PSR E ESTENSIVIZZAZIONE ALLEVAMENTI

PSR E ESTENSIVIZZAZIONE ALLEVAMENTI (Reg. 1698/05; Del. Consiglio Marche 29/7/08 Misura 2.1.4.e; D.G.R.M. 22/4/08, 23/6/08) (str-ag07)

Soggetti interessati:

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, società agricole e cooperative, Comunanze agrarie, Università agrarie, Aziende speciali, purché:

–               in possesso di partita IVA;

–               iscritte in Registro delle imprese Camera di Commercio o Albo società cooperative;

–               in possesso di qualifica di imprenditore agricolo ai sensi articolo 1235 del Codice Civile;

–               in possesso di fascicolo unico aziendale AGEA, sempre aggiornato contenente tutti i dati relativi a superfici possedute, nonché documenti previsti dalla Misura in oggetto;

–               in caso di Comunanza agraria, Università agraria, Azienda speciale in possesso di contratto con allevatori dai quali di prende in affidamento il bestiame;

–               ricadenti in aree montane ai sensi della Direttiva CE 268/75;

–               in possesso dei terreni oggetto di aiuto per intera durata impegno. Nel caso di terreni in affitto, contratti scritti o verbali registrati entro 15 Giugno 2008. In deroga in caso di conferimento bestiame e superfici pascolive ad Organismo “che si assume onere dell’organizzazione e gestione del pascolamento”, sufficiente sottoscrizione di un atto formale di conferimento di terreni e bestiame da parte agricoltori, specificando “motivazione del conferimento e data di inizio e fine del conferimento stesso” e che superfici conferite per pascolamento debbono risultare per intera annata agraria “ad esclusivo beneficio del soggetto destinatario del conferimento”; 

–               attuata gestione razionale del pascolo, avente durata minima di 130 giorni, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico; 

–               organizzato da Organismo gestore pascolamento mediante suddivisione della superficie disponibile in appositi comparti “affinché mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione per tutta la durata del servizio superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ha.”;

–               adottato piano annuale di turnazione del pascolo redatto da tecnico abilitato, che garantisca carico di bestiame 0,3 – 0,8 UBA/ha. superficie foraggera, con obbligo di turnazione al pascolo mediante spostamento delle recinzioni mobili animali e punti di abbeverata;     

–               effettuati, al termine di utilizzo delle superfici pascolive, interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli, quali:

a)          dispersione delle deiezioni, eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;

b)          eliminazione meccanica delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo;

c)          miglioramento pascoli più degradati tramite trasemina e fertilizzazione organica;

d)          preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell’eccessivo calpestio o eccessiva pendenza;

–               assicurato effettivo pascolamento su superfici oggetto di premio del bestiame aziendale, altrimenti dichiararle con codice non a premio; 

–               mantenuto carico bestiame pari a 0,3 – 0,8 UBA/ha. di superficie foraggera (Nel carico di bestiame rientrano tutti gli animali allevati in azienda). Carico da “spalmare” su tutta la superficie foraggera, “in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo” e da calcolare “in funzione dell’insieme degli animali da pascolo allevati nell’azienda”;

–               rispettate, su tutta la superficie aziendale come risultante dal fascicolo unico AGEA, per durata impegno norme della condizionalità in materia di sanità delle piante ed animali, ambiente, benessere degli animali, nonché buone condizioni agronomiche ed ambiente e requisiti in materia di sicurezza del lavoro. In particolare:

a)          divieto di ridurre superficie a pascolo permanente inizialmente dichiarata;

b)          divieto di conversione del pascolo permanente all’interno di siti di importanza comunitaria (SIC);

c)          divieto di lavorazioni del terreno a pascolo, salvo quelle connesse al rinnovo del cotico erboso e gestione della rete di sgrondo;

d)          obbligo di spandimento del letame accumulato nelle zone di più frequente sosta del bestiame;

e)          divieto di eseguire trattamenti diserbanti, ma eliminazione meccanica delle piante infestanti anche arbustive e spinescenti di nessun valore agronomico ed ambientale;

f)            divieto di pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa di eccessivo calpestio od eccessiva pendenza;

g)          eseguite trasemine con specie di pascolo e prato-pascolo polifita;

h)          divieto di eseguire concimazione minerale.

