PUBBLICITA’ BEVANDE ALCOLICHE (Legge 125/01, 88/09) (vino48)
Soggetti interessati:
Chiunque intende pubblicizzare bevande alcoliche
Iter procedurale:
Approvato codice di autoregolamentazione su modalità e contenuti dei messaggi pubblicitari relative a bevande alcoliche e superalcoliche, comprendente:
a) divieto di trasmetterle all’interno di programmi rivolti ai minori e 15 minuti prima e dopo tali trasmissioni;
b) divieto di evidenziare indicazioni terapeutiche non riconosciute da Ministero Sanità;
c) divieto di evidenziare aspetti positivi nel consumo di bevande alcoliche e superalcoliche o di sminuirne gli effetti;
d) divieto di eseguire forme di pubblicità diretta od indiretta di tali bevande nei luoghi frequentati prevalentemente da minori di 18 anni;
e) divieto di pubblicità radiotelevisiva nella fascia oraria 16-19;
f) divieto di pubblicità su quotidiani o periodici destinati ai minori, nelle sale cinematografiche dove vengono proiettati film per minori;
g) vietata vendita bevande superalcoliche nelle aree di servizio autostrade dalle ore 22 alle 6
Somministrazione di alcolici e loro consumo sul posto può avvenire solo all’interno di esercizi muniti di licenza
Sanzioni:
Chiunque non rispetta le norme di pubblicità: multa da 2.500 a 10.000 . Multa raddoppiata in caso di recidiva.
Chiunque vende bevande superalcoliche in stazioni servizio autostrade dalle 22 alle 6: multa da 2.500 a 5.000
Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diversi da pertinenze dagli esercizi muniti di licenza dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per vendita e somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone o in occasione di manifestazioni in cui si promuove produzione o commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate: multa da 2.000 a 12.000 (Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 tramite distributori automatici: multa da 5.000 a 30.000 ) + confisca della merce e delle attrezzature utilizzate