PSR E INERBIMENTO

PSR E INERBIMENTO (Reg. 1305/13; D.A. 12/3/18 Mis. 10.1 b.2; D.G.R. 22/3/21; D.D.S. 22/4/21, 17/5/21) (psr35)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA)

Agricoltori singoli ed associati attivi ai sensi di Art. 4 del Reg. 1307/13 che intendono, nell’ambito di Accordi agroambientali di area di tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvione (AAA TSDA), creare e mantenere per almeno 3 anni margini erbosi multifunzionali, tramite inerbimento (ottenuto seminando sementi a fioritura scalare) di porzioni di SAU aziendale, al fine di contenere il rischio di micro dissesto idrogeologico, favorire la conservazione della biodiversità vegetale e della fauna selvatica, purché al momento di invio della domanda (se AAA TSDA approvato dopo 17/5/2021 requisiti posseduti entro termine di istruttoria):

a)in possesso di partita IVA attiva in campo agricolo per intero periodo quinquennale di impegno;

b)in possesso delle superfici oggetto di domanda alla data del 15/5/2021 in base ai titoli di conduzione ammessi nel fascicolo aziendale;

c)impegno di impiantare margini erbosi multifunzionali su tutte le superfici di UTE (Unità Tecnico Economica) investite a seminativi ricadenti in AAA TSDA (v. scheda “PSR e AAA TSDA”) approvato dalla Regione, che prevede l’attivazione della Misura in questione;

d)sottoscritto il contratto di AAA TSDA (riportare in domanda il CUAA del soggetto promotore di tale Accordo);

e)impegno a convertire oltre 10% della superficie a seminativo (esclusi prati avvicendati) presente nella UTE (Ammessa tolleranza del 3%);

f)costituzione di fasce inerbite in strutture lineari di non oltre 10 m. di larghezza, distribuite ai margini delle superfici a seminativo. Nel 1° anno di impegno costituzione di margini erbosi attuata dopo raccolta dei seminativi in atto, comunque entro periodo di semina autunnale. Se tali superfici sono utilizzate anche per soddisfare obblighi di condizionalità (v. “fasce tampone lungo corso di acqua”) o per ottenere il premio “greening” di PAC come aree di interesse ecologico (EFA), aiuto riguarda solo parte di superficie eccedente;

g)impiegate nella semina seguenti essenze: miscugli di trifoglio, medica, lupinella, sulla;

h)impegno a: sfalciare superficie inerbita solo 1 volta/annoentro termine della fioritura (cioè entro 1° decade di Giugno); non ottenere alcuna produzione agricola su superficie inerbita (compreso suo utilizzo per il pascolo); non utilizzare nella superficie inerbita diserbo chimico e fanghi di depurazione;

i)accettata clausola di revisione degli impegni a seguito di modifiche dei requisiti obbligatori decise dalla Commissione  UE, anche al fine di “evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per clima ed ambiente”. Se beneficiario non accetta tale clausola, può rinunciare a proseguire gli impresi presi, senza dover rimborsare aiuti percepiti

Iter procedurale:

Giunta Regionale con DGR 310 del 22/3/2021 e Servizio con DDS 348 del 22/4/2021 (come modificato da DDS 416 del 17/5/2021) emanato bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale i soggetti interessati presentano domanda di pagamento, tramite SIAN, entro 15/6/2021, anche avvalendosi di CAA riconosciuto o libero professionista accreditato, a cui conferito mandato (da conservare nel fascicolo aziendale e registrare in SIAN), seguendo seguente procedura:

–         compilazione e stampa della domanda su SIAN, contrassegnata con numero univoco (Barcode), evidenziando partecipazione del richiedente ad un AAA TSDA