Tutti gli impegni hanno durata di 5 anni a partire da data presentazione domanda

Iter procedurale:

Interessati presentano domanda utilizzando sistema informatico SIAN entro 15/5/2008 (in deroga completamento domande consentito fino a 30/6/2008) al Servizio Decentrato Agricoltura, allegando (Documentazione da consegnare, pena annullamento domanda, entro ore 13 del 18/7/2008):

1)          dichiarazione attestante di: non aver nulla da rivendicare a Regione se modificate condizioni bando per cui impossibile erogare premio; impegnarsi ad adeguarsi a nuovi obblighi imposti da normativa comunitaria o nazionale o prescrizioni dettate da Misura intervenute dopo invio domanda (Modello pubblicato su BUR 45bis/08);

2)          copia documento di identità in corso di validità;

3)          dichiarazione attestante possesso requisiti di priorità (Modello 214 c pubblicato su BUR 45bis/08);

4)          piano annuale di turnazione del pascolo;

5)          progetto a firma del tecnico abilitato che evidenzia turnazione del pascolo, interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche del pascolo (v. Dispersione deiezioni eventualmente accumulate in aree di maggiore concentrazione del bestiame al pascolo, eliminazione meccanica di piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico ed ambientale la cui proliferazione non contrastata da animali, miglioramento pascoli degradati tramite trasemina e fertilizzazione organica, divieto di pascolo nelle aree a rischio di erosione a causa di eccessivo calpestio o pendenza)

Servizio Decentrato Agricoltura esegue istruttoria redigendo graduatoria unica regionale in base a seguenti priorità:

–               gestione dei pascoli allevamenti bovini con vacca-vitello (Peso 30%): 1 punto. Azienda non deve acquistare animali da ingrasso, ma solo, se ritenuto necessario, animali da riproduzione e comunque non oltre 10% totale capi aziendali;

–               aziende ricadenti in aree Natura 2000 (Peso 50%): 1 punto se superficie aziendale ricade per oltre 75% in aree Natura 2000; 0,75 punti se superficie ricade da 50% a 75% in aree Natura 2000; 0,5 punti se superficie ricade da 25% a 50% in aree Natura 2000;

–               domanda di aiuto presentata da azienda con zootecnica biologica (Peso 20%): 1 punto se 100% UBA aziendali allevate con metodo biologico; 0,5 punti se 50-100% UBA aziendali allevate con metodo biologico. Condizione di allevamento biologico attestato da certificato rilasciato da Organismo accreditato e purché carico bestiame compreso tra 0,3 e 2 UBA/ha. di superficie foraggera (Nel calcolo bestiame esclusi animali di bassa corte allevati per autoconsumo).

A parità di punteggio, priorità a imprenditrici con età inferiore.

Funzionari Servizio Decentrato, avvalendosi di Corpo Forestale di Stato, possono effettuare controlli in loco per accertare effettivo pascolamento delle superfici dichiarate, anche tramite esame documentazione sanitaria obbligatoria per attività di monticazione, demonticazione, movimentazione del bestiame.  

Entità aiuto:

Contributo per 5 anni a compensazione delle minori entrate e/o maggiori costi derivanti da adozione impegni agroambientali pari a 60 EUR/ha. di pascolo stagionale (Escluse superfici individuate da AGEA con codici 103, 53, 63, 64, nonché le superfici con copertura vegetale arborea ed arbustiva o con roccia affiorante superiore a 50%)

Contributo cumulabile con quello per agricoltura biologica e per razze minacciate di estinzione

Eventuali incrementi di superficie durante periodo di impegno non determina alcun aumento di premio, né ammesso loro utilizzo per permutare o sostituire superficie oggetto di intervento. Ammessa cessione di azienda senza revoca di aiuto se agricoltore subentrante, oltre a proseguire impegni, dispone degli stessi requisiti di accesso alla Misura.

Per anno 2008 stanziati 500.000 EUR per un contributo complessivo di 2.500.000 EUR, di cui 10% riservato a Regione a copertura di eventuali ricorsi.