PROTEZIONE NUOVI PRODOTTI FITOSANITARI (Reg. 3600/92, 1610/96) (agroch14)
Soggetti interessati:
Titolare di brevetto in Stato CE, o suo avente causa, relativo a prodotti fitosanitari, cioè sostanze attive o preparati contenente una o più sostanze attive, impiegati per: proteggere vegetali o prodotti vegetali da organismi nocivi; influire su processi biologici dei vegetali (v. Nanizzanti); conservare prodotti vegetali; eliminare vegetali indesiderati.
Iter procedurale:
Interessati inviano a Ministero Industria, entro 6 mesi da autorizzazione a commercializzare prodotto fitosanitario (se questa avviene prima brevetto, da data rilascio brevetto), domanda di certificato di protezione contenente:
a) generalità richiedente e, se del caso del mandatario;
b) numero brevetto e titolo dell’invenzione;
c) numero e data prima autorizzazione ad immissione in commercio.
Alla domanda allegare:
1) copia autorizzazione ad immissione in commercio, da cui risulti identità prodotto, numero e data
autorizzazione, caratteristiche del prodotto;
2) copia versamento della tassa di concessione.
Domanda pubblicata su Gazzetta Ufficiale.
Ministero Industria esegue istruttoria, verificando se alla data presentazione domanda:
1) prodotto fitosanitario risulta protetto da brevetto;
2) per prodotto fitosanitario rilasciata autorizzazione ad immissione in commercio;
3) prodotto non è stato oggetto di altri certificati di protezione.
Se istruttoria favorevole, Ministero Industria rilascia certificato di protezione. Se domanda non soddisfa le condizioni di cui sopra, o non pagata tassa concessione, Ministero invita interessato, entro termine perentorio, a sanare domanda, pena suo annullamento.
Ministero invia pratica a Commissione CE per esame definitivo (Ammessa consultazione esperti di altri Stati membri) ed iscrizione della sostanza attiva nell’elenco. Commissione CE può deliberare:
a) revoca autorizzazione prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;
b) ritiro provvisorio dal mercato dei prodotti fitosanitari contenenti sostanza attiva “con facoltà
di riconsiderare iscrizione in allegato, previa presentazione dei risultati di determinate prove
supplementari o di ulteriori informazioni”;
c) differimento iscrizione della sostanza attiva al momento presentazione risultati prove od
informazioni supplementari.
Titolare di più brevetti per stesso prodotto fitosanitario può ottenere 1 solo certificato di protezione, mentre più titolari di brevetti differenti anche se riferiti a stesso prodotto fitosanitario possono ottenere ognuno relativo certificato di protezione.
Certificato di protezione “conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti al brevetto di base” relativamente a “qualsiasi impiego del prodotto fitosanitario autorizzato ad immissione in commercio”
Approvazione o rigetto domanda di certificato di protezione pubblicata da Ministero Industria specificando: generalità titolare del certificato, numero brevetto di base, titolo invenzione, numero e data autorizzazione immissione in commercio con relativi dati identificazione prodotto, durata certificato.
Certificato di protezione si estingue:
a) termine della durata prevista, comunque inferiore a 5 anni da data rilascio;
b) per rinuncia del titolare;
c) per mancato pagamento nei termini previsti della tassa annuale per certificato;
d) se durante periodo validità certificato, al prodotto fitosanitario ritirata autorizzazione immissione
in commercio. Ministero Industria decide ritiro certificato d’ufficio o su segnalazione di terzi.
Certificato di protezione è nullo:
a) se rilasciato in contrasto con disposizioni comunitarie;
b) se brevetto di base si è estinto prima scadenza durata certificato;
c) se brevetto di base dichiarato nullo o limitato in modo tale che prodotto oggetto di certificato
non più protetto dai diritti del brevetto di base.
Chiunque può inviare richiesta di annullamento certificato a Ministero Industria.
Ministero Industria pubblica elenco certificati protezione dichiarati estinti o nulli. Contro decisioni del Ministero Industria, ammesso ricorso.