e successive verifiche per mantenimento dei requisiti. Controlli attuati con personale interno/esterno, ed in caso di non conformità rilevate, queste comunicate ad Ente terzo di certificazione. Per ogni controllo attuato specificare fase del processo produttivo in cui eseguito; punto di controllo; tipo di controllo (ispettivo, documentale, analitico); criteri di accettabilità delle caratteristiche oggetto di controllo; frequenza; responsabilità di esecuzione; criteri di gestione delle non conformità; documenti di registrazione e tracciabilità; criteri per valutazione dei requisiti qualitativi; analisi da effettuare e relativa frequenza; definizione valori di accettabilità
- controlli di parte terza attuati da Ente terzo certificatore, pubblico o privato, conforme a norme UNI EN 45011, o a norme ISO 17065, individuato dal Concessionario.