PSR E PRODUZIONE INTEGRATA (Reg. 1305/13; D.A. 9/11/21 Mis. 10.1 a; D.G.R. 14/3/22; D.D.S. 21/3/22, 19/4/22, 16/5/22) (psr36)
Soggetti interessati:
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA)
Agricoltori attivi ai sensi di Reg. 1307/13 Art. 4, singoli ed associati, che intendono adottare
- tecniche di produzione integrata nel rispetto del Disciplinare approvato da Regione con DDS 195 del 14/3/2022;
- tecniche di produzione integrata avanzata nelle colture di melo, pero, pesco, susino, albicocco, comprendenti, oltre alle tecniche di produzione integrata, l’utilizzo del metodo della “confusione sessuale” (cioè collocazione nel frutteto di specifici diffusori)
purché al momento di rilascio domanda di aiuto e per il periodo di impegno (dal 15 Maggio):
- impegno ad adottare tecniche di cui sopra su intera superficie di Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale (Ammessa tolleranza pari a 3%)
- in possesso al 11/7/2022 (data di riferimento regionale o DRR) della certificazione di produzione integrata secondo le procedure SQNPI (Sistema di qualità nazionale produzione integrata) o marchio QM o di averne fatto richiesta
- superficie minima impegnata di 3 Ha. (0,5 Ha. nel caso di colture ortive, frutteti, vite, olivo)
- superfici oggetto di aiuto presenti nel fascicolo aziendale e condotte in base ad un titolo di conduzione ammesso in fascicolo
- superfici oggetto di aiuto ricadono in un’area di Regione Marche (compresi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati alla Regione Emilia Romagna) delimitata da un Accordo Agroambientale di Area (AAA) approvato dal Servizio che prevede l’attivazione della Misura in questione
- sottoscritto contratto di AAA prima della sua registrazione da parte di soggetto promotore nei tempi previsti da bando
- rispettate seguenti prescrizioni di condizionalità PAC e requisiti minimi su uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (base line):
- in superfici con pendenza media superiore a 30%, obbligo di eseguire per colture:
- erbacee: minima lavorazione; semina su sodo e scarificatura (vietata la aratura)
- arboree: lavorazioni puntuali per il loro impianto, o altre lavorazioni volte alla asportazione dei residui di impianti precedenti; gestione ordinaria di inerbimento (compresi sfalci della vegetazione spontanea)
- in superfici con pendenza media tra 10 e 30%, obbligo di eseguire per colture:
- erbacee: minima lavorazione, semina su sodo, scarificatura, lavorazioni a profondità non oltre 30 cm (salvo ripuntature); solchi acquai temporanei almeno ogni 60 m.
- arboree: inerbimento di interfila naturale o artificiale (vincolo non applicato in condizioni di scarsa piovosità, cioè meno di 500 mm/anno, su terreni a tessitura argillosa, argillosa limosa, argillosa sabbiosa, franco limosa sabbiosa, franco argillosa, franco sabbiosa argillosa), fermo restando che nel periodo primaverile-estivoin alternativa è ammessa erpicatura a profondità massima di 10 cm. o scarificatura del terreno, con interramento localizzato dei concimi
- nelle aree di pianura obbligo di eseguire: inerbimento di interfila delle colture arboree nel periodo autunno invernale per contenere perdita di elementi nutritivi; in aree a bassa piovosità (meno di 500 mm/anno) possibile anticipare le lavorazioni
- nei nuovi impianti di fruttiferi ricorrere, se disponibile, a materiale “certificato” virus esente o virus controllato
- attuazione di avvicendamento colturale tramite: rotazione quinquennale di almeno 3 colture principali, prevedendo al massimo 2 annidi monosuccessione per ogni coltura e rispettando gli intervalli di tempo riportati nel Disciplinare per far ritornare coltura su stessa superficie, nonché le ulteriori limitazioni, che tengono conto specificità delle colture e/o eventuali problemi fitosanitari e/o altre problematiche scaturite da analisi fisico chimiche del terreno
- in caso di fertilizzazione, obbligo di eseguire:
- analisi chimico fisiche del terreno per ogni area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico, aventi validità di 5 anni(in caso di colture arboree, eseguire almeno 1 analisi entro 5 anni da impianto). Nel caso di prima adesione alla misura ammesse analisi eseguite almeno 1 anno prima dell’adesione a questa
- piano di fertilizzazione annuale per coltura, redatto da tecnico abilitato in base ad analisi del terreno, secondo criteri riportati nel Disciplinare