–         apposizione firma del beneficiario (sottoscrizione autografa) sulla  domanda cartacea (da inserire nel fascicolo aziendale detenuto dal CAA, ai fini di successivi controlli). In alternativa è possibile da parte dell’utente che ha registrato le proprie credenziali anagrafiche sul portale AGEA sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. In tal caso AGEA, a seguito della verifica di abilitazione dell’utente, invia a questo il codice OTP mediante SMS sul suo cellulare, affinché possa digitarlo ai fini del rilascio della domanda

–         rilascio telematico della domanda tramite SIAN

Domanda presentata da libero professionista o corredata da allegati, per essere valida, una volta rilasciata su SIAN, va inserita entro 30/7/2021 su SIAR, seguendo seguente procedura:

a)compilazione di apposita pagina predisposta per caricamento contenente: anagrafica della ditta (inclusa PEC); ID della domanda presentata su SIAN; Misura e Sottomisura di riferimento; tipologia di domanda (iniziale o modifica); SDA competente per territorio

b)sottoscrizione (in formato digitale utilizzando carta Raffaello o altra carta servizi abilitata dal sistema) della dichiarazione attestante di: aver presentato domanda su SIAN, specificandone ID; aver sottoscritto domanda con firma OTP o firma autografa su modello cartaceo depositato presso CAA/libero professionista mandatario; confermare tutte le dichiarazioni ed impegni presi con la domanda rilasciata su SIAN

c)caricamento (in formato PDF) della domanda rilasciata su SIAN (con o senza firma OTP), nonché dei seguenti documenti:

  • progetto aziendale, contenente: cartografia aziendale su cui riportare le fasce inerbite; relazione che quantifica superficie investita ed illustra coerenza degli interventi con progetto di AAA TSDA
  • dichiarazione del soggetto promotore di AAA TSDA attestante: adesione dell’azienda all’Accordo; parere positivo in merito agli interventi proposti in domanda in quanto coerenti con la situazione ambientale dell’area di intervento e quindi con le finalità dell’Accordo

d)rilascio telematico su SIAR di tali documenti con relativo codice attributivo fornito dal sistema

Possibile presentare, tramite SIAN:

1)                   “domanda di modifica” (riportare sempre numero domanda iniziale) entro 30/6/2021 relativa a: appezzamenti o particelle richieste a premio (anche in aumento); codici di allevamento; riferimenti bancari/postali per il pagamento. Domanda da caricare su SIAR entro 30/7/2021

2)                   “domanda  di ritiro parziale” (riguardante: cancellazione di singoli appezzamenti o particelle in domanda; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti o particelle; aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio) o “domanda di ritiro totale” fino a quando non aperta sul portale SIAN la fase di istruttoria (con pubblicazione di indicatori di possibili inadempienze riscontrate nelle domande), o manifestata intenzione di svolgere controlli in loco. Domanda caricata su SIAR entro 10 giorni successivi a presentazione su SIAN. In caso di ritiro totale, SDA valuta effetti connessi ad interruzione degli impegni assunti

3)                   domanda di correzione anomalie rilevate a seguito di esecuzione di controlli preliminari, attuabili qualora sistema: applicabile su tutto il territorio nazionale; eviti disparità di trattamento tra beneficiari; sia basato su strumenti geospaziali. Anomalie rilevate comunicate entro 20/7/2021 ad interessati, affinché possano entro 30/7/2021 correggerle

4)                   “domanda di modifica per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali”, dovute all’impossibilità di rilasciare scheda valida del fascicolo aziendale o questa rilasciata con dati non corretti a causa di malfunzionamenti del sistema informatico. Agricoltore, rimossi tali impedimenti, presenta nuova domanda entro 30/9/2021 (Domanda da caricare su SIAR entro i 10 giorni successivi, comunque entro il 11/10/2021)

In caso di più domande (comprese quelle di modifica) presentate, si considera valida l’ultima pervenuta.