- distribuzione frazionata della quota azotata (dosi di non oltre 60kg/anno/Ha. per colture arboree e non oltre 100 kg/anno/Ha per colture erbacee)
- in caso di irrigazione, occorre:
- individuare epoche e volumi irrigui, in base a dati pluviometrici, o tramite redazione di un bilancio irriguo basato su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno
- registrare (tranne caso di microirrigazione) dati agrometeo, date e volumi di interventi irrigui
- rispettare volume massimo di adacquamento per intervento irriguo
- rispettare divieto di irrigazione per sommersione (escluso riso) e per scorrimento in nuovi impianti frutticoli e nelle colture indicate nel Disciplinare (esclusi Consorzi operanti con turni irrigui, che non garantiscono continuità di fornitura)
- in caso di difesa integrata volontaria occorre:
- giustificare trattamenti in base a monitoraggio aziendale di fitopatie o soglie di intervento vincolanti, o criteri di prevenzione riportati nel Disciplinare, così da limitarne numero
- annotare parametri giustificativi di impiego di prodotti fitosanitari (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti) sui registri colturali e di magazzino
- usare solo principi attivi ammessi per ogni coltura nel Disciplinare
- rispettare dosi, numero trattamenti e modalità di distribuzione prodotto fitosanitario indicato per ogni coltura nel Disciplinare
- riportare nella scheda tipo di coltura del Disciplinare: descrizione di avversità, criteri di intervento, principi attivi e ausiliari, note e limitazioni d’uso
- in caso di difesa integrata avanzata con metodo della “confusione sessuale” occorre:
- installare specifici diffusori di feromoni (dispenser) secondo indicazioni del Disciplinare (modello, epoca, numero, localizzazione nel frutteto)
- usare solo prodotti registrati per quella specifica coltura
- eseguire controlli in campo (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti) per valutare eventuali interventi fitosanitari aggiuntivi
- obbligo tenuta registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino, in forma cartacea o informatizzata, dove riportare le operazioni colturali e di magazzinaggio eseguite per ogni coltura e superficie oggetto di impegno (dati anagrafici di azienda; pratiche agronomiche, quali semina, lavorazione, fertilizzazione, irrigazione, trattamenti fitosanitari); monitoraggio aziendale con descrizione dei rilievi eseguiti; carico e scarico di magazzino di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
- obbligo di certificazione a SNQPI o QM
- in caso di incremento di superficie aziendale impegnata (in misura inferiore a 15%) durante periodo di impegno occorre mantenere su intera superficie posseduta tecniche di difesa integrata per restante periodo di impegno
- accettazione clausola di revisione degli impegni per adeguarli a modifiche dei requisiti obbligatori imposte da Commissione UE, anche al fine di evitare doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per clima ed ambiente. Se beneficiario non accetta le modifiche apportate può rinunciare ad impegno, senza obbligo di rimborsare premi percepiti
Iter procedurale:
Giunta Regionale con DGR 241 del 14/3/2022 e Servizio con DDS 229 del 21/3/2022 (come modificato da DDS 381 del 16/5/2022) emanato bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale soggetti interessati presentano domanda di pagamento (specificare in apposita Sezione: “propria partecipazione ad AAA” e CUAA del soggetto promotore di accordo), tramite SIAN, entro 15/6/2022, anche avvalendosi di CAA riconosciuto o libero professionista accreditato, a cui dato specifico mandato (registrato in SIAN), seguendo seguente procedura:
- stampa del modello di domanda su sistema contrassegnato con numero univoco (Barcode), specificando in apposita Sezione “propria partecipazione ad Accordo agroambientale di area” e CUAA del soggetto promotore di AAA;
- sottoscrizione autografa da parte del beneficiario della domanda cartacea (da inserire nel fascicolo aziendale, ai fini di successivi controlli). In alternativa è possibile da parte di utente, che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA, sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. In tal caso AGEA, a seguito di verifica della abilitazione di utente, invia a questo il codice OTP mediante SMS sul suo cellulare, affinché possa digitarlo ai fini del rilascio della domanda;
- rilascio telematico della domanda tramite SIAN.
Domanda presentata da libero professionista ammissibile solo se inserita entro 1/8/2022 su SIAR, seguendo seguente procedura:
- compilazione di apposita pagina predisposta per caricamento contenente: anagrafica della ditta (inclusa PEC); ID della domanda presentata su SIAN; Misura e Sottomisura di riferimento; tipologia di domanda (iniziale o modifica); SDA competente per territorio;
- sottoscrizione, in formato digitale (utilizzare carta Raffaello o altra carta servizi abilitata dal sistema), della dichiarazione attestante di: aver presentato domanda su SIAN (riportarne ID); aver sottoscritto domanda con firma OTP o firma autografa apposta su modello cartaceo; confermare tutte le dichiarazioni e gli impegni presi con la domanda rilasciata a SIAN;
- caricamento (in formato PDF) della domanda rilasciata su SIAN con firma autografa o con firma OTP;
- rilascio telematico di tali documenti su SIAR, con relativo codice attributivo fornito da questo
Possibile presentare tramite SIAN:
- “domanda di modifica” (specificare numero della domanda iniziale, pena sua inammissibilità) entro 30/6/2022(Domanda presentata da libero professionista da caricare su SIAR entro 1/8/2022) riguardante: appezzamenti/particelle richieste a premio (anche in aumento); riferimenti bancari/postali relativi a modalità di pagamento
- “domanda di modifica per ritiro parziale” (riguardante: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarate in domanda; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; aggiornamento di consistenza zootecnia con riduzione di quantità richiesta a premio) o “domanda di modifica per ritiro totale” (non consentita se avvenuto pagamento della domanda, o presenza della domanda tra quelle estratte a campione), fino a quando non aperta sul portale SIAN la fase di istruttoria o comunicato a beneficiario inadempienze riscontrate in domanda o intenzione di svolgere controlli in loco. Se presentata da libero professionista domanda caricata su SIAR entro 10 giorni successivi a presentazione su SIAN
- domanda di modifica per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali dovute all’impossibilità di ottenere rilascio di scheda valida del fascicolo aziendale o se scheda contiene dati non corretti per problemi di natura procedurale ed informatica evidenziata in domanda. In tal caso domanda di adeguamento presentata entro 30/9/2022 sostituisce integralmente domanda precedente e va caricata su SIAR entro 10 giorni successivi a presentazione su SIAN, comunque entro 10/10/2022
In caso di più domande presentate (comprese quelle di modifica), si considera valida l’ultima pervenuta
Domanda può essere corretta o adeguata in qualsiasi momento, in caso di errore palese riconosciuto da Autorità competente, in quanto compiuto in buona fede e facilmente identificabile, quale: errore materiale di compilazione della domanda; compilazione incompleta della domanda; contraddizione tra elementi in domanda e dati in fascicolo. Non si considera errore palese: mancata dichiarazione in domanda delle superfici condotte; dichiarazione di superficie non più condotta dal richiedente; errata dichiarazione dei requisiti di ammissibilità ad aiuto
Se richiedente non intende interagire direttamente con Servizio può delegare alcune attività a soggetti terzi, previo invio di comunicazione a SDA con firma autentica (Allegare documento di identità in corso di validità del legale rappresentante), contenente: dati del soggetto delegato; attività delegate; durata di delega (in genere fino al termine della trattazione della pratica)
Richiedente, dopo invio domanda, deve comunicare a SDA eventuali variazioni dei dati riportati nella stessa (soprattutto se riguardanti requisiti di ammissibilità)
Istruttoria viene eseguita da SDA entro 180 giorni, accertando esattezza dei dati dichiarati in domanda e sussistenza dei requisiti di accesso (compresi impegni assunti). Se in fase di istruttoria si ritiene necessario acquisire ulteriore documentazione, notificata tale richiesta ad interessato, specificando termine perentorio del loro invio.
Tutte le comunicazione con Servizio/SDA avvengono mediante PEC
Sono considerate non ammissibili domande: presentate oltre termini; prive di sottoscrizione o sottoscritte da persona diversa da legale rappresentante o sottoscritte con modalità diverse da quelle previste; presentate da soggetti non aventi requisiti soggettivi/oggettivi richiesti; mancanti al 11/7/2022 di richiesta di certificazione della produzione integrata e/o marchio QM; non sottoscritto AAA; non ricadenti in area delimitata da AAA approvato. Inammissibilità della domanda comunicata ad interessato, specificando motivo e termine (10 giorni) entro cui possibile presentare riesame a Comitato di Coordinamento Misura (CCM) che, entro conclusione di istruttoria, decide nel merito. Se responso permane negativo, interessato può rivolgersi a Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni da notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni da notifica.
A conclusione di istruttoria, SDA invia elenchi delle domande ammissibili al Servizio, che li approva unitamente al progetto di AAA (senza procedere alla formazione di alcuna graduatoria) e li pubblica sul sito istituzionale www.norme.marche.it. Tale pubblicazione funge da comunicazione di conclusione del procedimento, al fine di consentire al richiedente di presentare eventuale ricorso entro 60 giorni successivi a TAR o entro 120 giorni successivi a Capo dello Stato.