Domanda può essere corretta o adeguata in qualsiasi momento, in caso di errore palese riconosciuto dall’Autorità competente, in quanto eseguito in buona fede e facilmente individuabile, quale: errore materiale di compilazione della domanda/allegati; compilazione incompleta della domanda/allegati; contraddizione tra elementi in domanda e negli allegati. Non si considera errore palese: mancata dichiarazione in domanda delle superfici condotte o che tali superfici non sono più condotte dal richiedente; errata dichiarazione dei requisiti di ammissibilità ad aiuto; superfici oggetto di aiuto hanno avuto negli anni precedenti accertamenti sfavorevoli

Se richiedente non intende interagire con Servizio può delegare un soggetto terzo, previo invio di comunicazione a SDA, con firma autentica (Allegare documento identità del legale rappresentante), contenente: dati del soggetto delegato; attività delegate; durata della delega (in genere fino a completamento della pratica)

Richiedente, dopo invio della domanda, deve comunicare a SDA eventuali variazioni intervenute nei dati riportati in domanda o in allegati

Se durante istruttoria occorre acquisire ulteriori dati, inviata comunicazione al richiedente che, entro termine fissato, produce informazioni richieste, pena conclusione di istruttoria con elementi in possesso di SDA. Istruttoria viene eseguita da SDA entro 180 giorni (fermo restando possibilità di sospendere termine per 1 sola volta e per non oltre 30 giorni, per acquisire informazioni non in possesso di Amministrazione pubblica), accertando: esattezza dei dati dichiarati in domanda; sussistenza dei requisiti di accesso; conformità degli impegni assunti.

Sono considerate non ammissibili domande: presentate su SIAN o SIAR oltre termini fissati; presentate da soggetti non aventi requisiti richiesti dal bando; non sottoscritte o sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o sottoscritte con modalità diverse da quelle previste; non ricadenti nell’area delimitata da AAA TSDA o non sottoscritto AAA TSDA con modalità previste dal relativo bando o riguardanti AAA TSDA non approvato dal Servizio; erronee (salvo errori palesi riconosciuti dal Servizio). Inammissibilità della domanda comunicata ad interessato, specificando termine (10 giorni) entro cui possibile presentare memorie scritte al Comitato di Coordinamento Misura (CCM) che, entro conclusione di istruttoria, decide nel merito. Se esito si mantiene negativo, interessato può rivolgersi al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

A conclusione di istruttoria, SDA invia elenchi delle domande ammissibili al Servizio, che, entro 10 giorni senza procedere alla formazione di alcuna graduatoria, approva con decreto elenco unico regionale da pubblicare sul sito www.norme.marche.it Tale pubblicazione funge da comunicazione di conclusione del procedimento per i richiedenti, al fine di consentire loro di presentare eventuale ricorso entro 60 giorni successivi al TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Qualunque comunicazione con Servizio e SDA avviene tramite PEC

Durante periodo di 3 anni di impegno, beneficiario può:

a)continuare ad usufruire del contributo UE previo invio entro 15 Maggio (per anno 2021 entro 15/6/2021) della domanda di conferma;

b)aumentare superficie della propria azienda o estendere superficie inerbita fino a 15% della superficie oggetto di aiuto iniziale, con obbligo di mantenere impegno su tutta la superficie così ampliata per il restante periodo;

c)trasferire (totalmente o parzialmente) azienda ad altro soggetto. In tal caso mantiene diritto all’aiuto solo se: comunica a SDA variazione intervenuta al momento del trasferimento; subentrante invia a SDA modello AGEA compilato nella parte relativa a “Cambio del benficiario”, evidenziando disponibilità a mantenere impegni presi dal cedente per restante periodo

Ai fini del pagamento saranno eseguiti da SDA ed AGEA controlli amministrativi informatici su 100% delle domande ammissibili e controlli in loco su un campione del 5% delle domande ammissibili (in tal caso AGEA può versare nel periodo 16 Ottobre – 1 Dicembre 2021 un anticipo fino a 75% dell’aiuto spettante) per accertare in particolare:

  • esistenza e congruità dei dati anagrafici del dichiarante presente in anagrafe tributaria
  • presenza titoli di conduzione di azienda in riferimento al fascicolo aziendale
  • esistenza di particelle dichiarate nel catasto terreni
  • individuazione grafica di particelle identificate tramite estremi catastali
  • disponibilità delle superfici aziendali al 15/5/2021
  • continuità della conduzione e registrazione dei contratti
  • superficie indicata da 1 o più produttori alla data del 15/5/2021 non superiore alla superficie grafica
  • superfici richieste ad aiuto compatibili con uso del suolo presente in SIGC
  • completezza e congruità delle informazioni riportate in domanda (in particolare corretta indicazione data di inizio e fine impegno)
  • presenza di certificazione bancaria inerente codice IBAN
  • controlli specifici previsti per Misura

AGEA, a conclusione dei controlli, comunica, tramite portale SIAN, ad interessato esito positivo della domanda. Se invece procedimento amministrativo si chiude con esito negativo, la comunicazione ad interessato è eseguita dal Servizio.

Pagamento  di aiuto eseguito da AGEA a seguito invio elenchi di autorizzazione alla liquidazione da parte del Servizio, dopo che esito dei controlli amministrativi, informatici (compresi quelli di SIGC) ed in loco sono stati positivi. Pagamento AGEA avviene entro 30/6/2022 mediante accredito su conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario ed indicati in domanda. In caso di modifica del codice IBAN, occorre inviare subito comunicazione ad AGEA e Servizio, corredata da certificazione di Istituto di credito (documenti da conservare nel fascicolo aziendale).

Contro provvedimenti di decadenza di aiuto ammesso ricorso presso Autorità giudiziaria.

Entità aiuto:

Per bando 2021 stanziati 1.000.000 €, fermo restando che dotazione finanziaria viene fissata in AAA TSDA e che Regione può prevedere risorse aggiuntive per soddisfare tutte le richieste ammissibili

Concesso contributo per 3 anni per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi  e/o dei minori ricavi derivanti dall’adozione delle pratiche di cui in premessa superiori all’ordinarietà (costituita da: regole della condizionalità; requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari), pari a 130 €/ha. di superficie inerbita

Ammesso cumulo della presente Misura con Misura 10.1.a (agricoltura integrata), 10.1.d (biodiversità vegetale ed animale), 11.1 e 11.2 (agricoltura biologica). Vietato invece il cumulo con la Misura 12.1 (pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000) relativamente alle azioni di inerbimento analoghe alla Misura in oggetto

Sanzioni:

Domanda (compresa quella di modifica) presentata in ritardo rispetto al termine fissato ma entro 12/7/2021: aiuto ridotto di 1% per giorno di ritardo.  Domanda inviata dopo 12/7/2021 su SIAN o dopo 30/7/2021 su SIAR, o dopo apertura della fase istruttoria da parte di AGEA o comunicazione di intenzione a svolgere controlli in loco, o qualora modifica non riporta estremi di domanda iniziale: domanda inammissibile

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità o di quelli specifici della Misura: riduzione o esclusione dal beneficio, in funzione della gravità, entità e durata dell’inadempienza.

In caso di superficie dichiarata in quantità superiore di oltre il 3% o 2 ha. rispetto a quella accertata: aiuto ridotto di 1,5 volte la differenza riscontrata, comunque non oltre il 100%  dell’importo richiesto, calcolato in base alla superficie dichiarata. Se la differenza tra la superficie dichiarata e quella accertata è inferiore a 10% di quella rilevata: sanzione ridotta del 50% + nessuna sanzione per anni precedenti. Se comminata un’altra sanzione nell’anno successivo per analoga inadempienza: sanzione piena applicata alla domanda di anno successivo + versamento conguaglio relativo alla sanzione ridotta di cui ha beneficiato nell’anno precedente