Se durante periodo di impegno, beneficiario trasferisce, in tutto od in parte, azienda ad altro soggetto, mantiene contributo solo se: comunica a SDA variazione intervenuta; subentrante invia tramite PEC a SDA modello AGEA “Cambio del beneficiario” evidenziando impegno a mantenere impegni del beneficiario per loro durata residua
Tutte le domande sottoposte a controllo al fine di accertare:
- esistenza e congruità dei dati anagrafici del dichiarante/legale rappresentante in anagrafe tributaria
- possesso dei titoli di conduzione dell’azienda in riferimento al fascicolo aziendale
- esistenza di superficie dichiarata
- individuazione grafica di particelle identificate a livello catastale
- congruenza di superficie grafica rispetto a quella dichiarata
- congruenza tra superficie condotta ed utilizzo rilevato mediante diversi macroutilizzi
- sovrapposizione tra superficie condotta rispetto a superficie eleggibile per diversi macroutilizzi
- disponibilità delle superfici al 15/5/2022
- continuità nella conduzione e registrazione dei contratti
- superficie indicata al 15/5/2022 da 1 o più produttori, non superiore alla superficie grafica della particella
- compatibilità delle superfici richieste all’aiuto con l’uso del suolo presente in SIGC
- consistenza zootecnica dell’azienda con quanto riportato in BDN
- compatibilità di quanto dichiarato in domanda con quanto dichiarato in altri regimi di aiuto
- completezza e congruità delle informazioni riportate in domanda con corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno
- presenza della certificazione bancaria inerente IBAN
- controlli specifici previsti per Misura
AGEA, a conclusione dei controlli (di tipo amministrativo ed informatico, compresi quelli SIGC, eseguiti su 100% domande ed in loco eseguiti su campione di domande), comunica, tramite portale SIAN, ad interessato esito positivo della domanda. In caso di esito negativo, la comunicazione è eseguita dal Servizio.
Pagamento di aiuto eseguito da AGEA:
- a seguito invio elenchi di autorizzazione alla liquidazione da parte del Servizio dopo che esito dei controlli sono stati positivi. AGEA per domande selezionate a campione può versare nel periodo 16 Ottobre – 1 Dicembre 2022un anticipo (fino a 75%), dopo espletamento dei controlli amministrativi ed informatici
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato in domanda ed intestato al beneficiario. In caso di sua modifica occorre subito comunicarlo ad AGEA e Servizio, allegando certificazione di Istituto di credito (documentazione da conservare in fascicolo aziendale).
Contro provvedimenti di decadenza di aiuto ammesso ricorso presso Autorità giudiziaria.
Entità aiuto:
Per bando anno 2022 stanziati 770.000 € per concessione di contributo per 1 anno (per bando 2016 Servizio stabilito con DDS 316 del 19/4/2022 di erogare contributo per 6 anni), calcolato in base a maggiori costi e minori ricavi connessi ad impegni assunti, pari a:
- per difesa integrata: 115 €/ha. per seminativi; 340 €/ha. per ortaggi; 465 €/ha. per vite; 275 €/ha. per olivo; 535 €/ha. per frutta
- per difesa integrata avanzata: 740 €/ha. di melo, pero, susino, pesco, albicocco
Se azienda beneficia del premio per “vendemmia verde”, il premio per vite è pari a 0.
Ammesso cumulo con Misura 10.1.b (inerbimento colture permanenti margini erbosi multifunzionali, con riduzione del 10% di aiuto) e Misura 10.1.d (conservazione patrimonio genetico vegetale), comunque non oltre 900 €/ha.
Sanzioni:
Domande (comprese quelle di modifica) presentate con ritardo inferiore a 25 giorni rispetto ai termini fissati: aiuto ridotto di 1% per giorno di ritardo. Domande inviate su SIAN dopo il 11/7/2022 o su SIAR dopo il 1/8/2022: inammissibili
In caso di mancato rispetto impegni di condizionalità o di impegni specifici della Misura: riduzione o esclusione da beneficio, in funzione di gravità, entità, durata di inadempienza.
In caso di superfici dichiarati in quantità superiore rispetto a quella accertata in fase di controllo: riduzione o esclusione di aiuto, tenendo conto delle superfici dichiarate per gruppo di colture omogenee.
Se superficie rilevata superiore a quella dichiarata: aiuto erogato per superficie dichiarata
Se superficie dichiarata per gruppo di colture rispetto a quella accertata superiore di non oltre 0,1 Ha. (comunque inferiore a 20% superficie complessiva dichiarata): aiuto erogato per superficie rilevata